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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/09/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2855 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Lanciano e nel cui studio in Cosenza alla Via Monte Santo, 25 elettivamente domicilia;
ATTORE
E
(C.F.: ) in persona del suo l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Trebisacce al Viale Europa, n. 8/a;
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Controparte_2 C.F._2
Rago e nel cui studio in Corigliano Rossano – au Corigliano – alla Via Provinciale (angolo
Via Nazionale), elettivamente domicilia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 05 marzo 2025 come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato.
Svolgimento del processo
RG 2855/2019 Con ricorso ex art. 702 bis c,p.c. ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio innanzi questo Tribunale i convenuti identificati in epigrafe per sentire
“….Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, risolto/nullo/annullabile/invalido/inefficace il
contratto di acquisto della vettura mod. JEPP COMPASS sottoscritto in data 09.12.2017; Accertare e
dichiarare per i motivi esposti in narrativa, risolto/nullo/annullabile/invalido/inefficace l'accordo
sottoscritto in data 22.12.2018 ad oggetto la vettura 500L ed il piano di rientro, per le motivazioni cui in
premessa; Accertare e dichiarare, in ogni caso, il grave ed obbiettivo inadempimento dei convenuti in
relazione alle obbligazioni cui ai rapporti dedotti in giudizio;
Condannare i convenuti, in solido, alla
immediata restituzione della somma di € 28.500,00 oltre interessi;
Condannare i convenuti, in solido, al
risarcimento dei danni, subiti e subenti in considerazione del grave inadempimento, che si quantifica in €
1.000,00, ovvero in quella che, in sua giustizia ed equità, l'adito giudice riterrà dovuta;
In ogni caso con
vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 30.01.2020 si costituiva la quale contestava in fatto ed in diritto tutto quanto richiesto Controparte_2
dedotto ed eccepito da parte attrice e ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese competenze di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si costituiva per di cui Controparte_1
ne andrà dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 10.02.2020 veniva mutato il rito e la causa proseguiva secondo le forme del processo ordinario.
La causa veniva istruita con prova testi e prova documentale e all'udienza del 05.03.2025
sulle conclusioni delle parti trascritte a verbale, la causa era riservata per la decisione con assegnazione dei termini, ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e memorie di replica.
Motivi della decisione
RG 2855/2019 a) Preliminarmente andrà dichiarata la contumacia di che seppur Controparte_1
regolarmente evocato in giudizio non ha inteso costituirsi.
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti che seguono.
b) Pacifico in quanto provato documentalmente e non contestato dalle parti in causa è la stipula del contratto di acquisto dell'autovettura Jeep CO del 09.12.2017. Parimenti
pacifico e provato documentalmente, oltre che non contestato, è il pagamento della somma di € 28.500,00 in capo a parte attrice per come documentato in atti.
Detto ciò, appare indubbio che la convenuta è rimasta inadempiente CP_3
all'obbligo di consegnare il bene venduto all'acquirente che provato, pacifico e non contestato, ha effettuato il dovuto pagamento.
L'inadempimento del venditore agli obblighi di consegna o di conformità del bene come previsto dagli artt. 1476 e 1477 c.c. è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente obbligo del venditore di restituire gli acconti già ricevuti in acconto sul prezzo di vendita e di risarcire l'ulteriore danno subito di conseguenza.
La convenuta Concessionaria, rimasta contumace, deve essere pertanto condannata alla restituzione dell'importo di € 26.000,00 incassato a titolo di corrispettivo per l'acquisto dell'autovettura Jeep CO (€ 5.000,00 acconto doc. 2 ed € 21.000,00 doc. 3), oltre che alla corresponsione della somma di € 2.500,00, quale corrispettivo della permuta del veicolo di proprietà dell'attore.
Sulla somma di € 28.500,00, trattandosi di debito di valuta, competono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al soddisfo.
c) Andrà, invece, rigettata la pretesa risarcitoria di parte attrice per difetto di allegazione e prova, mancando elementi concreti circa natura ed entità dei danni;
si ritiene inoltre che la
RG 2855/2019 liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presupponga pur sempre la prova dell'an del danno, nella specie inesistente.
d) La domanda andrà rigettata nei confronti della convenuta atteso che la Controparte_2
stessa non risulta titolare di alcun rapporto o posizione giuridica con l'attore e pertanto estranea a qualsivoglia rapporto contrattuale.
