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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/10/2025, n. 15204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15204 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa AR Flora Febbraro, nell'udienza del 24.09.2024, tenuta con trattazione scritta, esaurita la discussione e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46369 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 (r.g. 31464 del 2024 procedimento monitorio)
TRA
c.f. , con sede legale in Roma via Parte_1 P.IV_1
GI RI n. 23, in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
, rappresentata e difesa, dall'avv. Roberto Cicerone e con lui Parte_2 digitalmente domiciliata all'indirizzo giusta Email_1 procura in atti
ATTORE -OPPONENTE
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t. Sig. CP_1 P.IV_2 [...] con sede legale in Roma, alla Via GI RI n.27, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Franco RL ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Roma, alla Piazza Cola Di Rienzo
n.92 giusta procura in atti
CONVENUTA-OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Artt. 132 – 429 c.p.c.
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, abbia modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n.
69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
1 2
II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 26.07.2024, CP_1 ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione, nel
[...] procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 31464 del 2024, di ingiunzione di pagamento nei confronti di avente ad oggetto Parte_1
l'importo di euro 219.879,52, dovuto a titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione, oltre interessi, nonché́ di €.2135,00 , per spese legai di cui € 406,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p..
A tal fine ha esposto e dedotto quanto segue: Con atto reg. il 21/09/2023 n° 3082 Serie 1T a CIVITAVECCHIA, depositato nel Registro Imprese di ROMA il 25/09/2023, numero 451540/2023, a rogito del Notaio in Civitavecchia, Dott. – REPERTORIO N. Persona_1
17501 - RACCOLTA N. 10248 – "BARILE 23 S.R.L.", P.IV , P.IV_3 cedeva all'odierna ricorrente, " , il ramo di azienda corrente nel CP_1 Comune di Roma (RM), Via GI RI nn. 19-23-27 (doc. all. 1);
L'odierna ricorrente è pertanto oggi l'esclusiva titolare e proprietaria dell'azienda commerciale corrente nel Comune di Roma (RM), Via GI RI nn. 19-23-27, esercente l'attività di supermercato e vendita di generi alimentari e non, munita della seguente autorizzazione: S.C.I.A. di Subingresso Prot. n. QH/2023/82966 presentata presso il Comune di Roma in data 22.11.2023;
La suddetta azienda è stata concessa in affitto alla c.f. Parte_1
, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Via GI P.IV_1 RI n. 23, pec risultante dal registro IniPec: con contratto di Email_2 affitto d'azienda del 28.11.2023, con autentiche di firma certificate dal Notaio in Civitavecchia, Dott. , del 4.12.2023 Repertorio n. 17879 - Persona_1 Raccolta n. 10448, registrato in pari data al n° 3969 Serie 1T (doc. all. 2);
Il contratto è stato stipulato per la durata anni uno (1), con decorrenza 1° dicembre 2023 e sino al 30° novembre 2024;
Il canone mensile di affitto, da versare anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, veniva pattuito in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), oltre IV come per legge. Inoltre, la società " , si Parte_1 impegnava a corrispondere - insieme ai canoni mensili di affitto dell'azienda, alle medesime scadenze e per la stessa durata dell'affitto di azienda - alla società concedente " la minor somma pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila CP_1 virgola zero zero) del complessivo importo di Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) mensili, a titolo di indennità di occupazione conseguente all'atto di Transazione del 19 luglio 2023 ed in pari data inviato a mezzo comunicazione PEC, come dalle risultanze documentali agli atti della società concedente, con la società " , codice fiscale Controparte_3 P.IV_4 titolare dei locali dove è esercitata l'attività concessa in affitto.
All'art. 4 del predetto contratto veniva statuito altresì che tutte le imposte, tasse, contributi e utenze inerenti all'esercizio affittato, dovevano essere pagate dalla società affittuaria a decorrere dal giorno di inizio dell'affitto di azienda;
2 3
L'affittuaria, sin dalla stipula del contratto, non ha provveduto al pagamento di alcun canone di affitto, indennità di occupazione e costi ribaltamenti fatture per le relative utenze, entro le scadenze stabilite, e pertanto si rendeva morosa;
La resistente si rendeva altresì inadempiente circa il pagamento di una fattura meglio specificata di seguito, a titolo di forniture merce in magazzino;
La in persona del legale rappresentante p.t., è pertanto CP_1 creditrice nei confronti della della somma complessiva pari ad Parte_1 euro 237.979,52 (duecentotrentasettemilanovecentosettantanove/52), come di seguito meglio specificato:
1. Fattura n. 1 del 7.12.2023 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di dicembre 2023 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
2. Fattura n. 1 del 3.1.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di gennaio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
3. Fattura n. 4 del 2.2.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di febbraio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
4. Fattura n. 6 dell'8.3.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di marzo 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il
4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
5. Fattura n. 14 dell'8.4.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di aprile 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
6. Fattura n. 17 del 10.5.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di maggio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
7. Fattura n. 18 del 10.62024 pari ad € 18.100,00 diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di giugno 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
8. Fattura n. 3 del 2.2.2024, con conseguente storno parziale di cui alla nota di credito n. 2 del 15.3.2024 per ricalcolo consumi, per un totale complessivo pari ad € 10.514,73 (diecimilaconquecentoquattordici/73), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411056645 del 15.1.2024;
9. Fattura n. 7 del 15.3.2024 pari ad € 1.270,00 (milleduecentosettanta/00), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202312973333 dell'11.12.2023;
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10. Fattura n. 10 del 20.3.2024 pari ad € 11.606,67 (undicimilaseicentosei/67), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411290927 del 14.2.2024;
11. Fattura n. 12 del 20.3.2024 pari ad € 10.189,67 (diecimilacentottantanove/67), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411558845 del 13.3.2024;
12. Fattura n. 16 del 29.4.2024 pari ad € 9.773,38 (novemilasettecentosettantatre/38), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411818290 del 12.4.2024;
13. Fattura n. 19 del 19.6.2024 pari ad € 8.777,96 (ottomilasettecentosettantasette/96), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202412071854 del 10.5.2024;
14. Fattura n. 20 del 21.6.2024 pari ad € 725,90 (settecentoventicinque/90), quale importo a titolo di ribaltamento costi FT VUSIONGROUP VUSION Cloud Medium – dal 1.12.2023 al 30.6.2024;
15. Fattura n. 21 del 21.6.2024 pari ad € 705,72 (settecentocinque/72), quale importo a titolo di ribaltamento costi fornitura idrica n. CP_4 2024011000620921 del 19.2.2024 – dal 2.12.2023 al 5.2.2024; 16. Fattura n. 22 del 21.6.2024 pari ad € 342,01 (trecentoquarantadue/01), quale importo a titolo di ribaltamento costi fornitura idrica n. CP_4 2024011001203519 del 4.4.2024 – dal 2.2.2024 al 4.4.2024; 17. Fattura n. 23 del 24.6.2024 pari ad € 3.070,48 (tremilasettanta/48), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202412357374 del 13.6.2024; (doc. all. 3);
18. Fattura n. 24 del 5.7.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di luglio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T. (doc. all. 4);
19. Scheda contabile per € 36.203,00 (trentaseimiladuecentotre/00) a titolo di fornitura merce in magazzino di cui alla fattura 6/01 del 1.12.2023 196/VF01 saldo chiusura al 31.12.2023. Si deposita anche il file sdi ove viene riportato ciascun articolo a cui corrisponde il rispettivo fornitore (doc. all. 5, 6 e 7). Nonostante i ripetuti e i continui solleciti effettuati, per le vie brevi, da parte della società ricorrente, nonché, a mezzo diffida legale dello scrivente procuratore, in data 5.7.2024, con lettera di intimazione di pagamento e contestuale messa in mora ex artt. 1219 e ss c.c., la non Pt_1 Parte_1 provvedeva al pagamento di alcunché, pertanto, le fatture di cui sopra, risultano ancora non saldate (doc. all. 8 e 8.1.). In via istruttoria, ha allegato:
1. Contratto di cessione di ramo d'azienda da RI 23 Srl a CP_1
2. Contratto di affitto d'azienda da a CP_1 Pt_1 Parte_1
3. N. 18 fatture elettroniche sopra descritte;
4. N. 1 fattura elettronica n. 24/2024 del 5.7.2024;
5. N. 1 scheda contabile fornitura merce;
6. N. 1 Fattura 196VF01;
7. relativo alla fattura 196VF01; CP_5
4 5
8. Intimazione di pagamento e contestuale messa in mora ex artt. 1219 ss c.c. con relative ricevute di accettazione e consegna in .eml;
9. Nota spese;
Avverso il predetto decreto ingiuntivo emesso in data 14.09.2024, notificato in data 18.09.2024, la parte ingiunta ha proposto tempestivamente e ritualmente opposizione, con ricorso depositato in data
28.10.2024, precisando le seguenti conclusioni:
“ 1. revochi il decreto ingiuntivo 11996/2024 – VII SEZ, con rigetto di ogni domanda attrice infondata in fatto e diritto;
2. accerti e dichiari che la CP_1
[... si è resa gravemente inadempiente nel dare esecuzione agli obblighi contrattuali oggetto della presente controversia e su di essa gravanti;
per l'effetto
3. accerti e dichiari che il contratto d'affitto d'azienda del 28 novembre 2023 si è risolto ex art. 1454 c.c. a seguito della diffida ad adempiere del 23 febbraio 2024, o comunque ne pronunzi la risoluzione ex art. 1453 c.c. o, in subordine, lo dichiari risolto per mutuo consenso;
4. in subordine, per il solo caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, in conseguenza di quanto accertato e dichiarato in evasione delle precedenti domande, operate le opportune compensazioni, dichiari comunque tenuta e condanni la a pagare alla CP_1 la maggior somma risultante ad essa dovuta;
5. in estremo Parte_1 subordine, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una qualche fondatezza alle domande avverse, in ogni caso, accerti l'effettivo ammontare degli importi concretamente dovuti alla e li compensi col controcredito di € CP_1
193.635,46, oltre interessi moratori maturandi, in capo alla 6. Il Parte_1 tutto con vittoria di spese, anche generali, e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”
A fondamento del gravame ha esposto, dedotto ed eccepito:
Che per la medesima fattispecie la : a) il 25 luglio 2024 notifica CP_1 intimazione di sfratto con contestuale richiesta di decreto ingiuntivo;
b) il
16 settembre 2024 notifica ricorso e pedissequo decreto monitorio per i quali è opposizione .
