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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO MADDIO per procura in atti
- opponente -
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARRICO
MOROSINI per procura in atti
- opposta –
OGGETTO: Vendita.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 13.5.2022, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1321/2022, emesso da questo Tribunale il
17.03.2022, notificato in data 06.04.2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della pagina 1 di 5 somma di € 80.126,58 oltre interessi e spese della procedura, in favore di
[...]
a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci. Controparte_1
La contestava la pretesa creditoria dell'opposta, eccependo la presenza di vizi Parte_1 nella merce fornita, tali da renderla inidonea all'uso cui era destinata, nonché di aver prontamente segnalato tali vizi.
Inoltre, escludeva che le fatture depositate dall'opposta potessero provare il credito.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la contestando le eccezioni Controparte_1 formulate dalla controparte.
Dichiarava che l'opponente era decaduta dalla garanzia per vizi di cui agli artt. 1490 ss c.c. per aver inviato una PEC di contestazione ben oltre il termine di 8 giorni dalla scoperta dei presunti vizi.
Riferiva, inoltre, di una precedente comunicazione inviata via email dalla , con Parte_1 la quale l'opponente aveva riconosciuto il proprio debito verso la rendendo Controparte_1 in tal modo incontestabile l'esistenza del rapporto e la quantificazione del debito, con conseguente irrilevanza della questione del valore probatorio delle fatture.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, alla prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per il perfezionamento dello stesso. Seguivano taluni rinvii, anche ai sensi dell'art. 309 c.p.c., nonché per verificare la definizione transattiva della controversia, oltre che per la mancanza del giudice titolare.
All'udienza del 26.06.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, l'opposta dichiarava l'interruzione dei pagamenti da parte dell'opponente e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 08.01.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc..
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 5 L'opposizione è infondata.
Nel presente giudizio l'opposta – attrice in senso sostanziale - ha agito allegando l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico della , concernente il Parte_1 pagamento del corrispettivo della vendita di merci.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di vendita, e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale, dal canto suo, dovrà dimostrare il suo adempimento o l'incolpevole inadempimento.
L'esistenza del suddetto titolo non è oggetto di contestazione tra le parti.
La imputa il mancato pagamento del corrispettivo alla presenza di vizi ed Parte_1 anomalie nelle merci fornite da parte opposta, vizi che, a detta dell'opponente, sono stati immediatamente segnalati telefonicamente e poi tramite PEC inviata in data 15 luglio 2021, come in atti.
Parte opposta, per contro, ha eccepito la tardività di detta segnalazione e la conseguente Parte decadenza della dalla garanzia per vizi prevista dagli artt. 1490 ss. c.p.c.; a tal fine ha evidenziato che le fatture oggetto di causa erano state emesse tra il 5 giugno 2019 ed il 10 Parte dicembre 2019, la avrebbe dovuto saldarle tra il 31 dicembre 2019 ed il 31 maggio 2020,
pagina 3 di 5 dunque la PEC di contestazione del 15.7.2021 era stata inviata ben oltre il termine di otto giorni dalla asserita scoperta dei vizi.
L'eccezione è fondata.
L'opponente, invero, non ha dimostrato di aver denunciato i presunti vizi della merce entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. (ai sensi del quale “il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”), essendosi limitato ad affermare, in modo del tutto generico, di aver segnalato i vizi telefonicamente e di aver, nel gennaio 2021, richiesto di restituire parte della merce proprio per il difetto di integrità della stessa.
Relativamente a tale ultima circostanza, risulta in atti una email risalente proprio al 7 gennaio 2021 nella quale si legge che “la sig.ra a saldo della propria posizione debitoria Parte_1 per euro 81.126,58, si dichiara disponibile: a restituire la merce ancora in deposito del valore di Euro
14.501,14 come da inventario..; al pagamento della somma residua pari ad Euro 66.625,44 in numero 24 rate mensili dell'importo di Euro 2.776,06 con decorrenza dal 30.3.2020 e fino all'integrale pagamento di quanto dovuto”.
Risulta evidente come nessun riferimento a presunti vizi o anomalie delle merci è presente in detto documento, il quale costituisce, piuttosto, una chiara ricognizione di debito da parte dell'opponente, di talché deve ritenersi certo sia il credito vantato dall'opposta che l'esatta quantificazione dello stesso.
Tutto quanto detto è confermato dal raggiungimento, nel corso del giudizio, di un accordo conciliativo tra le parti, in virtù del quale l'opponente ha effettuato pagamenti per un importo pari ad € 43.714,80, poi interrotti, residuando a suo carico il pagamento della somma di €
36.411,78, di cui l'odierna opposta oggi chiede il recupero.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di pagamento della somma di € 43.714,80.
Dalla cessazione della materia del contendere discende la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 5 L'esistenza di un debito residuo determina la condanna dell'opponente al pagamento in favore della della minor somma di € 36.411,78, oltre interessi moratori Controparte_1 nella misura e con la decorrenza indicata dall'art. 4, c. 1, d. lgs n. 231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, sulla base del decisum (scaglione fino a € 52.000,00, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione, € 1.453,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.809,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 7023/2022, vertente tra
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (opponente) e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), Controparte_1 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di pagamento della somma di € 43.714,80;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1321/2022;
3. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
36.411,78, oltre interessi come in motivazione;
4. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 10/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Maria Sofia Fondacaro, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO MADDIO per procura in atti
- opponente -
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARRICO
MOROSINI per procura in atti
- opposta –
OGGETTO: Vendita.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 13.5.2022, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1321/2022, emesso da questo Tribunale il
17.03.2022, notificato in data 06.04.2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della pagina 1 di 5 somma di € 80.126,58 oltre interessi e spese della procedura, in favore di
[...]
a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci. Controparte_1
La contestava la pretesa creditoria dell'opposta, eccependo la presenza di vizi Parte_1 nella merce fornita, tali da renderla inidonea all'uso cui era destinata, nonché di aver prontamente segnalato tali vizi.
