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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/01/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 333/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARCHELLI PAOLA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in via Mistrali 4 43121 Parma ITALIA;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. GIOVATI ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STR. MAZZINI, 6 43121 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
CP_ previa integrazione del contraddittorio con l' ove tanto occorra, nel caso in cui lo stesso non provvedesse spontaneamente ad intervenire nel giudizio;
dato atto delle riserve tutte di cui in premesse;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi);
previo, se del caso, nei limiti in cui occorresse, mutamento del rito o separazione dei giudizi;
A) accertare e dichiarare che, per il periodo dal 15 maggio 2014 all'8 ottobre 2020 (o per il diverso periodo meglio visto dal Giudice), tra il sig. e Il Valutatore s.r.l. è Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, full time, ovvero dichiararlo costituito ex lege;
B) accertata l'inefficacia e/o la nullità del licenziamento intimato oralmente al sig. Parte_1 di cui in premesse, ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 18 S.L) ovvero, in altra
[...] ipotesi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, condannare Il Valutatore a reintegrare in servizio il sig. e a risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari alla Parte_1 retribuzione globale da esso percipienda dal licenziamento alla reintegrazione (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale, pari a - € 2.582,83= x 5 - €
12.914,15=), per la somma che risulterà all'esito di apposita CTU tecnico- contabile, nonché a regolarizzare la sua posizione previdenziale. Dando atto dell'espressa riserva del sig. di esercitare l'opzione di cui all'art. 18, 3° co. S.L. (ovvero, in altra Parte_1 ipotesi, ex art. 2, co. 3 del d.lgs. n. 23/2015);
Pag. 2 di 18 C) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque l'invalidità del licenziamento, condannare Il Valutatore s.r.l. a riammettere in servizio il sig. ed a Parte_1 risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi;
D) IN ALTRA IPOTESI, disposto il mutamento del rito (in caso contrario, riservando il sig. la relativa azione a separato giudizio), dichiarare che il ricorrente ha svolto Pt_1 mansioni comportanti l'inquadramento nel III livello, ai sensi del CCNL Terziario (ovvero nell'altra categoria meglio vista); e condannare Il al pagamento al sig. Controparte_1 delle maggiori somme a lui spettanti (per lavoro ordinario, mensilità Parte_1 supplementari, integrazione dei trattamenti di malattia e infortunio, in tutte le loro forme, ferie, rol, permessi e relativa indennità sostitutiva per la parte di esse che non sia stata fruita, indennità di ogni genere e specie, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, ecc. ...), completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo a lui spettante a qualsiasi titolo;
somme che saranno liquidate, se del caso anche ex art. 36 Cost., in applicazione del CCNL Terziario, nella misura che risulterà da apposita CTU tecnico- contabile;
con condanna della convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. Dando atto che il sig. riserva a separato giudizio ogni azione del Pt_1 caso ove a tale regolarizzazione la convenuta non procedesse ovvero questa fosse non più possibile.
E) Condannare la società convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig.
ovvero, qualora tanto non risulti possibile, in tutto o in parte, al Parte_1 risarcimento dei danni che potranno conseguirne alla ricorrente, nei modi e nelle misure da determinarsi in separato giudizio.
F) Maggiorando tutte le somme dovute all'attore e determinate escludendo ogni rivalsa contributiva della quota di contributi a suo carico, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed
IVA.».
Per la parte convenuta:
Pag. 3 di 18 «Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, rigettare perché non provate, non fondate o come meglio tutte le domande di parte ricorrente. Con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Sentenza esecutiva».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1 co. 47 ss. l. 92/2012, depositato in data 10.5.2021,
[...] ha chiesto al Tribunale di Parma, previo accertamento che il rapporto Pt_1 intercorso tra sé e l'impresa di rivendita di auto Il Valutatore s.r.l., formalmente qualificato come agenzia, ha in realtà assunto i caratteri del lavoro subordinato, di accertare l'illegittimità del recesso comunicato in data 8.10.2020 in quanto intimato oralmente e, per l'effetto, condannare la convenuta alla reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
2. In caso di mutamento del rito, il ricorrente ha chiesto altresì la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute sulla base di un inquadramento al III livello CCNL Terziario per l'intera durata del rapporto, nonché alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale.
3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
4. All'udienza del 28.9.2021, è stato disposto il mutamento dal rito speciale ex art. 1 co.
47 ss. l. 92/2012 al rito ordinario del lavoro ed è stato assegnato termine alle parti per il deposito di memorie integrative.
5. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
6. All'udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di regolarizzazione previdenziale.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 4 di 18 9. Come noto, ai fini dell'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro che, a dispetto della formale qualificazione come lavoro autonomo o parasubordinato, si sia svolto sul piano fattuale nelle modalità del lavoro subordinato, l'indice principale che deve essere preso in considerazione è
l'eterodirezione dell'attività lavorativa da parte dell'imprenditore, ossia il potere di quest'ultimo di determinare le modalità concrete, dal punto di vista spaziale, temporale e operativo, dell'espletamento della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
10. Indici sussidiari di identificazione dei caratteri della subordinazione in un determinato rapporto di lavoro sono poi la continuità della disponibilità della prestazione, l'osservanza di orari di lavoro prefissati, il carattere fisso della retribuzione, l'utilizzo di mezzi di produzione del datore di lavoro e l'esercizio da parte del datore del potere disciplinare nei confronti del sottoposto.
11. È pertanto necessario esaminare quanto emerso dalle deposizioni testimoniali per valutare se sia stata dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
12. Il testimone a reso le seguenti dichiarazioni: Tes_1
CP_ «Lavoro per che fa parte del gruppo al cui interno vi è anche Il Valutatore Org_1 lavoro presso da 21 anni circa. Anche si occupa di compravendita di Org_1 Org_1 macchine;
c'è poi anche l'officina e la carrozzeria. Premetto che io vendo auto sia presso lo stabile dove formalmente ha sede il Valutatore sia presso lo stabile adiacente dove formalmente ha sede Io ho lavorato e collaborato anche con il sig. Org_1 Pt_1
In relazione al capitolo 22, confermo che il sig. si occupava della vendita Pt_1 prevalentemente di auto usate nonché della promozione di tutta un serie di servizi accessori, quali servizi di finanziamento e servizi di assicurazione RCA. In relazione ai capitoli 23 e 24, confermo che il ricorrente doveva occuparsi anche delle attività connesse e propedeutiche alla vendita, quali l'accoglienza dei clienti, e la gestione delle telefonate con i clienti;
il ricorrente consegnava anche ai clienti dei file per consultare le macchine dal computer.
In relazione al capitolo 25, premetto che online le macchine hanno già tutte un prezzo;
gli eventuali sconti determinati all'esito della trattativa con il cliente dal sig. dovevano Pt_1
Pag. 5 di 18 essere confermati dal referente, che era il dott. In relazione al capitolo 26, Persona_1 raggiunto l'accordo sul prezzo, il ricorrente compilava un prestampato che costituiva la proposta di vendita al cliente. In relazione al capitolo 27, io mi ricordo che faceva Pt_1 quasi tutto cartaceo. Noi abbiamo a disposizione un programma informatico che si chiama che serve per caricare i dati del cliente e stampargli un contratto online;
anche Org_2 aveva accesso a . Pt_1 Org_2
In relazione al capitolo 29, mi ricordo che anche per la stipula dei contratti relativi ai servizi accessori, il ricorrente lavorava prevalentemente in cartaceo. In relazione al capitolo 30, era l'amministrazione che completava poi tutta la procedura burocratica necessaria per il passaggio di proprietà della macchina. L'amministrazione passava poi tutta la documentazione alle agenzie di pratiche auto per il passaggio di proprietà.
In relazione ai capitoli 32 e 33, poteva capitare che un cliente portasse una macchina chiedendo una permuta;
in quel caso l'officina provvedeva alla perizia, veniva fatta una scheda di valutazione della perizia ed era poi he determinava il prezzo da proporre al Per_1 cliente. In generale, la valutazione dello stato dell'auto veniva svolta dall'officina. In relazione al capitolo 41, solitamente il cliente va da solo nell'agenzia pratiche auto a lui indicata per il passaggio di proprietà.
In relazione al capitolo 42, il ricorrente dava le indicazioni sui lavori da svolgere. In relazione al capitolo 43, può essere capitato che, per le macchine da posizionare in salone, il ricorrente andasse prima a farle lavare dal lavaggio automatico. In relazione al capitolo 45, qualche volta il ricorrente si è occupato della predisposizione del salone di esposizione. In relazione al capitolo 47, non mi ricordo se il ricorrente si è mai occupato della pulizia del salone.