Oppostasi la Dada allo sfratto, codesto Tribunale (sez. VI nrg
31390/24) ha disposto il mutamento di rito fissando udienza al 12 marzo
2025 (all. c).
In quel procedimento e in questo, inventa la morosità: - CP_1 in quello, € 144.800; - in questo ne rappresenta addirittura per € 237.979,52
- il Tribunale ne conta € 219.879,52.
Essa è al corrente del controcredito della Dada per € 193.635,46: €
184.184,63 per sorte capitale ed € 9.450,84 interessi moratori1.
Controcredito cedutole da Al CO SP, c.f. – v. doc. 1. P.IV_5
Controcredito certo, liquido, esigibile e riportato nell'atto pubblico del 21 settembre 2023 col quale la si è accollata il debito di tale RI 23 srl CP_1 verso Al CO SP.
5 6
Gli importi relativi ai mesi di maggio e giugno 2024 non sono dovuti: € 36.200 complessivi per le seguenti ragioni: a) A seguito di visita ispettiva dei Vigili del Fuoco del 10 gennaio 2024, costoro rilevano gravi difformità dei locali oggetto di godimento e, “onde consentire la prosecuzione dell'attività”, impongono l'adozione di urgenti misure di messa in sicurezza. Misure da realizzare entro 45 giorni dal 26 gennaio
2024 – data di ricezione e trasmissione a Controparte del verbale ispettivo dei VVFF. b) Diffidata la a provvedere con pec del 23 febbraio 2024 CP_1
(doc. 4), rimasta inerte quest'ultima, il contratto d'affitto d'azienda è risolto, ex art. 1454 c.c., l'11 marzo 2024. c) E con pec del 25 marzo seguente la Scrivente comunica l'intenzione di rilasciare il punto vendita il
30 aprile 2024 . Entro tale data avrebbe modo di asportare dall'immobile le attrezzature di sua proprietà ivi allocate. d) Attrezzature che la ha CP_1 interesse a che restino presso il locale perché così le sarà di certo più agevole affittare ad altri l'esercizio. Invita quindi la a traccheggiare Pt_1 per consentirle di cercare nuovo affittuario, e propone la risoluzione consensuale del contratto – , mail della dr.ssa Tes_1 commercialista di Controparte. e) Passato aprile, il 10 maggio 2024 l'avv.
RL comunica altro : il contratto non è risolto ma è ancora in essere;
i canoni vanno pagati perché “occupa i locali e risulta ancora in Pt_1 possesso del punto vendita”. f) Con pec del 14 maggio 2024, lo scrivente difensore ribadisce che il contratto d'affitto è certamente risolto - per grave inadempimento o quanto meno per mutuo consenso - e che il 30 maggio la affittuaria riconsegnerà l'azienda – previa asportazione di quanto è suo .
g) Il 18 maggio l'avv. RL invita a sospendere le operazioni di asporto.
Per gli importi relativi ai mesi di maggio e giugno, non può essere stata revocata alcuna sospensione perché non era stata accordata alcuna sospensione. Non era stata accordata alcuna sospensione perché non era stata chiesta la sospensione.
E' stata invece concordata la rinuncia al pagamento delle mensilità di maggio e giugno 2024 perché tanto è stato esattamente ed espressamente chiesto da Pt_1
Il 18 ottobre 2024 è stata riconsegnata l'azienda – all'interno dei locali restano il fabbricatore del ghiaccio e la guidovia della Scrivente, per un valore rispettivamente pari ad € 3.300 ed € 8.105 (v. all. e) – per complessivi altri € 11.405 a credito di Pt_1
Già contestate le fatture nn. 17 e 18 di pag. 3 del ric.ing., relative alle mensilità di maggio e giugno, si contestano specificatamente le seguenti altre : 3, 7, 10, 12, 16, 1920, 21, 22, 23, 24 tutte del 2024. Si contestano per quanto sopra già detto e perché la ribalta alla Scrivente i costi CP_1 delle utenze non solo del locale commerciale oggetto d'affitto d'azienda
6 7
ma anche della discoteca Hype Events gestita dalla Hype srl, c.f.
, in forza di contratto d'affitto d'azienda del 28.9.23 con la P.IV_6
RI 23 srl, c.f. , ed allocata al primo piano del fabbricato in P.IV_7
Roma via GI RI nn. 19-23-27. Per ogni fornitura, i due esercizi commerciali hanno un'unica utenza, un unico contatore. E poi di grazia, come poter addebitare a la fattura n. 7/2024 relativa ai costi fattura Pt_1
Axpo dell'11.12.2023.
Il risolto contratto d'affitto è stato stipulato il 4 dicembre 2023; oltre a ciò non possono essere addebitate ad ella le fatture 19-24 del 2024 relative ai mesi di maggio-luglio e pari per complessivi € 13.622,07 visto che la il 30 aprile ha chiuso il supermercato. Pt_1
Instaurato il contraddittorio parte opposta nella propria comparsa ha dedotto quanto segue: con atto reg. il 21/09/2023 n.3082 Serie 1T a Civitavecchia, depositato nel Registro Imprese di Roma il 25/09/2023, numero
451540/2023, a rogito del Notaio in Civitavecchia, Dott.
[...]
– Repertorio n.17501 – Raccolta n.10248 – la RI 23 S.r.l., Per_1
P.IV , cedeva all'odierna opposta, la il ramo P.IV_3 CP_1
d'azienda corrente nel Comune di Roma (RM), Via GI RI nn. 19-
23-27 ; - la pertanto, è l'esclusiva titolare e proprietaria CP_1 dell'azienda commerciale corrente nel Comune di Roma (RM), Via
GI RI nn. 19-23-27, esercente l'attività di supermercato e vendita di generi alimentari e non, munita della seguente autorizzazione: S.C.I.A. di subingresso Prot. n. QH/22023/82966 presentata presso il Comune di
Roma in data 22.11.2023; - la suddetta azienda è stata concessa in affitto alla con contratto d'affitto d'azienda del 28.11.2023 con Parte_1 autentiche di firma certificate dal Notaio in Civitavecchia, Dott.
[...]
, del 4.12.2023 Repertorio n.17879 – Raccolta n.10448, registrato Per_1 in pari data al n.3969 Serie 1T; - il suddetto contratto veniva stipulato per la durata di un anno, con decorrenza dal 1 dicembre 2023 e sino al 30 novembre 2024.
Il canone mensile d'affitto, da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, veniva pattuito in Euro 5.000,00, oltre IV come per legge. Inoltre la odierna opponente si impegnava a corrispondere - insieme ai canoni mensili di affitto dell'azienda, alle medesime scadenze e per la stessa durata dell'affitto di azienda – alla la minor CP_1 somma pari ad Euro 12.000,00 del complessivo importo di Euro 18.000,00 mensili, a titolo di indennità di occupazione conseguente all'atto di
Transazione del 19 luglio 2023 ed in pari data inviato a mezzo comunicazione PEC, come dalle risultanze documentali agli atti della società odierna opposta, con la società (C.F. Controparte_3
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) , titolare dei locali dove è esercitata l'attività concessa in P.IV_4 affitto;
- all'art. 4 del predetto contratto veniva statuito altresì che tutte le imposte, tasse, contributi ed utenze inerenti all'esercizio affittato, dovevano esser pagate dalla società affittuaria a decorrere dal giorno di inizio dell'affitto di azienda;
- la sin dalla stipula del Parte_1 contratto, non ha mai provveduto al pagamento di alcun canone di affitto, indennità di occupazione, costi di ribaltamento fatture per le relative utenze entro le scadenze e anche della fattura 6/01 del 1.12.2023 196/VF01 saldo chiusura al 31.12.2023 a titolo di fornitura merce in magazzino;
- in data 27 luglio 2024, l'odierna opposta si vedeva così costretta ad iscrivere a ruolo ricorso innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale per l'emissione di decreto ingiuntivo, Sez. VII Civile, R.G. n.36414/2024, Giudice dott.ssa
Anna AR TE Gregori;
- in data 16 settembre 2024, l'odierna opposta notificava alla ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo Parte_1
n.11996/2024 del 16.09.2024, emesso all'esito del giudizio monitorio R.G.
n.31464/2024, con il quale la Sez. VII del Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice dott.ssa Anna AR TE Gregori, gli ingiungeva
“di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. La somma di Euro
219.879,52; 2. Gli interessi come da domanda;
3. Le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2135,00, in Euro 405,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, da distrarsi (…)”;- in data 09 dicembre 2024, la notificava alla Parte_1 CP_1 unitamente al decreto di fissazione udienza n. cronol. 8119/2024 del
09.12.2024, ricorso in opposizione ex art. 447bis c.p.c. al decreto ingiuntivo n.11996/2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni che si contesta in fatto ed in diritto, chiedendosi il rigetto delle avverse domande.
