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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/09/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 4211/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a CONEGLIANO Parte_1 C.F._1 (TV), il 18/10/1961
e
(c.f. ), nato/a a CONEGLIANO Parte_2 C.F._2 (TV), il 25/09/1961
entrambi con l'avv. GIOVANNI MACCARRONE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 7/07/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 18/10/1961 Parte_1
e nato/a a CONEGLIANO (TV), il 25/09/1961, Parte_2 uniti in matrimonio il 21/01/2023, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) dell'anno 2023, n. 1, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare, di proprietà di ed rimarrà Pt_3 Persona_1 assegnata a , unitamente al mobilio ivi presente, per un periodo Parte_1 massimo di anni 3;
2) Alla signora sarà permesso di prelevare presso l'abitazione quanto Pt_2 ritiene necessario concordando il prelievo dei beni con il sig. ; Parte_1
3) Le spese relative alla casa familiare rimarranno tutte a carico di
[...]
, che curerà anche la voltura delle bollette con i vari enti di distribuzione Parte_1
e servizi, se non lo avesse già fatto;
4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere risolto, con la sottoscrizione del presente ricorso e la sua corretta esecuzione, ogni questione economica tra loro pendente.
Spese e compensi di lite integralmente compensati”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 4211/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a CONEGLIANO Parte_1 C.F._1 (TV), il 18/10/1961
e
(c.f. ), nato/a a CONEGLIANO Parte_2 C.F._2 (TV), il 25/09/1961
entrambi con l'avv. GIOVANNI MACCARRONE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 7/07/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 18/10/1961 Parte_1
e nato/a a CONEGLIANO (TV), il 25/09/1961, Parte_2 uniti in matrimonio il 21/01/2023, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) dell'anno 2023, n. 1, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare, di proprietà di ed rimarrà Pt_3 Persona_1 assegnata a , unitamente al mobilio ivi presente, per un periodo Parte_1 massimo di anni 3;
2) Alla signora sarà permesso di prelevare presso l'abitazione quanto Pt_2 ritiene necessario concordando il prelievo dei beni con il sig. ; Parte_1
3) Le spese relative alla casa familiare rimarranno tutte a carico di
[...]
, che curerà anche la voltura delle bollette con i vari enti di distribuzione Parte_1
e servizi, se non lo avesse già fatto;
4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere risolto, con la sottoscrizione del presente ricorso e la sua corretta esecuzione, ogni questione economica tra loro pendente.
Spese e compensi di lite integralmente compensati”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi