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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, in persona del Giudice Unico dr.ssa
Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 6109/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale, riservata in decisione all'udienza del
17.12.2024, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutte residenti in [...]alla Parte_4 C.F._4
Via Marianella n. 20, in proprio e nella qualità di eredi in quanto, rispettivamente, moglie e figlie dell'attore nato a [...] Persona_1
il 25/01/1967 e deceduto il 25/01/2020, elettivamente domiciliate in Napoli alla Via S. Maria a Cubito, 550 presso e nello studio dell'Avv. Michele
Gallozzi, (C.F. ) che le rapp.ta e difende, giusta C.F._5
mandato in atti e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
PARTE ATTRICE
e
quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale (C.F.
1 ), in virtù di procura generale alle liti in atti, ed C.F._6
elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, alla
Via Piazza Carità n. 32, e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
PARTE CONVENUTA nonché
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. Roberto Maisto (C.F.
), con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via e C.F._7
con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: t Email_3
ZO CHIAMATO IN CAUSA
e
Controparte_3
(C.F. , in persona del Direttore Regionale legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. Ida Rampino (C.F. ), C.F._8
con la quale elett.te domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale ang. via
S. Lazzaro e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_4
ZO CHIAMATO IN CAUSA
e
(C.F.: ), residente in [...]alla Controparte_4 C.F._9
via Enzo Striano n. 11 Sc E, Pi. 6 int. 11 – Quartiere Scampia
CONVENUTO CONTUMACE
2
Oggetto: risarcimento danni - lesioni
Conclusioni: All'udienza del 17.12.2024 le parti si sino riportate ai propri scritti e la causa è stata riservata in decisione con in termini di cui all'art. 190
c.p.c..
* * * * * * * * * * * *
Motivi della decisione
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, , Persona_1
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto congiunti del e precisamente la moglie e le Persona_1
figlie, hanno agito in giudizio nei confronti delle Controparte_1
quale Impresa designata per la gestione del F.G.V.S. in Campania, in persona del l.r.p.t., e nei confronti del , onde, previa Controparte_4
declaratoria di responsabilità esclusiva del conducente del ciclomotore
Piaggio Liberty 50 tg. AEXGE di proprietà del , nella Controparte_4
produzione del sinistro per cui è causa, ottenere la condanna in solido del e della quale Impresa Controparte_4 Controparte_1
designata per la gestione del F.G.V.S. in Campania, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro stradale del 20.02.2012 che ha coinvolto , verificatosi alle ore 18:30, circa in Napoli Persona_1
e precisamente al Quartiere Capodimonte, alla via Miano, all'altezza del palo della illuminazione pubblica 001-017.
3 2) A sostegno delle proprie ragioni, gli istanti deducevano:
- che il giorno 20.02.2012, alle ore 18.30 circa, in Napoli, quartiere
Capodimonte, alla Via Miano, all'altezza del palo della illuminazione pubblica 001-017, il motoveicolo Piaggio Beverly tg. BY28211, condotto dal
, di proprietà di , mentre procedeva in Persona_1 Controparte_5
direzione Secondigliano su una strada in salita, veniva investito frontalmente e lateralmente dal ciclomotore Piaggio Liberty 50, tg. AEXGE, di proprietà di , condotto da e con a bordo, quali Controparte_4 CP_6
trasportati, 2 minori di età, e , privo di Persona_2 Persona_3
copertura assicurativa al momento del sinistro;
- che la responsabilità del sinistro è da ascrivere alla esclusiva colpa della conducente del ciclomotore Piaggio Liberty 50 tg. AEXGE, la quale, non adeguando correttamente la guida alle condizioni del traffico e della strada, nel percorrere Via Miano con direzione Capodimonte, strada in discesa, invadeva l'opposta corsia di marcia, sulla quale stava sopraggiungendo il motoveicolo Piaggio Beverly tg. BY28211 che veniva attinto, come detto, frontalmente ed alla parte laterale sinistra per poi essere scaraventato al suolo unitamente al conducente;
- che sul posto interveniva una pattuglia di agenti della Polizia Municipale di
Napoli, reparto stradale infortunistica, che redigeva Rapporto di incidente stradale N. 96894 del 20/02/2012;
- che, a causa dell'incidente, il motoveicolo Piaggio Beverly tg. BY28211 riportava ingenti danni meccanici ed alla carrozzeria al punto da non essere più marciante mentre il conducente riportava lesioni alla Persona_1
persona tanto che si rendeva necessario l'immediato trasporto presso l'Ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli, dove giungeva in gravissime condizioni e gli veniva refertato in ingresso: “Politraumi e S.L.O” come da
4 referto n. 01543 del 20.02.2012;
- che veniva subito ricoverato con diagnosi: “Frattura Persona_1 dell'arco posteriore della IV (con distacco di frammento) V e VI costa sx e dell'arco laterale della X e XI costa omolaterale. Ematoma contenuto nella radice del mesocolon trasverso e nei mesi del quadrante addominale superiore ed inferiore destro. Frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca sinistra e della branca ischio pubica destra;
ampia diastasi della sinfisi pubica (5 cm). Ematoma alla base dell'asta del muscolo ischio-cavernoso e pubo-cavernoso con presenza di minimo gemizio emorragico in sede periprostatica destra”, come da cartella clinica e documentazione medica che si allega. Il paziente presentava segni evidenti di shock emorragico.
- che, successivamente, durante le varie fasi del ricovero, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di splenectomia, al tamponamento con garze per emostasi, al trattamento con mezzi di sintesi delle varie fratture ossee.
Inizialmente, il paziente è stato intubato e ventilato meccanicamente, sottoposto a coma farmacologico, infuso con farmaci vasoattivi ed emotrasfuso più volte;
- che, per effetto diretto ed immediato dell'incidente subito in data 20.02.2012,
è stato costretto ad osservare un periodo di I.T.T. al 100% Persona_1
di giorni 240, un periodo di ITP al 75% di giorni 120 ed un periodo di I.T.P. al 50% di giorni 210. è, infine, guarito dalle lesioni subite Persona_1
con un danno biologico e con postumi invalidanti di natura permanente quantificabili nella misura del 60-70% oltre al danno psichico e, pertanto, per il danno biologico e/o postumi di natura permanente, va riconosciuto l'importo con riferimento ai valori espressi dalle Tabelle in vigore e comunemente applicate dal Foro Giudiziario Adito e redatte dal Tribunale di
Milano, oltre che il danno morale e/o l'aumento personalizzato del danno,
5 derivante da invalidità permanente, il tutto quantificabile nella somma complessiva che verrà determinata anche all'esito di una CTU medico-legale che confermi quanto innanzi dedotto e documentato;
- che , di professione garagista, ha, inoltre, diritto al Persona_1
risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla ridotta capacità lavorativa generica e specifica nonchè alla perdita di chances lavorative, tenuto conto che all'epoca dell'incidente l'istante aveva Persona_1
compiuto 45 anni e che pertanto gli residuavano almeno ulteriori 20 anni di vita lavorativa attiva;
- che spetta il risarcimento del danno emergente per le seguenti voci di spesa sostenute: per visite specialistiche, per cure farmacologiche, per terapie domiciliari e presso centri riabilitativi, per accertamenti diagnostici, per l'acquisto di articoli ortopedici, per l'assistenza familiare e domiciliare, per il trasporto da e verso strutture ospedaliere e/o sanitarie, etc.;
- che, infine, spettano agli altri attori, in quanto familiari del macroleso e precisamente alle IGnore: Persona_1 Parte_1
(moglie), (figlia), (figlia) e Parte_2 Parte_3 Parte_4
(figlia) i danni riflessi quali prossimi congiunti del macroleo;
- in particolare: a) spetta agli istanti (moglie e figli) il risarcimento del danno patrimoniale e cioè il contributo economico che, certamente, il padre e marito avrebbe assicurato ai figli ed alla moglie se in condizioni Persona_1
di continuare a svolgere la propria attività lavorativa;
b) va ancora risarcito agli istanti, iure proprio, il danno non patrimoniale o danno morale e cioè tutte quelle sofferenze, manifestazioni di tipo ansioso, quali conseguenze dell'evento gravemente lesivo che ha fatto temere per la morte del proprio marito e padre, tenuto conto dell'intensità dei vincoli di parentela che univano i componenti del nucleo familiare, istanti del presente
6 giudizio;
c) In ultimo spetta agli istanti ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e cd. morale iure proprio maturatosi in capo a ciascuno di essi quale diretta conseguenza derivata a seguito delle gravi lesioni riportate dal proprio congiunto. Nel valutare le singole posizioni dei congiunti del macroleso ai fini del riconoscimento del risarcimento dei danni subiti va riferito quanto segue: - la moglie, , (di anni 41 Parte_1 all'epoca dell'incidente) a seguito delle gravi lesioni riportate dal marito
AN ha contratto una grave sindrome depressiva reattiva, atteso che la moglie ha dovuto abbandonare ogni altra occupazione per dedicarsi ad assistere il marito gravemente invalido. In ultimo, la condizione fisica del marito ha compromesso in maniera irrimediabile la capacità di avere rapporti sessuali essendosi determinata, a seguito delle lesioni, assoluta impotenza coeundi ed incontinenza urinaria, per cui la sig.ra è stata Parte_1
privata, all'età di anni 41, della possibilità di avere una normale vita intima con il marito;
- la figlia all'epoca di anni 19 con un bambino nato quattro Parte_2
mesi prima a seguito del trauma per le gravi condizioni del padre ha bruscamente interrotto l'allattamento al seno del neonato;
- La giovane figlia, di anni 15 all'epoca dell'incidente, ha Parte_3
subito una grave sindrome depressiva reattiva, che ha inciso in maniera rilevante sullo svolgersi della vita quotidiana, sociale e scolastica della ragazza tanto che la stessa ha definitivamente abbandonato gli studi non volendo più frequentare l'istituto tecnico informatico “Elsa Morante” dove risultava iscritta nell'anno 2011 e ciò per dedicarsi alle cure ed alla assistenza del padre.
- Ancora, alla figlia piccola (di anni 11 all'epoca Parte_4
7 dell'incidente) a titolo di danno biologico, è stato diagnosticato un grave disturbo post traumatico da stress, atteso che il trauma subito è andato, altresì, ad incidere ed aggravare una precedente condizione già compromessa e per la quale veniva seguita a livello scolastico con insegnante di sostegno
- Che, con lettere inviate a mezzo racc. A/R, non essendo possibile attivare la procedura di cd. “indennizzo diretto”, stante la mancata copertura assicurativa del veicolo investitore, veniva inoltrata formale richiesta di risarcimento dei danni subiti alla , quale impresa designata al risarcimento Controparte_1
dei sinistri per la Campania in nome e per conto del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nonché informata la Consap S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, con contestuale invito – proposta alla stipula della negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 D.lgs. n. 132/2014 (conv. in legge n. 162/2014, artt. 2,3,4,5, e 8), senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Pertanto, parte attrice ha chiesto il risarcimento di tutti i danno sopra indicati, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al difensore antistatario.
3) Si costituiva in giudizio, in data 20.06.2019, la Controparte_1
n.q. di F.G.V.S., la quale concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite;
in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la difesa della compagnia assicurativa concludeva per la limitazione della condanna nei limiti della franchigia di legge (ove ratione temporis applicabile), comunque con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la convenuta n.q. di F.G.V.S. eccepiva, Controparte_1
in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dagli istanti, distinguendo le posizioni delle , Parte_1 Parte_2
e e del , precisando che, a Parte_3 Parte_4 Persona_1
8 fronte di un evento accaduto il 20.02.2012, le odierni istanti Parte_1
, e non hanno mai
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
richiesto alcun risarcimento sino al 28.3.2018. Invece, il Persona_1
avrebbe interrotto la prescrizione in data 12.2.2014, 08.02.2016 e 28.3.2018
(e dunque ben dopo il termine biennale fissato dalla norma).
Inoltre, la compagnia assicurativa ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria, contestando la ricostruzione dell'evento ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l' atteso che dalla eventuale CP_2
somma riconosciuta alla parte attrice, andranno detratti gli importi (pari ad €
63.901,58) anticipati dall' e già richiesti in surroga. CP_2
4) Venivano evocati in giudizio l' e l' che avevano CP_2 CP_3
erogato prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore di parte attrice e le stesse provvedevano alla costituzione. In particolare,
l provvedeva a costituirsi a mezzo comparsa di costituzione e CP_2
risposta dapprima dell'avv. Marina Savastano e successivamente con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il 30.05.2024 con il patrocinio dell'avv. Roberto
Maisto, e concludeva chiedendo di: “accertare la responsabilità della sig.ra in relazione all'incidente occorso al sig. CP_6 R_
in data 20.02.2012; b) accertare la avvenuta surrogazione
[...]
dell' nei diritti del danneggiato ai sensi dell'art. 41 della L. n. CP_2
183/2010 e dell'art. 41 della L. n. 183/2010 e per l'effetto, condannare
l'impresa assicuratrice al pagamento di € 142.948,01, oltre interessi legali e rivalutazione dal pagamento al soddisfo;
c) Con vittoria delle spese e competenze di lite”, mentre l' si costituiva con CP_3
comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e concludeva chiedendo: “nel merito: accertare e dichiarare la
9 responsabilità civile del conducente del veicolo Piaggio Liberty 50tg
AEXGE di proprietà del sig e condotto nella Controparte_4
fattispecie dalla sig.ra e per l'effetto in accoglimento CP_6
della spiegata riconvenzionale ovvero in via diretta: accertato e dichiarato il diritto dell' , in riferimento agli esborsi in favore del CP_3
sig a rivalersi nei confronti del responsabile civile Persona_1
e dunque nei confronti delle in Controparte_4 Controparte_7
persona del legale rapp.te come in atti ,quale impresa designata del
FGVS in solido o come di giustizia, con detrazione e riconoscimento in favore dell' del costo dell'infortunio, condannare i convenuti, CP_3
per come di ragione, al pagamento, della somma di €. 337.232,01, salvo variazione per aggiornamento del costo ex. art. 116 DPR
1124/65, in quanto rientrante nel danno civilistico e salvo maggior costo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo”.
5) Radicatosi il contraddittorio, in data 25.01.2020 decedeva il R_
, e le odierne istanti ,
[...] Parte_1 Parte_2
e depositavano, in data 18.05.2020, Parte_3 Parte_4
comparsa di costituzione in qualità di eredi del de cuius R_
,
[...]
6) Venivano escussi quattro testi di parte attorea, veniva disposta ed espletata una consulenza medico-legale sugli atti ad opera del Dott.
, e all'udienza del 17.12.2024, subentrato un nuovo Persona_4
GI, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione, sollevata tempestivamente, a pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta,
10 dalla compagnia assicurativa convenuta.
Il Tribunale osserva che occorre distinguere, al riguardo, la posizione processuale in proprio del , lesionato a seguito del sinistro Persona_1
per cui è causa, dalle posizioni processuali delle istanti , Parte_1
congiunte del Parte_2 Parte_3 Parte_4 R_
e precisamente moglie e figlie.
[...]
Circa la posizione di in proprio, si precisa che il sinistro per Persona_1
cui è causa si è verificato il 20.02.2012. In atti, vi è prova che, l'istante, per il tramite dell'avv. Filippo Napolitano, provvedeva ad inviare, a mezzo racc.
A/R, regolare lettera di costituzione in mora, ricevuta dalle Controparte_1
quale Impresa Designata per la Regione Campania per il F.G.V.S. ex.
[...]
art. 283 lett. b) d. lgs. 209/2005 il 12.02.2014 nonché dalla CONSAP S.p.A. il 07.02.2014.
Successivamente, per il tramite dell'avv. Filippo Persona_1
Napolitano, provvedeva ad inviare altra raccomandata A/R alle Controparte_1
n.q. di F.G.V.S. ed alla CONSAP S.p.a., ricevuta rispettivamente il
[...]
08.02.2016 ed il 05.01.2016, ed ancora altra raccomandata A/R a mezzo del procuratore avv. Michele Gallozzi ricevuta dalle n.q. di Controparte_1
F.G.V.S. il 28.03.2018.
Tutte le missive sopra indicate si riferiscono esclusivamente ai danni patiti da
, non a richieste risarcitorie relative a danni subiti dai Persona_1
familiari.
Quanto, invece, alle posizioni delle istanti , Parte_1 Pt_2
congiunti del e
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
precisamente la moglie e le figlie, l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente, a pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta, dalla convenuta compagnia assicurativa è da accogliersi perché fondata.
11 Invero, dalla documentazione in atti, in particolare dalle lettere di costituzione in mora, allegate alle memorie di replica ex. art. 183, vi comma, n. 2, depositate telematicamente il 09.07.2021, emerge che le istanti solo nel 2018
,per la prima volta con la lettera di costituzione in mora ricevuta dalle
[...]
nella qualità di Impresa designata dalla regione Campania per il CP_1
F.G.V.S. il 28.03.2018, hanno provveduto a costituire in mora la compagnia assicurativa, chiedendo per la prima volta il risarcimento dei danni patiti in quanto congiunte del lesionato , il quale in precedenza ha Persona_1
agito sempre e solo in proprio.
Pertanto, il diritto azionato dalle istanti per la prima volta solo nel marzo
2018, dopo circa 6 anni dall'evento lesivo per cui è causa (sinistro verificatosi il 20.02.2012), è, come tempestivamente eccepito dalla compagnia assicurativa odierna convenuta, ampiamente prescritto, essendo decorso il termine prescrizionale previsto dalla legge.
Nel caso che ci occupa, non è neanche possibile far decorrere il termine prescrizionale dall'evento morte, verificatosi il 25.01.2020.
Invero, in relazione all'evento morte del , questo Tribunale Persona_1
si riporta a quanto statuito a pagina 16 nell'elaborato peritale del ctu Dott.
, il quale così riferisce: “tuttavia, per quanto concerne l'evento Per_4 morte, l'attenta analisi della documentazione in atti, stante il silenzio clinico- documentale di circa un anno (dal 7/3/2019 al 24/1/2020), non consente una chiara riconducibilità del nesso causale con il sinistro in oggetto. In sede di visita la IG.ra riferiva che il versava in buone Parte_1 R_
condizioni di salute generali, nonostante l'ipertensione arteriosa ed il diabete non efficacemente compensato, in assenza di ulteriori precedenti morbosi oltre a quelli già menzionati. La coniuge, ancora, riferiva che i sintomi
(febbre e capogiri) fossero giunti all'improvviso, come confermato
12 dall'ultima cartella clinica in sezione anamnesi, in assenza di segni anticipatori”.
Dunque, il ctu Dott. , nell'elaborato peritale in atti, ha espressamente Per_4
escluso la riconducibilità dell'evento morte del al sinistro Persona_1
per cui è causa ed alle lesioni che ne sono derivate, ritenendo che agli atti no risultano elementi che possano ricondurre causalmente l'exitus del R_
al trauma occorso il 20/2/2012 e, pertanto, il nesso causale tra i postumi del sinistro in oggetto e l'exitus può definirsi sciolto e non eziologicamente riconducibile all'evento lesivo.
In atti, nella documentazione lettere di costituzione in mora, allegate alle memorie di replica ex. art. 183, vi comma, n. 2, depositate telematicamente il
09.07.2021, vi è un'ulteriore lettera di costituzione in mora inviata a mezzo raccomandata A/R per il tramite dell'avv. Filippo Napolitano, ricevuta dalla n.q. di F.G.V.S. il 08.02.2016 e dalla C.O.N.S.A.P. il Controparte_1
05.02.2016, in nome e per conto del , proprietario del Controparte_5
motociclo modello Piaggio Beverly tg. BY28211 condotto, nell'evento lesivo che ci occupa, dal . Orbene, in riferimento a questa lettera Persona_1
di costituzione in mora, occorre precisare come la stessa si riferisca solo ed esclusivamente al risarcimento dei danni a cose e, quindi, solamente ai danni patiti dal motociclo di proprietà , il quale non ha, poi, agito Controparte_5
in giudizio per il ristoro dei danni patiti dal motociclo.
Per quanto concerne, invece, la legittimazione attiva delle istanti Parte_1
, e in atti, è
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
depositato certificato integrale di stato di famiglia, nonché certificati di morte del e di matrimonio tra e Persona_1 Persona_1 Parte_1
, dai quali si evince che ,
[...] Parte_1 Parte_2
e sono le uniche eredi del de cuius Parte_3 Parte_4 R_
13 . R_
7) Occorre, a questo punto, analizzare solamente la posizione processuale del e verificare se la sua domanda risarcitoria sia meritevole o Persona_1
meno di accoglimento. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata ed andrà accolta nei limiti che seguono.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Il teste , indifferente, disoccupato, escusso E_
all'udienza del 02.05.2023, ha dichiarato di essere strato spettatore occasionale del sinistro, mentre era alla guida della propria auto. Ha riferito, in particolare, che il ciclomotore del lo precedeva mentre percorreva R_
Via Miano in direzione Secondigliano, allorquando un altro ciclomotore che proveniva dall'opposto senso di marcia e con a bordo 2 o 3 persone oltre alla conducente, invadeva la sua corsia di marcia e si scontrava frontalmente con il motorino del . Ha riferito, inoltre, che motorini, anche a causa delle R_
condizioni della strada, che era bagnata, sono caduti e tutti si sono rialzati tranne il che sono sono sopraggiunti ambulanza e forze dell'ordine R_
(la Polizia municipale), ma non ho reso dichiarazioni agli agenti di quest'ultima in quanto nessuno mi aveva chiesto alcunchè.