Premessa la regola generale secondo cui il pagamento deve essere fatto al creditore, l'art. 1188 c.c. consente, comunque, che questi possa commettere anche ad altri soggetti di ricevere la prestazione, secondo il principio per cui la titolarità di un diritto non ne implica la necessaria gestione da parte del titolare, il quale ben può affidarla ad altri.
Pertanto, l'art. 1188 c.c. consente al venditore la possibilità di indicare altri per ricevere la prestazione di pagamento. Ciò è avvenuto nella fattispecie che ci occupa: è lo stesso attore ed i testi escussi (moglie e figlio del ) che confermano l'indicazione del conto Pt_1
corrente della dove effettuare il bonifico;
è lo stesso creditore a CP_2 Controparte_4
rilasciare quietanza liberatoria con documento n. 5 agli atti del fascicolo di parte attrice dove risulta l'avvenuto pagamento con l'indicazione del bonifico bancario n.
01010015296765034881080880660IT.; provata, inoltre, documentalmente la delega ad agire dell' sul conto della convenuta . CP_1 Controparte_2
Da ciò ne discende il rigetto della domanda nei confronti della . Controparte_2
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
e) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2855/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
RG 2855/2019 2. dichiara risolto per inadempimento di il contratto di acquisto della Controparte_1
vettura Jeep CO del 09.12.2017 e per l'effetto condanna alla Controparte_1
restituzione, in favore di , dell'importo di € 28.500,00 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione per come indicato in parte motiva;
3. rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da;
Parte_1
4. rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_2
5. condanna al rimborso delle spese processuali sostenute da Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali
[...]
oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6. condanna al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come CP_2
per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Castrovillari il 05 settembre 2025
Il GOP
dott. a Vanessa Avolio
RG 2855/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2855 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Lanciano e nel cui studio in Cosenza alla Via Monte Santo, 25 elettivamente domicilia;
ATTORE
E
(C.F.: ) in persona del suo l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Trebisacce al Viale Europa, n. 8/a;
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Controparte_2 C.F._2
Rago e nel cui studio in Corigliano Rossano – au Corigliano – alla Via Provinciale (angolo
Via Nazionale), elettivamente domicilia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 05 marzo 2025 come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato.
Svolgimento del processo
RG 2855/2019 Con ricorso ex art. 702 bis c,p.c. ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio innanzi questo Tribunale i convenuti identificati in epigrafe per sentire
“….Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, risolto/nullo/annullabile/invalido/inefficace il
contratto di acquisto della vettura mod. JEPP COMPASS sottoscritto in data 09.12.2017; Accertare e
dichiarare per i motivi esposti in narrativa, risolto/nullo/annullabile/invalido/inefficace l'accordo
sottoscritto in data 22.12.2018 ad oggetto la vettura 500L ed il piano di rientro, per le motivazioni cui in
premessa; Accertare e dichiarare, in ogni caso, il grave ed obbiettivo inadempimento dei convenuti in
relazione alle obbligazioni cui ai rapporti dedotti in giudizio;
Condannare i convenuti, in solido, alla
immediata restituzione della somma di € 28.500,00 oltre interessi;
Condannare i convenuti, in solido, al
risarcimento dei danni, subiti e subenti in considerazione del grave inadempimento, che si quantifica in €
1.000,00, ovvero in quella che, in sua giustizia ed equità, l'adito giudice riterrà dovuta;
In ogni caso con
vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 30.01.2020 si costituiva la quale contestava in fatto ed in diritto tutto quanto richiesto Controparte_2
dedotto ed eccepito da parte attrice e ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese competenze di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si costituiva per di cui Controparte_1
ne andrà dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 10.02.2020 veniva mutato il rito e la causa proseguiva secondo le forme del processo ordinario.