Inoltre, escludeva che le fatture depositate dall'opposta potessero provare il credito.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la contestando le eccezioni Controparte_1 formulate dalla controparte.
Dichiarava che l'opponente era decaduta dalla garanzia per vizi di cui agli artt. 1490 ss c.c. per aver inviato una PEC di contestazione ben oltre il termine di 8 giorni dalla scoperta dei presunti vizi.
Riferiva, inoltre, di una precedente comunicazione inviata via email dalla , con Parte_1 la quale l'opponente aveva riconosciuto il proprio debito verso la rendendo Controparte_1 in tal modo incontestabile l'esistenza del rapporto e la quantificazione del debito, con conseguente irrilevanza della questione del valore probatorio delle fatture.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, alla prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per il perfezionamento dello stesso. Seguivano taluni rinvii, anche ai sensi dell'art. 309 c.p.c., nonché per verificare la definizione transattiva della controversia, oltre che per la mancanza del giudice titolare.
All'udienza del 26.06.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, l'opposta dichiarava l'interruzione dei pagamenti da parte dell'opponente e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 08.01.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc..
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 5 L'opposizione è infondata.
Nel presente giudizio l'opposta – attrice in senso sostanziale - ha agito allegando l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico della , concernente il Parte_1 pagamento del corrispettivo della vendita di merci.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di vendita, e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale, dal canto suo, dovrà dimostrare il suo adempimento o l'incolpevole inadempimento.
L'esistenza del suddetto titolo non è oggetto di contestazione tra le parti.
La imputa il mancato pagamento del corrispettivo alla presenza di vizi ed Parte_1 anomalie nelle merci fornite da parte opposta, vizi che, a detta dell'opponente, sono stati immediatamente segnalati telefonicamente e poi tramite PEC inviata in data 15 luglio 2021, come in atti.
Parte opposta, per contro, ha eccepito la tardività di detta segnalazione e la conseguente Parte decadenza della dalla garanzia per vizi prevista dagli artt. 1490 ss. c.p.c.; a tal fine ha evidenziato che le fatture oggetto di causa erano state emesse tra il 5 giugno 2019 ed il 10 Parte dicembre 2019, la avrebbe dovuto saldarle tra il 31 dicembre 2019 ed il 31 maggio 2020,
pagina 3 di 5 dunque la PEC di contestazione del 15.7.2021 era stata inviata ben oltre il termine di otto giorni dalla asserita scoperta dei vizi.
L'eccezione è fondata.
L'opponente, invero, non ha dimostrato di aver denunciato i presunti vizi della merce entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. (ai sensi del quale “il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”), essendosi limitato ad affermare, in modo del tutto generico, di aver segnalato i vizi telefonicamente e di aver, nel gennaio 2021, richiesto di restituire parte della merce proprio per il difetto di integrità della stessa.
Relativamente a tale ultima circostanza, risulta in atti una email risalente proprio al 7 gennaio 2021 nella quale si legge che “la sig.ra a saldo della propria posizione debitoria Parte_1 per euro 81.126,58, si dichiara disponibile: a restituire la merce ancora in deposito del valore di Euro
14.501,14 come da inventario..; al pagamento della somma residua pari ad Euro 66.625,44 in numero 24 rate mensili dell'importo di Euro 2.776,06 con decorrenza dal 30.3.2020 e fino all'integrale pagamento di quanto dovuto”.
Risulta evidente come nessun riferimento a presunti vizi o anomalie delle merci è presente in detto documento, il quale costituisce, piuttosto, una chiara ricognizione di debito da parte dell'opponente, di talché deve ritenersi certo sia il credito vantato dall'opposta che l'esatta quantificazione dello stesso.
Tutto quanto detto è confermato dal raggiungimento, nel corso del giudizio, di un accordo conciliativo tra le parti, in virtù del quale l'opponente ha effettuato pagamenti per un importo pari ad € 43.714,80, poi interrotti, residuando a suo carico il pagamento della somma di €
36.411,78, di cui l'odierna opposta oggi chiede il recupero.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di pagamento della somma di € 43.714,80.
Dalla cessazione della materia del contendere discende la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 5 L'esistenza di un debito residuo determina la condanna dell'opponente al pagamento in favore della della minor somma di € 36.411,78, oltre interessi moratori Controparte_1 nella misura e con la decorrenza indicata dall'art. 4, c. 1, d. lgs n. 231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, sulla base del decisum (scaglione fino a € 52.000,00, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione, € 1.453,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.809,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 7023/2022, vertente tra
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (opponente) e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), Controparte_1 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di pagamento della somma di € 43.714,80;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1321/2022;
3. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
36.411,78, oltre interessi come in motivazione;
4. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 10/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Maria Sofia Fondacaro, magistrato ordinario in tirocinio.
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