Il teste , indifferente, pensionato, escusso all'udienza del Testimone_2
09.01.2024, ha riferito di essere stato anch'egli diretto spettatore dell'incidente che si è verificato lungo via Miano a circa 200 m di distanza dal locale deposito degli autobus nel lontano 2012. Ha riferito, in particolare, che si trovava sul marciapiede dove c'è il muretto di tufo, più o meno, nei pressi della fermata dell'autobus; di aver visto due motorini, uno che scendeva verso
Napoli, mentre l'altro motorino saliva verso Secondigliano. Ha dichiarato che il motorino che scendeva, a un certo punto, ha invaso la corsia di marcia lungo la quale viaggiava l'altro motorino, investendolo;
che il motorino che
14 scendeva verso Napoli oltre al conducente aveva altre persone a bordo, mentre sull'altro motorino vi era solo il conducente;
che i due motorini sono caduti a terra;
che la collisione è avvenuta lateralmente nella corsia di marcia del ciclomotore che andava verso Secondigliano.
Orbene, le deposizioni testimoniali dei testi indotti da parte attrice hanno confermato la dinamica del sinistro rappresentata nell'atto di citazione, ma residuano alcune genericità, nonché la mancata valorizzazione degli elementi evidenziati nella relazione di intervento redatta dagli agenti della Polizia
Municipale di Napoli intervenuti sul luogo del sinistro, circa 20 minuti dopo.
Dalla relazione di cui sopra emerge un dato di rilevante importanza, ossia che gli agenti verbalizzanti, giunti sul luogo del sinistro, trovavano i due veicoli nella posizione statica a seguito dell'impatto, ossia il veicolo di parte convenuta nella corsia del proprio senso di marcia direzione emiciclo di
Capodimonte, mentre il veicolo di parte attrice veniva rinvenuto a venti metri di distanza circa nella corsia del proprio senso di marcia direzione
Secondigliano.
Dunque, gli agenti trovavano entrambi i veicoli nelle rispettive corsie di marcia e concludevano come segue: “dagli elementi in nostro possesso, dai rilievi descrittivi, dalla posizione dei veicoli, dai danni subiti dagli stessi, non si è in grado di risalire ad un'eventuale dinamica: ma considerato le condizioni atmosferiche avverse, il fondo stradale bagnato, e pioggia in atto al momento del sinistro, e conformazione della strada, entrambi i veicoli hanno contribuito alle cause dell'impatto”.
Fermo restando che le deposizioni testimoniali hanno consentito di superare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, in quanto riferite dal soggetti che hanno assistito direttamente al sinistro, il
Tribunale non può non evidenziare che i testimoni:
15 - nulla hanno riferito in merito alla velocità tenuta dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa;
- nulla hanno riferito sulle condizioni del traffico (che, come poi specificato nel verbale redatto dalla Polizia Municipale, risulta essere intenso, considerata anche l'ora di punta in cui si è verificato il sinistro, ossia le ore
18:30);
- nulla hanno riferito circa il comportamento tenuto dal e Persona_1 circa la possibilità di evitare l'impatto con il ciclomotore, che, secondo quanto riferito dai testi, invadeva l'opposta corsia di marcia: in particolare, nulla hanno riferito riferito circa la posizione del ciclomotore guidato da R_
, ossia se lo stesso mantenesse il margine destro della propria corsia
[...]
come regola generale di prudenza impone o se lo stesso si trovasse al centro della corsia o addirittura sul margine sinistro.
Invero, il teste non ha ricordato con precisione il punto Testimone_2
esatto ove si è verificato il sinistro, non ha indicato la posizione del motociclo condotto dal , se lo stesso avesse impegnato il margine Persona_1
destro della corsia o se fosse al centro della stessa, né se il Persona_1
abbia cercato di evitare l'impatto con l'altro ciclomotore, nulla specificando sul punto.
Inoltre, il teste non ha precisato il punto d'urto tra i due Testimone_2
ciclomotori, così dichiarando: “non ricordo con precisione il punto d'urto dei ciclomotori;
se non ricordo male la collisione è avvenuta lateralmente”.
La genericità delle deposizione testimoniali sui punti sopra indicati unitamente agli esiti del rapporto redatto dagli agenti intervenuti sul posto allorquando il era appena stato portato via in ambulanza (rapporto R_
dal quale si evince che il veicolo A condotto dal non era sul margine R_
destro della propria corsia di marcia), inducono a ritenere che lo scontro si sia
16 verificato in prossimità del centro della strada, per una manovra improvvida di parte convenuta, che unitamente alla presenza del ciclomotore del R_
verso il lato sinistro della propria corsia di marcia ha determinato lo scontro.
Inoltre, non può non evidenziarsi la presenza di un manto stradale bagnato per la pioggia, così come specificato nel verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro e come specificato anche dal teste E_
, il quale così ha riferito: “i motorini, anche a causa delle condizioni
[...]
della strada, che era bagnata, sono caduti e tutti si sono rialzati tranne il conducente del motorino che mi precedeva”.
8) In base a tali considerazioni, alla luce delle deposizioni testimoniali in atti e del verbale redatto dalla Polizia Municipale di Napoli intervenuta sul luogo del sinistro, si stima equo applicare il concorso di colpa ex. art. 2054, II comma, c.c. attribuendo l'80 % di responsabilità nel sinistro per cui è causa al conducente del ciclomotore Piaggio Liberty 50 tg. AEXGE di proprietà del
, che circolava privo di regolare copertura assicurativa e con Controparte_4
a bordo più persone rispetto al numero consentito, ed il restante 20% a carico del conducente del motoveicolo Piaggio Beverly tg. Persona_1
BY28211 (il cui risarcimento deve, dunque, essere proporzionalmente ridotto).
9) In relazione alla determinazione del quantum debeatur, la relazione peritale del CTU Dott. svolta nel corso del procedimento può ben Persona_4
essere posta a base della presente decisione, siccome le verifiche e le considerazioni tecniche del consulente appaiono congruamente motivate, prive di errori logico giuridici e sorrette da solide argomentazioni di carattere tecnico-scientifico.
Il CTU, nell'elaborato peritale, ha quantificato il danno biologico permanente patito dal nella misura del 50%, nonché, oltre ai 577 giorni Persona_1
17 di invalidità temporanea totale già calcolata in sede , 23 (ventitrè) CP_3
giorni di invalidità temporanea totale relativi ai successivi 3 ricoveri ospedalieri rispettivamente per la correzione chirurgica del laparocele, la recidiva di laparocele e la crisi sub-occlusiva, nonché altri 23 (ventitré) giorni di invalidità temporanea parziale al 75% per il recupero funzionale dei predetti interventi chirurgici.
Il ctu ha anche precisato che “i postumi delle lesioni patite in vita dal fu IG.
, ebbero a comportare evoluzione 'in peius' della vita di relazione e R_
della 'capacità lavorativa generica' in maniera da definirsi media. Gli stessi incisero in maniera considerevole sulla 'capacità lavorativa specifica' al punto di ricevere giudizio non favorevole dal Medico Competente dell'azienda presso la quale il era dipendente. Infine, il nesso R_ causale tra i postumi del politrauma in oggetto e l'exitus del fu IG. R_
non può definirsi eziologicamente riconducibile all'evento lesivo”.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dal , con Persona_1
riferimento alla sua diretta incidenza sia sugli aspetti anatomo- funzionali, sia sulla sofferenza psichica connessa alle lesioni può essere liquidato in via equitativa, in attuali € 433.005,00 (per la componente dinamico relazionale e per quella relativa alla sofferenza soggettiva), per l'invalidità permanente al
50 % in un soggetto leso di anni 45.
Per i 600 Giorni di ITT (577 riconosciuti anche dall' e ulteriori 23 CP_3
riconosciuti dal CTU), la somma dovuta è pari ad euro 69.000,00.
Per i 23 giorni di ITT al 75% è, altresì, dovuto l'importo di euro 1.983,75.
Tale somma complessiva di € 503.988,75 si determina facendo riferimento alla Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano 2024, che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona
18 suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Al riguardo, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019).
Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato.
Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha recentemente chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale.
10) Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, è stato
19 dedotto i postumi invalidanti hanno compromesso sia lo svolgimento dell'attività lavorativa del che la propria vita sessuale di coppia. R_
La richiesta appare fondata, considerato il radicale cambiamento di vita che il sinistro ha determinato nella vita dell'attore: trattasi quindi di una conseguenza sul piano dinamico-relazionale eccezionale e specifica.
Quanto alla componente delle tabelle milanesi relativa alla sofferenza interiore, la stessa parimenti può essere riconosciuta, dal momento che ben può ritenersi sussistente in via presuntiva un vissuto di sofferenza interiore e frustrazione conseguente all'invalidità riportata e alla privazione dell'attività lavorativa per un soggetto privo di altri ambiti nei quali potersi realizzare.
Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità
e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema Corte.
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della
Suprema Corte di cui alla sent. n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando
20 coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame, si fa riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del
2015).
In particolare, il ctu nell'elaborato peritale in atti ha riconosciuto che i postumi delle lesioni patite in vita dal fu IG. , ebbero a comportare R_ evoluzione 'in peius' della vita di relazione e della capacità lavorativa generica in maniera da definirsi media.
Gli stessi incisero in maniera considerevole sulla 'capacità lavorativa specifica' al punto di ricevere giudizio non favorevole dal Medico
Competente dell'azienda presso la quale il era dipendente. In atti, vi R_
sono, inoltre, prove e allegazioni, nonché deposizioni testimoniali che giustificano la personalizzazione del danno.
Nel caso in oggetto, si ritiene equo procedere al riconoscimento di una personalizzazione nella misura del 15% pari ad euro 64.950,75 (calcolato su euro 433.005,00).
Rilevanti in tal senso sono le deposizioni testimoniali di e CP_8
escussi all'udienza del 02.05.2023, che hanno evidenziato le CP_9
conseguenze del sinistro e la necessità di cambio pannolone nonché di assistenza domiciliare, sia da parte di parenti che da infermieri professionali.
11) In definitiva, l'importo complessivo da riconoscersi a Persona_1
21 è pari complessivamente ad € 568.939,50 (totale con personalizzazione del
15%), somma alla quale andrà applicata la decurtazione del 20% per la concorrente responsabilità del nella produzione del sinistro Persona_1
per cui è causa per un totale generale di € 455.151,60 (pari a 568.939,50 –
113.787,90, ossia il 20%).
