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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
QU AN AT RI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2705/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259018232491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200045078458000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3227/2025 depositato il
23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
IA Entrate SC e EG AN ,Ricorrente_1 rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 9.6.2025, limitatamente alla cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, avente ad oggetto tasse automobilistiche anno 2017, per un importo complessivo di €. 722,56.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine triennale previsto dalla legge.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita la EG AN, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
IA delle Entrate SC non si è costituita.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione della EG AN della propria carenza di legittimazione passiva, in quanto anche se si controverte sulla legittimità di atti posti in essere dall'ente concessionario della riscossione e non dall'Ente impositore, tuttavia, permane in capo a quest'ultimo un interesse processuale alla lite, pur non potendosi delineare una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione più liquida la Corte ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica della cartella di pagamento, atto presupposto all'atto qui impugnato. Sul punto occorre precisare che l'intimazione di pagamento, che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è nullo qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti presupposti, cui fa riferimento .
Sul punto questo Giudice intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che :
"La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass. S.U. n.16412/2007
Poichè, nel caso di specie, l'IA delle Entrate SC non si è costituita e non ha dunque provato,
a fronte di una specifica contestazione, che la cartella di pagamento indicata in ricorso sia stata regolarmente notificata alla ricorrente, così come nulla viene dedotto relativamente all'eccepita prescrizione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato l'atto impugnato limitatamente alla suddetta cartella.
Le spese vengono compensate considerato che il motivo per cui il ricorso viene accolto è di natura procedurale e non di merito, avverso cui nessun rilievo è stato sollevato, presupponendosi, pertanto, che le somme portate dall' atto impugnato siano dovute, anche se non esigibili.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 17.12.2025 Giudice Monocratico Anna Vasquez
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
QU AN AT RI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2705/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259018232491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200045078458000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3227/2025 depositato il
23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
IA Entrate SC e EG AN ,Ricorrente_1 rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 9.6.2025, limitatamente alla cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, avente ad oggetto tasse automobilistiche anno 2017, per un importo complessivo di €. 722,56.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine triennale previsto dalla legge.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita la EG AN, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
IA delle Entrate SC non si è costituita.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione della EG AN della propria carenza di legittimazione passiva, in quanto anche se si controverte sulla legittimità di atti posti in essere dall'ente concessionario della riscossione e non dall'Ente impositore, tuttavia, permane in capo a quest'ultimo un interesse processuale alla lite, pur non potendosi delineare una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione più liquida la Corte ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica della cartella di pagamento, atto presupposto all'atto qui impugnato. Sul punto occorre precisare che l'intimazione di pagamento, che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è nullo qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti presupposti, cui fa riferimento .
Sul punto questo Giudice intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che :
"La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass. S.U. n.16412/2007
Poichè, nel caso di specie, l'IA delle Entrate SC non si è costituita e non ha dunque provato,
a fronte di una specifica contestazione, che la cartella di pagamento indicata in ricorso sia stata regolarmente notificata alla ricorrente, così come nulla viene dedotto relativamente all'eccepita prescrizione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato l'atto impugnato limitatamente alla suddetta cartella.
Le spese vengono compensate considerato che il motivo per cui il ricorso viene accolto è di natura procedurale e non di merito, avverso cui nessun rilievo è stato sollevato, presupponendosi, pertanto, che le somme portate dall' atto impugnato siano dovute, anche se non esigibili.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 17.12.2025 Giudice Monocratico Anna Vasquez