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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/10/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 871/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STROCCHI CodiceFiscale_1 ANDREA APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MARZOT SILVIA Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Avverso la sentenza 434 del 2024 emessa dal Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello in riforma totale della appellata sentenza n.434/2024 del Giudice Dott.ssa Bighetti Monica del Tribunale di Ferrara (r.g. n. 2373/2023) resa a verbale d'udienza del 30.4.2024, pubblicata in pari data, e notificata all'avv. Strocchi il 2.5.2024,
-in via preliminare si insiste, previa revoca del relativo provvedimento del 30.4.2024, per la rimessione della causa in istruttoria e per l'ammissione di prova per testi sui capitoli di cui al ricorso introduttivo che qui vengono integralmente riproposti premesso le parole vero che: 1) “prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 6 della L. regionale 5/2013 da parte dell'art. 48 della L.R. 28.10.2016 n. 18 e prima del subentro della ricorrente nei contratti stipulati dal precedente esercente, gli apparecchi di gioco di cui all'art 110 comma 6 TULPS presenti nel bar Nuovo di QU sito a Cento (Fe) in via Matteotti n. 43 e Parte_1 collegati telematicamente, in forza dei contratti stipulati tra esercente, gestore e Concessionari, erano n.5”; 2) “nella vigenza del contratto con il vecchio gestore NO Royal srl, dei n.5 apparecchi di gioco di cui all'art 110 comma 6 TULPS presenti nel bar Nuovo Bar Quercino di QU sito a Cento (Fe) in via Matteotti n. 43, n. 4 apparecchi erano collegati al Concessionario AGN e n. 1 apparecchio al;
specifichi il teste se le proporzioni, Controparte_2 nel tempo, sono rimaste le stesse ovvero se sono mutate. pagina 1 di 6 3) “nella vigenza del contratto con il vecchio gestore NO Royal srl, successivamente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 6 della L. regionale 5/2013 da parte dell'art. 48 della L.R. 28.10.2016 n. 18, mai è stata sollevata all'esercente alcuna contestazione, in particolare in merito al numero degli apparecchi presenti nei locali del Nuovo Bar Cont Guercino di QU sito a Cento (Fe) in via Matteotti n. 43, tanto dal quanto da ”; Controparte_1
4) “l'esercente è subentrato nella attività del con atto di cessione notarile del Persona_1 Parte_2 30.03.2022 ed ha poi proseguito i rapporti con i concessionari contrattualizzati nonchè con il precedente gestore / mero fornitore degli apparecchi, fino al 27.9.22”; 5) “Alla data del 27.4.2022 i n. 5 apparecchi di gioco di cui all'art 110 comma 6 TULPS che erano presenti nei locali del sito a Cento (Fe) in via Matteotti n. 43 ed erano regolarmente collegati ad entrambe le reti Parte_2 telematiche”. Con
6) “mai alcuna contestazione è stata sollevata dal ovvero da , in particolare in merito al numero degli Controparte_1 apparecchi presenti nei locali del Nuovo Bar Guercino di QU, all'esercente anche quando le n.5 awp sono state installate, nei medesimi locali, da altro gestore (Maxima srl) nel giugno 2022”.
7) “ quando le n.5 awp sono state installate, nei medesimi locali, da altro gestore (Maxima srl), a partire da giugno 2022, erano tutte collegate al concessionario;
CP_2
8) “il 28.9.22, l'esercente ha provveduto a sottoscrivere, per gli apparecchi presenti nei locali del Nuovo Bar CP_4 Guercino di QU, un accordo con il gestore mantenendo in essere il rapporto contrattuale con il CP_5 Controparte_2
.
[...]
9) “il contratto stipulato il 28.9.22 tra il e il gestore è l'unico strumento fornito a Parte_2 CP_5 quest'ultimo dal Concessionario stesso per comunicare le varie regole di esercizio e le condizioni economiche”;
10) “Gli esercenti che si sono succeduti nei locali del bar sito a Cento (Fe) in via Matteotti n. 43 mai hanno disdettato e/o risolto il contratto con Atlantis Word, rimanendo quest'ultimo sempre valido per tutta la durata della Controparte_2 Concessione”; Si indicano a testi: Sig. , residente a [...]1 frazione Renazzo, sui capitoli di Testimone_1 prova n. 1-2-3-10. Sig. , residente a [...] frazione XII Morelli, sui capitoli di prova Testimone_2 n. 1-2-3-10. Sig. residente a [...] su tutti i capitoli di prova. Tes_3 Altro teste che ci si riserva di indicare sui capitoli di prova n. 4-5-6-7-8-9-10. Nonché sui capitoli indicati a verbale d'udienza del 30.4.24
11) il nuovo bar Guercino di QU richiedeva nell'aprile 2022 alla NO il ritiro degli apparecchi a causa delle pressioni esercitate da NO per imporre le proprie condizioni contrattuali
12)l'accordo di cessione del 29 settembre 2022 è stato stipulato dopo circa sei mesi dal rogito del 30 marzo 2022 in quanto la ricorrente ha impiegato del tempo per trovare un nuovo gestore che potesse subentrare nel contratto con la CP_2
13) il gestore NO s.r.l. esercitava pressioni su tutti i gestori per impedire il subentro nel contratto con la CP_2
14) gli atti/contratti con i concessionari per il collegamento della rete telematica, come quelli di cui è causa, sono stipulati su moduli predisposti dai concessionari stessi” Si indica a teste il sig. già indicato nel ricorso. Tes_3 nel merito:
- in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata sussistendo gravi e fondati motivi così come esposti nel presente atto di appello;
- in via principale: annullare/revocare l'ordinanza –ingiunzione emessa dal Controparte_6
P.G.
[...] Controparte_7 Controparte_8 RIF. N. 7099 del 06/02/2023 – P.U. n. 1086/2023 prot. N. inviato su file dati protocollazione.xml Class.2022-VIII/7.24 e notificata tramite PEC il 5.10.2023, per illegittimità della stessa ed in quanto infondata in fatto e diritto ed ogni atto e/o provvedimento conseguente.
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, contenere la sanzione nel minimo edittale previsto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa 4% ed iva 22% come per legge.
Il Comune appellato ha concluso come segue: Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello adita: In via preliminare rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, in via principale pagina 2 di 6 respingere l'appello e/o dichiararlo inammissibile e/o irricevibile e/o infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 434/2024 del Tribunale di Ferrara, RG 2373/2023 pubblicata il 30 aprile 2024. In ogni caso Con vittoria di compensi e spese, oltre al 15% Iva e CPA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3 novembre 2023 , titolare dell'esercizio commerciale Nuovo Bar Persona_1 Guercino di Qu sito in Cento, via Matteotti n.43 ha proposto opposizione all'ordinanza emessa dal
, n.7099, notificata mediante pec il 5 ottobre 2023, che comminava la sanzione Controparte_1 amministrativa di € 36.000 per la violazione dell'art.6 comma 2 bis legge regionale Emilia Romagna n.5/2013 – commessa installando quattro macchine da gioco d'azzardo lecito in “zona protetta” (ossia distante meno di 500 metri da luoghi sensibili, come le scuole, luoghi di culto, strutture residenziali ecc ecc.), chiedendone l'annullamento o in subordine la riduzione della sanzione al minimo edittale.
L'opponente sosteneva che l'ordinanza era illegittima perché:
1) comminava la sanzione per un fatto diverso e in ragione di una norma diversa da quanto descritto e contestato nel verbale del 2 febbraio 2023 (in cui si faceva riferimento all'art.6 comma 2 ter della legge regionale per avere proceduto il Nuovo Bar Guercino ad una nuova installazione di cinque apparecchi da gioco lecito in quanto, interrotto il rapporto con il fornitore e il concessionario originale non poteva instaurare un nuovo rapporto contrattuale finalizzato all'installazione di macchine da gioco. Nell'ingiunzione invece, il dà per presupposto che non vi sia stata interruzione del rapporto CP_1 contrattuale originario e contesta che il gestore abbia aumentato da 1 a 5 il numero degli apparecchi realizzando così una nuova installazione ai sensi dell'art.6 comma 2 bis della legge regionale ove per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
2) comminava la sanzione in difetto della violazione, avendo il Bar Guercino attivato macchine da gioco con diverso fornitore in misura identica a quelle attivate dal precedente titolare i cui titoli autorizzativi e contratti acquisitivi si erano trasferiti ad esso per effetto della cessione d'azienda, essendo indifferente alla vicenda l'identità del fornitore degli apparecchi autorizzati.
