Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1963, n. 54
Articolo 2
Versione
2 marzo 1963
Art. 1.
All' articolo 119 del Codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi "Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad altra categoria superiore".
Entrata in vigore il 2 marzo 1963