Sulla scorta di ciò ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Che la S.V. Ill.ma voglia: Nel merito: a) ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.11996/2024 del
16.09.2024, emesso all'esito del giudizio monitorio R.G. n.31464/2024, Sez. VII,
Tribunale Civile di Roma, Giudice Dott.ssa Anna AR TE Gregori;
In via principale: b) accertare e dichiarare l'insussistenza, sia in fatto che in diritto, di tutte le eccezioni formulate da controparte, rigettare la presente opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto;
E per l'effetto c) Confermare il decreto ingiuntivo n.11996/2024 del 16.09.2024, emesso all'esito del giudizio monitorio
R.G. n.31464/2024, Sez. VII, Tribunale Civile di Roma, Giudice Dott.ssa Anna
AR TE Gregori. - il tutto con vittoria di spese, anche generali, e competenze di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore il quale si dichiara antistatario”.
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All'esito dell' udienza del 24.9.2025, con trattazione scritta la causa
è stata trattenuta in decisione e decisa ex art. 127 ter c.p.c.
III. In limine litis va premesso che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n.
15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92).
Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità
e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione, trattandosi di ricorso in materia locatizia rispetto al quale la costituzione in giudizio, avvenuta mediante deposito in Cancelleria, può ritenersi tempestiva (poiché effettuata nei quaranta giorni) e
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regolare sul piano procedimentale (poiché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nel medesimo termine.
Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633
c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti.
IV. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo parziale od inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
Applicando siffatti principi al caso in esame, all'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che la parte attrice in senso sostanziale abbia dimostrato, com'era suo onere, l'esistenza, il contenuto del contratto di affitto e la sua efficacia con riferimento all'individuazione dell'oggetto della prestazione ed al suo effettivo godimento che in parte è contestato.
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La pretesa creditoria afferente all'esatto adempimento dei canoni di affitto
è contestata avuto riguardo all'an ed al quantum debeatur, in parte qua.
Non sono contestate:
- la fattura n. 1 del 7.12.2023 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di dicembre 2023 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
- la Fattura n. 1 del 3.1.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di gennaio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
- la Fattura n. 4 del 2.2.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di febbraio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
- la Fattura n. 6 dell'8.3.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di marzo 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
-la Fattura n. 14 dell'8.4.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di aprile 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
- la Fattura n. 17 del 10.5.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di maggio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
-la Fattura n. 18 del 10.62024 pari ad € 18.100,00 diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di giugno 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
-la Fattura n. 3 del 2.2.2024, con conseguente storno parziale di cui alla nota di credito n. 2 del 15.3.2024 per ricalcolo consumi, per un totale complessivo pari ad € 10.514,73 (diecimilaconquecentoquattordici/73), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411056645 del 15.1.2024;
- la Fattura n. 7 del 15.3.2024 pari ad € 1.270,00 (milleduecentosettanta/00), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202312973333 dell'11.12.2023;
- la Fattura n. 10 del 20.3.2024 pari ad € 11.606,67 (undicimilaseicentosei/67), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411290927 del 14.2.2024;
- la Fattura n. 12 del 20.3.2024 pari ad € 10.189,67 (diecimilacentottantanove/67), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411558845 del 13.3.2024;
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-la Fattura n. 16 del 29.4.2024 pari ad € 9.773,38 (novemilasettecentosettantatre/38), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411818290 del 12.4.2024;
- la Fattura n. 19 del 19.6.2024 pari ad € 8.777,96 (ottomilasettecentosettantasette/96), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202412071854 del 10.5.2024;
- la Fattura n. 20 del 21.6.2024 pari ad € 725,90 (settecentoventicinque/90), quale importo a titolo di ribaltamento costi FT VUSIONGROUP VUSION Cloud Medium – dal 1.12.2023 al 30.6.2024;
-la Fattura n. 21 del 21.6.2024 pari ad € 705,72 (settecentocinque/72), quale importo a titolo di ribaltamento costi fornitura idrica n. CP_4
2024011000620921 del 19.2.2024 – dal 2.12.2023 al 5.2.2024;
-la Fattura n. 22 del 21.6.2024 pari ad € 342,01 (trecentoquarantadue/01), quale importo a titolo di ribaltamento costi fornitura idrica n.2024011001203519 del 4.4.2024 – dal 2.2.2024 al 4.4.2024; CP_4
- la Fattura n. 23 del 24.6.2024 pari ad € 3.070,48 (tremilasettanta/48), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202412357374 del 13.6.2024; (doc. all. 3);
-la Fattura n. 24 del 5.7.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di luglio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T. (doc. all. 4);
- la Scheda contabile per € 36.203,00 (trentaseimiladuecentotre/00) a titolo di fornitura merce in magazzino di cui alla fattura 6/01 del 1.12.2023 196/VF01 saldo chiusura al 31.12.2023.
Si contestano per quanto sopra già detto e perché la ha CP_1 ribaltato alla i costi delle utenze non solo del locale Parte_1 commerciale oggetto d'affitto d'azienda ma anche della discoteca Hype
Events gestita dalla Hype srl, c.f. in forza di contratto P.IV_6
d'affitto d'azienda del 28.9.23 con la RI 23 srl, c.f. , ed P.IV_7 allocata al primo piano del fabbricato in Roma via GI RI nn. 19-
23-27. Per ogni fornitura, i due esercizi commerciali hanno un'unica utenza, un unico contatore. E poi di grazia, come poter addebitare a Pt_1 la fattura n. 7/2024 relativa ai costi fattura Axpo dell'11.12.2023.
Il risolto contratto d'affitto è stato stipulato il 4 dicembre 2023; oltre a ciò non possono essere addebitate ad ella le fatture 19-24 del 2024 relative ai mesi di maggio-luglio e pari per complessivi € 13.622,07 visto che la il 30 aprile ha chiuso il supermercato Pt_1
Il 18 ottobre 2024 è stata riconsegnata l'azienda – all'interno dei locali restano il fabbricatore del ghiaccio e la guidovia della Scrivente, per un valore rispettivamente pari ad € 3.300 ed € 8.105 (v. all. e) – per complessivi altri € 11.405 a credito di Pt_1
Oltre a ciò l'affittuario ha eccepito, anzitutto, l'esistenza di un controcredito della per €.184.184,63 oltre interessi moratori, Parte_1 cedutole in data 23.1.2024 da Al CO SP, c.f. – v. doc. 1, P.IV_5
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pec di comunicazione di avvenuta cessione in pari data.
Il controcredito sarebbe certo, liquido, esigibile e riportato nell'atto pubblico del 21 settembre 2023 col quale la si è accollata il CP_1 debito di tale RI 23 srl verso Al CO SP (doc. 2), cedutole da Al
CO SP, c.f. – v. doc. 1, pec di comunicazione di P.IV_5 avvenuta cessione del 23.1.2024.
Tale concredito, sorto in epoca successiva alla scadenza dei canoni di affitto di azienda di dicembre 2023 e di gennaio 2024, non giustifica il relativo inadempimento, nella corresponsione dei canoni e delle indennità di occupazione, pattuiti in contratto sicchè essi sono dovuti e spettanti alla società CP_1
Invero, non è, inoltre, consentito al conduttore autoridursi o autosospendersi il canone per pretesi controcrediti, come da giurisprudenza consolidata di legittimità, costituendo tale condotta un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso che per il principio inadimplenti non est adimplendum la sospensione non è legittima se non è osservante dei canoni di correttezza e buona fede. L'autoriduzione ovvero la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone dev'essere giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (v. in argomento
Cass. Civ., ord. 23 giugno 2011, n. 13887 secondo cui: “Il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede”; massime precedenti conformi: N. 261 del 2008; v. infra Cass.
Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 11783 del 12/05/2017; v. Cass. Civ., sez. 3,
Sentenza n. 16918 del 25/06/2019 “In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata
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dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.”; v. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 “In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte”. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal conduttore, che aveva lamentato l'erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la sospensione, da parte sua, del pagamento dei canoni, a fronte dell'inadempimento del locatore all'obbligo assunto di ottenere dalla pubblica amministrazione il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da "magazzino" a "locale commerciale", nonché per le infiltrazioni d'acqua e gli allagamenti verificatisi).; Cass. Civ., sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17020 del 26/05/2022 secondo cui: “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell' immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore”).