Si costituiva il contestando la fondatezza della opposizione, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Il Giudice, premessa una estesa disanima della normativa in materia, con sentenza contestuale resa e letta il 30 aprile 2024 respingeva entrambi i motivi della opposizione, ritenendo che il fatto contestato fosse chiaramente identificato e descritto, e che tra il verbale e l'ordinanza venisse solo corretta la sua qualificazione giuridica, come consentito;
nel merito riteneva poi integrata la violazione ammnistrativa, prevista e punita dall'art.6 comma 2 ter della legge regionale;
respingeva anche la richiesta di riduzione della sanzione, e confermava la ordinanza.
La sentenza veniva notificata il 3 maggio 2024, e con ricorso tempestivamente depositato il 30 maggio 2024 , titolare dell'impresa individuale denominata Nuovo Bar Guercino di Qu, proponeva Persona_1 appello articolando quattro motivi.
Con il primo motivo l'appellante deduce erronea motivazione e violazione dell'art. 6 co. 12 del Dlgs 150/2011, per avere il Giudice rigettato l'opposizione modificando l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con il secondo deduce che il Giudice erroneamente ha omesso di rilevare la violazione della corrispondenza fra il verbale di contestazione e l'ordinanza ingiunzione in quanto con l'ordinanza ingiunzione è stata applicata una norma diversa da quella richiamata nel verbale di contestazione.
pagina 3 di 6 Con il terzo motivo l'appellante deduce insufficiente ed erronea motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della violazione, così come modificata dal Giudice di primo grado, di cui all'art. 6 co.2 ter L.R 5/2013. Assenza di responsabilità dell'appellante. Errata valutazione dei fatti e delle prove.
Con il quarto infine deduce la mancata applicazione della sanzione nel minimo edittale;
questo motivo tuttavia è stato rinunciato alla udienza di discussione, ragion per cui non verrà esaminato.
Si è costituito il , che preliminarmente chiede di respingere la istanza di sospensione Controparte_1 della esecutività; in via istruttoria deduce la irrilevanza delle prove articolate da controparte, essendo la causa di natura documentale;
e nel merito contesta la ammissibilità dei motivi di appello, e comunque la loro fondatezza.
La Corte ha respinto la richiesta di inibitoria e le istanze istruttorie, e fissato per discussione e decisione la udienza del 26 settembre 2025.
***
I motivi di impugnazione, che si esaminano congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, a prescindere dalla loro imperfetta formulazione, che potrebbe comportare un giudizio di inammissibilità, sono certamente infondati nel merito.
Per chiarezza espositiva si premette, come dato di fatto pacifico, che l'appellante è divenuto proprietario della azienda bar Guercino per acquisto con rogito del 30 marzo 2022, e che l'esercizio si trova in zona protetta, ossia entro 500 metri dai luoghi “sensibili”.
Si richiama poi la disciplina positiva, contenuta all'art. 6, comma, L.R. 5/2013, volta a fronteggiare il fenomeno della ludopatia, ed a proteggere i soggetti più vulnerabili ed esposti, che: al comma 2 bis prevede “Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 …… omissis… nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili….”