Nulla è dovuto per le spese mediche che sono state già sostenute dall' come specificato dal ctu nell'elaborato peritale: “agli atti non CP_3
è presente documentazione attestante spese sanitarie sostenute, in quanto già presentate e/o erogate dall' . Non è possibile prevedere spese sanitarie, CP_3 per gli esiti causalmente connessi all'illecito in oggetto, successive alla data dell'ultima visita medica presso l' in atti (7/3/2019)”. CP_3
Non è stata fornita prova di ulteriori spese sostenute dalle parti, diverse da quelle erogate dall' : CP_3
12) In virtù dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete, nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere rinvenuto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi (richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”), essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (20.02.2012) sino alla data di pubblicazione
22 della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Pertanto, le e devono essere condannati Controparte_1 Controparte_4
in solido al risarcimento dei danni in favore di nella misura di euro 455.151,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come sopra indicato.
13) Occorre, tuttavia, tener conto delle domande spiegate da ed CP_3 CP_2
nel corso del giudizio.
A favore dell' – in accoglimento della domanda tempestivamente CP_3
proposta in seguito alla chiamata in causa, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso da parte della compagnia di assicurazioni convenuta, nei limiti delle somme già erogate in favore dell'attore, cioè euro 337.232,01, come indicato nella nota del 9.4.2019 avente ad oggetto Inf. Del 20.2.2012 occorso a a firma del Dirigente dott.ssa allegata Persona_1 Persona_5
alle note dell'Avv Carnevale del 18.1.2020.
Appare infatti opportuno ricordare che “in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto CP_3
assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art.
10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita
23 “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all' , che può agire in regresso solo per CP_3
le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato
l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. n.
13819/2017).
E ancora, “l'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall' per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto CP_3
dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato” (Cass. S.U. n. 12566/2018).
Orbene, occorre, quindi, decurtare dall'importo dovuto a parte attrice l'importo corrisposto dall' , per il quale è stata spiegata apposita e CP_3
tempestiva domanda riconvenzionale di rivalsa e, per l'effetto, va dichiarato il diritto dell' , in riferimento agli esborsi erogati in favore del sig CP_3
a rivalersi nei confronti del responsabile civile Persona_1 CP_4
e dunque nei confronti delle in persona del
[...] Controparte_7
legale rapp.te come in atti ,quale impresa designata del FGVS in solido tra loro, con detrazione e riconoscimento in favore dell' del costo CP_3
24 dell'infortunio e, per l'effetto, condanna i convenuti e Controparte_4
al pagamento della somma di €.337.232,01, oltre Controparte_7
rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come sopra indicato al par. 12.
14) Per quanto concerne la richiesta di rivalsa/surrogazione dell' va CP_2
osservato quanto segue.
L' , come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione, ha CP_2
erogato a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali la somma di €
50.763,19 (a cui vanno aggiunti svalutazione monetaria ed interessi). Ha chiesto, poi, in comparsa conclusionale la condanna dei convenuti al pagamento di euro 6.001,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex lege,
a titolo di assegno d' invalidità civile ed indennità d'accompagnamento erogati per il periodo 3.2013-02.2014; al pagamento di euro 54.627,59 a titolo di assegno ordinario di invalidità in capitalizzazione ex art 14 L 222/84, oltre interessi e svalutazione monetaria ex lege..
La domanda è fondata nei limiti qui di seguito precisati.
Va fatta, nella specie, applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. civ., sez. III, 19/02/2019, n. 4734, secondo cui la compensatio lucri cum damno si applica anche in caso di risarcimento danni da sinistro stradale con la pensione di invalidità riconosciuta dall , che ha diritto di agire in CP_2
surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore;
al danneggiato spetta il solo “danno differenziale” ossia quello non coperto dall'indennizzo.
La Suprema Corte, in un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame, si è richiamata all'enunciato espresso da Cass. civ., Sez. Un., 22/05/2018, n.
12566, secondo cui “L'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto
25 dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”, ritenendo tale principio applicabile anche nel caso odierno, nel quale non si è in presenza di un infortunio in itinere, bensì dell'erogazione di una prestazione previdenziale da parte dell in conseguenza delsinistro, con la conseguenza che CP_2 dall'ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto corrisposto al danneggiato per il medesimo titolo da parte di un ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione della copertura del pregiudizio occorso che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato (cfr. Cass. civ., sez. III,
20/06/2019, n. 16580).
E' documentato in atti che, in data 21.02.2013, a seguito di domanda di invalidità, venne riconosciuto invalido dal CML dell' Persona_1 CP_2
e che gli venne riconosciuto l'AOI ex lege n. 222/84 (cfr. verbale medico- legale del 21.02.2013). Al non veniva concessa pensione di R_ invalidità civile, in quanto allo stesso venne indennizzato dall CP_3
attraverso una rendita vitalizia diretta di € 786,00 mensili, mentre l' , a CP_2 seguito dell'incidente occorso, erogava con decorrenza 03/2013 sia una pensione contributiva di invalidità ordinaria n. 15514307 sia una pensione di invalidità civile con accompagnamento n. . Numer_1
Se da un lato va riconosciuto all il diritto di agire in surroga nei CP_2
confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore (nella specie, la
è stata convenuta quale impresa designata del Fondo di Controparte_10
26 garanzia per le vittime della strada, essendo il veicolo antagonista sprovvisto di copertura assicurativa), dall'altro lato va riconosciuto il diritto di parte convenuta ad ottenere che, dall'entità globale del danno risarcibile all'attore, venga detratta la somma capitalizzata corrispondente all'introito pensionistico a lui erogato dall , dal momento che “è evidente che consentire al CP_2
danneggiato di cumulare l'assegno di invalidità con l'intero risarcimento significa, di fatto, esporre l'assicuratore del responsabile civile all'obbligo di un doppio pagamento per la medesima parte di danno” (Cass. civ., sez. III,
19/02/2019, n. 4734).
È, dunque, pacifico che: a) le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall'ente gestore di assicurazione sociale a titolo di rendita per l'invalidità civile vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al predetto danneggiato, giacché quest'ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto, assumendo le prestazioni previdenziali o indennitarie dell'assicuratore sociale infatti carattere di mera anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile;
b) il danneggiato perde quindi la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione;
c) l'assicuratore il quale abbia pagato l'indennità può surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante ex art. 1916 c.c. (che trova applicazione anche in favore degli enti esercenti le assicurazioni sociali in caso di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali), la surrogazione comportando - per effetto del pagamento
27 dell'indennità - una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno;
d) in base, poi, al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 (c.d. Codice delle assicurazioni private) ove il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale,
l'ente gestore ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione;
e) la surrogazione impedisce invero che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito (v. Cass., Sez. Un.,
22/5/2018, n. 12566; Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12567).
Dunque, la domanda di surroga promossa dall è fondata e può trovare CP_2
accoglimento.
Va fatta applicazione del già richiamato art. 1916 c.c., che configura una ipotesi di surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 c.c., efficace sin dalla comunicazione inoltrata dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile
(e quindi, nella specie, dal 3.5.2023), da leggere unitamente all'art. 142 cod. ass., che attribuisce all'ente gestore di una assicurazione sociale in favore del danneggiato il diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato.
Alla luce di quanto documentalmente provato dall' , si evince il diritto CP_2 dell' di ripetere dai convenuti quanto sino ad ora erogato in favore CP_2
dell'attore a titolo di indennità di invalidità, ossia la somma di Euro 6.001,14
( a titolo di assegno d' invalidità civile ed indennità d'accompagnamento erogati per il periodo 3.2013-02.2014) e di euro 50.658,43 (a titolo di assegno
28 ordinario di invalidità in capitalizzazione ex art 14 L 222/84) oltre interessi e rivalutazione, con gli stessi criteri indicati al par.12.
Conseguentemente, dall'importo sopra liquidato di euro 455.151,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo a titolo di ristoro del danno non patrimoniale sofferto da R_
, andrà detratta sia l'importo già corrisposto dall' che quello
[...] CP_3
corrisposto dall' , importi che vengono, quindi, riconosciuti agli Enti che CP_2
hanno spiegato domanda di surroga.
15) Le spese vanno dichiarate compensate per la metà nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti e , in considerazione CP_4 Controparte_7
dell'accoglimento soltanto parziale della domanda principale e del concorso di colpa dell'attore, mentre per il resto seguono la parziale soccombenza dei convenuti e in solido e sono liquidate in CP_4 Controparte_7
dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., e dei parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro
260.000,00, secondo lo scaglione tariffario di riferimento (da € 260.000,00 a
€ 520.000,00), con attribuzione all'avv. Michele Gallozzi dichiaratosi anticipatario.
Sussistono, inoltre, eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti con l' e con L' , alla CP_2 CP_3
luce della natura della presente pronuncia tenuto anche conto della ridotta attività difensiva espletata, essendosi gli Enti costituiti in corso di causa limitati ad avanzare la domanda di surroga.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione in atti (Cass., n.
25047/2018; Cass., n. 28094/2009; Cass., ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di e di Controparte_4
29 , tra loro in solido, con il conseguente diritto di parte Controparte_7
attrice di ripetere dai predetti convenuti le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M
.
1- Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra , , Persona_1 Parte_1
in proprio e nella Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi del de cuius , e Persona_1 Controparte_7
in persona del l.r.p.t., nella qualità di Impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Campania, nonché , in persona del Controparte_4 CP_2
l.r.p.t. ed in persona del l.r.p.t., così definitivamente CP_3
provvede:
2- rigetta la domanda di risarcimento formulata in proprio da Parte_1
, e in quanto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
congiunti del , poiché prescritto il diritto azionato;
Persona_1
3- accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda di R_
, deceduto il 25.01.2020 e, per l'effetto, condanna le
[...] [...]
quale Impresa designata dal F.G.V.S., in persona del l.r.p.t. CP_1
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_4
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto eredi del de cuius , a titolo di danno Persona_1
differenziale della somma risultante dalla differenza tra l'importo di euro 455.151,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come indicato in parte motiva e gli importi riconosciuti a e a titolo di CP_3 CP_2
surroga;
30 4- accoglie la domanda di surroga avanzata dall e, per l'effetto, CP_2
condanna i convenuti e , in solido Controparte_4 Controparte_10
tra loro, al pagamento in favore dell della complessiva somma di CP_2
euro 56.659,57, oltre interessi e rivalutazione dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come indicato in parte motiva;
5- accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da e per CP_3
l'effetto e, per l'effetto, condanna i convenuti e Controparte_4
al pagamento della somma di €.337.232,01, oltre Controparte_7
rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come indicato in parte motiva;
6- condanna nella qualità di Impresa designata alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del l.r.p.t.,e , in Controparte_4
solido tra loro, a pagare alle istanti , Parte_1 Pt_2
e in quanto eredi del de cuius
[...] Parte_3 Parte_4
, le spese del presente giudizio, con distrazione, ex Persona_1
art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Michele Gallozzi dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in € 400,00 per spese vive ed € 11.228,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7- Compensa per il resto le spese di lite tra le altre parti in causa;
8- pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel presente giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di parte convenuta in persona del l.r.p.t., nella qualità di Impresa Controparte_1
designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania e di , in solido Controparte_4
31 tra loro.