In relazione al capitolo 50, abbiamo degli addetti al marketing che si occupano dello sviluppo del sito internet. In relazione al capitolo 52, il ricorrente, al pari degli altri agenti, rispondeva sul sito internet alle domande di natura commerciale dei clienti. In relazione al capitolo 54, il dott. i referenti di marketing davano agli agenti, incluso il ricorrente, dei nominativi Per_1 di clienti da contattare. L'agente poi decideva o no di fare un resoconto dell'esito dei contatti con i clienti.
In relazione al capitolo 55, io il ricorrente lo vedevo sia la mattina che il pomeriggio;
non sono però in grado di riferire l'orario in cui arrivava e in cui andava via. In relazione al capitolo 56, per quello che mi risulta, gli agenti non avevano un orario di lavoro. In relazione al capitolo 61, è capitato che il ricorrente sia arrivato tardi nel salone il pomeriggio. In relazione al capitolo 64, confermo che, sino al dicembre 2017, gli agenti lavoravano in un
Pag. 6 di 18 ufficio comune, senza una postazione personalizzata. Io andavo spesso a Collecchio, quindi vedevo come era organizzato. In relazione al capitolo 66, confermo che in via La Spezia ci sono invece postazioni con un computer per ogni agente, collegamento ad internet e stampante centralizzata.
In relazione al capitolo 69, l'attività di rendiconto ai sigg.ri ra facoltativa da parte Per_1 dell'agente. In relazione al capitolo 72, per quello che ho visto, i sigg.ri avano agli Per_1 agenti dei clienti da contattare. Se il sig. non contattava i clienti, per quello che ho Pt_1 visto, i sigg.ri hiedevano spiegazioni. Per_1
In relazione al capitolo 73, il sig. non era tenuto a giustificare le proprie assenze. In Pt_1 relazione al capitolo 74, gli agenti potevano scegliere il periodo di ferie ma dovevano coordinarsi con gli altri agenti, se no il salone sarebbe rimasto scoperto.
In relazione al capitolo 83, io ho registrato sotto nella rubrica del telefono cellulare Pt_1 un numero diverso da quello indicato nel capitolo”
. ADR: c'era una chat condivisa con anche gli agenti in cui venivano indicate le macchine vendute da togliere dal sito;
io facevo parte della chat. Riconosco i messaggi via whatsapp che mi vengono esibiti come documenti n. 16, 17 e 18. I responsabili dell'attività sono i sigg.ri e Il sig. è un referente marketing». CP_3 Persona_1 Pt_2
13. La testimone ha riferito quanto segue: Tes_2
CP_ «Io ho lavorato per il Valutatore dal 1 gennaio 2014 fino al 2020; io ero dipendente de Il
Valutatore. Il rapporto di lavoro è cessato perché mi sono dimessa. Io ho lavorato con il sig.
Pt_1
In relazione al capitolo 3, confermo che il ricorrente svolgeva le mansioni di consulente alle vendite. Il ricorrente svolgeva tutte le mansioni indicate alle lettere a, b, c, d, e e f. Per quanto riguarda la g, l'attività di perizia veniva svolta da un meccanico o da un carrozziere. L'agente si occupava degli adempimenti connessi allo svolgimento della perizia ed era lui a decidere se la perizia era da fare o no.
In relazione alla lettera h, poteva capitare che il sig. accompagnasse i clienti Pt_1 all'agenzia pratiche auto.
In relazione alla lettera i, il ricorrente non si occupava del pagamenti.
In relazione alla lettera l, confermo che il ricorrente si occupava delle operazioni di ripristino dell'usato acquistato, sotto il controllo di un referente.
Pag. 7 di 18 In relazione alla lettera m, confermo che il ricorrente si occupava della predisposizione e dell'allestimento del salone di esposizione della società individuando le vetture da mettere in esposizione, togliendo quelle già vendute, nel caso spazzando il pavimento e lavando con l'idrospazzatrice. C'era una ditta di pulizie che si occupava delle pulizie ma non dello spazio di esposizione e dei pavimenti. Almeno questo era così nella vecchia sede.
In relazione alla lettera n), io non so se il ricorrente rispondeva ai clienti sul sito internet;
so che lo faceva telefonicamente. Quando eravamo nella vecchia sede, a e Persona_1 all'altro socio, arrivavano le email dei clienti;
loro assegnavano queste Controparte_4 email agli agenti che li richiamavano. I sigg.ri il signor chiedevano poi agli Per_1 CP_4 agenti come erano andate le telefonate. Il sig. rendicontava al sig. al sig. Pt_1 Per_1
l'attività svolta con i clienti. Questo rendiconto tendenzialmente era giornaliero. CP_4
In relazione al capitolo 4, tendenzialmente il ricorrente lavorava nell'orario di apertura del salone dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle ore 19:00 circa, non sono sicura degli orari di chiusura e di apertura ma in linea di massima erano questi. Io il sabato mattina non andavo a lavorare, quindi non so se ci fosse il sig. il salone però era aperto. Pt_1
Confermo tutte le circostanze di cui al capitolo 5. La postazione del sig. era proprio Pt_1 davanti a me. Questo nella sede vecchia.
In relazione al capitolo 6, confermo che gli strumenti di lavoro erano tutti di proprietà de Il
Valutatore. In relazione al capitolo 7, confermo come già detto, che il sig. Pt_1 rendicontava l'attività svolta al sig. e anche al dl lui padre, Persona_1 Persona_2
In relazione al capitolo 28, i sigg.ri avano al sig. direttive e indicazioni Per_1 Pt_1 relative agli ordinativi e ai preventivi per le vendite. In caso di problematiche nelle vendite e nelle trattative, il ricorrente doveva chiedere ai sigg.ri In relazione al capitolo 9, io Per_1 posso dire che quando il ricorrente era malato o doveva assentarsi dal lavoro, lo segnalava prima.
In relazione al capitolo 10, io non mi ricordo quando prendesse le ferie il ricorrente. Non so nulla sul piano ferie perché io ero già nella sede nuova.
In relazione al capitolo 16, confermo che c'era una chat whatsapp con tutti gli operatori della società, tra cui anche me e il ricorrente;
non mi ricordo di cosa si parlava;
io non ci prestavo molta attenzione. In relazione al capitolo 18, confermo che il numero riportato nel capitolo come numero di telefono di corrisponde a quello che io ho registrato nella Persona_1
Pag. 8 di 18 rubrica del mio cellulare. Anche il numero di telefono riportato nel capitolo come quello di corrisponde a quello da me registrato nella rubrica del cellulare. Persona_3
In relazione al capitolo 19, nulla so perché è arrivato già nella nuova sede. Riconosco Per_3 il biglietto da visita del ricorrente che mi viene esibito come documento n. 3.
ADR: è capitato che il ricorrente si sia occupato del lavaggio delle auto non solo vendute da lui ma anche delle altre. Periodicamente, venivano nel salone dei lavagisti».
14. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
«Lavoro per il Il Valutatore s.r.l.; ho lavorato con un contratto di collaborazione sino al 2021 per tre anni al fine di riorganizzare l'azienda; dopo sono stato assunto con un contratto di lavoro subordinato come responsabile commerciale. Io ho lavorato con il sig. Pt_1
In relazione al capitolo 22, confermo che il sig. si occupava dell'attività di Pt_1 promozione delle vendite di auto usate in via prevalente, nonché della vendita di tutta una serie di servizi accessori, come quelli di finanziamento e quelli assicurativi.
In relazione ai capitoli 23 e 24, confermo che il ricorrente svolgeva anche tutta una serie di attività accessorie prodromiche alla vendita, quali l'accoglienza dei clienti, la gestione delle telefonate con i clienti e l'assistenza ai clienti nella presa in visione delle auto.
In relazione al capitolo 25, tendenzialmente per ogni macchina c'era un prezzo fisso o comunque un prezzo che non poteva essere cambiato in modo significativo dal venditore;
per praticare sconti particolari, il ricorrente doveva chiedere l'autorizzazione al responsabile, ovvero al sig. o a un titolare dell'azienda. Persona_1
In relazione al capitolo 26, confermo che era compito del ricorrente predisporre la bozza della proposta d'acquisto da far firmare al cliente. In relazione al capitolo 27, il ricorrente poteva predisporre la bozza della proposta d'acquisto sia tramite il computer usando un programma apposito, sia compilando un modulo manuale presente in salone. In relazione al capitolo 29, per formulare al cliente la proposta relativa ai servizi aggiuntivi offerti, sia di tipo finanziario, che assicurativo, il ricorrente doveva accedere ad un apposito portale.