Il successivo comma 2 ter, del medesimo art.6 precisa Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività. …”
Infine il comma 2 septies commina le sanzioni come segue: “Per le violazioni alle disposizioni finalizzate all'osservanza del divieto di cui ai commi 2 bis e 2 sexies, contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, si applicano le seguenti sanzioni: …. Omissis …. b) L'inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, ai sensi dei commi 2 bis e 2 sexies, nonché delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli;
nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni;
Dunque, la norma è chiara, ed equipara alla nuova installazione delle macchine i casi di stipula di nuovi contratti di concessione con le macchine preesistenti.
pagina 4 di 6 Ora, in esito ai sopralluoghi effettuati dai verbalizzanti, il 22 novembre e il 14 dicembre 2022, e alle verifiche mediante accessi informatici all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, nel verbale del 2 febbraio 2023 viene compiutamente accertata la condotta posta in essere da , qualificata Persona_1 appunto come “nuova installazione”, di cinque apparecchi per il gioco di azzardo, per effetto della previsione dall'art.6 comma 2 ter della LR 5 del 2013, atteso che il titolare del Nuovo Bar Guercino, aveva chiesto al precedente fornitore di disinstallare 5 apparecchi di cui uno solo collegato alla rete del Concessionario Global Starnet limited), ed aveva provveduto (in data 23 giugno 2022 e, di nuovo, in data 8 novembre 2022) all'installazione di n. 5 nuovi apparecchi tutti collegati alla rete del concessionario Global Starnet Limited. Poiché erano state rimosse le vecchie macchine e le nuove erano state collegate con una rete diversa i verbalizzanti accertarono e contestarono la nuova installazione di n. 5 apparecchi LT (dotati di numero identificativo diverso dai precedenti), tutti di proprietà della società e collegati alla CP_5 rete del concessionario limited a cui, precedentemente, era collegato soltanto uno dei 5 CP_2 apparecchi LT presenti nel locale.
Il , emettendo l'ordinanza ingiunzione, prende atto dell'accertamento, e tuttavia, Controparte_1 ritenendo di potere considerare mera “sostituzione” il rinnovo della macchina che già in precedenza era allacciata alla Global Starnet limited, dando rilievo, in favore del soggetto sanzionato, alla formula letterale dell'art.6, nei suoi commi 2 bis e 2 ter, ha ravvisato “nuova installazione” solo per le restanti quattro macchine, che erano state collegate ex novo al concessionario Global Starnet limited, applicando quindi la sanzione prevista dal comma 2 septies dell'art.6, senza affatto mutare la contestazione, e piuttosto riducendo l'area dell'illecito accertato.
La sentenza, che ha confermato l'ordinanza, respingendo l'opposizione ha preso correttamente atto della condotta accertata, rilevando che il comma 2 bis, enuncia il divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, TULPS, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri da punti sensibili;
il comma 2 ter, specifica cosa si intenda per nuova installazione, e il comma 2 septies, lett. b, individua il quantum della sanzione applicabile: quindi tutte e tre le norme vanno applicate essendo l'una complementare all'altra, come emerge chiaramente dal verbale, dall'ordinanza ed è estesamente chiarito nella sentenza di primo grado.
La violazione è, quindi, la medesima tanto nel verbale quanto nell'ordinanza: identiche sono sia la norma violata che la condotta integrata – entrambe fanno riferimento alla nuova installazione ex art. 6 L.R. 5 del 2013 della Regione Emilia Romagna;
la sentenza d'altro canto è compiutamente motivata, anche nel merito, in ragione dei contratti di concessione succedutisi nel tempo, che hanno per oggetto le macchine.
Tutte le macchine rinvenute nel locale dagli accertatori sono infatti nuove, perché noleggiate da un impresa diversa, rispetto al fornitore del precedente gestore;
inoltre e soprattutto, a prescindere da questo dato, quattro su cinque delle macchine, sono allacciamenti “nuovi”, al concessionario Global Starnet limited, cui prima era allacciato un solo apparecchio. Si tratta di un fatto pacifico, mentre è del tutto irrilevante, visto il tenore della norma, (evidentemente finalizzata alla progressiva riduzione degli apparecchi per il gioco nei luoghi sensibili) che il numero degli apparecchi sia rimasto oggettivamente invariato: ciò rende inammissibile la istruttoria orale su cui l'appellante insiste.
