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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 735 dell'anno 2019 vertente
TRA
C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. entrambi elettivamente domiciliati in Termini CodiceFiscale_2
Imerese in Via SS. Salvatore n. 9 presso lo studio l'Avv. Elisa Demma che li rappresentata e difende per procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
ART. IVA con sede legale in Milano (Mi) al Controparte_1 P.IVA_1
Foro Buonaparte n. 12, e per essa quale procuratore Controparte_2 PART. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170 presso lo studio degli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3/2019 R.G.N. 4279/2018
emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 07.01.2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente:
“Ammettere per la forma l'opposizione che con il presente atto si propone, dando atto
della tempestività della stessa e, conseguentemente, per i motivi esposti in narrativa,
Preliminarmente, ammettere la produzione documentale allegata;
Ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il
mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, rimettendo le parti in
mediazione;
In via gradata non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, in ragione
del mancato esperimento della procedura di mediazione e della non manifesta
infondatezza delle ragioni di opposizione, la conseguente alea del giudizio e del
pregiudizio che potrebbe discendere per parte opponente dalla concessione;
Pag. 2 Per i motivi analiticamente esposti in seno al presente atto dichiarare nullo, inefficace,
revocare, annullare e con qualsivoglia statuizione privare di effetti giuridici il decreto
ingiuntivo n. 3/09.
Condannare parte avversa alle spese di lite”
Parte opposta:
“In via preliminare, di rito
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto
ingiuntivo n. 3/2019, R.G. n. 4279/2018, del 07.01.2019 emesso dal Tribunale di
Catanzaro stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa
formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3/2019, R.G. n. 4279/2018, del
07.01.2019 emesso dal Tribunale di Catanzaro.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, i sigg.ri ed Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa, Parte_2 Controparte_1
maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive
occorrende.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 3 Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3/2019 Parte_2
R.G.N. 4279/2018 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 07.01.2019,
con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 39.827,83 oltre interessi al saggio convenzionale e dalla
[...]
decorrenza specificata in ricorso sino all'effettivo pagamento, oltre le spese della procedura di ingiunzione, a titolo di omesso pagamento del saldo debitore relativo al contratto di finanziamento n. 4068759 originariamente stipulato tra gli opponenti e la (poi incorporata in Controparte_3 Controparte_4
, cedente di .
[...] Controparte_1
A sostegno della spiegata opposizione eccepivano preliminarmente l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione,
rilevavano il difetto della prova del credito ingiunto contestando la produzione della sola certificazione ex art. 50 TUB ed il mancato invio degli estratti conto dall'inizio del rapporto;
indi, ritenendo di avere il “fondato e ragionevolmente
convincimento che sia stato superato il tasso soglia previsto dalla L. 108/2006 con
conseguente carattere usuraio e dunque non dovuti degli interessi passivi”
rimettevano alla CTU - di cui chiedevano l'ammissione - la verifica dell'eventuale addotto superamento del tasso di usura, eccependo, altresì, la violazione dell'art. 1283 c.c.-.
Pag. 4 Si costituiva la ontestando le eccezioni di parte opponente Controparte_1
e chiedendo concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, conclusa con esito negativo la procedura di mediazione per assenza della parte invitata e rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e l'ordine di esibizione, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 12.05.2023, celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte opponente non merita accoglimento.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., n. 927 del 2022) ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, conseguente al procedimento monitorio in cui il creditore, al ricorrere di presupposti normativamente previsti, abbia voluto munirsi di un titolo al fine di poter soddisfare, successivamente ed esecutivamente (coattivamente) il proprio credito.
La posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste, formalmente, la veste di
Pag. 5 “attore”, ritrovandosi davanti al Giudice nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e, il convenuto formale, rimane nella sostanza attore.
In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Ciò in quanto “il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al
giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio
a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2 comma,
c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza
che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di
validità del decreto ingiuntivo opposto, per la cui emanazione assume rilevanza
qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, ancorché privo di efficacia
probatoria assoluta, quale con riguardo alla sua formulazione unilaterale la fattura
commerciale o la ricevuta ed anche gli estratti autentici dei libri contabili, che dimostri
l'esistenza del diritto fatto valere, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria,
originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto
esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003; Cass. 6663/2002).