In relazione ai capitoli 30 e 31, la raccolta della documentazione necessaria per il passaggio di proprietà competeva al ricorrente;
tutti gli adempimenti burocratici successivi erano di competenza dell'ufficio. Del passaggio di proprietà poi se ne occupavano le agenzie di pratiche auto. In relazione al capitolo 32, confermo che poteva presentarsi dal sig. Pt_1 un cliente interessato alla permuta della propria auto. In relazione al capitolo 33, confermo
Pag. 9 di 18 che la valutazione del prezzo veniva compiuta dal sig. Il sig. raccoglieva gli Per_1 Pt_1 elementi necessari per valutare il prezzo della macchina. In relazione ai capitoli 38 e 39, la valutazione dello stato meccanico della macchina veniva fatto dall'officina. In relazione al capitolo 40, i controlli sullo stato della macchina relativi a potenziali fermi amministrativi venivano compiuti dall'agenzia pratiche auto. In relazione al capitolo 41, non era obbligatorio accompagnare il cliente presso l'agenzia pratiche auto convenzionata.
In relazione al capitolo 42, le attività di programmazione del ripristino del mezzo venduto non erano svolte abitualmente dal ricorrente;
non era attività specifica del ricorrente. Era un'attività facoltativa. In relazione al capitolo 43, io non ho mai visto il ricorrente lavare delle auto. Io non ero sempre in azienda in virtù del mio contratto di collaborazione.
In relazione al capitolo 45, io ho visto il ricorrente spostare delle macchine nel salone di esposizione. In relazione al capitolo 47, non ho mai visto il ricorrente occuparsi della pulizia del salone.
In relazione al capitolo 50, il ricorrente non si occupava dello sviluppo del sito internet. Io mi sono occupato anche della parte organizzativa e di sviluppo de Il Valutatore sempre in forza del contratto di collaborazione.
In relazione al capitolo 54, l'azienda trasferiva al sig. dei contatti di clienti e Pt_1 chiedeva se questi clienti venivano contattati effettivamente. Era facoltà del sig. Pt_1 contattare o no questi clienti. Non assistevo però agli incontri tra lui con Anche Per_1
l'ufficio marketing veniva reso edotto degli esiti dei contatti con i clienti.
In relazione ai capitoli 55 e 56, io quando mi recavo presso il salone vedevo il sig. Pt_1 quasi sempre presente. Io ho visto però il sig. assentarsi più volte durante il giorno Pt_1
o arrivare o andare via prima rispetto agli orari di apertura o chiusura del salone. Non so se giustificasse l'assenza o il ritardo. So che a volte doveva andare in ospedale e lo diceva.
Preciso che io ero presente all'incirca un giorno alla settimana e il sabato mattina;
in certi periodi, anche più spesso. In relazione al capitolo 66, confermo che in via La Spezia il ricorrente aveva una sua postazione. Questa postazione era munita di computer, con all'interno i programmi da utilizzare;
era dotata di connessione ad internet e ad una stampante.
In relazione al capitolo 69, veniva chiesto al ricorrente come erano andati i contatti con i clienti. In relazione al capitolo 72, io non ero presente spesso, non sono in grado di riferire in
Pag. 10 di 18 modo specifico sul rapporto tra i sigg.ri il ricorrente, oltre a quello che ho già detto. Per_1
I prezzi di vendita dei veicoli li decideva o la proprietà. Persona_1
In relazione ai capitoli 74 e 77, il ricorrente indicava le date in cui voleva andare in ferie e così facevano gli altri agenti in modo da permettere alla società la programmazione. Il piano ferie era complessivo e riguardava le ferie sia degli agenti che dei dipendenti.
In relazione ai capitoli 82 ss., io ero presente in salone assieme al sig. al sig. Per_1 Tes_4 quando è arrivato il sig. Mi ricordo che abbiamo visto questo sito di vendita delle Pt_2 autovetture e c'era questo numero di telefono di un referente;
mi ricordo che ha Tes_4 chiamato questo numero e ha risposto presente in salone. Io ho sentito la voce di Pt_1
e l'ho riconosciuta. Io ho visto poi che il sig. è stato chiamato in ufficio Pt_1 Pt_1 dai sigg.ri altro non ho visto». Per_1 Tes_4
15. Il testimone ha riferito quanto segue: Pt_2
«Sono dipendente di con mansioni di responsabile marketing da circa tre Controparte_1 anni e mezzo;
ho iniziato occupandomi sia di marketing che di vendita;
ho iniziato con uno stage e poi sono stato assunto.
In relazione al capitolo 22, confermo che il ricorrente si occupava della promozione della vendita di auto usate e di tutta una serie di servizi accessori quali quelli di finanziamento e quelli assicurativi.
In relazione ai capitoli 23 e 24, confermo che l'agente deve occuparsi anche di tutte le attività connesse e/o prodromiche alla vendita, quali ad esempio, accoglienza dei clienti, gestione delle telefonate da loro provenienti e analisi delle vetture;
l'agente seguiva il cliente anche nell'immediato post vendita.
In relazione al capitolo 25, confermo che il ricorrente si occupava di condurre le negoziazioni con i clienti nel rispetto dei limiti derivanti dalla politica della società per quanto concerne la determinazione dei prezzi e degli eventuali sconti. In relazione al capitolo 26, confermo che il ricorrente, dopo la vendita dell'auto, doveva far firmare al cliente la bozza della proposta d'acquisto. In relazione al capitolo 27, i dati relativi al contratto di vendita venivano inseriti in un programma informatico oppure venivano inseriti in un modulo cartaceo precompilato a disposizione.
In relazione al capitolo 28, confermo che il ricorrente proponeva anche i servizi accessori indicati nel capitolo. In relazione al capitolo 29, confermo che, per alcuni servizi accessori, le
Pag. 11 di 18 pratiche andavano istruite servendosi di un apposito portale;
per esempio mi riferisco ai servizi per chiedere un finanziamento. In relazione al capitolo 30, confermo che il ricorrente con il cliente raccoglieva la documentazione necessaria per il passaggio di proprietà e che poi tutta questa documentazione veniva consegnata all'amministrazione. In relazione al capitolo
31, confermo che dell'adempimento amministrativo costituito dal passaggio di proprietà se ne occupavano le agenzie di pratiche auto.
In relazione ai capitoli 32 e 33, confermo che, in caso di richiesta di permuta di un veicolo, la valutazione dello stesso veniva fatta solo da In relazione ai capitoli 38 e 39, Persona_1 confermo che la valutazione meccanica dell'auto veniva fatta da un perito di fiducia della società; questo meccanico all'epoca era Non so se il ricorrente si occupasse Persona_4 della valutazione dello stato della carrozzeria. In generale, la prassi era quella di contattare un tecnico per procedere alla valutazione dell'autovettura.
In relazione al capitolo 40, confermo che le attività volte a verificare la situazione amministrativa dei veicoli offerti in vendita alla società venivano svolte in via esclusiva dall'ufficio amministrativo della società medesima. In relazione al capitolo 41, alcuni clienti venivano accompagnati nell'agenzia pratiche auto, altri andavano autonomamente;
non c'era una prassi ben definita. Il venditore doveva assicurarsi che il passaggio di proprietà andasse a buon fine.
In relazione al capitolo 42, all'epoca di queste attività di ripristino dei mezzi acquistati se ne occupava che era responsabile di questa procedura. Poteva capitare che un Persona_2 venditore portasse un mezzo per una riparazione.
In relazione al capitolo 43, mi è capitato di vedere il sig. lavare le auto. Era una cosa Pt_1 che poteva succedere, non c'era anche qui una prassi. Le macchine di solito venivano preparate e lavate per la vendita da un fornitore esterno;
ma poteva succedere che lo facessero, al bisogno, anche i venditori. In relazione al capitolo 45, poteva capitare che un venditore spostasse le auto per provvedere ad una diversa sistemazione del salone. In relazione al capitolo 47, non ricordo di aver visto il ricorrente pulire il salone.
In relazione al capitolo 50, all'epoca ero io che mi occupavo in via principale dell'implementazione del sito internet. In relazione al capitolo 53, confermo che il sig. per quanto riguarda l'attività connessa al sito internet, si limitava a rispondere alle Pt_1 richieste di natura commerciale che la clientela rivolgeva alla società tramite questo sito
Internet.
Pag. 12 di 18 In relazione al capitolo 54, all'epoca i venditori segnavano su un foglio tutti i clienti che avevano contattato e poi se ne parlava in delle riunioni che venivano organizzate dal sig.
Non erano riunioni fisse ma venivano fatte al bisogno, ogni tanto per fare il punto. Per_1
Questa cosa aiutava i venditori nell'attività di vendita.