L'appello va quindi respinto e la sentenza di primo grado va confermata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta:
- respinge l'appello, e conferma la sentenza impugnata,
pagina 5 di 6 - condanna l'appellante a rifondere al le spese del grado, che liquida in € 5.261,00 per CP_1 compenso, oltre accessori di legge sui compensi.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, 26 settembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 871/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STROCCHI CodiceFiscale_1 ANDREA APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MARZOT SILVIA Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Avverso la sentenza 434 del 2024 emessa dal Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello in riforma totale della appellata sentenza n.434/2024 del Giudice Dott.ssa Bighetti Monica del Tribunale di Ferrara (r.g. n. 2373/2023) resa a verbale d'udienza del 30.4.2024, pubblicata in pari data, e notificata all'avv. Strocchi il 2.5.2024,
-in via preliminare si insiste, previa revoca del relativo provvedimento del 30.4.2024, per la rimessione della causa in istruttoria e per l'ammissione di prova per testi sui capitoli di cui al ricorso introduttivo che qui vengono integralmente riproposti premesso le parole vero che: 1) “prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 6 della L. regionale 5/2013 da parte dell'art. 48 della L.R. 28.10.2016 n. 18 e prima del subentro della ricorrente nei contratti stipulati dal precedente esercente, gli apparecchi di gioco di cui all'art 110 comma 6 TULPS presenti nel bar Nuovo di QU sito a Cento (Fe) in via Matteotti n. 43 e Parte_1 collegati telematicamente, in forza dei contratti stipulati tra esercente, gestore e Concessionari, erano n.5”; 2) “nella vigenza del contratto con il vecchio gestore NO Royal srl, dei n.5 apparecchi di gioco di cui all'art 110 comma 6 TULPS presenti nel bar Nuovo Bar Quercino di QU sito a Cento (Fe) in via Matteotti n. 43, n. 4 apparecchi erano collegati al Concessionario AGN e n. 1 apparecchio al;
specifichi il teste se le proporzioni, Controparte_2 nel tempo, sono rimaste le stesse ovvero se sono mutate. pagina 1 di 6 3) “nella vigenza del contratto con il vecchio gestore NO Royal srl, successivamente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 6 della L. regionale 5/2013 da parte dell'art. 48 della L.R. 28.10.2016 n. 18, mai è stata sollevata all'esercente alcuna contestazione, in particolare in merito al numero degli apparecchi presenti nei locali del Nuovo Bar Cont Guercino di QU sito a Cento (Fe) in via Matteotti n. 43, tanto dal quanto da ”; Controparte_1
4) “l'esercente è subentrato nella attività del con atto di cessione notarile del Persona_1 Parte_2 30.03.2022 ed ha poi proseguito i rapporti con i concessionari contrattualizzati nonchè con il precedente gestore / mero fornitore degli apparecchi, fino al 27.9.22”; 5) “Alla data del 27.4.2022 i n. 5 apparecchi di gioco di cui all'art 110 comma 6 TULPS che erano presenti nei locali del sito a Cento (Fe) in via Matteotti n. 43 ed erano regolarmente collegati ad entrambe le reti Parte_2 telematiche”. Con
6) “mai alcuna contestazione è stata sollevata dal ovvero da , in particolare in merito al numero degli Controparte_1 apparecchi presenti nei locali del Nuovo Bar Guercino di QU, all'esercente anche quando le n.5 awp sono state installate, nei medesimi locali, da altro gestore (Maxima srl) nel giugno 2022”.
7) “ quando le n.5 awp sono state installate, nei medesimi locali, da altro gestore (Maxima srl), a partire da giugno 2022, erano tutte collegate al concessionario;
CP_2
8) “il 28.9.22, l'esercente ha provveduto a sottoscrivere, per gli apparecchi presenti nei locali del Nuovo Bar CP_4 Guercino di QU, un accordo con il gestore mantenendo in essere il rapporto contrattuale con il CP_5 Controparte_2
.
[...]