Così deciso in Napoli, il 24.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, in persona del Giudice Unico dr.ssa
Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 6109/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale, riservata in decisione all'udienza del
17.12.2024, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutte residenti in [...]alla Parte_4 C.F._4
Via Marianella n. 20, in proprio e nella qualità di eredi in quanto, rispettivamente, moglie e figlie dell'attore nato a [...] Persona_1
il 25/01/1967 e deceduto il 25/01/2020, elettivamente domiciliate in Napoli alla Via S. Maria a Cubito, 550 presso e nello studio dell'Avv. Michele
Gallozzi, (C.F. ) che le rapp.ta e difende, giusta C.F._5
mandato in atti e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
PARTE ATTRICE
e
quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale (C.F.
1 ), in virtù di procura generale alle liti in atti, ed C.F._6
elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, alla
Via Piazza Carità n. 32, e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
PARTE CONVENUTA nonché
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. Roberto Maisto (C.F.
), con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via e C.F._7
con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: t Email_3
ZO CHIAMATO IN CAUSA
e
Controparte_3
(C.F. , in persona del Direttore Regionale legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. Ida Rampino (C.F. ), C.F._8
con la quale elett.te domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale ang. via
S. Lazzaro e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_4
ZO CHIAMATO IN CAUSA
e
(C.F.: ), residente in [...]alla Controparte_4 C.F._9
via Enzo Striano n. 11 Sc E, Pi. 6 int. 11 – Quartiere Scampia
CONVENUTO CONTUMACE
2
Oggetto: risarcimento danni - lesioni
Conclusioni: All'udienza del 17.12.2024 le parti si sino riportate ai propri scritti e la causa è stata riservata in decisione con in termini di cui all'art. 190
c.p.c..
* * * * * * * * * * * *
Motivi della decisione
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, , Persona_1
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto congiunti del e precisamente la moglie e le Persona_1
figlie, hanno agito in giudizio nei confronti delle Controparte_1
quale Impresa designata per la gestione del F.G.V.S. in Campania, in persona del l.r.p.t., e nei confronti del , onde, previa Controparte_4
declaratoria di responsabilità esclusiva del conducente del ciclomotore
Piaggio Liberty 50 tg. AEXGE di proprietà del , nella Controparte_4
produzione del sinistro per cui è causa, ottenere la condanna in solido del e della quale Impresa Controparte_4 Controparte_1
designata per la gestione del F.G.V.S. in Campania, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro stradale del 20.02.2012 che ha coinvolto , verificatosi alle ore 18:30, circa in Napoli Persona_1
e precisamente al Quartiere Capodimonte, alla via Miano, all'altezza del palo della illuminazione pubblica 001-017.
3 2) A sostegno delle proprie ragioni, gli istanti deducevano:
- che il giorno 20.02.2012, alle ore 18.30 circa, in Napoli, quartiere
Capodimonte, alla Via Miano, all'altezza del palo della illuminazione pubblica 001-017, il motoveicolo Piaggio Beverly tg. BY28211, condotto dal
, di proprietà di , mentre procedeva in Persona_1 Controparte_5
direzione Secondigliano su una strada in salita, veniva investito frontalmente e lateralmente dal ciclomotore Piaggio Liberty 50, tg. AEXGE, di proprietà di , condotto da e con a bordo, quali Controparte_4 CP_6
trasportati, 2 minori di età, e , privo di Persona_2 Persona_3
copertura assicurativa al momento del sinistro;
- che la responsabilità del sinistro è da ascrivere alla esclusiva colpa della conducente del ciclomotore Piaggio Liberty 50 tg. AEXGE, la quale, non adeguando correttamente la guida alle condizioni del traffico e della strada, nel percorrere Via Miano con direzione Capodimonte, strada in discesa, invadeva l'opposta corsia di marcia, sulla quale stava sopraggiungendo il motoveicolo Piaggio Beverly tg. BY28211 che veniva attinto, come detto, frontalmente ed alla parte laterale sinistra per poi essere scaraventato al suolo unitamente al conducente;
- che sul posto interveniva una pattuglia di agenti della Polizia Municipale di
Napoli, reparto stradale infortunistica, che redigeva Rapporto di incidente stradale N. 96894 del 20/02/2012;
- che, a causa dell'incidente, il motoveicolo Piaggio Beverly tg. BY28211 riportava ingenti danni meccanici ed alla carrozzeria al punto da non essere più marciante mentre il conducente riportava lesioni alla Persona_1
persona tanto che si rendeva necessario l'immediato trasporto presso l'Ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli, dove giungeva in gravissime condizioni e gli veniva refertato in ingresso: “Politraumi e S.L.O” come da
4 referto n. 01543 del 20.02.2012;
- che veniva subito ricoverato con diagnosi: “Frattura Persona_1 dell'arco posteriore della IV (con distacco di frammento) V e VI costa sx e dell'arco laterale della X e XI costa omolaterale. Ematoma contenuto nella radice del mesocolon trasverso e nei mesi del quadrante addominale superiore ed inferiore destro. Frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca sinistra e della branca ischio pubica destra;
ampia diastasi della sinfisi pubica (5 cm). Ematoma alla base dell'asta del muscolo ischio-cavernoso e pubo-cavernoso con presenza di minimo gemizio emorragico in sede periprostatica destra”, come da cartella clinica e documentazione medica che si allega. Il paziente presentava segni evidenti di shock emorragico.
- che, successivamente, durante le varie fasi del ricovero, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di splenectomia, al tamponamento con garze per emostasi, al trattamento con mezzi di sintesi delle varie fratture ossee.
Inizialmente, il paziente è stato intubato e ventilato meccanicamente, sottoposto a coma farmacologico, infuso con farmaci vasoattivi ed emotrasfuso più volte;
- che, per effetto diretto ed immediato dell'incidente subito in data 20.02.2012,
è stato costretto ad osservare un periodo di I.T.T. al 100% Persona_1
di giorni 240, un periodo di ITP al 75% di giorni 120 ed un periodo di I.T.P. al 50% di giorni 210. è, infine, guarito dalle lesioni subite Persona_1
con un danno biologico e con postumi invalidanti di natura permanente quantificabili nella misura del 60-70% oltre al danno psichico e, pertanto, per il danno biologico e/o postumi di natura permanente, va riconosciuto l'importo con riferimento ai valori espressi dalle Tabelle in vigore e comunemente applicate dal Foro Giudiziario Adito e redatte dal Tribunale di
Milano, oltre che il danno morale e/o l'aumento personalizzato del danno,
5 derivante da invalidità permanente, il tutto quantificabile nella somma complessiva che verrà determinata anche all'esito di una CTU medico-legale che confermi quanto innanzi dedotto e documentato;
- che , di professione garagista, ha, inoltre, diritto al Persona_1
risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla ridotta capacità lavorativa generica e specifica nonchè alla perdita di chances lavorative, tenuto conto che all'epoca dell'incidente l'istante aveva Persona_1
compiuto 45 anni e che pertanto gli residuavano almeno ulteriori 20 anni di vita lavorativa attiva;
- che spetta il risarcimento del danno emergente per le seguenti voci di spesa sostenute: per visite specialistiche, per cure farmacologiche, per terapie domiciliari e presso centri riabilitativi, per accertamenti diagnostici, per l'acquisto di articoli ortopedici, per l'assistenza familiare e domiciliare, per il trasporto da e verso strutture ospedaliere e/o sanitarie, etc.;
- che, infine, spettano agli altri attori, in quanto familiari del macroleso e precisamente alle IGnore: Persona_1 Parte_1
(moglie), (figlia), (figlia) e Parte_2 Parte_3 Parte_4
(figlia) i danni riflessi quali prossimi congiunti del macroleo;
- in particolare: a) spetta agli istanti (moglie e figli) il risarcimento del danno patrimoniale e cioè il contributo economico che, certamente, il padre e marito avrebbe assicurato ai figli ed alla moglie se in condizioni Persona_1
di continuare a svolgere la propria attività lavorativa;
b) va ancora risarcito agli istanti, iure proprio, il danno non patrimoniale o danno morale e cioè tutte quelle sofferenze, manifestazioni di tipo ansioso, quali conseguenze dell'evento gravemente lesivo che ha fatto temere per la morte del proprio marito e padre, tenuto conto dell'intensità dei vincoli di parentela che univano i componenti del nucleo familiare, istanti del presente
6 giudizio;
c) In ultimo spetta agli istanti ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e cd. morale iure proprio maturatosi in capo a ciascuno di essi quale diretta conseguenza derivata a seguito delle gravi lesioni riportate dal proprio congiunto. Nel valutare le singole posizioni dei congiunti del macroleso ai fini del riconoscimento del risarcimento dei danni subiti va riferito quanto segue: - la moglie, , (di anni 41 Parte_1 all'epoca dell'incidente) a seguito delle gravi lesioni riportate dal marito
AN ha contratto una grave sindrome depressiva reattiva, atteso che la moglie ha dovuto abbandonare ogni altra occupazione per dedicarsi ad assistere il marito gravemente invalido. In ultimo, la condizione fisica del marito ha compromesso in maniera irrimediabile la capacità di avere rapporti sessuali essendosi determinata, a seguito delle lesioni, assoluta impotenza coeundi ed incontinenza urinaria, per cui la sig.ra è stata Parte_1
privata, all'età di anni 41, della possibilità di avere una normale vita intima con il marito;
- la figlia all'epoca di anni 19 con un bambino nato quattro Parte_2
mesi prima a seguito del trauma per le gravi condizioni del padre ha bruscamente interrotto l'allattamento al seno del neonato;
- La giovane figlia, di anni 15 all'epoca dell'incidente, ha Parte_3
subito una grave sindrome depressiva reattiva, che ha inciso in maniera rilevante sullo svolgersi della vita quotidiana, sociale e scolastica della ragazza tanto che la stessa ha definitivamente abbandonato gli studi non volendo più frequentare l'istituto tecnico informatico “Elsa Morante” dove risultava iscritta nell'anno 2011 e ciò per dedicarsi alle cure ed alla assistenza del padre.
- Ancora, alla figlia piccola (di anni 11 all'epoca Parte_4
7 dell'incidente) a titolo di danno biologico, è stato diagnosticato un grave disturbo post traumatico da stress, atteso che il trauma subito è andato, altresì, ad incidere ed aggravare una precedente condizione già compromessa e per la quale veniva seguita a livello scolastico con insegnante di sostegno
- Che, con lettere inviate a mezzo racc. A/R, non essendo possibile attivare la procedura di cd. “indennizzo diretto”, stante la mancata copertura assicurativa del veicolo investitore, veniva inoltrata formale richiesta di risarcimento dei danni subiti alla , quale impresa designata al risarcimento Controparte_1
dei sinistri per la Campania in nome e per conto del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nonché informata la Consap S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, con contestuale invito – proposta alla stipula della negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 D.lgs. n. 132/2014 (conv. in legge n. 162/2014, artt. 2,3,4,5, e 8), senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Pertanto, parte attrice ha chiesto il risarcimento di tutti i danno sopra indicati, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al difensore antistatario.