In relazione al capitolo 55, il salone aveva un orario di apertura;
i venditori tendenzialmente erano presenti sia all'apertura che alla chiusura del salone. Poteva capitare che i venditori entrassero un po' dopo o uscissero un po' prima rispetto all'orario di apertura del salone. In relazione al capitolo 56, non ricordo rimproveri nei confronti del sig. per orari di Pt_1 lavoro diversi da quelli di apertura del salone. In relazione al capitolo 60, dipende dai periodi;
nell'ultimo periodo, il ricorrente era meno rigido nel lavorare nell'orario di apertura del salone. In relazione al capitolo 61, è capitato che il ricorrente sia arrivato tardi nel salone il pomeriggio.
In relazione ai capitoli 66 e 67, nel salone di via La Spezia, ogni venditore aveva una postazione con una sua scrivania e un computer, con accesso ad internet e stampante. Il computer aveva i programmi essenziali per svolgere l'attività. In relazione al capitolo 69, il ricorrente periodicamente riferiva dell'attività di vendita da lui svolta al sig. poteva essere anche Per_1 una banale chiacchiera la mattina, i contatti erano spesso informali;
nelle riunioni era prevalentemente il sig. he parlava, dando informazioni di vario genere, anche sulle Per_1 vetture.
In relazione al capitolo 72, poteva capitare che i sigg.ri dessero indicazioni al Per_1 ricorrente in relazione all'attività da lui svolta. Non so se il ricorrente sottoponesse o no ai sigg.ri utti gli ordinativi dei veicoli e tutti i preventivi. Per_1
In relazione al capitoli 73, non ricordo. Io ero anche all'epoca geograficamente distante dall'ufficio del sig. anche dal salone. In relazione al capitolo 74, non ho mai visto Per_1 nessuno della società imporre le ferie al ricorrente in un determinato periodo. Noi collaboratori ci eravamo organizzati tra di noi per evitare di andare in ferie tutti nello stesso periodo, incluso il sig. Anche qui l'organizzazione era nata in [...] informale. In Pt_1 relazione al capitolo 77, ad un certo punto abbiamo inserito un file condiviso in google drive dove ogni agente e dipendente metteva i giorni di assenza;
essendo condiviso tutti lo vedevano.
Pag. 13 di 18 In relazione al capitolo 82, ho trovato su internet su un sito di vendite auto un annuncio di
“ ” con indicato il nome di e un numero di telefono. Organizzazione_3 Pt_1
Questa pagina mi è stata segnalata da un altro collaboratore, perché si Persona_5 trattava di auto che potevano essere state utilizzate dal sig. Io, essendo vicino alla Pt_1 proprietà, ho riferito questa cosa a e quando Persona_1 Tes_5 Testimone_6 eravamo in ufficio assieme poco dopo. ha provato poi a chiamare questo Tes_5 numero in viva voce. Abbiamo tutti riconosciuto la voce di Da dove Parte_1 eravamo noi, non abbiamo sentito il cellulare suonare, il sig. era però in salone nella Pt_1 sua postazione. Due minuti dopo, il sig. è stato chiamato nell'ufficio dal sig. Pt_1 Per_1
ADR: c'era un servizio di pulizia del salone e tuttora c'è; il salone viene pulito due volte alla settimana.
ADR: la postazione del sig. non è vicina alla mia». Pt_1
16. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Org_3
«Io sono socio del sig. nella sua società, di Io Pt_1 Org_4 Parte_1 all'epoca stavo avviando una mia attività nel settore auto;
non c'era un rapporto professionale con il sig. Il rapporto è sorto l'anno scorso. Pt_1
In riferimento al capitolo 13, io mi ricordo di aver accompagnato presso il salone il Sig. per prendere i suoi effetti personali mi pare l'11 ottobre, sicuramente era fine Pt_1 settimana, escludo che fosse domenica. Io prima di accompagnarlo presso il salone, avevo parlato con il sig. dicendogli che non comprendevo perché il ricorrente era stato Per_1 allontanato dal lavoro il giorno prima;
il sig. a risposto facendo riferimento non solo Per_1 alla questione dell'annuncio ma a tutta un'altra serie di questioni. Quando ho accompagnato il ricorrente nel salone il giorno dopo, abbiamo incontrato nel salone il sig. che ha Tes_7 detto una frase del seguente tenore: “Che cazzo ci fai qui dentro, torna fuori”. In quel momento, eravamo sulla porta.
ADR: Il sito ove è stato rinvenuto l'annuncio era un sito di mia proprietà».
17. Infine, il teste ha riferito quanto segue: Tes_8
«Lavoravo ad società che ha la sede adiacente alla convenuta e che fa riferimento Org_1 agli stessi titolari. Lavoravo in officina.
Il ricorrente vendeva macchine, le comprava dai clienti;
chiamava me se c'era da gestire la macchina con il cliente o fare riparazioni. Penso che si occupasse anche della
Pag. 14 di 18 documentazione contrattuale e delle attività prodromiche come il passaggio di proprietà e i servizi accessori. Io facevo lo “stato d'uso”: quando un cliente portava la macchina da rivendere il ricorrente mi chiamava per verificare in che stato fosse, poi i venditori facevano le loro valutazioni. Si occupava delle operazioni inerenti al ripristino dell'usato acquistato.
I venditori si occupano di predisporre il salone di esposizione;
si organizzano perché bisogna fare girare le macchine in esposizione. Non ho mai visto venditori pulire il salone. Non so se seguisse il sito. Non so se facesse un elenco quotidiano delle telefonate.
Non so l'orario di lavoro preciso del ricorrente: lo vedevo alle 8.30 e penso che facesse fino alle 12.30 e poi dalle 15 alle 19. Non so se avesse un orario fisso. Lo vedevo a volte arrivare più tardi e a volte viceversa anche in pausa pranzo. Ai tempi dei fatti non lavoravo al sabato.
Preciso che ho lavorato per fino a novembre 2020, lo ricordo perché durante i primi Org_1 lockdown ero ancora in Org_1
Il ricorrente aveva una postazione fissa pc, mi pare che la stampante fosse in comune. Non so se i pc fossero della società ma penso di sì.
il responsabile del salone, penso che dicesse al ricorrente cosa doveva fare;
mi è Per_1 capitato di sentire che gli dicesse di prendere una macchina e spostarla o fare altre specifiche attività. Non so se sottoponesse a rdinativi e preventivi. Pt_1 Per_1
Non so se chiedesse a utorizzazione per ferie e permessi. Non so quando facesse Per_1 ferie. Non so se ci fosse un piano ferie comune.
Non ho assistito agli episodi dell'8 ottobre 2020 e del 9 ottobre 2020.
Non ero nel gruppo whatsapp della società ». CP_1
18. Dall'istruttoria svolta non sono emersi sufficienti elementi a dimostrare le caratteristiche imprescindibili del vincolo della subordinazione, ossia l'assoggettamento pervasivo e sistematico del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
19. Non ha trovato infatti conferma l'allegazione secondo cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto a un rigido orario di lavoro: al contrario, è stato riferito che, sebbene l'agente tendesse a essere presente al salone nei suoi orari di apertura, non era
Pag. 15 di 18 infrequente che arrivasse al pomeriggio o se ne andasse dopo la mattinata, dimostrando così di poter organizzare in autonomia il proprio tempo.
20. Lo svolgimento delle attività propedeutiche e accessorie alla vendita degli autoveicoli, quali l'offerta di finanziamenti, polizze assicurative e simili e la gestione delle relative pratiche, non appare in sé incompatibile con la genuinità del rapporto di agenzia, essendo stato riferito che tali pratiche erano regolarmente seguite dagli agenti in quanto inestricabilmente connesse con la vendita delle vetture usate.
21. Anche il regolare coordinamento del ricorrente con i titolari della convenuta, che si concretizzava nella periodica reportistica in merito agli affari conclusi e nell'impartizione di indicazioni da parte dei titolari, non assume valore dirimente ai fini dell'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato
22. Anche una collaborazione di carattere autonomo richiede necessariamente che vi sia un confronto tra le parti in ordine agli obiettivi da raggiungere e finanche l'indicazione di direttive di carattere generale da parte del preponente, a patto che esse non esondino invece in ordini specifici e dettagliati che comprimano sensibilmente l'autonomia organizzativa del prestatore di lavoro;
circostanza questa non emersa in alcun modo dall'istruttoria.
23. I rendiconti, poi, non erano, in base a quanto riferito dai testi, regolari e costanti e imposti dal supposto datore di lavoro;
i rendiconti erano facoltativi e si svolgevano riunioni tra agenti per il confronto reciproco e lo scambio di informazioni utili a ottimizzare le tecniche e le strategie di vendita.