9) “il contratto stipulato il 28.9.22 tra il e il gestore è l'unico strumento fornito a Parte_2 CP_5 quest'ultimo dal Concessionario stesso per comunicare le varie regole di esercizio e le condizioni economiche”;
10) “Gli esercenti che si sono succeduti nei locali del bar sito a Cento (Fe) in via Matteotti n. 43 mai hanno disdettato e/o risolto il contratto con Atlantis Word, rimanendo quest'ultimo sempre valido per tutta la durata della Controparte_2 Concessione”; Si indicano a testi: Sig. , residente a [...]1 frazione Renazzo, sui capitoli di Testimone_1 prova n. 1-2-3-10. Sig. , residente a [...] frazione XII Morelli, sui capitoli di prova Testimone_2 n. 1-2-3-10. Sig. residente a [...] su tutti i capitoli di prova. Tes_3 Altro teste che ci si riserva di indicare sui capitoli di prova n. 4-5-6-7-8-9-10. Nonché sui capitoli indicati a verbale d'udienza del 30.4.24
11) il nuovo bar Guercino di QU richiedeva nell'aprile 2022 alla NO il ritiro degli apparecchi a causa delle pressioni esercitate da NO per imporre le proprie condizioni contrattuali
12)l'accordo di cessione del 29 settembre 2022 è stato stipulato dopo circa sei mesi dal rogito del 30 marzo 2022 in quanto la ricorrente ha impiegato del tempo per trovare un nuovo gestore che potesse subentrare nel contratto con la CP_2
13) il gestore NO s.r.l. esercitava pressioni su tutti i gestori per impedire il subentro nel contratto con la CP_2
14) gli atti/contratti con i concessionari per il collegamento della rete telematica, come quelli di cui è causa, sono stipulati su moduli predisposti dai concessionari stessi” Si indica a teste il sig. già indicato nel ricorso. Tes_3 nel merito:
- in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata sussistendo gravi e fondati motivi così come esposti nel presente atto di appello;
- in via principale: annullare/revocare l'ordinanza –ingiunzione emessa dal Controparte_6
P.G.
[...] Controparte_7 Controparte_8 RIF. N. 7099 del 06/02/2023 – P.U. n. 1086/2023 prot. N. inviato su file dati protocollazione.xml Class.2022-VIII/7.24 e notificata tramite PEC il 5.10.2023, per illegittimità della stessa ed in quanto infondata in fatto e diritto ed ogni atto e/o provvedimento conseguente.
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, contenere la sanzione nel minimo edittale previsto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa 4% ed iva 22% come per legge.
Il Comune appellato ha concluso come segue: Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello adita: In via preliminare rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, in via principale pagina 2 di 6 respingere l'appello e/o dichiararlo inammissibile e/o irricevibile e/o infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 434/2024 del Tribunale di Ferrara, RG 2373/2023 pubblicata il 30 aprile 2024. In ogni caso Con vittoria di compensi e spese, oltre al 15% Iva e CPA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3 novembre 2023 , titolare dell'esercizio commerciale Nuovo Bar Persona_1 Guercino di Qu sito in Cento, via Matteotti n.43 ha proposto opposizione all'ordinanza emessa dal
, n.7099, notificata mediante pec il 5 ottobre 2023, che comminava la sanzione Controparte_1 amministrativa di € 36.000 per la violazione dell'art.6 comma 2 bis legge regionale Emilia Romagna n.5/2013 – commessa installando quattro macchine da gioco d'azzardo lecito in “zona protetta” (ossia distante meno di 500 metri da luoghi sensibili, come le scuole, luoghi di culto, strutture residenziali ecc ecc.), chiedendone l'annullamento o in subordine la riduzione della sanzione al minimo edittale.
L'opponente sosteneva che l'ordinanza era illegittima perché:
1) comminava la sanzione per un fatto diverso e in ragione di una norma diversa da quanto descritto e contestato nel verbale del 2 febbraio 2023 (in cui si faceva riferimento all'art.6 comma 2 ter della legge regionale per avere proceduto il Nuovo Bar Guercino ad una nuova installazione di cinque apparecchi da gioco lecito in quanto, interrotto il rapporto con il fornitore e il concessionario originale non poteva instaurare un nuovo rapporto contrattuale finalizzato all'installazione di macchine da gioco. Nell'ingiunzione invece, il dà per presupposto che non vi sia stata interruzione del rapporto CP_1 contrattuale originario e contesta che il gestore abbia aumentato da 1 a 5 il numero degli apparecchi realizzando così una nuova installazione ai sensi dell'art.6 comma 2 bis della legge regionale ove per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
2) comminava la sanzione in difetto della violazione, avendo il Bar Guercino attivato macchine da gioco con diverso fornitore in misura identica a quelle attivate dal precedente titolare i cui titoli autorizzativi e contratti acquisitivi si erano trasferiti ad esso per effetto della cessione d'azienda, essendo indifferente alla vicenda l'identità del fornitore degli apparecchi autorizzati.