3) Si costituiva in giudizio, in data 20.06.2019, la Controparte_1
n.q. di F.G.V.S., la quale concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite;
in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la difesa della compagnia assicurativa concludeva per la limitazione della condanna nei limiti della franchigia di legge (ove ratione temporis applicabile), comunque con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la convenuta n.q. di F.G.V.S. eccepiva, Controparte_1
in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dagli istanti, distinguendo le posizioni delle , Parte_1 Parte_2
e e del , precisando che, a Parte_3 Parte_4 Persona_1
8 fronte di un evento accaduto il 20.02.2012, le odierni istanti Parte_1
, e non hanno mai
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
richiesto alcun risarcimento sino al 28.3.2018. Invece, il Persona_1
avrebbe interrotto la prescrizione in data 12.2.2014, 08.02.2016 e 28.3.2018
(e dunque ben dopo il termine biennale fissato dalla norma).
Inoltre, la compagnia assicurativa ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria, contestando la ricostruzione dell'evento ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l' atteso che dalla eventuale CP_2
somma riconosciuta alla parte attrice, andranno detratti gli importi (pari ad €
63.901,58) anticipati dall' e già richiesti in surroga. CP_2
4) Venivano evocati in giudizio l' e l' che avevano CP_2 CP_3
erogato prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore di parte attrice e le stesse provvedevano alla costituzione. In particolare,
l provvedeva a costituirsi a mezzo comparsa di costituzione e CP_2
risposta dapprima dell'avv. Marina Savastano e successivamente con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il 30.05.2024 con il patrocinio dell'avv. Roberto
Maisto, e concludeva chiedendo di: “accertare la responsabilità della sig.ra in relazione all'incidente occorso al sig. CP_6 R_
in data 20.02.2012; b) accertare la avvenuta surrogazione
[...]
dell' nei diritti del danneggiato ai sensi dell'art. 41 della L. n. CP_2
183/2010 e dell'art. 41 della L. n. 183/2010 e per l'effetto, condannare
l'impresa assicuratrice al pagamento di € 142.948,01, oltre interessi legali e rivalutazione dal pagamento al soddisfo;
c) Con vittoria delle spese e competenze di lite”, mentre l' si costituiva con CP_3
comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e concludeva chiedendo: “nel merito: accertare e dichiarare la
9 responsabilità civile del conducente del veicolo Piaggio Liberty 50tg
AEXGE di proprietà del sig e condotto nella Controparte_4
fattispecie dalla sig.ra e per l'effetto in accoglimento CP_6
della spiegata riconvenzionale ovvero in via diretta: accertato e dichiarato il diritto dell' , in riferimento agli esborsi in favore del CP_3
sig a rivalersi nei confronti del responsabile civile Persona_1
e dunque nei confronti delle in Controparte_4 Controparte_7
persona del legale rapp.te come in atti ,quale impresa designata del
FGVS in solido o come di giustizia, con detrazione e riconoscimento in favore dell' del costo dell'infortunio, condannare i convenuti, CP_3
per come di ragione, al pagamento, della somma di €. 337.232,01, salvo variazione per aggiornamento del costo ex. art. 116 DPR
1124/65, in quanto rientrante nel danno civilistico e salvo maggior costo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo”.
5) Radicatosi il contraddittorio, in data 25.01.2020 decedeva il R_
, e le odierne istanti ,
[...] Parte_1 Parte_2
e depositavano, in data 18.05.2020, Parte_3 Parte_4
comparsa di costituzione in qualità di eredi del de cuius R_
,
[...]
6) Venivano escussi quattro testi di parte attorea, veniva disposta ed espletata una consulenza medico-legale sugli atti ad opera del Dott.
, e all'udienza del 17.12.2024, subentrato un nuovo Persona_4
GI, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione, sollevata tempestivamente, a pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta,
10 dalla compagnia assicurativa convenuta.
Il Tribunale osserva che occorre distinguere, al riguardo, la posizione processuale in proprio del , lesionato a seguito del sinistro Persona_1
per cui è causa, dalle posizioni processuali delle istanti , Parte_1
congiunte del Parte_2 Parte_3 Parte_4 R_
e precisamente moglie e figlie.
[...]
Circa la posizione di in proprio, si precisa che il sinistro per Persona_1
cui è causa si è verificato il 20.02.2012. In atti, vi è prova che, l'istante, per il tramite dell'avv. Filippo Napolitano, provvedeva ad inviare, a mezzo racc.
A/R, regolare lettera di costituzione in mora, ricevuta dalle Controparte_1
quale Impresa Designata per la Regione Campania per il F.G.V.S. ex.
[...]
art. 283 lett. b) d. lgs. 209/2005 il 12.02.2014 nonché dalla CONSAP S.p.A. il 07.02.2014.
Successivamente, per il tramite dell'avv. Filippo Persona_1
Napolitano, provvedeva ad inviare altra raccomandata A/R alle Controparte_1
n.q. di F.G.V.S. ed alla CONSAP S.p.a., ricevuta rispettivamente il
[...]
08.02.2016 ed il 05.01.2016, ed ancora altra raccomandata A/R a mezzo del procuratore avv. Michele Gallozzi ricevuta dalle n.q. di Controparte_1
F.G.V.S. il 28.03.2018.
Tutte le missive sopra indicate si riferiscono esclusivamente ai danni patiti da
, non a richieste risarcitorie relative a danni subiti dai Persona_1
familiari.
Quanto, invece, alle posizioni delle istanti , Parte_1 Pt_2
congiunti del e
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
precisamente la moglie e le figlie, l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente, a pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta, dalla convenuta compagnia assicurativa è da accogliersi perché fondata.
11 Invero, dalla documentazione in atti, in particolare dalle lettere di costituzione in mora, allegate alle memorie di replica ex. art. 183, vi comma, n. 2, depositate telematicamente il 09.07.2021, emerge che le istanti solo nel 2018
,per la prima volta con la lettera di costituzione in mora ricevuta dalle
[...]
nella qualità di Impresa designata dalla regione Campania per il CP_1
F.G.V.S. il 28.03.2018, hanno provveduto a costituire in mora la compagnia assicurativa, chiedendo per la prima volta il risarcimento dei danni patiti in quanto congiunte del lesionato , il quale in precedenza ha Persona_1
agito sempre e solo in proprio.
Pertanto, il diritto azionato dalle istanti per la prima volta solo nel marzo
2018, dopo circa 6 anni dall'evento lesivo per cui è causa (sinistro verificatosi il 20.02.2012), è, come tempestivamente eccepito dalla compagnia assicurativa odierna convenuta, ampiamente prescritto, essendo decorso il termine prescrizionale previsto dalla legge.
Nel caso che ci occupa, non è neanche possibile far decorrere il termine prescrizionale dall'evento morte, verificatosi il 25.01.2020.
Invero, in relazione all'evento morte del , questo Tribunale Persona_1
si riporta a quanto statuito a pagina 16 nell'elaborato peritale del ctu Dott.
, il quale così riferisce: “tuttavia, per quanto concerne l'evento Per_4 morte, l'attenta analisi della documentazione in atti, stante il silenzio clinico- documentale di circa un anno (dal 7/3/2019 al 24/1/2020), non consente una chiara riconducibilità del nesso causale con il sinistro in oggetto. In sede di visita la IG.ra riferiva che il versava in buone Parte_1 R_
condizioni di salute generali, nonostante l'ipertensione arteriosa ed il diabete non efficacemente compensato, in assenza di ulteriori precedenti morbosi oltre a quelli già menzionati. La coniuge, ancora, riferiva che i sintomi
(febbre e capogiri) fossero giunti all'improvviso, come confermato
12 dall'ultima cartella clinica in sezione anamnesi, in assenza di segni anticipatori”.
Dunque, il ctu Dott. , nell'elaborato peritale in atti, ha espressamente Per_4
escluso la riconducibilità dell'evento morte del al sinistro Persona_1
per cui è causa ed alle lesioni che ne sono derivate, ritenendo che agli atti no risultano elementi che possano ricondurre causalmente l'exitus del R_
al trauma occorso il 20/2/2012 e, pertanto, il nesso causale tra i postumi del sinistro in oggetto e l'exitus può definirsi sciolto e non eziologicamente riconducibile all'evento lesivo.
In atti, nella documentazione lettere di costituzione in mora, allegate alle memorie di replica ex. art. 183, vi comma, n. 2, depositate telematicamente il
09.07.2021, vi è un'ulteriore lettera di costituzione in mora inviata a mezzo raccomandata A/R per il tramite dell'avv. Filippo Napolitano, ricevuta dalla n.q. di F.G.V.S. il 08.02.2016 e dalla C.O.N.S.A.P. il Controparte_1
05.02.2016, in nome e per conto del , proprietario del Controparte_5
motociclo modello Piaggio Beverly tg. BY28211 condotto, nell'evento lesivo che ci occupa, dal . Orbene, in riferimento a questa lettera Persona_1
di costituzione in mora, occorre precisare come la stessa si riferisca solo ed esclusivamente al risarcimento dei danni a cose e, quindi, solamente ai danni patiti dal motociclo di proprietà , il quale non ha, poi, agito Controparte_5
in giudizio per il ristoro dei danni patiti dal motociclo.
Per quanto concerne, invece, la legittimazione attiva delle istanti Parte_1
, e in atti, è
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
depositato certificato integrale di stato di famiglia, nonché certificati di morte del e di matrimonio tra e Persona_1 Persona_1 Parte_1
, dai quali si evince che ,
[...] Parte_1 Parte_2
e sono le uniche eredi del de cuius Parte_3 Parte_4 R_
13 . R_
7) Occorre, a questo punto, analizzare solamente la posizione processuale del e verificare se la sua domanda risarcitoria sia meritevole o Persona_1
meno di accoglimento. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata ed andrà accolta nei limiti che seguono.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Il teste , indifferente, disoccupato, escusso E_
all'udienza del 02.05.2023, ha dichiarato di essere strato spettatore occasionale del sinistro, mentre era alla guida della propria auto. Ha riferito, in particolare, che il ciclomotore del lo precedeva mentre percorreva R_
Via Miano in direzione Secondigliano, allorquando un altro ciclomotore che proveniva dall'opposto senso di marcia e con a bordo 2 o 3 persone oltre alla conducente, invadeva la sua corsia di marcia e si scontrava frontalmente con il motorino del . Ha riferito, inoltre, che motorini, anche a causa delle R_
condizioni della strada, che era bagnata, sono caduti e tutti si sono rialzati tranne il che sono sono sopraggiunti ambulanza e forze dell'ordine R_
(la Polizia municipale), ma non ho reso dichiarazioni agli agenti di quest'ultima in quanto nessuno mi aveva chiesto alcunchè.