Quanto all'eccezione secondo cui, a seguito di visita ispettiva dei
Vigili del Fuoco del 10 gennaio 2024, costoro avessero rilevato gravi difformità dei locali oggetto di godimento e, “onde consentire la prosecuzione dell'attività”, avessero imposto l'adozione, entro 45 gg., di urgenti misure di messa in sicurezza a far tempo dal 26 gennaio 2024 – data di ricezione e trasmissione a Controparte del verbale ispettivo dei
VVFF (doc. 3), va osservato che anche siffatta situazione, verificatasi alla fine di gennaio 2024, non appare elidere l'obbligo contrattuale dell'affittuario di versare, al concedente, i due canoni di affitto scaduti, maturati in relazione alle mensilità di dicembre 2023, di gennaio 2024 e
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delle relative indennità di occupazione.
Per il periodo successivo, le prescrizioni dei VVFF non appaiono aver precluso all'affittuario la prosecuzione dell'attività di cui alla SCIA e la rimozione di eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa (doc. all. 3 della fase sommaria), imponendo essi l'effettuazione degli intereventi necessari a ricondurre l'attività nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza anticendio di cui al progetto approvato prot.79301 del 18.11.2021, con le direttrici di cui appresso:
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>>.
Ora ai sensi dell'articolo 7 del contratto di affitto le parti avevano pattuito:
“ L'azienda viene concessa in affitto nello stato di diritto e di fatto in cui si trova.
La società affittuaria, come sopra rappresentata, si impegna ed obbliga a provvedere alla manutenzione ordinaria e ad effettuare tutti gli interventi, gli adeguamenti, le integrazioni e quant'altro richiesto dalla legge volta per volta vigente su tutti i beni costituenti l'azienda.
In caso di riparazioni, guasti o avarie riconducibili ad un periodo precedente il presente contratto gli oneri relativi, saranno a carico esclusivo della società concedente.”
In data 23.2.2024 la società ha diffidato la società Parte_1 ad adempiere e non vi sono allegazioni che l'attività CP_1 commerciale, con accorgimenti del caso, non sia regolarmente proseguita sino tutto il marzo del 2024 o che la società non abbia utilizzato il locale affittato ed esercitato l'azienda.
Non è espressamente specificatamente contestato l'assunto attoreo secondo cui, nei successivi 45 gg la su ordine del marchio a CP_1 livello nazionale supermercati si sia effettivamente adeguata alle CP_6 prescrizioni impartite nei termini indicati, che hanno mantenuto l'attività nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza antincendio di cui al progetto tecnico approvato prot. 79301 del 18.11.2021. Non è specificatamente
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disapprovato che la verifica di controllo tecnico non sia seguita in quanto su ordine del marchio abbia ottemperato alle CP_1 CP_6 suddette prescrizioni, a mezzo dell'incaricato, Geom. il Parte_3 quale ha seguito tutte le pratiche, predisponendo specifico piano per la gestione delle emergenze che tenesse conto delle criticità riscontrate;
allestendo servizio di vigilanza, documentato tramite registro giornaliero delle presenze, con personale formato, qualificato ai sensi dell'art 3 della
Legge 609/96 pari almeno a 2 unità, preposto all'attività di controllo delle condizioni d'esercizio e, in emergenza, alle operazioni di evacuazione della struttura, ovvero a porre in sicurezza gli occupanto;
eliminando il deposito esterno avendo cura di ripristinare SPzio a cielo scoperto;
dotando il locale cucina di aerazione naturale permanente conformemente al punto 7.1.4 del DM 8/11/2019; sostituendo le porte tagliafuoco danneggiate.
Nondimeno, non può ritenersi che altre prescrizioni, sebbene non preclusive del proseguimento dell'attività d'azienda, rimanessero di spettanza e di competenza dell'affittuaria, come da email del Geom. indirizzata al Sig. , legale rappresentate Pt_3 Parte_2 della società intimata in data 18 gen 2024 alle ore 17:35 (doc. all. 6):
“…nel locale vendita ci sono delle finestre dietro gli scaffali :
VANNO MOTORIZZATE E COLLEGATEALL'IMPIANTO
ANTINCENDIO CON APERTURA AUTOMATICA installare cartelli non luminosi nei corridoi scaffali con indicata l'uscita di sicurezza più vicina nel magazzino sono presenti tre tubi neri che vanno verso la vendita : O VENGONO ELIMINATI(anche provvisoriamente) O
BISOGNA INSTALLARE UNA SARACINESCA ANTINCENDIO magazzino : sistemare la porta e il muro intorno in modo tale che si chiuda in caso di incendio (c'èuna tenda in plastica) e mettere nella canala porta cavi un cuscino antincendio nella cucina serve una finestra : modificare una di quelle esistenti nel magazzino esterno : togliere il telo ! (questo si può fare pochi gg prima di un sopralluogo) e, avs scelta, rimetterlo dopo che ci rilascia il CPI nel garage: installare molla chiudi porta tra garage e ascensore installare cravatte autostringenti negli scarichi provenienti dal piano superiore compartimentare tubo gas o modificare percorso svuotare i magazzini e/o sottoscala pulire la pavimentazione per evidenziare le strisce a terra…”.
Invero ai sensi dell'art. 7 del contratto di affitto le parti avevano
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pattuito che: “In caso di riparazioni, guasti o avarie riconducibili ad un periodo precedente il presente contratto gli oneri relativi, saranno a carico esclusivo della società concedente.”.
Pertanto, deve ritenersi che la società fosse tenuta, in CP_1 proprio, ad effettuare gli interventi sui locali, sulle attrezzature e sui beni in parola, non avendo peraltro espressamente autorizzato a ciò la società affittuaria. A nulla rileva, infatti, l'email del Geometra incaricato dalla società del 18.1.2024, la quale è anche antecedente alla notifica CP_1 del verbale ispettivo dei VV.FF..
Diffidata la a provvedere con pec del 23 febbraio 2024 CP_1
(doc. 4) entro i 45 giorni decorrenti dal 26 gennaio 2024, essa deve ritenersi rimasta in parte inerte sicchè il contratto d'affitto d'azienda deve ritenersi definitivamente risolto, ex art. 1454 c.c., alla data dell'undici marzo 2025.
L'azienda è stata riconsegnata il 18 ottobre 2024 e nessun intervento a tale data era di certo stato eseguito, come comprova la documentazione a corredo del verbale di riconsegna (all. d della memoria integrativa della
. Pt_1 Parte_1
Con pec del 25 marzo 2024 la ha, dunque, correttamente CP_1 comunicato alla l'intenzione di rilasciare il punto vendita Parte_1 il 30 aprile 2024 (doc. 5), al fine di asportare le attrezzature di sua proprietà ivi allocate.
Se ciò è vero, non essendo dimostrato che, nei 45 giorni dal
10.1.2024, l'azienda non sia stata esercitata o che i Vigili ne abbiano disposto la chiusura, devono ritenersi dovuti, da parte dell'affittuario, i canoni di affitto di febbraio 2024 e di marzo 2025 nonché l'indennità pattuite in contratto.
Ogni altra questione relativa alla successiva risoluzione del contratto per mutuo consenso è assorbita dalla valutazione che all'undici marzo 2024 il contratto di affitto di azienda fosse già risolto di diritto.
Facendo seguito alla pec inoltrata il 25.3.2024, alla data 30 aprile
2024 la ha chiuso il punto vendita. Parte_1
Da lì alla prima decade di maggio 2024, l'affittuario avrebbe dovuto asportare dall'immobile le attrezzature di sua proprietà ivi allocate, riportate nella fattura d'acquisto del 30.11.2023 emessa dalla Med
Supermercati srl, per poter riconsegnare l'azienda al più tardi alla data del
30 maggio p.v. (v. email dell'Avv. Cicerone del 14/05/2024 all'Avv. RL ed alla . CP_1
E' documentato in atti l'importante carteggio della e dei CP_1 suoi legali con la affittuaria al fine di soprassedere dalla liberazione del locale per consentire la più rapida ed efficace ricerca di un nuovo affittuario e, poi, dal luglio 2024 per la conciliazione della vertenza.
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La è tenuta, ex contractu, a corrispondere alla CP_1 [...]
l'importo pattuito in contratto afferente alle mensilità di Parte_1 dicembre 2023 nonchè di gennaio, febbraio e marzo 2024, nonché di aprile e di maggio 2024.
La mensilità di dicembre 2023 appare essere stata versata in epoca successiva all'udienza di convalida di sfratto, per come affermato dal locatore.
Non essendo dovute le fatture contestate e non provate e per il resto vi è la compensazione l'opposizione va accolta ed il d.i. revoato.
VIII. Le spese del giudizio devono essere ingralmente compensate tra le parti costituite in ragione delle ragioni della decisioni, della peculiarità della fattispecie, del tenore del comportamento processuale tenuto tra le parti, della rinunzia/accettazione in parte agli atti del giudizio e della novità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, anche de iure condendo ed in via di interpretazione
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, in persona del Giudice Unico, dott.ssa AR Flora Febbraro, definitivamente pronunciando sulle domande come in narrativa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1)accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto.
2) Dichiara le spese e le competenze di giudizio integralmente compensate tra le parti costituite.
Roma, così deciso ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del
24.09.2025
Il Giudice Unico dott.ssa AR Flora Febbraro
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
Così deciso in Roma 02.07.2025
Il Giudice Unico dott.ssa AR Flora Febbraro
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa AR Flora Febbraro, nell'udienza del 24.09.2024, tenuta con trattazione scritta, esaurita la discussione e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46369 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 (r.g. 31464 del 2024 procedimento monitorio)
TRA
c.f. , con sede legale in Roma via Parte_1 P.IV_1
GI RI n. 23, in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
, rappresentata e difesa, dall'avv. Roberto Cicerone e con lui Parte_2 digitalmente domiciliata all'indirizzo giusta Email_1 procura in atti
ATTORE -OPPONENTE
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t. Sig. CP_1 P.IV_2 [...] con sede legale in Roma, alla Via GI RI n.27, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Franco RL ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Roma, alla Piazza Cola Di Rienzo
n.92 giusta procura in atti
CONVENUTA-OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Artt. 132 – 429 c.p.c.
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, abbia modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n.
69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
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II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 26.07.2024, CP_1 ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione, nel
[...] procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 31464 del 2024, di ingiunzione di pagamento nei confronti di avente ad oggetto Parte_1
l'importo di euro 219.879,52, dovuto a titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione, oltre interessi, nonché́ di €.2135,00 , per spese legai di cui € 406,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p..
A tal fine ha esposto e dedotto quanto segue: Con atto reg. il 21/09/2023 n° 3082 Serie 1T a CIVITAVECCHIA, depositato nel Registro Imprese di ROMA il 25/09/2023, numero 451540/2023, a rogito del Notaio in Civitavecchia, Dott. – REPERTORIO N. Persona_1
17501 - RACCOLTA N. 10248 – "BARILE 23 S.R.L.", P.IV , P.IV_3 cedeva all'odierna ricorrente, " , il ramo di azienda corrente nel CP_1 Comune di Roma (RM), Via GI RI nn. 19-23-27 (doc. all. 1);
L'odierna ricorrente è pertanto oggi l'esclusiva titolare e proprietaria dell'azienda commerciale corrente nel Comune di Roma (RM), Via GI RI nn. 19-23-27, esercente l'attività di supermercato e vendita di generi alimentari e non, munita della seguente autorizzazione: S.C.I.A. di Subingresso Prot. n. QH/2023/82966 presentata presso il Comune di Roma in data 22.11.2023;
La suddetta azienda è stata concessa in affitto alla c.f. Parte_1
, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Via GI P.IV_1 RI n. 23, pec risultante dal registro IniPec: con contratto di Email_2 affitto d'azienda del 28.11.2023, con autentiche di firma certificate dal Notaio in Civitavecchia, Dott. , del 4.12.2023 Repertorio n. 17879 - Persona_1 Raccolta n. 10448, registrato in pari data al n° 3969 Serie 1T (doc. all. 2);
Il contratto è stato stipulato per la durata anni uno (1), con decorrenza 1° dicembre 2023 e sino al 30° novembre 2024;
Il canone mensile di affitto, da versare anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, veniva pattuito in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), oltre IV come per legge. Inoltre, la società " , si Parte_1 impegnava a corrispondere - insieme ai canoni mensili di affitto dell'azienda, alle medesime scadenze e per la stessa durata dell'affitto di azienda - alla società concedente " la minor somma pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila CP_1 virgola zero zero) del complessivo importo di Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) mensili, a titolo di indennità di occupazione conseguente all'atto di Transazione del 19 luglio 2023 ed in pari data inviato a mezzo comunicazione PEC, come dalle risultanze documentali agli atti della società concedente, con la società " , codice fiscale Controparte_3 P.IV_4 titolare dei locali dove è esercitata l'attività concessa in affitto.
All'art. 4 del predetto contratto veniva statuito altresì che tutte le imposte, tasse, contributi e utenze inerenti all'esercizio affittato, dovevano essere pagate dalla società affittuaria a decorrere dal giorno di inizio dell'affitto di azienda;
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L'affittuaria, sin dalla stipula del contratto, non ha provveduto al pagamento di alcun canone di affitto, indennità di occupazione e costi ribaltamenti fatture per le relative utenze, entro le scadenze stabilite, e pertanto si rendeva morosa;
La resistente si rendeva altresì inadempiente circa il pagamento di una fattura meglio specificata di seguito, a titolo di forniture merce in magazzino;
La in persona del legale rappresentante p.t., è pertanto CP_1 creditrice nei confronti della della somma complessiva pari ad Parte_1 euro 237.979,52 (duecentotrentasettemilanovecentosettantanove/52), come di seguito meglio specificato:
1. Fattura n. 1 del 7.12.2023 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di dicembre 2023 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
2. Fattura n. 1 del 3.1.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di gennaio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
3. Fattura n. 4 del 2.2.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di febbraio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
4. Fattura n. 6 dell'8.3.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di marzo 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il
4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
5. Fattura n. 14 dell'8.4.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di aprile 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
6. Fattura n. 17 del 10.5.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di maggio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
7. Fattura n. 18 del 10.62024 pari ad € 18.100,00 diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di giugno 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
8. Fattura n. 3 del 2.2.2024, con conseguente storno parziale di cui alla nota di credito n. 2 del 15.3.2024 per ricalcolo consumi, per un totale complessivo pari ad € 10.514,73 (diecimilaconquecentoquattordici/73), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411056645 del 15.1.2024;
9. Fattura n. 7 del 15.3.2024 pari ad € 1.270,00 (milleduecentosettanta/00), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202312973333 dell'11.12.2023;
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10. Fattura n. 10 del 20.3.2024 pari ad € 11.606,67 (undicimilaseicentosei/67), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411290927 del 14.2.2024;
11. Fattura n. 12 del 20.3.2024 pari ad € 10.189,67 (diecimilacentottantanove/67), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411558845 del 13.3.2024;
12. Fattura n. 16 del 29.4.2024 pari ad € 9.773,38 (novemilasettecentosettantatre/38), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411818290 del 12.4.2024;
13. Fattura n. 19 del 19.6.2024 pari ad € 8.777,96 (ottomilasettecentosettantasette/96), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202412071854 del 10.5.2024;
14. Fattura n. 20 del 21.6.2024 pari ad € 725,90 (settecentoventicinque/90), quale importo a titolo di ribaltamento costi FT VUSIONGROUP VUSION Cloud Medium – dal 1.12.2023 al 30.6.2024;
15. Fattura n. 21 del 21.6.2024 pari ad € 705,72 (settecentocinque/72), quale importo a titolo di ribaltamento costi fornitura idrica n. CP_4 2024011000620921 del 19.2.2024 – dal 2.12.2023 al 5.2.2024; 16. Fattura n. 22 del 21.6.2024 pari ad € 342,01 (trecentoquarantadue/01), quale importo a titolo di ribaltamento costi fornitura idrica n. CP_4 2024011001203519 del 4.4.2024 – dal 2.2.2024 al 4.4.2024; 17. Fattura n. 23 del 24.6.2024 pari ad € 3.070,48 (tremilasettanta/48), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202412357374 del 13.6.2024; (doc. all. 3);
18. Fattura n. 24 del 5.7.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di luglio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T. (doc. all. 4);
19. Scheda contabile per € 36.203,00 (trentaseimiladuecentotre/00) a titolo di fornitura merce in magazzino di cui alla fattura 6/01 del 1.12.2023 196/VF01 saldo chiusura al 31.12.2023. Si deposita anche il file sdi ove viene riportato ciascun articolo a cui corrisponde il rispettivo fornitore (doc. all. 5, 6 e 7). Nonostante i ripetuti e i continui solleciti effettuati, per le vie brevi, da parte della società ricorrente, nonché, a mezzo diffida legale dello scrivente procuratore, in data 5.7.2024, con lettera di intimazione di pagamento e contestuale messa in mora ex artt. 1219 e ss c.c., la non Pt_1 Parte_1 provvedeva al pagamento di alcunché, pertanto, le fatture di cui sopra, risultano ancora non saldate (doc. all. 8 e 8.1.). In via istruttoria, ha allegato:
1. Contratto di cessione di ramo d'azienda da RI 23 Srl a CP_1
2. Contratto di affitto d'azienda da a CP_1 Pt_1 Parte_1
3. N. 18 fatture elettroniche sopra descritte;
4. N. 1 fattura elettronica n. 24/2024 del 5.7.2024;
5. N. 1 scheda contabile fornitura merce;
6. N. 1 Fattura 196VF01;
7. relativo alla fattura 196VF01; CP_5
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8. Intimazione di pagamento e contestuale messa in mora ex artt. 1219 ss c.c. con relative ricevute di accettazione e consegna in .eml;
9. Nota spese;
Avverso il predetto decreto ingiuntivo emesso in data 14.09.2024, notificato in data 18.09.2024, la parte ingiunta ha proposto tempestivamente e ritualmente opposizione, con ricorso depositato in data
28.10.2024, precisando le seguenti conclusioni:
“ 1. revochi il decreto ingiuntivo 11996/2024 – VII SEZ, con rigetto di ogni domanda attrice infondata in fatto e diritto;
2. accerti e dichiari che la CP_1
[... si è resa gravemente inadempiente nel dare esecuzione agli obblighi contrattuali oggetto della presente controversia e su di essa gravanti;
per l'effetto
3. accerti e dichiari che il contratto d'affitto d'azienda del 28 novembre 2023 si è risolto ex art. 1454 c.c. a seguito della diffida ad adempiere del 23 febbraio 2024, o comunque ne pronunzi la risoluzione ex art. 1453 c.c. o, in subordine, lo dichiari risolto per mutuo consenso;
4. in subordine, per il solo caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, in conseguenza di quanto accertato e dichiarato in evasione delle precedenti domande, operate le opportune compensazioni, dichiari comunque tenuta e condanni la a pagare alla CP_1 la maggior somma risultante ad essa dovuta;
5. in estremo Parte_1 subordine, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una qualche fondatezza alle domande avverse, in ogni caso, accerti l'effettivo ammontare degli importi concretamente dovuti alla e li compensi col controcredito di € CP_1
193.635,46, oltre interessi moratori maturandi, in capo alla 6. Il Parte_1 tutto con vittoria di spese, anche generali, e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”
A fondamento del gravame ha esposto, dedotto ed eccepito:
Che per la medesima fattispecie la : a) il 25 luglio 2024 notifica CP_1 intimazione di sfratto con contestuale richiesta di decreto ingiuntivo;
b) il
16 settembre 2024 notifica ricorso e pedissequo decreto monitorio per i quali è opposizione .
