Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 275/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. RANERI Parte_1 C.F._1
MARIA VA e dell'Avv. REBOTTINI PAOLA
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. RANERI Controparte_1 C.F._2
MARIA VA e dell'Avv. REBOTTINI PAOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 16/03/2022, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 7
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La casa coniugale, costituita dall'immobile sito in Sassuolo, località Braida, Viale San Marco 60 angolo Viale Sant'Ambrogio, acquistata in comproprietà pro indivisa tra i coniugi in misura del 50% ciascuno, rimane assegnata alla IG.ra la quale vi risiede;
rimangono altresì nel Parte_1
domicilio coniugale ed anagraficamente collocati presso la madre i figli maggiorenni e Per_1
, non ancora economicamente autosufficienti. Per_2
2) Per l'acquisto della casa coniugale i IGg. e hanno Controparte_1 Parte_1
stipulato in data 04/10/2010 a ministero notaio Dott. contratto di mutuo ipotecario Per_3 Per_4
rep. N. 17186 racc 6482 avente piano di ammortamento decorrente dal 30/09/2010 e con ultima rata al 31/08/2041 con la banca (già CP_2 Controparte_3
) che prevede il versamento della quota mensile di € 580,00 circa salvo variazioni legali alla
[...]
condizioni del predetto mutuo;
con riferimento a detta spesa il IG. dichiara di Controparte_1
essersi voluto accollare per intero il mutuo sin dalla stipula del predetto contratto, motivo per cui ha provveduto e provvede al pagamento delle rate ed in ragione di ciò si obbliga a provvedere mensilmente in via autonoma ed esclusiva al pagamento delle singole rate di debito del mutuo, con versamento sul c/c n. [...] acceso presso la banca ed intestato CP_2 ad entrambi i coniugi dell'importo di € 580,00 circa mensili, ciò fino all'estinzione totale del mutuo, manlevando e tenendo indenne espressamente la IG.ra da qualsivoglia richiesta Parte_1
e/o domanda di pagamento formulata e/o formulanda dall'istituto di credito e/o da terzi in genere nei confronti della medesima con riferimento al predetto mutuo e confermando altresì di voler rinunciare come in effetti rinuncia ad ogni e qualsiasi ripetizione nei confronti di sia con Parte_1
riferimento alle rate versate sia a tutte quelle da versare. Inoltre il signor Controparte_1
dichiara altresì di obbligarsi ad estinguere per intero tale mutuo con il predetto istituto di credito entro e non oltre il 31/08/2041, impegnandosi a consegnare a attestazione bancaria Parte_1 circa l'estinzione del predetto mutuo nonché circa la cancellazione dell'iscritta ipoteca.
pagina 2 di 7 3) I coniugi convengono che qualora la IG.ra iniziasse presso l'immobile coniugale una Parte_1
convivenza con altra persona le rate del mutuo di cui sopra dovranno essere sostenute da ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
4) I coniugi e convengono e confermano che in caso di Parte_1 Controparte_1
vendita della casa coniugale il ricavato verrà suddiviso tra i predetti in ragione del 50% ciascuno previa estinzione del mutuo residuo.
5) Quanto agli arredi, corredi, suppellettili, elettrodomestici ecc. che si trovano all'interno della casa coniugale, i coniugi convengono che i predetti, rimangono in godimento ed in proprietà esclusiva alla
IGnora , rinunciando il IG. alla propria quota di Parte_1 Controparte_1 comproprietà. Il IGnor dichiara di aver già asportato dall'abitazione coniugale Controparte_1
tutti i propri beni ed effetti personali, nessuno escluso.
6) Quanto alle utenze dell'immobile coniugale (acqua/gas/luce/tari) quest'ultime risultano già intestate alla IG.ra la quale provvede al pagamento in via esclusiva;
con riferimento al Parte_1
telefono fisso, internet ed i due cellulari in uso ai figli, la cui utenza era intestata al IGnor
[...]
obbligato al pagamento, la IGnora dichiara di aver concluso il CP_1 Parte_1
passaggio di detta utenza telefonica a proprio nome e di provvedere al pagamento della stessa a far data dall'intervenuta voltura.
7) Quanto ai figli maggiorenni e , i genitori sono consapevoli che gli stessi sono liberi Per_1 Per_2
di frequentare il padre e/o la madre con i quali concorderanno direttamente, di volta in volta ed in base alle proprie necessità, la propria frequentazione sia nel corso della settimana che nei fine settimana, fermo restando l'attuale residenza anagrafica oltre che la convivenza dei medesimi con e presso la madre.
8) In considerazione del fatto che i figli e , rispettivamente l'uno studente e l'altro Per_2 Per_1
lavoratore con contratto a tempo determinato, seppur maggiorenni non sono ancora economicamente autosufficienti, ciascuno dei genitori, con riferimento all'ordinaria quotidianità dei medesimi, provvederà al mantenimento dei figli in modo diretto, ovverosia prendendosi direttamente cura delle esigenze degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, come fatto sino ad ora: in ogni caso, tenuto conto che entrambi i figli e convivono con la madre il padre continuerà a Per_1 Per_2 versare a quest'ultima a titolo di contributo al mantenimento dei figli e l'importo di € Per_1 Per_2
300,00 (eurotrecento/00) mensili per ciascuno dei figli, impegno che durerà sino all'indipendenza economica dei figli, e così per complessivi € 600,00 (euroseicento/00) da corrispondersi mensilmente a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN intestate a : IT Parte_1
35y0569611006000020828X15 con valuta entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese con pagina 3 di 7 decorrenza della prima mensilità dalla sottoscrizione del presente ricorso;
tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza della prima rivalutazione dal 1° gennaio 2026. Si dà atto che il padre ha sin ora provveduto al versamento del mantenimento dei figli in conformità agli accordi di cui al verbale di separazione omologato anche con riferimento all'adeguamento ISTAT.