Si costituiva il contestando la fondatezza della opposizione, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Il Giudice, premessa una estesa disanima della normativa in materia, con sentenza contestuale resa e letta il 30 aprile 2024 respingeva entrambi i motivi della opposizione, ritenendo che il fatto contestato fosse chiaramente identificato e descritto, e che tra il verbale e l'ordinanza venisse solo corretta la sua qualificazione giuridica, come consentito;
nel merito riteneva poi integrata la violazione ammnistrativa, prevista e punita dall'art.6 comma 2 ter della legge regionale;
respingeva anche la richiesta di riduzione della sanzione, e confermava la ordinanza.
La sentenza veniva notificata il 3 maggio 2024, e con ricorso tempestivamente depositato il 30 maggio 2024 , titolare dell'impresa individuale denominata Nuovo Bar Guercino di Qu, proponeva Persona_1 appello articolando quattro motivi.
Con il primo motivo l'appellante deduce erronea motivazione e violazione dell'art. 6 co. 12 del Dlgs 150/2011, per avere il Giudice rigettato l'opposizione modificando l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con il secondo deduce che il Giudice erroneamente ha omesso di rilevare la violazione della corrispondenza fra il verbale di contestazione e l'ordinanza ingiunzione in quanto con l'ordinanza ingiunzione è stata applicata una norma diversa da quella richiamata nel verbale di contestazione.
pagina 3 di 6 Con il terzo motivo l'appellante deduce insufficiente ed erronea motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della violazione, così come modificata dal Giudice di primo grado, di cui all'art. 6 co.2 ter L.R 5/2013. Assenza di responsabilità dell'appellante. Errata valutazione dei fatti e delle prove.
Con il quarto infine deduce la mancata applicazione della sanzione nel minimo edittale;
questo motivo tuttavia è stato rinunciato alla udienza di discussione, ragion per cui non verrà esaminato.
Si è costituito il , che preliminarmente chiede di respingere la istanza di sospensione Controparte_1 della esecutività; in via istruttoria deduce la irrilevanza delle prove articolate da controparte, essendo la causa di natura documentale;
e nel merito contesta la ammissibilità dei motivi di appello, e comunque la loro fondatezza.
La Corte ha respinto la richiesta di inibitoria e le istanze istruttorie, e fissato per discussione e decisione la udienza del 26 settembre 2025.
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I motivi di impugnazione, che si esaminano congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, a prescindere dalla loro imperfetta formulazione, che potrebbe comportare un giudizio di inammissibilità, sono certamente infondati nel merito.
Per chiarezza espositiva si premette, come dato di fatto pacifico, che l'appellante è divenuto proprietario della azienda bar Guercino per acquisto con rogito del 30 marzo 2022, e che l'esercizio si trova in zona protetta, ossia entro 500 metri dai luoghi “sensibili”.
Si richiama poi la disciplina positiva, contenuta all'art. 6, comma, L.R. 5/2013, volta a fronteggiare il fenomeno della ludopatia, ed a proteggere i soggetti più vulnerabili ed esposti, che: al comma 2 bis prevede “Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 …… omissis… nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili….”