Oppostasi la Dada allo sfratto, codesto Tribunale (sez. VI nrg
31390/24) ha disposto il mutamento di rito fissando udienza al 12 marzo
2025 (all. c).
In quel procedimento e in questo, inventa la morosità: - CP_1 in quello, € 144.800; - in questo ne rappresenta addirittura per € 237.979,52
- il Tribunale ne conta € 219.879,52.
Essa è al corrente del controcredito della Dada per € 193.635,46: €
184.184,63 per sorte capitale ed € 9.450,84 interessi moratori1.
Controcredito cedutole da Al CO SP, c.f. – v. doc. 1. P.IV_5
Controcredito certo, liquido, esigibile e riportato nell'atto pubblico del 21 settembre 2023 col quale la si è accollata il debito di tale RI 23 srl CP_1 verso Al CO SP.
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Gli importi relativi ai mesi di maggio e giugno 2024 non sono dovuti: € 36.200 complessivi per le seguenti ragioni: a) A seguito di visita ispettiva dei Vigili del Fuoco del 10 gennaio 2024, costoro rilevano gravi difformità dei locali oggetto di godimento e, “onde consentire la prosecuzione dell'attività”, impongono l'adozione di urgenti misure di messa in sicurezza. Misure da realizzare entro 45 giorni dal 26 gennaio
2024 – data di ricezione e trasmissione a Controparte del verbale ispettivo dei VVFF. b) Diffidata la a provvedere con pec del 23 febbraio 2024 CP_1
(doc. 4), rimasta inerte quest'ultima, il contratto d'affitto d'azienda è risolto, ex art. 1454 c.c., l'11 marzo 2024. c) E con pec del 25 marzo seguente la Scrivente comunica l'intenzione di rilasciare il punto vendita il
30 aprile 2024 . Entro tale data avrebbe modo di asportare dall'immobile le attrezzature di sua proprietà ivi allocate. d) Attrezzature che la ha CP_1 interesse a che restino presso il locale perché così le sarà di certo più agevole affittare ad altri l'esercizio. Invita quindi la a traccheggiare Pt_1 per consentirle di cercare nuovo affittuario, e propone la risoluzione consensuale del contratto – , mail della dr.ssa Tes_1 commercialista di Controparte. e) Passato aprile, il 10 maggio 2024 l'avv.
RL comunica altro : il contratto non è risolto ma è ancora in essere;
i canoni vanno pagati perché “occupa i locali e risulta ancora in Pt_1 possesso del punto vendita”. f) Con pec del 14 maggio 2024, lo scrivente difensore ribadisce che il contratto d'affitto è certamente risolto - per grave inadempimento o quanto meno per mutuo consenso - e che il 30 maggio la affittuaria riconsegnerà l'azienda – previa asportazione di quanto è suo .
g) Il 18 maggio l'avv. RL invita a sospendere le operazioni di asporto.
Per gli importi relativi ai mesi di maggio e giugno, non può essere stata revocata alcuna sospensione perché non era stata accordata alcuna sospensione. Non era stata accordata alcuna sospensione perché non era stata chiesta la sospensione.
E' stata invece concordata la rinuncia al pagamento delle mensilità di maggio e giugno 2024 perché tanto è stato esattamente ed espressamente chiesto da Pt_1
Il 18 ottobre 2024 è stata riconsegnata l'azienda – all'interno dei locali restano il fabbricatore del ghiaccio e la guidovia della Scrivente, per un valore rispettivamente pari ad € 3.300 ed € 8.105 (v. all. e) – per complessivi altri € 11.405 a credito di Pt_1
Già contestate le fatture nn. 17 e 18 di pag. 3 del ric.ing., relative alle mensilità di maggio e giugno, si contestano specificatamente le seguenti altre : 3, 7, 10, 12, 16, 1920, 21, 22, 23, 24 tutte del 2024. Si contestano per quanto sopra già detto e perché la ribalta alla Scrivente i costi CP_1 delle utenze non solo del locale commerciale oggetto d'affitto d'azienda
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ma anche della discoteca Hype Events gestita dalla Hype srl, c.f.
, in forza di contratto d'affitto d'azienda del 28.9.23 con la P.IV_6
RI 23 srl, c.f. , ed allocata al primo piano del fabbricato in P.IV_7
Roma via GI RI nn. 19-23-27. Per ogni fornitura, i due esercizi commerciali hanno un'unica utenza, un unico contatore. E poi di grazia, come poter addebitare a la fattura n. 7/2024 relativa ai costi fattura Pt_1
Axpo dell'11.12.2023.
Il risolto contratto d'affitto è stato stipulato il 4 dicembre 2023; oltre a ciò non possono essere addebitate ad ella le fatture 19-24 del 2024 relative ai mesi di maggio-luglio e pari per complessivi € 13.622,07 visto che la il 30 aprile ha chiuso il supermercato. Pt_1
Instaurato il contraddittorio parte opposta nella propria comparsa ha dedotto quanto segue: con atto reg. il 21/09/2023 n.3082 Serie 1T a Civitavecchia, depositato nel Registro Imprese di Roma il 25/09/2023, numero
451540/2023, a rogito del Notaio in Civitavecchia, Dott.
[...]
– Repertorio n.17501 – Raccolta n.10248 – la RI 23 S.r.l., Per_1
P.IV , cedeva all'odierna opposta, la il ramo P.IV_3 CP_1
d'azienda corrente nel Comune di Roma (RM), Via GI RI nn. 19-
23-27 ; - la pertanto, è l'esclusiva titolare e proprietaria CP_1 dell'azienda commerciale corrente nel Comune di Roma (RM), Via
GI RI nn. 19-23-27, esercente l'attività di supermercato e vendita di generi alimentari e non, munita della seguente autorizzazione: S.C.I.A. di subingresso Prot. n. QH/22023/82966 presentata presso il Comune di
Roma in data 22.11.2023; - la suddetta azienda è stata concessa in affitto alla con contratto d'affitto d'azienda del 28.11.2023 con Parte_1 autentiche di firma certificate dal Notaio in Civitavecchia, Dott.
[...]
, del 4.12.2023 Repertorio n.17879 – Raccolta n.10448, registrato Per_1 in pari data al n.3969 Serie 1T; - il suddetto contratto veniva stipulato per la durata di un anno, con decorrenza dal 1 dicembre 2023 e sino al 30 novembre 2024.
Il canone mensile d'affitto, da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, veniva pattuito in Euro 5.000,00, oltre IV come per legge. Inoltre la odierna opponente si impegnava a corrispondere - insieme ai canoni mensili di affitto dell'azienda, alle medesime scadenze e per la stessa durata dell'affitto di azienda – alla la minor CP_1 somma pari ad Euro 12.000,00 del complessivo importo di Euro 18.000,00 mensili, a titolo di indennità di occupazione conseguente all'atto di
Transazione del 19 luglio 2023 ed in pari data inviato a mezzo comunicazione PEC, come dalle risultanze documentali agli atti della società odierna opposta, con la società (C.F. Controparte_3
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) , titolare dei locali dove è esercitata l'attività concessa in P.IV_4 affitto;
- all'art. 4 del predetto contratto veniva statuito altresì che tutte le imposte, tasse, contributi ed utenze inerenti all'esercizio affittato, dovevano esser pagate dalla società affittuaria a decorrere dal giorno di inizio dell'affitto di azienda;
- la sin dalla stipula del Parte_1 contratto, non ha mai provveduto al pagamento di alcun canone di affitto, indennità di occupazione, costi di ribaltamento fatture per le relative utenze entro le scadenze e anche della fattura 6/01 del 1.12.2023 196/VF01 saldo chiusura al 31.12.2023 a titolo di fornitura merce in magazzino;
- in data 27 luglio 2024, l'odierna opposta si vedeva così costretta ad iscrivere a ruolo ricorso innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale per l'emissione di decreto ingiuntivo, Sez. VII Civile, R.G. n.36414/2024, Giudice dott.ssa
Anna AR TE Gregori;
- in data 16 settembre 2024, l'odierna opposta notificava alla ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo Parte_1
n.11996/2024 del 16.09.2024, emesso all'esito del giudizio monitorio R.G.
n.31464/2024, con il quale la Sez. VII del Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice dott.ssa Anna AR TE Gregori, gli ingiungeva
“di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. La somma di Euro
219.879,52; 2. Gli interessi come da domanda;
3. Le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2135,00, in Euro 405,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, da distrarsi (…)”;- in data 09 dicembre 2024, la notificava alla Parte_1 CP_1 unitamente al decreto di fissazione udienza n. cronol. 8119/2024 del
09.12.2024, ricorso in opposizione ex art. 447bis c.p.c. al decreto ingiuntivo n.11996/2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni che si contesta in fatto ed in diritto, chiedendosi il rigetto delle avverse domande.
Sulla scorta di ciò ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Che la S.V. Ill.ma voglia: Nel merito: a) ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.11996/2024 del
16.09.2024, emesso all'esito del giudizio monitorio R.G. n.31464/2024, Sez. VII,
Tribunale Civile di Roma, Giudice Dott.ssa Anna AR TE Gregori;
In via principale: b) accertare e dichiarare l'insussistenza, sia in fatto che in diritto, di tutte le eccezioni formulate da controparte, rigettare la presente opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto;
E per l'effetto c) Confermare il decreto ingiuntivo n.11996/2024 del 16.09.2024, emesso all'esito del giudizio monitorio
R.G. n.31464/2024, Sez. VII, Tribunale Civile di Roma, Giudice Dott.ssa Anna
AR TE Gregori. - il tutto con vittoria di spese, anche generali, e competenze di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore il quale si dichiara antistatario”.
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All'esito dell' udienza del 24.9.2025, con trattazione scritta la causa
è stata trattenuta in decisione e decisa ex art. 127 ter c.p.c.
III. In limine litis va premesso che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n.
15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92).
Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità
e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione, trattandosi di ricorso in materia locatizia rispetto al quale la costituzione in giudizio, avvenuta mediante deposito in Cancelleria, può ritenersi tempestiva (poiché effettuata nei quaranta giorni) e
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regolare sul piano procedimentale (poiché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nel medesimo termine.
Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633
c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti.
IV. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo parziale od inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
Applicando siffatti principi al caso in esame, all'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che la parte attrice in senso sostanziale abbia dimostrato, com'era suo onere, l'esistenza, il contenuto del contratto di affitto e la sua efficacia con riferimento all'individuazione dell'oggetto della prestazione ed al suo effettivo godimento che in parte è contestato.
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La pretesa creditoria afferente all'esatto adempimento dei canoni di affitto
è contestata avuto riguardo all'an ed al quantum debeatur, in parte qua.
Non sono contestate:
- la fattura n. 1 del 7.12.2023 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di dicembre 2023 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
- la Fattura n. 1 del 3.1.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di gennaio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
- la Fattura n. 4 del 2.2.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di febbraio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
- la Fattura n. 6 dell'8.3.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di marzo 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
-la Fattura n. 14 dell'8.4.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di aprile 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
- la Fattura n. 17 del 10.5.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di maggio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
-la Fattura n. 18 del 10.62024 pari ad € 18.100,00 diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di giugno 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T.
-la Fattura n. 3 del 2.2.2024, con conseguente storno parziale di cui alla nota di credito n. 2 del 15.3.2024 per ricalcolo consumi, per un totale complessivo pari ad € 10.514,73 (diecimilaconquecentoquattordici/73), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411056645 del 15.1.2024;
- la Fattura n. 7 del 15.3.2024 pari ad € 1.270,00 (milleduecentosettanta/00), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202312973333 dell'11.12.2023;
- la Fattura n. 10 del 20.3.2024 pari ad € 11.606,67 (undicimilaseicentosei/67), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411290927 del 14.2.2024;
- la Fattura n. 12 del 20.3.2024 pari ad € 10.189,67 (diecimilacentottantanove/67), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411558845 del 13.3.2024;
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-la Fattura n. 16 del 29.4.2024 pari ad € 9.773,38 (novemilasettecentosettantatre/38), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202411818290 del 12.4.2024;
- la Fattura n. 19 del 19.6.2024 pari ad € 8.777,96 (ottomilasettecentosettantasette/96), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202412071854 del 10.5.2024;
- la Fattura n. 20 del 21.6.2024 pari ad € 725,90 (settecentoventicinque/90), quale importo a titolo di ribaltamento costi FT VUSIONGROUP VUSION Cloud Medium – dal 1.12.2023 al 30.6.2024;
-la Fattura n. 21 del 21.6.2024 pari ad € 705,72 (settecentocinque/72), quale importo a titolo di ribaltamento costi fornitura idrica n. CP_4
2024011000620921 del 19.2.2024 – dal 2.12.2023 al 5.2.2024;
-la Fattura n. 22 del 21.6.2024 pari ad € 342,01 (trecentoquarantadue/01), quale importo a titolo di ribaltamento costi fornitura idrica n.2024011001203519 del 4.4.2024 – dal 2.2.2024 al 4.4.2024; CP_4
- la Fattura n. 23 del 24.6.2024 pari ad € 3.070,48 (tremilasettanta/48), quale importo a titolo di ribaltamento costi fattura AXPO n. 202412357374 del 13.6.2024; (doc. all. 3);
-la Fattura n. 24 del 5.7.2024 pari ad € 18.100,00 (diciottomilacento/00), quale importo a titolo del canone di affitto di azienda per la mensilità di luglio 2024 + indennità di occupazione relativamente al contratto sopra descritto reg. il 4.12.2023 al n. 3969 serie 1T. (doc. all. 4);
- la Scheda contabile per € 36.203,00 (trentaseimiladuecentotre/00) a titolo di fornitura merce in magazzino di cui alla fattura 6/01 del 1.12.2023 196/VF01 saldo chiusura al 31.12.2023.
Si contestano per quanto sopra già detto e perché la ha CP_1 ribaltato alla i costi delle utenze non solo del locale Parte_1 commerciale oggetto d'affitto d'azienda ma anche della discoteca Hype
Events gestita dalla Hype srl, c.f. in forza di contratto P.IV_6
d'affitto d'azienda del 28.9.23 con la RI 23 srl, c.f. , ed P.IV_7 allocata al primo piano del fabbricato in Roma via GI RI nn. 19-
23-27. Per ogni fornitura, i due esercizi commerciali hanno un'unica utenza, un unico contatore. E poi di grazia, come poter addebitare a Pt_1 la fattura n. 7/2024 relativa ai costi fattura Axpo dell'11.12.2023.
Il risolto contratto d'affitto è stato stipulato il 4 dicembre 2023; oltre a ciò non possono essere addebitate ad ella le fatture 19-24 del 2024 relative ai mesi di maggio-luglio e pari per complessivi € 13.622,07 visto che la il 30 aprile ha chiuso il supermercato Pt_1
Il 18 ottobre 2024 è stata riconsegnata l'azienda – all'interno dei locali restano il fabbricatore del ghiaccio e la guidovia della Scrivente, per un valore rispettivamente pari ad € 3.300 ed € 8.105 (v. all. e) – per complessivi altri € 11.405 a credito di Pt_1
Oltre a ciò l'affittuario ha eccepito, anzitutto, l'esistenza di un controcredito della per €.184.184,63 oltre interessi moratori, Parte_1 cedutole in data 23.1.2024 da Al CO SP, c.f. – v. doc. 1, P.IV_5
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pec di comunicazione di avvenuta cessione in pari data.
Il controcredito sarebbe certo, liquido, esigibile e riportato nell'atto pubblico del 21 settembre 2023 col quale la si è accollata il CP_1 debito di tale RI 23 srl verso Al CO SP (doc. 2), cedutole da Al
CO SP, c.f. – v. doc. 1, pec di comunicazione di P.IV_5 avvenuta cessione del 23.1.2024.
Tale concredito, sorto in epoca successiva alla scadenza dei canoni di affitto di azienda di dicembre 2023 e di gennaio 2024, non giustifica il relativo inadempimento, nella corresponsione dei canoni e delle indennità di occupazione, pattuiti in contratto sicchè essi sono dovuti e spettanti alla società CP_1
Invero, non è, inoltre, consentito al conduttore autoridursi o autosospendersi il canone per pretesi controcrediti, come da giurisprudenza consolidata di legittimità, costituendo tale condotta un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso che per il principio inadimplenti non est adimplendum la sospensione non è legittima se non è osservante dei canoni di correttezza e buona fede. L'autoriduzione ovvero la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone dev'essere giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (v. in argomento
Cass. Civ., ord. 23 giugno 2011, n. 13887 secondo cui: “Il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede”; massime precedenti conformi: N. 261 del 2008; v. infra Cass.
Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 11783 del 12/05/2017; v. Cass. Civ., sez. 3,
Sentenza n. 16918 del 25/06/2019 “In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata
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dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.”; v. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 “In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte”. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal conduttore, che aveva lamentato l'erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la sospensione, da parte sua, del pagamento dei canoni, a fronte dell'inadempimento del locatore all'obbligo assunto di ottenere dalla pubblica amministrazione il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da "magazzino" a "locale commerciale", nonché per le infiltrazioni d'acqua e gli allagamenti verificatisi).; Cass. Civ., sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17020 del 26/05/2022 secondo cui: “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell' immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore”).