9) Quanto alle spese straordinarie per i figli maggiorenni e , non ancora Per_2 Per_1
economicamente autosufficienti, verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno tra i genitori, secondo il seguente criterio e sempre che il documento giustificativo di spesa sia riferito a ciascuno dei figli:
A) spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori (per le quali dunque, il genitore che le avrà anticipate, all'esibizione del giustificativo di spesa all'altro genitore, avrà diritto all'immediato rimborso del 50% da parte di quest'ultimo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
tickets sanitari;
farmaci da banco e non prescritti dal medico del SSN;
B) spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e, in genere ogni altra cura/accertamento diagnostico in centro medico privato;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
cure non convenzionali;
farmaci particolari;
C) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo (per le quali dunque, il genitore che le avrà anticipate, all'esibizione del giustificativo di spesa all'altro genitore, avrà diritto all'immediato rimborso del 50% da parte di quest'ultimo): tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
mensa;
D) spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione/master; gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
E) spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo (per le quali dunque, il genitore che le avrà anticipate, all'esibizione del giustificativo di spesa all'altro genitore, avrà diritto all'immediato rimborso del 50% da parte di quest'ultimo): tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo estivo, gruppo estivo;
F) spese extrascolastiche da documentare che richiedono preventivo accordo: corsi di istruzione;
attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze.
pagina 4 di 7 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo SMS,WATHSAPP, EMAIL, FAX ecc.) potrà manifestare proprio eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta entro detto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa ed il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato la spesa straordinaria concordata ed ha fornito idonea documentazione giustificativa, è dovuto dall'altro genitore entro e non oltre l'inizio del mese successivo all'esibizione.
L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli e , perdurerà per tutto Per_2 Per_1
il corso degli studi dei medesimi sino a quando non saranno economicamente autosufficiente e nel caso in cui, senza loro colpa, non abbiano reperito una occupazione stabile che li renda economicamente autosufficienti.
Ogni altra spesa e/o quant'altro sopra non menzionato dovrà essere concordato tra i genitori.
9) I gatti PP e FL acquistati in costanza di matrimonio rimangono affidati ed assegnati esclusivamente alla IG.ra che si occuperà degli stessi in via esclusiva, rinunciando Parte_1
il IG. ad ogni pretesa e/o richiesta. Controparte_1
10) Per quanto riguarda i beni mobili registrati acquistati dai coniugi gli stessi convengono che: in merito alla Volkswagen Golf targata EZ643EM, di proprietà della signora ed Parte_1
acquistata in costanza di matrimonio, la stessa rimane definitivamente assegnata IG.ra Parte_1
rinunciando il IG. alla sua quota di comproprietà; quanto all'autovettura
[...] Controparte_1
Yaris targata DY584CT intestata al IGnor ed in sede di accordi di separazione Controparte_1
assegnata in via esclusiva al medesimo con rinuncia della IGnora dal alla propria quota di Pt_1
comproprietà, il IGnor dichiara di averla venduta;
i coniugi dichiarano di essere in regola CP_1
con gli adempimenti fiscali/amministrativi ed assicurativi delle autovetture di cui sopra avute rispettivamente in uso/godimento; con riferimento ad eventuali infrazioni ciascun coniuge sosterrà quelle relative all'autoveicolo assegnato in uso al medesimo.
I ricorrenti danno atto che durante il matrimonio hanno provveduto all'acquisto del Camper modello
ARCA IA TG ROMA 45689V intestato alla IG.ra , mezzo che convengono Parte_1
potrà essere utilizzato da entrambi in occasione delle rispettive ferie, impegnandosi a concordare anzitempo i rispettivi tempi d'uso al fine di non sovrapporre le rispettive necessità e/o ferie, camper il cui ricavato di vendita verrà assegnato interamente alla IGnora rinunciando sin Parte_1
d'ora il IG. ad ogni e qualsivoglia pretesa. Controparte_1
19) Entrambi i ricorrenti si dichiarano autosufficienti economicamente e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di assegno divorzile.
pagina 5 di 7 20) I IGnori e dichiarano di aver già regolato in altra sede Parte_1 Controparte_1
ogni altra pendenza e/o rapporto patrimoniale e non e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione di quanto pattuito nel presente atto.
22) Il C.U e/o eventuali ulteriori anticipazioni/spese vive previste ex lege per il presente procedimento nonchè le spese e compensi dei legali nominati vengono assunti dai coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 08/01/2001 e Persona_5 Per_6
n data 04/04/2006;
[...]
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in EL (RE) il 07/06/1997 fra nata a [...]_1
NELL'EMILIA (RE) il 27/03/1968 e nato a [...]_1
(RE) il 05/07/1968
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EL (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1997 - Atto n. 15 - Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 6 di 7 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7