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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7719/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7719/2017 R.G. proposta
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Masullo;
Parte_1
- Attore –
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante P.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele santarelli e Gianfranco De Cosmo, giusta procura in atti;
-Convenuta-
OGGETTO: lesione personale
All'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 06.03.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale telematici che ivi devono ritenersi integralmente trascritti.
MOTIVI
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia la CP_2
pagina 1 di 4 Esponeva l'attore che il 22 novembre 2015 mentre insieme ad alcuni amici percorreva, a bordo della sua bici, la strada in località Bosco Difesa- Orto della menta, agro di San Marco in Lamis, veniva assalito da un branco di cani randagi di media taglia e vari colori, sporchi ed aggressivi, privi di collari e medagliette identificative che lo facevano cadere, riportando ingenti danni fisici e materiali, tali da rendere necessario il ricorso immediato alle cure del locale Pronto Soccorso di San Giovanni Rotondo.
Chiedeva quindi che l'adito Giudice, accertata la responsabilità dell'ente convenuto lo condannasse al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 23.000,00=, come in citazione meglio specificata, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite. Cont
Si costituiva in giudizio la convenuta, in persona del legale rappresentante P.T. eccependo nullità della domanda, carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita a mezzo di prova orale e consulenze tecniche, all'udienza del 06.03.2025 veniva riservata in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccezione di carenza di legittimazione la stessa è manifestamente infondata avuto riguardo del quadro normativo che disciplina la “subiecta materia”.
Infatti, la Legge n.°281/1991 che disciplina la prevenzione del randagismo ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Puglia con la legge regionale n.°12/1995 ha operato una suddivisione di compiti e responsabilità tra i comuni e i servizi
Cont veterinari delle tuttavia, la Giurisprudenza, interpretando ed applicando le norme, ha riempito di contenuti il quadro normativo disegnato in generale dal Legislatore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio generale, dal quale non ci si intende discostare,
<<è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell'ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n.281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo>> ( così Cass. n.
22522/ 2019 e Cass. n.11591/2017).
Cont Sul punto la Suprema Corte ha recentemente escluso la responsabilità solidale del con la CP_3
di competenza (Cass. n. 15244 del 31.05.2024; Cass. ord. 10/20 del 02.01.2024), ritenendo responsabile esclusivamente quest'ultima, quale Ente deputato alla prevenzione, accalappiamento e custodia dei cani randagi.
pagina 2 di 4 Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto tutti gli elementi necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità degli enti convenuti.
Sul punto le testimonianze escusse confermano l'assunto attoreo: i testi e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato tanto le circostanze di tempo e li luogo in cui si è verificato il sinistro,
[...] quanto la dinamica dell'incidente causato dall'improvvisa aggressione alla bici dell'attore, capo fila di un gruppo di ciclisti, ad opera di un branco di cani randagi, in quanto presenti sul luogo ed avendo prestato i primi soccorsi al sig. Parte_1
Parte attrice, inoltre, ha fornito ampia prova documentale della circostanza che la presenza, numerosa e molesta, di cani randagi in zona fosse ampiamente conosciuta o conoscibile, avendone la stampa locale svariate volte segnalato l'estrema pericolosità.
Per contro l'Ente convenuto si è limitato a generiche contestazioni senza fornire la prova contraria in ordine alla ricostruzione dei fatti fornita dall'attore che, peraltro, è stata ritenuta possibile anche dalla esperita consulenza tecnica.
Passando alla quantificazione del danno, la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nel proprio elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal
Tribunale.
La CTU medica ha riconosciuto all'attore una invalidità permanente del 4% nonché una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni trenta (30) e al 25% di giorni sessanta (60).
Pertanto, sulla scorta della relazione peritale in atti, per quanto attiene alle lamentate lesioni fisiche, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro, delle percentuali di invalidità permanente e temporanea accertate, deve essere riconosciuto un danno biologico permanente di € 4.457,99=, temporaneo di € 1657,20=, morale di € 2.038,19=, spese € 261,53= così per complessivi € 8.414,91=.
Per ciò che inerisce ai danni materiali subiti dalla bicicletta e dal vestiario dell'attore in occasione del sinistro per cui è causa, in assenza di prova documentale della riparazione o del costo a nuovo si riconosce una liquidazione del danno in via equitativa in misura di complessivi € 500,00=.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante P.T., accoglie, per Controparte_4 le motivazioni esposte in premessa, la domanda proposta dall'attore e condanna la , in persona CP_4
pagina 3 di 4 del legale rappresentante P.T., al risarcimento del danno che si quantifica in complessivi € 8..914,91=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna l'Ente convenuto alla rifusione in favore dell'avv. Luciano Fasullo, antistatario, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in complessive € 5.099,00= (di cui € 264,00= per spese non imponibili) oltre spese generali, Iva e C.a.p. come per legge;
Così deciso in Foggia, il 31 maggio 2025.
Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7719/2017 R.G. proposta
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Masullo;
Parte_1
- Attore –
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante P.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele santarelli e Gianfranco De Cosmo, giusta procura in atti;
-Convenuta-
OGGETTO: lesione personale
All'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 06.03.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale telematici che ivi devono ritenersi integralmente trascritti.
MOTIVI
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia la CP_2
pagina 1 di 4 Esponeva l'attore che il 22 novembre 2015 mentre insieme ad alcuni amici percorreva, a bordo della sua bici, la strada in località Bosco Difesa- Orto della menta, agro di San Marco in Lamis, veniva assalito da un branco di cani randagi di media taglia e vari colori, sporchi ed aggressivi, privi di collari e medagliette identificative che lo facevano cadere, riportando ingenti danni fisici e materiali, tali da rendere necessario il ricorso immediato alle cure del locale Pronto Soccorso di San Giovanni Rotondo.
Chiedeva quindi che l'adito Giudice, accertata la responsabilità dell'ente convenuto lo condannasse al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 23.000,00=, come in citazione meglio specificata, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite. Cont
Si costituiva in giudizio la convenuta, in persona del legale rappresentante P.T. eccependo nullità della domanda, carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita a mezzo di prova orale e consulenze tecniche, all'udienza del 06.03.2025 veniva riservata in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccezione di carenza di legittimazione la stessa è manifestamente infondata avuto riguardo del quadro normativo che disciplina la “subiecta materia”.
Infatti, la Legge n.°281/1991 che disciplina la prevenzione del randagismo ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Puglia con la legge regionale n.°12/1995 ha operato una suddivisione di compiti e responsabilità tra i comuni e i servizi
Cont veterinari delle tuttavia, la Giurisprudenza, interpretando ed applicando le norme, ha riempito di contenuti il quadro normativo disegnato in generale dal Legislatore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio generale, dal quale non ci si intende discostare,
<<è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell'ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n.281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo>> ( così Cass. n.
22522/ 2019 e Cass. n.11591/2017).
Cont Sul punto la Suprema Corte ha recentemente escluso la responsabilità solidale del con la CP_3
di competenza (Cass. n. 15244 del 31.05.2024; Cass. ord. 10/20 del 02.01.2024), ritenendo responsabile esclusivamente quest'ultima, quale Ente deputato alla prevenzione, accalappiamento e custodia dei cani randagi.
pagina 2 di 4 Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto tutti gli elementi necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità degli enti convenuti.
Sul punto le testimonianze escusse confermano l'assunto attoreo: i testi e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato tanto le circostanze di tempo e li luogo in cui si è verificato il sinistro,
[...] quanto la dinamica dell'incidente causato dall'improvvisa aggressione alla bici dell'attore, capo fila di un gruppo di ciclisti, ad opera di un branco di cani randagi, in quanto presenti sul luogo ed avendo prestato i primi soccorsi al sig. Parte_1
Parte attrice, inoltre, ha fornito ampia prova documentale della circostanza che la presenza, numerosa e molesta, di cani randagi in zona fosse ampiamente conosciuta o conoscibile, avendone la stampa locale svariate volte segnalato l'estrema pericolosità.
Per contro l'Ente convenuto si è limitato a generiche contestazioni senza fornire la prova contraria in ordine alla ricostruzione dei fatti fornita dall'attore che, peraltro, è stata ritenuta possibile anche dalla esperita consulenza tecnica.
Passando alla quantificazione del danno, la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nel proprio elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal
Tribunale.
La CTU medica ha riconosciuto all'attore una invalidità permanente del 4% nonché una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni trenta (30) e al 25% di giorni sessanta (60).
Pertanto, sulla scorta della relazione peritale in atti, per quanto attiene alle lamentate lesioni fisiche, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro, delle percentuali di invalidità permanente e temporanea accertate, deve essere riconosciuto un danno biologico permanente di € 4.457,99=, temporaneo di € 1657,20=, morale di € 2.038,19=, spese € 261,53= così per complessivi € 8.414,91=.
Per ciò che inerisce ai danni materiali subiti dalla bicicletta e dal vestiario dell'attore in occasione del sinistro per cui è causa, in assenza di prova documentale della riparazione o del costo a nuovo si riconosce una liquidazione del danno in via equitativa in misura di complessivi € 500,00=.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante P.T., accoglie, per Controparte_4 le motivazioni esposte in premessa, la domanda proposta dall'attore e condanna la , in persona CP_4
pagina 3 di 4 del legale rappresentante P.T., al risarcimento del danno che si quantifica in complessivi € 8..914,91=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna l'Ente convenuto alla rifusione in favore dell'avv. Luciano Fasullo, antistatario, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in complessive € 5.099,00= (di cui € 264,00= per spese non imponibili) oltre spese generali, Iva e C.a.p. come per legge;
Così deciso in Foggia, il 31 maggio 2025.
Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
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