Quanto all'eccezione secondo cui, a seguito di visita ispettiva dei
Vigili del Fuoco del 10 gennaio 2024, costoro avessero rilevato gravi difformità dei locali oggetto di godimento e, “onde consentire la prosecuzione dell'attività”, avessero imposto l'adozione, entro 45 gg., di urgenti misure di messa in sicurezza a far tempo dal 26 gennaio 2024 – data di ricezione e trasmissione a Controparte del verbale ispettivo dei
VVFF (doc. 3), va osservato che anche siffatta situazione, verificatasi alla fine di gennaio 2024, non appare elidere l'obbligo contrattuale dell'affittuario di versare, al concedente, i due canoni di affitto scaduti, maturati in relazione alle mensilità di dicembre 2023, di gennaio 2024 e
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delle relative indennità di occupazione.
Per il periodo successivo, le prescrizioni dei VVFF non appaiono aver precluso all'affittuario la prosecuzione dell'attività di cui alla SCIA e la rimozione di eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa (doc. all. 3 della fase sommaria), imponendo essi l'effettuazione degli intereventi necessari a ricondurre l'attività nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza anticendio di cui al progetto approvato prot.79301 del 18.11.2021, con le direttrici di cui appresso:
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>>.
Ora ai sensi dell'articolo 7 del contratto di affitto le parti avevano pattuito:
“ L'azienda viene concessa in affitto nello stato di diritto e di fatto in cui si trova.
La società affittuaria, come sopra rappresentata, si impegna ed obbliga a provvedere alla manutenzione ordinaria e ad effettuare tutti gli interventi, gli adeguamenti, le integrazioni e quant'altro richiesto dalla legge volta per volta vigente su tutti i beni costituenti l'azienda.
In caso di riparazioni, guasti o avarie riconducibili ad un periodo precedente il presente contratto gli oneri relativi, saranno a carico esclusivo della società concedente.”
In data 23.2.2024 la società ha diffidato la società Parte_1 ad adempiere e non vi sono allegazioni che l'attività CP_1 commerciale, con accorgimenti del caso, non sia regolarmente proseguita sino tutto il marzo del 2024 o che la società non abbia utilizzato il locale affittato ed esercitato l'azienda.
Non è espressamente specificatamente contestato l'assunto attoreo secondo cui, nei successivi 45 gg la su ordine del marchio a CP_1 livello nazionale supermercati si sia effettivamente adeguata alle CP_6 prescrizioni impartite nei termini indicati, che hanno mantenuto l'attività nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza antincendio di cui al progetto tecnico approvato prot. 79301 del 18.11.2021. Non è specificatamente
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disapprovato che la verifica di controllo tecnico non sia seguita in quanto su ordine del marchio abbia ottemperato alle CP_1 CP_6 suddette prescrizioni, a mezzo dell'incaricato, Geom. il Parte_3 quale ha seguito tutte le pratiche, predisponendo specifico piano per la gestione delle emergenze che tenesse conto delle criticità riscontrate;
allestendo servizio di vigilanza, documentato tramite registro giornaliero delle presenze, con personale formato, qualificato ai sensi dell'art 3 della
Legge 609/96 pari almeno a 2 unità, preposto all'attività di controllo delle condizioni d'esercizio e, in emergenza, alle operazioni di evacuazione della struttura, ovvero a porre in sicurezza gli occupanto;
eliminando il deposito esterno avendo cura di ripristinare SPzio a cielo scoperto;
dotando il locale cucina di aerazione naturale permanente conformemente al punto 7.1.4 del DM 8/11/2019; sostituendo le porte tagliafuoco danneggiate.
Nondimeno, non può ritenersi che altre prescrizioni, sebbene non preclusive del proseguimento dell'attività d'azienda, rimanessero di spettanza e di competenza dell'affittuaria, come da email del Geom. indirizzata al Sig. , legale rappresentate Pt_3 Parte_2 della società intimata in data 18 gen 2024 alle ore 17:35 (doc. all. 6):
“…nel locale vendita ci sono delle finestre dietro gli scaffali :
VANNO MOTORIZZATE E COLLEGATEALL'IMPIANTO
ANTINCENDIO CON APERTURA AUTOMATICA installare cartelli non luminosi nei corridoi scaffali con indicata l'uscita di sicurezza più vicina nel magazzino sono presenti tre tubi neri che vanno verso la vendita : O VENGONO ELIMINATI(anche provvisoriamente) O
BISOGNA INSTALLARE UNA SARACINESCA ANTINCENDIO magazzino : sistemare la porta e il muro intorno in modo tale che si chiuda in caso di incendio (c'èuna tenda in plastica) e mettere nella canala porta cavi un cuscino antincendio nella cucina serve una finestra : modificare una di quelle esistenti nel magazzino esterno : togliere il telo ! (questo si può fare pochi gg prima di un sopralluogo) e, avs scelta, rimetterlo dopo che ci rilascia il CPI nel garage: installare molla chiudi porta tra garage e ascensore installare cravatte autostringenti negli scarichi provenienti dal piano superiore compartimentare tubo gas o modificare percorso svuotare i magazzini e/o sottoscala pulire la pavimentazione per evidenziare le strisce a terra…”.
Invero ai sensi dell'art. 7 del contratto di affitto le parti avevano
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pattuito che: “In caso di riparazioni, guasti o avarie riconducibili ad un periodo precedente il presente contratto gli oneri relativi, saranno a carico esclusivo della società concedente.”.
Pertanto, deve ritenersi che la società fosse tenuta, in CP_1 proprio, ad effettuare gli interventi sui locali, sulle attrezzature e sui beni in parola, non avendo peraltro espressamente autorizzato a ciò la società affittuaria. A nulla rileva, infatti, l'email del Geometra incaricato dalla società del 18.1.2024, la quale è anche antecedente alla notifica CP_1 del verbale ispettivo dei VV.FF..
Diffidata la a provvedere con pec del 23 febbraio 2024 CP_1
(doc. 4) entro i 45 giorni decorrenti dal 26 gennaio 2024, essa deve ritenersi rimasta in parte inerte sicchè il contratto d'affitto d'azienda deve ritenersi definitivamente risolto, ex art. 1454 c.c., alla data dell'undici marzo 2025.
L'azienda è stata riconsegnata il 18 ottobre 2024 e nessun intervento a tale data era di certo stato eseguito, come comprova la documentazione a corredo del verbale di riconsegna (all. d della memoria integrativa della
. Pt_1 Parte_1
Con pec del 25 marzo 2024 la ha, dunque, correttamente CP_1 comunicato alla l'intenzione di rilasciare il punto vendita Parte_1 il 30 aprile 2024 (doc. 5), al fine di asportare le attrezzature di sua proprietà ivi allocate.
Se ciò è vero, non essendo dimostrato che, nei 45 giorni dal
10.1.2024, l'azienda non sia stata esercitata o che i Vigili ne abbiano disposto la chiusura, devono ritenersi dovuti, da parte dell'affittuario, i canoni di affitto di febbraio 2024 e di marzo 2025 nonché l'indennità pattuite in contratto.
Ogni altra questione relativa alla successiva risoluzione del contratto per mutuo consenso è assorbita dalla valutazione che all'undici marzo 2024 il contratto di affitto di azienda fosse già risolto di diritto.
Facendo seguito alla pec inoltrata il 25.3.2024, alla data 30 aprile
2024 la ha chiuso il punto vendita. Parte_1
Da lì alla prima decade di maggio 2024, l'affittuario avrebbe dovuto asportare dall'immobile le attrezzature di sua proprietà ivi allocate, riportate nella fattura d'acquisto del 30.11.2023 emessa dalla Med
Supermercati srl, per poter riconsegnare l'azienda al più tardi alla data del
30 maggio p.v. (v. email dell'Avv. Cicerone del 14/05/2024 all'Avv. RL ed alla . CP_1
E' documentato in atti l'importante carteggio della e dei CP_1 suoi legali con la affittuaria al fine di soprassedere dalla liberazione del locale per consentire la più rapida ed efficace ricerca di un nuovo affittuario e, poi, dal luglio 2024 per la conciliazione della vertenza.
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La è tenuta, ex contractu, a corrispondere alla CP_1 [...]
l'importo pattuito in contratto afferente alle mensilità di Parte_1 dicembre 2023 nonchè di gennaio, febbraio e marzo 2024, nonché di aprile e di maggio 2024.
La mensilità di dicembre 2023 appare essere stata versata in epoca successiva all'udienza di convalida di sfratto, per come affermato dal locatore.
Non essendo dovute le fatture contestate e non provate e per il resto vi è la compensazione l'opposizione va accolta ed il d.i. revoato.
VIII. Le spese del giudizio devono essere ingralmente compensate tra le parti costituite in ragione delle ragioni della decisioni, della peculiarità della fattispecie, del tenore del comportamento processuale tenuto tra le parti, della rinunzia/accettazione in parte agli atti del giudizio e della novità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, anche de iure condendo ed in via di interpretazione
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, in persona del Giudice Unico, dott.ssa AR Flora Febbraro, definitivamente pronunciando sulle domande come in narrativa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1)accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto.
2) Dichiara le spese e le competenze di giudizio integralmente compensate tra le parti costituite.
Roma, così deciso ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del
24.09.2025
Il Giudice Unico dott.ssa AR Flora Febbraro
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
Così deciso in Roma 02.07.2025
Il Giudice Unico dott.ssa AR Flora Febbraro
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