La causa veniva istruita con prova testi e prova documentale e all'udienza del 05.03.2025
sulle conclusioni delle parti trascritte a verbale, la causa era riservata per la decisione con assegnazione dei termini, ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e memorie di replica.
Motivi della decisione
RG 2855/2019 a) Preliminarmente andrà dichiarata la contumacia di che seppur Controparte_1
regolarmente evocato in giudizio non ha inteso costituirsi.
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti che seguono.
b) Pacifico in quanto provato documentalmente e non contestato dalle parti in causa è la stipula del contratto di acquisto dell'autovettura Jeep CO del 09.12.2017. Parimenti
pacifico e provato documentalmente, oltre che non contestato, è il pagamento della somma di € 28.500,00 in capo a parte attrice per come documentato in atti.
Detto ciò, appare indubbio che la convenuta è rimasta inadempiente CP_3
all'obbligo di consegnare il bene venduto all'acquirente che provato, pacifico e non contestato, ha effettuato il dovuto pagamento.
L'inadempimento del venditore agli obblighi di consegna o di conformità del bene come previsto dagli artt. 1476 e 1477 c.c. è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente obbligo del venditore di restituire gli acconti già ricevuti in acconto sul prezzo di vendita e di risarcire l'ulteriore danno subito di conseguenza.
La convenuta Concessionaria, rimasta contumace, deve essere pertanto condannata alla restituzione dell'importo di € 26.000,00 incassato a titolo di corrispettivo per l'acquisto dell'autovettura Jeep CO (€ 5.000,00 acconto doc. 2 ed € 21.000,00 doc. 3), oltre che alla corresponsione della somma di € 2.500,00, quale corrispettivo della permuta del veicolo di proprietà dell'attore.
Sulla somma di € 28.500,00, trattandosi di debito di valuta, competono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al soddisfo.
c) Andrà, invece, rigettata la pretesa risarcitoria di parte attrice per difetto di allegazione e prova, mancando elementi concreti circa natura ed entità dei danni;
si ritiene inoltre che la
RG 2855/2019 liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presupponga pur sempre la prova dell'an del danno, nella specie inesistente.
d) La domanda andrà rigettata nei confronti della convenuta atteso che la Controparte_2
stessa non risulta titolare di alcun rapporto o posizione giuridica con l'attore e pertanto estranea a qualsivoglia rapporto contrattuale.
Premessa la regola generale secondo cui il pagamento deve essere fatto al creditore, l'art. 1188 c.c. consente, comunque, che questi possa commettere anche ad altri soggetti di ricevere la prestazione, secondo il principio per cui la titolarità di un diritto non ne implica la necessaria gestione da parte del titolare, il quale ben può affidarla ad altri.
Pertanto, l'art. 1188 c.c. consente al venditore la possibilità di indicare altri per ricevere la prestazione di pagamento. Ciò è avvenuto nella fattispecie che ci occupa: è lo stesso attore ed i testi escussi (moglie e figlio del ) che confermano l'indicazione del conto Pt_1
corrente della dove effettuare il bonifico;
è lo stesso creditore a CP_2 Controparte_4
rilasciare quietanza liberatoria con documento n. 5 agli atti del fascicolo di parte attrice dove risulta l'avvenuto pagamento con l'indicazione del bonifico bancario n.
01010015296765034881080880660IT.; provata, inoltre, documentalmente la delega ad agire dell' sul conto della convenuta . CP_1 Controparte_2
Da ciò ne discende il rigetto della domanda nei confronti della . Controparte_2
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
e) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2855/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
RG 2855/2019 2. dichiara risolto per inadempimento di il contratto di acquisto della Controparte_1
vettura Jeep CO del 09.12.2017 e per l'effetto condanna alla Controparte_1
restituzione, in favore di , dell'importo di € 28.500,00 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione per come indicato in parte motiva;
3. rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da;
Parte_1
4. rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_2
5. condanna al rimborso delle spese processuali sostenute da Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali
[...]
oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6. condanna al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come CP_2
per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Castrovillari il 05 settembre 2025
Il GOP
dott. a Vanessa Avolio
RG 2855/2019