Il successivo comma 2 ter, del medesimo art.6 precisa Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività. …”
Infine il comma 2 septies commina le sanzioni come segue: “Per le violazioni alle disposizioni finalizzate all'osservanza del divieto di cui ai commi 2 bis e 2 sexies, contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, si applicano le seguenti sanzioni: …. Omissis …. b) L'inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, ai sensi dei commi 2 bis e 2 sexies, nonché delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli;
nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni;
Dunque, la norma è chiara, ed equipara alla nuova installazione delle macchine i casi di stipula di nuovi contratti di concessione con le macchine preesistenti.
pagina 4 di 6 Ora, in esito ai sopralluoghi effettuati dai verbalizzanti, il 22 novembre e il 14 dicembre 2022, e alle verifiche mediante accessi informatici all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, nel verbale del 2 febbraio 2023 viene compiutamente accertata la condotta posta in essere da , qualificata Persona_1 appunto come “nuova installazione”, di cinque apparecchi per il gioco di azzardo, per effetto della previsione dall'art.6 comma 2 ter della LR 5 del 2013, atteso che il titolare del Nuovo Bar Guercino, aveva chiesto al precedente fornitore di disinstallare 5 apparecchi di cui uno solo collegato alla rete del Concessionario Global Starnet limited), ed aveva provveduto (in data 23 giugno 2022 e, di nuovo, in data 8 novembre 2022) all'installazione di n. 5 nuovi apparecchi tutti collegati alla rete del concessionario Global Starnet Limited. Poiché erano state rimosse le vecchie macchine e le nuove erano state collegate con una rete diversa i verbalizzanti accertarono e contestarono la nuova installazione di n. 5 apparecchi LT (dotati di numero identificativo diverso dai precedenti), tutti di proprietà della società e collegati alla CP_5 rete del concessionario limited a cui, precedentemente, era collegato soltanto uno dei 5 CP_2 apparecchi LT presenti nel locale.
Il , emettendo l'ordinanza ingiunzione, prende atto dell'accertamento, e tuttavia, Controparte_1 ritenendo di potere considerare mera “sostituzione” il rinnovo della macchina che già in precedenza era allacciata alla Global Starnet limited, dando rilievo, in favore del soggetto sanzionato, alla formula letterale dell'art.6, nei suoi commi 2 bis e 2 ter, ha ravvisato “nuova installazione” solo per le restanti quattro macchine, che erano state collegate ex novo al concessionario Global Starnet limited, applicando quindi la sanzione prevista dal comma 2 septies dell'art.6, senza affatto mutare la contestazione, e piuttosto riducendo l'area dell'illecito accertato.
La sentenza, che ha confermato l'ordinanza, respingendo l'opposizione ha preso correttamente atto della condotta accertata, rilevando che il comma 2 bis, enuncia il divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, TULPS, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri da punti sensibili;
il comma 2 ter, specifica cosa si intenda per nuova installazione, e il comma 2 septies, lett. b, individua il quantum della sanzione applicabile: quindi tutte e tre le norme vanno applicate essendo l'una complementare all'altra, come emerge chiaramente dal verbale, dall'ordinanza ed è estesamente chiarito nella sentenza di primo grado.
La violazione è, quindi, la medesima tanto nel verbale quanto nell'ordinanza: identiche sono sia la norma violata che la condotta integrata – entrambe fanno riferimento alla nuova installazione ex art. 6 L.R. 5 del 2013 della Regione Emilia Romagna;
la sentenza d'altro canto è compiutamente motivata, anche nel merito, in ragione dei contratti di concessione succedutisi nel tempo, che hanno per oggetto le macchine.
Tutte le macchine rinvenute nel locale dagli accertatori sono infatti nuove, perché noleggiate da un impresa diversa, rispetto al fornitore del precedente gestore;
inoltre e soprattutto, a prescindere da questo dato, quattro su cinque delle macchine, sono allacciamenti “nuovi”, al concessionario Global Starnet limited, cui prima era allacciato un solo apparecchio. Si tratta di un fatto pacifico, mentre è del tutto irrilevante, visto il tenore della norma, (evidentemente finalizzata alla progressiva riduzione degli apparecchi per il gioco nei luoghi sensibili) che il numero degli apparecchi sia rimasto oggettivamente invariato: ciò rende inammissibile la istruttoria orale su cui l'appellante insiste.
L'appello va quindi respinto e la sentenza di primo grado va confermata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta:
- respinge l'appello, e conferma la sentenza impugnata,
pagina 5 di 6 - condanna l'appellante a rifondere al le spese del grado, che liquida in € 5.261,00 per CP_1 compenso, oltre accessori di legge sui compensi.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, 26 settembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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