Il teste , indifferente, pensionato, escusso all'udienza del Testimone_2
09.01.2024, ha riferito di essere stato anch'egli diretto spettatore dell'incidente che si è verificato lungo via Miano a circa 200 m di distanza dal locale deposito degli autobus nel lontano 2012. Ha riferito, in particolare, che si trovava sul marciapiede dove c'è il muretto di tufo, più o meno, nei pressi della fermata dell'autobus; di aver visto due motorini, uno che scendeva verso
Napoli, mentre l'altro motorino saliva verso Secondigliano. Ha dichiarato che il motorino che scendeva, a un certo punto, ha invaso la corsia di marcia lungo la quale viaggiava l'altro motorino, investendolo;
che il motorino che
14 scendeva verso Napoli oltre al conducente aveva altre persone a bordo, mentre sull'altro motorino vi era solo il conducente;
che i due motorini sono caduti a terra;
che la collisione è avvenuta lateralmente nella corsia di marcia del ciclomotore che andava verso Secondigliano.
Orbene, le deposizioni testimoniali dei testi indotti da parte attrice hanno confermato la dinamica del sinistro rappresentata nell'atto di citazione, ma residuano alcune genericità, nonché la mancata valorizzazione degli elementi evidenziati nella relazione di intervento redatta dagli agenti della Polizia
Municipale di Napoli intervenuti sul luogo del sinistro, circa 20 minuti dopo.
Dalla relazione di cui sopra emerge un dato di rilevante importanza, ossia che gli agenti verbalizzanti, giunti sul luogo del sinistro, trovavano i due veicoli nella posizione statica a seguito dell'impatto, ossia il veicolo di parte convenuta nella corsia del proprio senso di marcia direzione emiciclo di
Capodimonte, mentre il veicolo di parte attrice veniva rinvenuto a venti metri di distanza circa nella corsia del proprio senso di marcia direzione
Secondigliano.
Dunque, gli agenti trovavano entrambi i veicoli nelle rispettive corsie di marcia e concludevano come segue: “dagli elementi in nostro possesso, dai rilievi descrittivi, dalla posizione dei veicoli, dai danni subiti dagli stessi, non si è in grado di risalire ad un'eventuale dinamica: ma considerato le condizioni atmosferiche avverse, il fondo stradale bagnato, e pioggia in atto al momento del sinistro, e conformazione della strada, entrambi i veicoli hanno contribuito alle cause dell'impatto”.
Fermo restando che le deposizioni testimoniali hanno consentito di superare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, in quanto riferite dal soggetti che hanno assistito direttamente al sinistro, il
Tribunale non può non evidenziare che i testimoni:
15 - nulla hanno riferito in merito alla velocità tenuta dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa;
- nulla hanno riferito sulle condizioni del traffico (che, come poi specificato nel verbale redatto dalla Polizia Municipale, risulta essere intenso, considerata anche l'ora di punta in cui si è verificato il sinistro, ossia le ore
18:30);
- nulla hanno riferito circa il comportamento tenuto dal e Persona_1 circa la possibilità di evitare l'impatto con il ciclomotore, che, secondo quanto riferito dai testi, invadeva l'opposta corsia di marcia: in particolare, nulla hanno riferito riferito circa la posizione del ciclomotore guidato da R_
, ossia se lo stesso mantenesse il margine destro della propria corsia
[...]
come regola generale di prudenza impone o se lo stesso si trovasse al centro della corsia o addirittura sul margine sinistro.
Invero, il teste non ha ricordato con precisione il punto Testimone_2
esatto ove si è verificato il sinistro, non ha indicato la posizione del motociclo condotto dal , se lo stesso avesse impegnato il margine Persona_1
destro della corsia o se fosse al centro della stessa, né se il Persona_1
abbia cercato di evitare l'impatto con l'altro ciclomotore, nulla specificando sul punto.
Inoltre, il teste non ha precisato il punto d'urto tra i due Testimone_2
ciclomotori, così dichiarando: “non ricordo con precisione il punto d'urto dei ciclomotori;
se non ricordo male la collisione è avvenuta lateralmente”.
La genericità delle deposizione testimoniali sui punti sopra indicati unitamente agli esiti del rapporto redatto dagli agenti intervenuti sul posto allorquando il era appena stato portato via in ambulanza (rapporto R_
dal quale si evince che il veicolo A condotto dal non era sul margine R_
destro della propria corsia di marcia), inducono a ritenere che lo scontro si sia
16 verificato in prossimità del centro della strada, per una manovra improvvida di parte convenuta, che unitamente alla presenza del ciclomotore del R_
verso il lato sinistro della propria corsia di marcia ha determinato lo scontro.
Inoltre, non può non evidenziarsi la presenza di un manto stradale bagnato per la pioggia, così come specificato nel verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro e come specificato anche dal teste E_
, il quale così ha riferito: “i motorini, anche a causa delle condizioni
[...]
della strada, che era bagnata, sono caduti e tutti si sono rialzati tranne il conducente del motorino che mi precedeva”.
8) In base a tali considerazioni, alla luce delle deposizioni testimoniali in atti e del verbale redatto dalla Polizia Municipale di Napoli intervenuta sul luogo del sinistro, si stima equo applicare il concorso di colpa ex. art. 2054, II comma, c.c. attribuendo l'80 % di responsabilità nel sinistro per cui è causa al conducente del ciclomotore Piaggio Liberty 50 tg. AEXGE di proprietà del
, che circolava privo di regolare copertura assicurativa e con Controparte_4
a bordo più persone rispetto al numero consentito, ed il restante 20% a carico del conducente del motoveicolo Piaggio Beverly tg. Persona_1
BY28211 (il cui risarcimento deve, dunque, essere proporzionalmente ridotto).
9) In relazione alla determinazione del quantum debeatur, la relazione peritale del CTU Dott. svolta nel corso del procedimento può ben Persona_4
essere posta a base della presente decisione, siccome le verifiche e le considerazioni tecniche del consulente appaiono congruamente motivate, prive di errori logico giuridici e sorrette da solide argomentazioni di carattere tecnico-scientifico.
Il CTU, nell'elaborato peritale, ha quantificato il danno biologico permanente patito dal nella misura del 50%, nonché, oltre ai 577 giorni Persona_1
17 di invalidità temporanea totale già calcolata in sede , 23 (ventitrè) CP_3
giorni di invalidità temporanea totale relativi ai successivi 3 ricoveri ospedalieri rispettivamente per la correzione chirurgica del laparocele, la recidiva di laparocele e la crisi sub-occlusiva, nonché altri 23 (ventitré) giorni di invalidità temporanea parziale al 75% per il recupero funzionale dei predetti interventi chirurgici.
Il ctu ha anche precisato che “i postumi delle lesioni patite in vita dal fu IG.
, ebbero a comportare evoluzione 'in peius' della vita di relazione e R_
della 'capacità lavorativa generica' in maniera da definirsi media. Gli stessi incisero in maniera considerevole sulla 'capacità lavorativa specifica' al punto di ricevere giudizio non favorevole dal Medico Competente dell'azienda presso la quale il era dipendente. Infine, il nesso R_ causale tra i postumi del politrauma in oggetto e l'exitus del fu IG. R_
non può definirsi eziologicamente riconducibile all'evento lesivo”.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dal , con Persona_1
riferimento alla sua diretta incidenza sia sugli aspetti anatomo- funzionali, sia sulla sofferenza psichica connessa alle lesioni può essere liquidato in via equitativa, in attuali € 433.005,00 (per la componente dinamico relazionale e per quella relativa alla sofferenza soggettiva), per l'invalidità permanente al
50 % in un soggetto leso di anni 45.
Per i 600 Giorni di ITT (577 riconosciuti anche dall' e ulteriori 23 CP_3
riconosciuti dal CTU), la somma dovuta è pari ad euro 69.000,00.
Per i 23 giorni di ITT al 75% è, altresì, dovuto l'importo di euro 1.983,75.
Tale somma complessiva di € 503.988,75 si determina facendo riferimento alla Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano 2024, che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona
18 suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Al riguardo, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019).
Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato.
Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha recentemente chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale.
10) Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, è stato
19 dedotto i postumi invalidanti hanno compromesso sia lo svolgimento dell'attività lavorativa del che la propria vita sessuale di coppia. R_
La richiesta appare fondata, considerato il radicale cambiamento di vita che il sinistro ha determinato nella vita dell'attore: trattasi quindi di una conseguenza sul piano dinamico-relazionale eccezionale e specifica.
Quanto alla componente delle tabelle milanesi relativa alla sofferenza interiore, la stessa parimenti può essere riconosciuta, dal momento che ben può ritenersi sussistente in via presuntiva un vissuto di sofferenza interiore e frustrazione conseguente all'invalidità riportata e alla privazione dell'attività lavorativa per un soggetto privo di altri ambiti nei quali potersi realizzare.
Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità
e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema Corte.
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della
Suprema Corte di cui alla sent. n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando
20 coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame, si fa riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del
2015).
In particolare, il ctu nell'elaborato peritale in atti ha riconosciuto che i postumi delle lesioni patite in vita dal fu IG. , ebbero a comportare R_ evoluzione 'in peius' della vita di relazione e della capacità lavorativa generica in maniera da definirsi media.
Gli stessi incisero in maniera considerevole sulla 'capacità lavorativa specifica' al punto di ricevere giudizio non favorevole dal Medico
Competente dell'azienda presso la quale il era dipendente. In atti, vi R_
sono, inoltre, prove e allegazioni, nonché deposizioni testimoniali che giustificano la personalizzazione del danno.
Nel caso in oggetto, si ritiene equo procedere al riconoscimento di una personalizzazione nella misura del 15% pari ad euro 64.950,75 (calcolato su euro 433.005,00).
Rilevanti in tal senso sono le deposizioni testimoniali di e CP_8
escussi all'udienza del 02.05.2023, che hanno evidenziato le CP_9
conseguenze del sinistro e la necessità di cambio pannolone nonché di assistenza domiciliare, sia da parte di parenti che da infermieri professionali.
11) In definitiva, l'importo complessivo da riconoscersi a Persona_1
21 è pari complessivamente ad € 568.939,50 (totale con personalizzazione del
15%), somma alla quale andrà applicata la decurtazione del 20% per la concorrente responsabilità del nella produzione del sinistro Persona_1
per cui è causa per un totale generale di € 455.151,60 (pari a 568.939,50 –
113.787,90, ossia il 20%).
Nulla è dovuto per le spese mediche che sono state già sostenute dall' come specificato dal ctu nell'elaborato peritale: “agli atti non CP_3
è presente documentazione attestante spese sanitarie sostenute, in quanto già presentate e/o erogate dall' . Non è possibile prevedere spese sanitarie, CP_3 per gli esiti causalmente connessi all'illecito in oggetto, successive alla data dell'ultima visita medica presso l' in atti (7/3/2019)”. CP_3
Non è stata fornita prova di ulteriori spese sostenute dalle parti, diverse da quelle erogate dall' : CP_3
12) In virtù dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete, nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere rinvenuto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi (richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”), essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (20.02.2012) sino alla data di pubblicazione
22 della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Pertanto, le e devono essere condannati Controparte_1 Controparte_4
in solido al risarcimento dei danni in favore di nella misura di euro 455.151,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come sopra indicato.