24. Vi erano postazioni fisse per gli agenti, compreso il ricorrente, presso la sede della convenuta, ma questo di per sé non dimostra una sottoposizione all'eterodirezione del supposto datore di lavoro.
25. Le trattative con i potenziali clienti erano condotte autonomamente dal ricorrente, nei limiti delle politiche di prezzo decise dalla convenuta, e l'autorizzazione ai titolari de Il Valutatore era richiesta solamente per praticare sconti superiori alla norma.
Pag. 16 di 18 26. È stato poi smentito che il ricorrente si occupasse delle pratiche di passaggio di proprietà dei veicoli, avendo i testi riferito che tale attività era affidata dalla convenuta ad agenzie esterne specializzate in tali incombenti.
27. Non è poi emerso che il ricorrente si occupasse sistematicamente, come da lui allegato, anche del lavaggio delle auto e della predisposizione e pulizia del salone;
le auto, infatti, erano normalmente lavate e preparate per la vendita da un fornitore all'esterno, e solo occasionalmente poteva capitare che l'agente le portasse all'autolavaggio; la pulizia del salone invece non è stata confermata da alcun teste.
28. Dalle testimonianze è emerso anche che il ricorrente non si occupava di valutazione dell'usato e ripristino dell'usato acquistato, essendo queste attività rimesse ai titolari e occupandosi il ricorrente al più di attività preliminari come la raccolta e la trasmissione dei dati utili a tali fini.
29. I testi hanno poi riferito che la predisposizione e l'implementazione del sito internet della convenuta non era attività rimessa al ricorrente, che invece utilizzava semplicemente il sito per rispondere a quesiti di natura commerciale dei clienti.
30. Infine, non è possibile ritenere sussistente la prova di un'eterodirezione da parte della convenuta dal contenuto della chat whatsapp tra i titolari della società e gli agenti (docc. 16-18 ricorrente).
31. Dalle trascrizioni emerge ancora una volta l'esistenza di un coordinamento e di un confronto tra preponente e agenti sulle attività di vendita e degli incentivi del primo ai secondi a massimizzare i profitti e a impegnarsi al massimo per concretizzare le opportunità commerciali che si presentavano, ma non direttive dettagliate sulle attività da svolgere, né tantomeno l'esercizio di un potere direttivo o disciplinare.
32. Dal complesso del compendio probatorio in atti, dunque, non sono emersi elementi sufficienti a ritenere che il ricorrente, su cui grava il relativo onere probatorio, abbia dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, cui deve
Pag. 17 di 18 quindi essere riconosciuta la natura contrattualmente convenuta di rapporto di agenzia.
33. Ne consegue il rigetto delle ulteriori domande del ricorrente di impugnazione del supposto licenziamento e di condanna al pagamento di differenze retributive e alla regolarizzazione delle posizioni previdenziale, che presuppongono logicamente l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.
34.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
35. In ragione della complessità della vicenda fattuale della presente controversia, che ha richiesto una complessa istruttoria per accertare l'effettiva natura del rapporto, sussistono idonee ragioni per compensare la metà delle spese di lite tra il ricorrente e la convenuta, con condanna del ricorrente soccombente alla rifusione della restante parte delle spese di lite della convenuta, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa il 50% delle spese di lite;
condanna al pagamento Parte_1
in favore de delle restanti spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.750,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 25/01/2024
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARCHELLI PAOLA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in via Mistrali 4 43121 Parma ITALIA;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. GIOVATI ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STR. MAZZINI, 6 43121 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
CP_ previa integrazione del contraddittorio con l' ove tanto occorra, nel caso in cui lo stesso non provvedesse spontaneamente ad intervenire nel giudizio;
dato atto delle riserve tutte di cui in premesse;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi);
previo, se del caso, nei limiti in cui occorresse, mutamento del rito o separazione dei giudizi;
A) accertare e dichiarare che, per il periodo dal 15 maggio 2014 all'8 ottobre 2020 (o per il diverso periodo meglio visto dal Giudice), tra il sig. e Il Valutatore s.r.l. è Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, full time, ovvero dichiararlo costituito ex lege;
B) accertata l'inefficacia e/o la nullità del licenziamento intimato oralmente al sig. Parte_1 di cui in premesse, ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 18 S.L) ovvero, in altra
[...] ipotesi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, condannare Il Valutatore a reintegrare in servizio il sig. e a risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari alla Parte_1 retribuzione globale da esso percipienda dal licenziamento alla reintegrazione (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale, pari a - € 2.582,83= x 5 - €
12.914,15=), per la somma che risulterà all'esito di apposita CTU tecnico- contabile, nonché a regolarizzare la sua posizione previdenziale. Dando atto dell'espressa riserva del sig. di esercitare l'opzione di cui all'art. 18, 3° co. S.L. (ovvero, in altra Parte_1 ipotesi, ex art. 2, co. 3 del d.lgs. n. 23/2015);
Pag. 2 di 18 C) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque l'invalidità del licenziamento, condannare Il Valutatore s.r.l. a riammettere in servizio il sig. ed a Parte_1 risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi;
D) IN ALTRA IPOTESI, disposto il mutamento del rito (in caso contrario, riservando il sig. la relativa azione a separato giudizio), dichiarare che il ricorrente ha svolto Pt_1 mansioni comportanti l'inquadramento nel III livello, ai sensi del CCNL Terziario (ovvero nell'altra categoria meglio vista); e condannare Il al pagamento al sig. Controparte_1 delle maggiori somme a lui spettanti (per lavoro ordinario, mensilità Parte_1 supplementari, integrazione dei trattamenti di malattia e infortunio, in tutte le loro forme, ferie, rol, permessi e relativa indennità sostitutiva per la parte di esse che non sia stata fruita, indennità di ogni genere e specie, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, ecc. ...), completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo a lui spettante a qualsiasi titolo;
somme che saranno liquidate, se del caso anche ex art. 36 Cost., in applicazione del CCNL Terziario, nella misura che risulterà da apposita CTU tecnico- contabile;
con condanna della convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. Dando atto che il sig. riserva a separato giudizio ogni azione del Pt_1 caso ove a tale regolarizzazione la convenuta non procedesse ovvero questa fosse non più possibile.
E) Condannare la società convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig.
ovvero, qualora tanto non risulti possibile, in tutto o in parte, al Parte_1 risarcimento dei danni che potranno conseguirne alla ricorrente, nei modi e nelle misure da determinarsi in separato giudizio.
F) Maggiorando tutte le somme dovute all'attore e determinate escludendo ogni rivalsa contributiva della quota di contributi a suo carico, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed
IVA.».
Per la parte convenuta:
Pag. 3 di 18 «Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, rigettare perché non provate, non fondate o come meglio tutte le domande di parte ricorrente. Con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Sentenza esecutiva».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1 co. 47 ss. l. 92/2012, depositato in data 10.5.2021,
[...] ha chiesto al Tribunale di Parma, previo accertamento che il rapporto Pt_1 intercorso tra sé e l'impresa di rivendita di auto Il Valutatore s.r.l., formalmente qualificato come agenzia, ha in realtà assunto i caratteri del lavoro subordinato, di accertare l'illegittimità del recesso comunicato in data 8.10.2020 in quanto intimato oralmente e, per l'effetto, condannare la convenuta alla reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
2. In caso di mutamento del rito, il ricorrente ha chiesto altresì la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute sulla base di un inquadramento al III livello CCNL Terziario per l'intera durata del rapporto, nonché alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale.
3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
4. All'udienza del 28.9.2021, è stato disposto il mutamento dal rito speciale ex art. 1 co.
47 ss. l. 92/2012 al rito ordinario del lavoro ed è stato assegnato termine alle parti per il deposito di memorie integrative.
5. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
6. All'udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di regolarizzazione previdenziale.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 4 di 18 9. Come noto, ai fini dell'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro che, a dispetto della formale qualificazione come lavoro autonomo o parasubordinato, si sia svolto sul piano fattuale nelle modalità del lavoro subordinato, l'indice principale che deve essere preso in considerazione è
l'eterodirezione dell'attività lavorativa da parte dell'imprenditore, ossia il potere di quest'ultimo di determinare le modalità concrete, dal punto di vista spaziale, temporale e operativo, dell'espletamento della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
10. Indici sussidiari di identificazione dei caratteri della subordinazione in un determinato rapporto di lavoro sono poi la continuità della disponibilità della prestazione, l'osservanza di orari di lavoro prefissati, il carattere fisso della retribuzione, l'utilizzo di mezzi di produzione del datore di lavoro e l'esercizio da parte del datore del potere disciplinare nei confronti del sottoposto.