Pag. 6 Con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Tanto premesso, superata l'eccezione di improcedibilità della domanda atteso l'esperimento, seppur con esito negativo, del procedimento di mediazione,
risulta agli atti del giudizio il corretto assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo al creditore opposto mentre i signori Controparte_1
e non hanno validamente opposto alcun fatto estintivo e/o Pt_1 Pt_2
modificativo della pretesa azionata.
I signori e non hanno negato la debenza delle somme richieste Pt_1 Pt_2
limitandosi a contestarne l'ammontare, negando valenza probatoria alla documentazione ex adverso prodotta, nonché eccependo il superamento del tasso soglia applicato e la violazione dell'art. 1283 c.c.; la difesa dell'opponente risulta del tutto sfornita della necessaria allegazione, che si sostanzia nel mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c. a carico della parte che eccepisca la sussistenza di interessi usurari.
Ed invero, con riferimento all'eccezione in ordine alla valenza probatoria della prodotta certificazione ex art. 50 T.U.B., in forza di un costante ed indiscusso
Pag. 7 indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo ma è
limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (Tribunale Bologna, sez. IV, sent. n. 868 del 21/03/2013; conf. ex multis: Tribunale Monza sez. III, sent. n. 2721 del 9/11/2015 Cassazione civile,
sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011).
L'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. non perde comunque interamente la efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
mantenendo un valore indiziario, la cui portata deve essere liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali
(quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato), ma anche sostanziali
(quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati), nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa, come ribadito da Cass. n. 34812/2021.
Pag. 8 Nel caso sottoposto al vaglio di questo Tribunale il credito della è CP_1
stato azionato in sede monitoria in forza del contratto di finanziamento, della certificazione ex art. 50 TUB nonché degli estratti conto, dovendosi pertanto ritenere che parte opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in sede di opposizione.
Alcun rilievo assume la doglianza di parte opponente in ordine alla mancata prova dell'invio degli estratti conto anteriormente all'instaurazione del giudizio, non potendo, in ogni caso, l'eventuale detta omissione, determinare la mancata prova del credito.
Sul punto si è espresso il Tribunale di Enna, con la sentenza n. 788 del 29
novembre 2022 con la quale ha confermato “che l'omessa trasmissione degli estratti
conto periodici, ben lungi dal determinare la mancata prova del credito, ha il ben più
limitato effetto di impedire che venga a maturarsi, a carico del correntista, la decadenza
per mancata contestazioni degli stessi”.
La condotta omissiva della banca non può, pertanto, ripercuotersi sulla prova del credito, atteso che la produzione in giudizio degli estratti conto equivale alla loro trasmissione ex art. 1382 c.c., con conseguente sostituzione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 119 T.U.B. con quello più breve di quaranta giorni previsto dall'art 641 c.p.c.-.
Pag. 9 In conclusione, il Tribunale di Enna ha affermato che “È, pertanto, da considerarsi
errata la conclusione di parte opponente allorché pretende di far discendere dalla
circostanza della mancata comunicazione degli estratti conto, la conseguenza della
mancata prova del credito”.
Inoltre, non può meritare accoglimento l'eccezione di violazione del tasso soglia con conseguente nullità della relativa clausola essendosi parte opponente limitata ad addurre “alla luce della considerevole differenza tra gli importi finanziati,
quelli versati e quelli richiesti in sede monitoria, parte attrice ha il fondato e ragionevole
convincimento che sia stato superato il tasso soglia previsto dalla legge 108/2006 con
conseguente carattere usuraio e dunque radicalmente non dovuti degli interessi
passivi”.
Infatti, grava su parte opponente l'onere della prova della misura del tasso che si ritiene effettivamente applicato, allegandone i criteri di determinazione ed il calcolo effettuato ai fini della sua rilevazione.
La Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi
moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il
quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo
contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale
qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri
Pag. 10 elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della
controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”; “In
tema di usura, la contestazione svolta dalla parte debitrice deve essere specifica e fornita
di idonei riscontri istruttori, la cui assenza non può che condurre al rigetto
dell'eccezione”(cfr. Tribunale di Catanzaro sentenza n. 679 del 22/03/2024).
È pertanto onere di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari dimostrare: i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento nonché fornire i Decreti Ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati.
Tale onere non è stato assolto da parte opponente che ha omesso anche di specificare quale sarebbe il tasso soglia usura per gli interessi moratori.
Dalla genericità della domanda attorea discende la natura esplorativa della richiesta CTU. Per costante giurisprudenza “... È noto, infatti, che la consulenza
tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di
cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla
prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata” (cfr. ex multis Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000 - Sentenza n. 3343 del 07/03/2001 – da ultimo Tribunale di Spoleto, Sentenza n. 866/2023 del 14/11/2023).
Il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato
Pag. 11 dal giudice qualora la parte tenda con esso, come nella presente fattispecie, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di violazione dell'art. 1283 c.c.
trattandosi, nel caso di specie, di ammortamento alla francese nel quale la quota capitale e la quota interessi maturano all'unisono, coincidendo, secondo la periodicità prevista in contratto, senza che sia dato di ravvisare interessi corrispettivi scaduti che siano immediatamente produttivi a loro volta di interessi ulteriori.
Con sentenza a Sezioni Unite del 20 maggio 2024, n. 15130 la Cassazione ha affrontato la questione se la maggiore quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello
"all'italiana" costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto.
La citata sentenza della Cassazione Sezioni Unite chiarisce quale sia la differenza tra i due piani di ammortamento spiegando che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento alla francese è complessivamente maggiore di quello nominale in quanto le rate iniziali dell'ammortamento "alla francese"
Pag. 12 prevedono interessi più elevati poiché il capitale non ancora restituito è
maggiore.
Invece, nell'ammortamento all'italiana il capitale viene abbattuto più
velocemente mediante il pagamento di rate iniziali più alte, per cui gli interessi sul capitale residuo sono più bassi.
Le Sezioni Unite spiegano che il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento alla francese non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi (anatocismo), ma è il naturale effetto della scelta di un piano di rimborso con rate costanti.
Ne discende che non è configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento alla francese, per mancanza di un interesse giuridicamente definibile come «scaduto» sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.-.
In applicazione del principio delle Sezioni Unite, da ultimo la Corte di Appello
di Napoli con la sentenza n. 3841 del 30.09.2024 ha espresso il seguente principio “In materia di mutuo, il piano di ammortamento alla francese non determina
di per sé anatocismo in quanto il calcolo degli interessi inseriti in ciascuna rata,
qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è
sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da
restituire al finanziatore. A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota
Pag. 13 capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal
modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene cumulato al
capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, “staccato” dal capitale
stesso, capitale che per sua natura è sempre produttivo di interessi dal momento del
prestito a quello della sua restituzione ancorché si riduca ad ogni rata per la
corrispondente quota periodica in essa inserita. In altri termini, tra un pagamento ed un
altro, sul capitale di debito residuo matura un interesse, che chiaramente rappresenta
l'onere/costo periodico che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo
interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato
esclusivamente sul debito di volta in volta residuo”.
In applicazione dei suesposti principi discende il rigetto dell'opposizione proposta dai Signori e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3/2019 emesso in Controparte_1
data 07.01.2019 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento R.G.
4279/2018, deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei Signori e Parte_1 [...]
e vengono liquidate in favore di in €. 5.810,00 Parte_2 Controparte_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge,
P.Q.M.
Pag. 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta dai Signori e Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 3/2019 Controparte_1
emesso in data 07.01.2019 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento
R.G. 4279/2018 e per l'effetto lo conferma dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente e al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore di di elle spese di giudizio liquidate in € 5.810,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Così deciso in Termini Imerese 8 maggio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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