13) Occorre, tuttavia, tener conto delle domande spiegate da ed CP_3 CP_2
nel corso del giudizio.
A favore dell' – in accoglimento della domanda tempestivamente CP_3
proposta in seguito alla chiamata in causa, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso da parte della compagnia di assicurazioni convenuta, nei limiti delle somme già erogate in favore dell'attore, cioè euro 337.232,01, come indicato nella nota del 9.4.2019 avente ad oggetto Inf. Del 20.2.2012 occorso a a firma del Dirigente dott.ssa allegata Persona_1 Persona_5
alle note dell'Avv Carnevale del 18.1.2020.
Appare infatti opportuno ricordare che “in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto CP_3
assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art.
10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita
23 “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all' , che può agire in regresso solo per CP_3
le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato
l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. n.
13819/2017).
E ancora, “l'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall' per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto CP_3
dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato” (Cass. S.U. n. 12566/2018).
Orbene, occorre, quindi, decurtare dall'importo dovuto a parte attrice l'importo corrisposto dall' , per il quale è stata spiegata apposita e CP_3
tempestiva domanda riconvenzionale di rivalsa e, per l'effetto, va dichiarato il diritto dell' , in riferimento agli esborsi erogati in favore del sig CP_3
a rivalersi nei confronti del responsabile civile Persona_1 CP_4
e dunque nei confronti delle in persona del
[...] Controparte_7
legale rapp.te come in atti ,quale impresa designata del FGVS in solido tra loro, con detrazione e riconoscimento in favore dell' del costo CP_3
24 dell'infortunio e, per l'effetto, condanna i convenuti e Controparte_4
al pagamento della somma di €.337.232,01, oltre Controparte_7
rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come sopra indicato al par. 12.
14) Per quanto concerne la richiesta di rivalsa/surrogazione dell' va CP_2
osservato quanto segue.
L' , come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione, ha CP_2
erogato a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali la somma di €
50.763,19 (a cui vanno aggiunti svalutazione monetaria ed interessi). Ha chiesto, poi, in comparsa conclusionale la condanna dei convenuti al pagamento di euro 6.001,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex lege,
a titolo di assegno d' invalidità civile ed indennità d'accompagnamento erogati per il periodo 3.2013-02.2014; al pagamento di euro 54.627,59 a titolo di assegno ordinario di invalidità in capitalizzazione ex art 14 L 222/84, oltre interessi e svalutazione monetaria ex lege..
La domanda è fondata nei limiti qui di seguito precisati.
Va fatta, nella specie, applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. civ., sez. III, 19/02/2019, n. 4734, secondo cui la compensatio lucri cum damno si applica anche in caso di risarcimento danni da sinistro stradale con la pensione di invalidità riconosciuta dall , che ha diritto di agire in CP_2
surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore;
al danneggiato spetta il solo “danno differenziale” ossia quello non coperto dall'indennizzo.
La Suprema Corte, in un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame, si è richiamata all'enunciato espresso da Cass. civ., Sez. Un., 22/05/2018, n.
12566, secondo cui “L'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto
25 dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”, ritenendo tale principio applicabile anche nel caso odierno, nel quale non si è in presenza di un infortunio in itinere, bensì dell'erogazione di una prestazione previdenziale da parte dell in conseguenza delsinistro, con la conseguenza che CP_2 dall'ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto corrisposto al danneggiato per il medesimo titolo da parte di un ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione della copertura del pregiudizio occorso che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato (cfr. Cass. civ., sez. III,
20/06/2019, n. 16580).
E' documentato in atti che, in data 21.02.2013, a seguito di domanda di invalidità, venne riconosciuto invalido dal CML dell' Persona_1 CP_2
e che gli venne riconosciuto l'AOI ex lege n. 222/84 (cfr. verbale medico- legale del 21.02.2013). Al non veniva concessa pensione di R_ invalidità civile, in quanto allo stesso venne indennizzato dall CP_3
attraverso una rendita vitalizia diretta di € 786,00 mensili, mentre l' , a CP_2 seguito dell'incidente occorso, erogava con decorrenza 03/2013 sia una pensione contributiva di invalidità ordinaria n. 15514307 sia una pensione di invalidità civile con accompagnamento n. . Numer_1
Se da un lato va riconosciuto all il diritto di agire in surroga nei CP_2
confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore (nella specie, la
è stata convenuta quale impresa designata del Fondo di Controparte_10
26 garanzia per le vittime della strada, essendo il veicolo antagonista sprovvisto di copertura assicurativa), dall'altro lato va riconosciuto il diritto di parte convenuta ad ottenere che, dall'entità globale del danno risarcibile all'attore, venga detratta la somma capitalizzata corrispondente all'introito pensionistico a lui erogato dall , dal momento che “è evidente che consentire al CP_2
danneggiato di cumulare l'assegno di invalidità con l'intero risarcimento significa, di fatto, esporre l'assicuratore del responsabile civile all'obbligo di un doppio pagamento per la medesima parte di danno” (Cass. civ., sez. III,
19/02/2019, n. 4734).
È, dunque, pacifico che: a) le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall'ente gestore di assicurazione sociale a titolo di rendita per l'invalidità civile vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al predetto danneggiato, giacché quest'ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto, assumendo le prestazioni previdenziali o indennitarie dell'assicuratore sociale infatti carattere di mera anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile;
b) il danneggiato perde quindi la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione;
c) l'assicuratore il quale abbia pagato l'indennità può surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante ex art. 1916 c.c. (che trova applicazione anche in favore degli enti esercenti le assicurazioni sociali in caso di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali), la surrogazione comportando - per effetto del pagamento
27 dell'indennità - una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno;
d) in base, poi, al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 (c.d. Codice delle assicurazioni private) ove il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale,
l'ente gestore ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione;
e) la surrogazione impedisce invero che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito (v. Cass., Sez. Un.,
22/5/2018, n. 12566; Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12567).
Dunque, la domanda di surroga promossa dall è fondata e può trovare CP_2
accoglimento.
Va fatta applicazione del già richiamato art. 1916 c.c., che configura una ipotesi di surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 c.c., efficace sin dalla comunicazione inoltrata dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile
(e quindi, nella specie, dal 3.5.2023), da leggere unitamente all'art. 142 cod. ass., che attribuisce all'ente gestore di una assicurazione sociale in favore del danneggiato il diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato.
Alla luce di quanto documentalmente provato dall' , si evince il diritto CP_2 dell' di ripetere dai convenuti quanto sino ad ora erogato in favore CP_2
dell'attore a titolo di indennità di invalidità, ossia la somma di Euro 6.001,14
( a titolo di assegno d' invalidità civile ed indennità d'accompagnamento erogati per il periodo 3.2013-02.2014) e di euro 50.658,43 (a titolo di assegno
28 ordinario di invalidità in capitalizzazione ex art 14 L 222/84) oltre interessi e rivalutazione, con gli stessi criteri indicati al par.12.
Conseguentemente, dall'importo sopra liquidato di euro 455.151,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo a titolo di ristoro del danno non patrimoniale sofferto da R_
, andrà detratta sia l'importo già corrisposto dall' che quello
[...] CP_3
corrisposto dall' , importi che vengono, quindi, riconosciuti agli Enti che CP_2
hanno spiegato domanda di surroga.
15) Le spese vanno dichiarate compensate per la metà nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti e , in considerazione CP_4 Controparte_7
dell'accoglimento soltanto parziale della domanda principale e del concorso di colpa dell'attore, mentre per il resto seguono la parziale soccombenza dei convenuti e in solido e sono liquidate in CP_4 Controparte_7
dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., e dei parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro
260.000,00, secondo lo scaglione tariffario di riferimento (da € 260.000,00 a
€ 520.000,00), con attribuzione all'avv. Michele Gallozzi dichiaratosi anticipatario.
Sussistono, inoltre, eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti con l' e con L' , alla CP_2 CP_3
luce della natura della presente pronuncia tenuto anche conto della ridotta attività difensiva espletata, essendosi gli Enti costituiti in corso di causa limitati ad avanzare la domanda di surroga.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione in atti (Cass., n.
25047/2018; Cass., n. 28094/2009; Cass., ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di e di Controparte_4
29 , tra loro in solido, con il conseguente diritto di parte Controparte_7
attrice di ripetere dai predetti convenuti le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M
.
1- Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra , , Persona_1 Parte_1
in proprio e nella Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi del de cuius , e Persona_1 Controparte_7
in persona del l.r.p.t., nella qualità di Impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Campania, nonché , in persona del Controparte_4 CP_2
l.r.p.t. ed in persona del l.r.p.t., così definitivamente CP_3
provvede:
2- rigetta la domanda di risarcimento formulata in proprio da Parte_1
, e in quanto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
congiunti del , poiché prescritto il diritto azionato;
Persona_1
3- accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda di R_
, deceduto il 25.01.2020 e, per l'effetto, condanna le
[...] [...]
quale Impresa designata dal F.G.V.S., in persona del l.r.p.t. CP_1
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_4
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto eredi del de cuius , a titolo di danno Persona_1
differenziale della somma risultante dalla differenza tra l'importo di euro 455.151,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come indicato in parte motiva e gli importi riconosciuti a e a titolo di CP_3 CP_2
surroga;
30 4- accoglie la domanda di surroga avanzata dall e, per l'effetto, CP_2
condanna i convenuti e , in solido Controparte_4 Controparte_10
tra loro, al pagamento in favore dell della complessiva somma di CP_2
euro 56.659,57, oltre interessi e rivalutazione dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come indicato in parte motiva;
5- accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da e per CP_3
l'effetto e, per l'effetto, condanna i convenuti e Controparte_4
al pagamento della somma di €.337.232,01, oltre Controparte_7
rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come indicato in parte motiva;
6- condanna nella qualità di Impresa designata alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del l.r.p.t.,e , in Controparte_4
solido tra loro, a pagare alle istanti , Parte_1 Pt_2
e in quanto eredi del de cuius
[...] Parte_3 Parte_4
, le spese del presente giudizio, con distrazione, ex Persona_1
art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Michele Gallozzi dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in € 400,00 per spese vive ed € 11.228,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7- Compensa per il resto le spese di lite tra le altre parti in causa;
8- pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel presente giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di parte convenuta in persona del l.r.p.t., nella qualità di Impresa Controparte_1
designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania e di , in solido Controparte_4
31 tra loro.
Così deciso in Napoli, il 24.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
32