11. È pertanto necessario esaminare quanto emerso dalle deposizioni testimoniali per valutare se sia stata dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
12. Il testimone a reso le seguenti dichiarazioni: Tes_1
CP_ «Lavoro per che fa parte del gruppo al cui interno vi è anche Il Valutatore Org_1 lavoro presso da 21 anni circa. Anche si occupa di compravendita di Org_1 Org_1 macchine;
c'è poi anche l'officina e la carrozzeria. Premetto che io vendo auto sia presso lo stabile dove formalmente ha sede il Valutatore sia presso lo stabile adiacente dove formalmente ha sede Io ho lavorato e collaborato anche con il sig. Org_1 Pt_1
In relazione al capitolo 22, confermo che il sig. si occupava della vendita Pt_1 prevalentemente di auto usate nonché della promozione di tutta un serie di servizi accessori, quali servizi di finanziamento e servizi di assicurazione RCA. In relazione ai capitoli 23 e 24, confermo che il ricorrente doveva occuparsi anche delle attività connesse e propedeutiche alla vendita, quali l'accoglienza dei clienti, e la gestione delle telefonate con i clienti;
il ricorrente consegnava anche ai clienti dei file per consultare le macchine dal computer.
In relazione al capitolo 25, premetto che online le macchine hanno già tutte un prezzo;
gli eventuali sconti determinati all'esito della trattativa con il cliente dal sig. dovevano Pt_1
Pag. 5 di 18 essere confermati dal referente, che era il dott. In relazione al capitolo 26, Persona_1 raggiunto l'accordo sul prezzo, il ricorrente compilava un prestampato che costituiva la proposta di vendita al cliente. In relazione al capitolo 27, io mi ricordo che faceva Pt_1 quasi tutto cartaceo. Noi abbiamo a disposizione un programma informatico che si chiama che serve per caricare i dati del cliente e stampargli un contratto online;
anche Org_2 aveva accesso a . Pt_1 Org_2
In relazione al capitolo 29, mi ricordo che anche per la stipula dei contratti relativi ai servizi accessori, il ricorrente lavorava prevalentemente in cartaceo. In relazione al capitolo 30, era l'amministrazione che completava poi tutta la procedura burocratica necessaria per il passaggio di proprietà della macchina. L'amministrazione passava poi tutta la documentazione alle agenzie di pratiche auto per il passaggio di proprietà.
In relazione ai capitoli 32 e 33, poteva capitare che un cliente portasse una macchina chiedendo una permuta;
in quel caso l'officina provvedeva alla perizia, veniva fatta una scheda di valutazione della perizia ed era poi he determinava il prezzo da proporre al Per_1 cliente. In generale, la valutazione dello stato dell'auto veniva svolta dall'officina. In relazione al capitolo 41, solitamente il cliente va da solo nell'agenzia pratiche auto a lui indicata per il passaggio di proprietà.
In relazione al capitolo 42, il ricorrente dava le indicazioni sui lavori da svolgere. In relazione al capitolo 43, può essere capitato che, per le macchine da posizionare in salone, il ricorrente andasse prima a farle lavare dal lavaggio automatico. In relazione al capitolo 45, qualche volta il ricorrente si è occupato della predisposizione del salone di esposizione. In relazione al capitolo 47, non mi ricordo se il ricorrente si è mai occupato della pulizia del salone.
In relazione al capitolo 50, abbiamo degli addetti al marketing che si occupano dello sviluppo del sito internet. In relazione al capitolo 52, il ricorrente, al pari degli altri agenti, rispondeva sul sito internet alle domande di natura commerciale dei clienti. In relazione al capitolo 54, il dott. i referenti di marketing davano agli agenti, incluso il ricorrente, dei nominativi Per_1 di clienti da contattare. L'agente poi decideva o no di fare un resoconto dell'esito dei contatti con i clienti.
In relazione al capitolo 55, io il ricorrente lo vedevo sia la mattina che il pomeriggio;
non sono però in grado di riferire l'orario in cui arrivava e in cui andava via. In relazione al capitolo 56, per quello che mi risulta, gli agenti non avevano un orario di lavoro. In relazione al capitolo 61, è capitato che il ricorrente sia arrivato tardi nel salone il pomeriggio. In relazione al capitolo 64, confermo che, sino al dicembre 2017, gli agenti lavoravano in un
Pag. 6 di 18 ufficio comune, senza una postazione personalizzata. Io andavo spesso a Collecchio, quindi vedevo come era organizzato. In relazione al capitolo 66, confermo che in via La Spezia ci sono invece postazioni con un computer per ogni agente, collegamento ad internet e stampante centralizzata.
In relazione al capitolo 69, l'attività di rendiconto ai sigg.ri ra facoltativa da parte Per_1 dell'agente. In relazione al capitolo 72, per quello che ho visto, i sigg.ri avano agli Per_1 agenti dei clienti da contattare. Se il sig. non contattava i clienti, per quello che ho Pt_1 visto, i sigg.ri hiedevano spiegazioni. Per_1
In relazione al capitolo 73, il sig. non era tenuto a giustificare le proprie assenze. In Pt_1 relazione al capitolo 74, gli agenti potevano scegliere il periodo di ferie ma dovevano coordinarsi con gli altri agenti, se no il salone sarebbe rimasto scoperto.
In relazione al capitolo 83, io ho registrato sotto nella rubrica del telefono cellulare Pt_1 un numero diverso da quello indicato nel capitolo”
. ADR: c'era una chat condivisa con anche gli agenti in cui venivano indicate le macchine vendute da togliere dal sito;
io facevo parte della chat. Riconosco i messaggi via whatsapp che mi vengono esibiti come documenti n. 16, 17 e 18. I responsabili dell'attività sono i sigg.ri e Il sig. è un referente marketing». CP_3 Persona_1 Pt_2
13. La testimone ha riferito quanto segue: Tes_2
CP_ «Io ho lavorato per il Valutatore dal 1 gennaio 2014 fino al 2020; io ero dipendente de Il
Valutatore. Il rapporto di lavoro è cessato perché mi sono dimessa. Io ho lavorato con il sig.
Pt_1
In relazione al capitolo 3, confermo che il ricorrente svolgeva le mansioni di consulente alle vendite. Il ricorrente svolgeva tutte le mansioni indicate alle lettere a, b, c, d, e e f. Per quanto riguarda la g, l'attività di perizia veniva svolta da un meccanico o da un carrozziere. L'agente si occupava degli adempimenti connessi allo svolgimento della perizia ed era lui a decidere se la perizia era da fare o no.
In relazione alla lettera h, poteva capitare che il sig. accompagnasse i clienti Pt_1 all'agenzia pratiche auto.
In relazione alla lettera i, il ricorrente non si occupava del pagamenti.
In relazione alla lettera l, confermo che il ricorrente si occupava delle operazioni di ripristino dell'usato acquistato, sotto il controllo di un referente.
Pag. 7 di 18 In relazione alla lettera m, confermo che il ricorrente si occupava della predisposizione e dell'allestimento del salone di esposizione della società individuando le vetture da mettere in esposizione, togliendo quelle già vendute, nel caso spazzando il pavimento e lavando con l'idrospazzatrice. C'era una ditta di pulizie che si occupava delle pulizie ma non dello spazio di esposizione e dei pavimenti. Almeno questo era così nella vecchia sede.
In relazione alla lettera n), io non so se il ricorrente rispondeva ai clienti sul sito internet;
so che lo faceva telefonicamente. Quando eravamo nella vecchia sede, a e Persona_1 all'altro socio, arrivavano le email dei clienti;
loro assegnavano queste Controparte_4 email agli agenti che li richiamavano. I sigg.ri il signor chiedevano poi agli Per_1 CP_4 agenti come erano andate le telefonate. Il sig. rendicontava al sig. al sig. Pt_1 Per_1
l'attività svolta con i clienti. Questo rendiconto tendenzialmente era giornaliero. CP_4
In relazione al capitolo 4, tendenzialmente il ricorrente lavorava nell'orario di apertura del salone dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle ore 19:00 circa, non sono sicura degli orari di chiusura e di apertura ma in linea di massima erano questi. Io il sabato mattina non andavo a lavorare, quindi non so se ci fosse il sig. il salone però era aperto. Pt_1
Confermo tutte le circostanze di cui al capitolo 5. La postazione del sig. era proprio Pt_1 davanti a me. Questo nella sede vecchia.
In relazione al capitolo 6, confermo che gli strumenti di lavoro erano tutti di proprietà de Il
Valutatore. In relazione al capitolo 7, confermo come già detto, che il sig. Pt_1 rendicontava l'attività svolta al sig. e anche al dl lui padre, Persona_1 Persona_2
In relazione al capitolo 28, i sigg.ri avano al sig. direttive e indicazioni Per_1 Pt_1 relative agli ordinativi e ai preventivi per le vendite. In caso di problematiche nelle vendite e nelle trattative, il ricorrente doveva chiedere ai sigg.ri In relazione al capitolo 9, io Per_1 posso dire che quando il ricorrente era malato o doveva assentarsi dal lavoro, lo segnalava prima.
In relazione al capitolo 10, io non mi ricordo quando prendesse le ferie il ricorrente. Non so nulla sul piano ferie perché io ero già nella sede nuova.
In relazione al capitolo 16, confermo che c'era una chat whatsapp con tutti gli operatori della società, tra cui anche me e il ricorrente;
non mi ricordo di cosa si parlava;
io non ci prestavo molta attenzione. In relazione al capitolo 18, confermo che il numero riportato nel capitolo come numero di telefono di corrisponde a quello che io ho registrato nella Persona_1
Pag. 8 di 18 rubrica del mio cellulare. Anche il numero di telefono riportato nel capitolo come quello di corrisponde a quello da me registrato nella rubrica del cellulare. Persona_3
In relazione al capitolo 19, nulla so perché è arrivato già nella nuova sede. Riconosco Per_3 il biglietto da visita del ricorrente che mi viene esibito come documento n. 3.
ADR: è capitato che il ricorrente si sia occupato del lavaggio delle auto non solo vendute da lui ma anche delle altre. Periodicamente, venivano nel salone dei lavagisti».
14. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
«Lavoro per il Il Valutatore s.r.l.; ho lavorato con un contratto di collaborazione sino al 2021 per tre anni al fine di riorganizzare l'azienda; dopo sono stato assunto con un contratto di lavoro subordinato come responsabile commerciale. Io ho lavorato con il sig. Pt_1
In relazione al capitolo 22, confermo che il sig. si occupava dell'attività di Pt_1 promozione delle vendite di auto usate in via prevalente, nonché della vendita di tutta una serie di servizi accessori, come quelli di finanziamento e quelli assicurativi.
In relazione ai capitoli 23 e 24, confermo che il ricorrente svolgeva anche tutta una serie di attività accessorie prodromiche alla vendita, quali l'accoglienza dei clienti, la gestione delle telefonate con i clienti e l'assistenza ai clienti nella presa in visione delle auto.
In relazione al capitolo 25, tendenzialmente per ogni macchina c'era un prezzo fisso o comunque un prezzo che non poteva essere cambiato in modo significativo dal venditore;
per praticare sconti particolari, il ricorrente doveva chiedere l'autorizzazione al responsabile, ovvero al sig. o a un titolare dell'azienda. Persona_1
In relazione al capitolo 26, confermo che era compito del ricorrente predisporre la bozza della proposta d'acquisto da far firmare al cliente. In relazione al capitolo 27, il ricorrente poteva predisporre la bozza della proposta d'acquisto sia tramite il computer usando un programma apposito, sia compilando un modulo manuale presente in salone. In relazione al capitolo 29, per formulare al cliente la proposta relativa ai servizi aggiuntivi offerti, sia di tipo finanziario, che assicurativo, il ricorrente doveva accedere ad un apposito portale.
In relazione ai capitoli 30 e 31, la raccolta della documentazione necessaria per il passaggio di proprietà competeva al ricorrente;
tutti gli adempimenti burocratici successivi erano di competenza dell'ufficio. Del passaggio di proprietà poi se ne occupavano le agenzie di pratiche auto. In relazione al capitolo 32, confermo che poteva presentarsi dal sig. Pt_1 un cliente interessato alla permuta della propria auto. In relazione al capitolo 33, confermo
Pag. 9 di 18 che la valutazione del prezzo veniva compiuta dal sig. Il sig. raccoglieva gli Per_1 Pt_1 elementi necessari per valutare il prezzo della macchina. In relazione ai capitoli 38 e 39, la valutazione dello stato meccanico della macchina veniva fatto dall'officina. In relazione al capitolo 40, i controlli sullo stato della macchina relativi a potenziali fermi amministrativi venivano compiuti dall'agenzia pratiche auto. In relazione al capitolo 41, non era obbligatorio accompagnare il cliente presso l'agenzia pratiche auto convenzionata.
In relazione al capitolo 42, le attività di programmazione del ripristino del mezzo venduto non erano svolte abitualmente dal ricorrente;
non era attività specifica del ricorrente. Era un'attività facoltativa. In relazione al capitolo 43, io non ho mai visto il ricorrente lavare delle auto. Io non ero sempre in azienda in virtù del mio contratto di collaborazione.
In relazione al capitolo 45, io ho visto il ricorrente spostare delle macchine nel salone di esposizione. In relazione al capitolo 47, non ho mai visto il ricorrente occuparsi della pulizia del salone.
In relazione al capitolo 50, il ricorrente non si occupava dello sviluppo del sito internet. Io mi sono occupato anche della parte organizzativa e di sviluppo de Il Valutatore sempre in forza del contratto di collaborazione.
In relazione al capitolo 54, l'azienda trasferiva al sig. dei contatti di clienti e Pt_1 chiedeva se questi clienti venivano contattati effettivamente. Era facoltà del sig. Pt_1 contattare o no questi clienti. Non assistevo però agli incontri tra lui con Anche Per_1
l'ufficio marketing veniva reso edotto degli esiti dei contatti con i clienti.
In relazione ai capitoli 55 e 56, io quando mi recavo presso il salone vedevo il sig. Pt_1 quasi sempre presente. Io ho visto però il sig. assentarsi più volte durante il giorno Pt_1
o arrivare o andare via prima rispetto agli orari di apertura o chiusura del salone. Non so se giustificasse l'assenza o il ritardo. So che a volte doveva andare in ospedale e lo diceva.
Preciso che io ero presente all'incirca un giorno alla settimana e il sabato mattina;
in certi periodi, anche più spesso. In relazione al capitolo 66, confermo che in via La Spezia il ricorrente aveva una sua postazione. Questa postazione era munita di computer, con all'interno i programmi da utilizzare;
era dotata di connessione ad internet e ad una stampante.
In relazione al capitolo 69, veniva chiesto al ricorrente come erano andati i contatti con i clienti. In relazione al capitolo 72, io non ero presente spesso, non sono in grado di riferire in
Pag. 10 di 18 modo specifico sul rapporto tra i sigg.ri il ricorrente, oltre a quello che ho già detto. Per_1
I prezzi di vendita dei veicoli li decideva o la proprietà. Persona_1
In relazione ai capitoli 74 e 77, il ricorrente indicava le date in cui voleva andare in ferie e così facevano gli altri agenti in modo da permettere alla società la programmazione. Il piano ferie era complessivo e riguardava le ferie sia degli agenti che dei dipendenti.
In relazione ai capitoli 82 ss., io ero presente in salone assieme al sig. al sig. Per_1 Tes_4 quando è arrivato il sig. Mi ricordo che abbiamo visto questo sito di vendita delle Pt_2 autovetture e c'era questo numero di telefono di un referente;
mi ricordo che ha Tes_4 chiamato questo numero e ha risposto presente in salone. Io ho sentito la voce di Pt_1
e l'ho riconosciuta. Io ho visto poi che il sig. è stato chiamato in ufficio Pt_1 Pt_1 dai sigg.ri altro non ho visto». Per_1 Tes_4
15. Il testimone ha riferito quanto segue: Pt_2
«Sono dipendente di con mansioni di responsabile marketing da circa tre Controparte_1 anni e mezzo;
ho iniziato occupandomi sia di marketing che di vendita;
ho iniziato con uno stage e poi sono stato assunto.
In relazione al capitolo 22, confermo che il ricorrente si occupava della promozione della vendita di auto usate e di tutta una serie di servizi accessori quali quelli di finanziamento e quelli assicurativi.
In relazione ai capitoli 23 e 24, confermo che l'agente deve occuparsi anche di tutte le attività connesse e/o prodromiche alla vendita, quali ad esempio, accoglienza dei clienti, gestione delle telefonate da loro provenienti e analisi delle vetture;
l'agente seguiva il cliente anche nell'immediato post vendita.
In relazione al capitolo 25, confermo che il ricorrente si occupava di condurre le negoziazioni con i clienti nel rispetto dei limiti derivanti dalla politica della società per quanto concerne la determinazione dei prezzi e degli eventuali sconti. In relazione al capitolo 26, confermo che il ricorrente, dopo la vendita dell'auto, doveva far firmare al cliente la bozza della proposta d'acquisto. In relazione al capitolo 27, i dati relativi al contratto di vendita venivano inseriti in un programma informatico oppure venivano inseriti in un modulo cartaceo precompilato a disposizione.
In relazione al capitolo 28, confermo che il ricorrente proponeva anche i servizi accessori indicati nel capitolo. In relazione al capitolo 29, confermo che, per alcuni servizi accessori, le
Pag. 11 di 18 pratiche andavano istruite servendosi di un apposito portale;
per esempio mi riferisco ai servizi per chiedere un finanziamento. In relazione al capitolo 30, confermo che il ricorrente con il cliente raccoglieva la documentazione necessaria per il passaggio di proprietà e che poi tutta questa documentazione veniva consegnata all'amministrazione. In relazione al capitolo
31, confermo che dell'adempimento amministrativo costituito dal passaggio di proprietà se ne occupavano le agenzie di pratiche auto.
In relazione ai capitoli 32 e 33, confermo che, in caso di richiesta di permuta di un veicolo, la valutazione dello stesso veniva fatta solo da In relazione ai capitoli 38 e 39, Persona_1 confermo che la valutazione meccanica dell'auto veniva fatta da un perito di fiducia della società; questo meccanico all'epoca era Non so se il ricorrente si occupasse Persona_4 della valutazione dello stato della carrozzeria. In generale, la prassi era quella di contattare un tecnico per procedere alla valutazione dell'autovettura.
In relazione al capitolo 40, confermo che le attività volte a verificare la situazione amministrativa dei veicoli offerti in vendita alla società venivano svolte in via esclusiva dall'ufficio amministrativo della società medesima. In relazione al capitolo 41, alcuni clienti venivano accompagnati nell'agenzia pratiche auto, altri andavano autonomamente;
non c'era una prassi ben definita. Il venditore doveva assicurarsi che il passaggio di proprietà andasse a buon fine.
In relazione al capitolo 42, all'epoca di queste attività di ripristino dei mezzi acquistati se ne occupava che era responsabile di questa procedura. Poteva capitare che un Persona_2 venditore portasse un mezzo per una riparazione.
In relazione al capitolo 43, mi è capitato di vedere il sig. lavare le auto. Era una cosa Pt_1 che poteva succedere, non c'era anche qui una prassi. Le macchine di solito venivano preparate e lavate per la vendita da un fornitore esterno;
ma poteva succedere che lo facessero, al bisogno, anche i venditori. In relazione al capitolo 45, poteva capitare che un venditore spostasse le auto per provvedere ad una diversa sistemazione del salone. In relazione al capitolo 47, non ricordo di aver visto il ricorrente pulire il salone.
In relazione al capitolo 50, all'epoca ero io che mi occupavo in via principale dell'implementazione del sito internet. In relazione al capitolo 53, confermo che il sig. per quanto riguarda l'attività connessa al sito internet, si limitava a rispondere alle Pt_1 richieste di natura commerciale che la clientela rivolgeva alla società tramite questo sito
Internet.
Pag. 12 di 18 In relazione al capitolo 54, all'epoca i venditori segnavano su un foglio tutti i clienti che avevano contattato e poi se ne parlava in delle riunioni che venivano organizzate dal sig.
Non erano riunioni fisse ma venivano fatte al bisogno, ogni tanto per fare il punto. Per_1
Questa cosa aiutava i venditori nell'attività di vendita.
In relazione al capitolo 55, il salone aveva un orario di apertura;
i venditori tendenzialmente erano presenti sia all'apertura che alla chiusura del salone. Poteva capitare che i venditori entrassero un po' dopo o uscissero un po' prima rispetto all'orario di apertura del salone. In relazione al capitolo 56, non ricordo rimproveri nei confronti del sig. per orari di Pt_1 lavoro diversi da quelli di apertura del salone. In relazione al capitolo 60, dipende dai periodi;
nell'ultimo periodo, il ricorrente era meno rigido nel lavorare nell'orario di apertura del salone. In relazione al capitolo 61, è capitato che il ricorrente sia arrivato tardi nel salone il pomeriggio.
In relazione ai capitoli 66 e 67, nel salone di via La Spezia, ogni venditore aveva una postazione con una sua scrivania e un computer, con accesso ad internet e stampante. Il computer aveva i programmi essenziali per svolgere l'attività. In relazione al capitolo 69, il ricorrente periodicamente riferiva dell'attività di vendita da lui svolta al sig. poteva essere anche Per_1 una banale chiacchiera la mattina, i contatti erano spesso informali;
nelle riunioni era prevalentemente il sig. he parlava, dando informazioni di vario genere, anche sulle Per_1 vetture.
In relazione al capitolo 72, poteva capitare che i sigg.ri dessero indicazioni al Per_1 ricorrente in relazione all'attività da lui svolta. Non so se il ricorrente sottoponesse o no ai sigg.ri utti gli ordinativi dei veicoli e tutti i preventivi. Per_1
In relazione al capitoli 73, non ricordo. Io ero anche all'epoca geograficamente distante dall'ufficio del sig. anche dal salone. In relazione al capitolo 74, non ho mai visto Per_1 nessuno della società imporre le ferie al ricorrente in un determinato periodo. Noi collaboratori ci eravamo organizzati tra di noi per evitare di andare in ferie tutti nello stesso periodo, incluso il sig. Anche qui l'organizzazione era nata in [...] informale. In Pt_1 relazione al capitolo 77, ad un certo punto abbiamo inserito un file condiviso in google drive dove ogni agente e dipendente metteva i giorni di assenza;
essendo condiviso tutti lo vedevano.
Pag. 13 di 18 In relazione al capitolo 82, ho trovato su internet su un sito di vendite auto un annuncio di
“ ” con indicato il nome di e un numero di telefono. Organizzazione_3 Pt_1
Questa pagina mi è stata segnalata da un altro collaboratore, perché si Persona_5 trattava di auto che potevano essere state utilizzate dal sig. Io, essendo vicino alla Pt_1 proprietà, ho riferito questa cosa a e quando Persona_1 Tes_5 Testimone_6 eravamo in ufficio assieme poco dopo. ha provato poi a chiamare questo Tes_5 numero in viva voce. Abbiamo tutti riconosciuto la voce di Da dove Parte_1 eravamo noi, non abbiamo sentito il cellulare suonare, il sig. era però in salone nella Pt_1 sua postazione. Due minuti dopo, il sig. è stato chiamato nell'ufficio dal sig. Pt_1 Per_1
ADR: c'era un servizio di pulizia del salone e tuttora c'è; il salone viene pulito due volte alla settimana.
ADR: la postazione del sig. non è vicina alla mia». Pt_1
16. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Org_3
«Io sono socio del sig. nella sua società, di Io Pt_1 Org_4 Parte_1 all'epoca stavo avviando una mia attività nel settore auto;
non c'era un rapporto professionale con il sig. Il rapporto è sorto l'anno scorso. Pt_1
In riferimento al capitolo 13, io mi ricordo di aver accompagnato presso il salone il Sig. per prendere i suoi effetti personali mi pare l'11 ottobre, sicuramente era fine Pt_1 settimana, escludo che fosse domenica. Io prima di accompagnarlo presso il salone, avevo parlato con il sig. dicendogli che non comprendevo perché il ricorrente era stato Per_1 allontanato dal lavoro il giorno prima;
il sig. a risposto facendo riferimento non solo Per_1 alla questione dell'annuncio ma a tutta un'altra serie di questioni. Quando ho accompagnato il ricorrente nel salone il giorno dopo, abbiamo incontrato nel salone il sig. che ha Tes_7 detto una frase del seguente tenore: “Che cazzo ci fai qui dentro, torna fuori”. In quel momento, eravamo sulla porta.
ADR: Il sito ove è stato rinvenuto l'annuncio era un sito di mia proprietà».
17. Infine, il teste ha riferito quanto segue: Tes_8
«Lavoravo ad società che ha la sede adiacente alla convenuta e che fa riferimento Org_1 agli stessi titolari. Lavoravo in officina.
Il ricorrente vendeva macchine, le comprava dai clienti;
chiamava me se c'era da gestire la macchina con il cliente o fare riparazioni. Penso che si occupasse anche della
Pag. 14 di 18 documentazione contrattuale e delle attività prodromiche come il passaggio di proprietà e i servizi accessori. Io facevo lo “stato d'uso”: quando un cliente portava la macchina da rivendere il ricorrente mi chiamava per verificare in che stato fosse, poi i venditori facevano le loro valutazioni. Si occupava delle operazioni inerenti al ripristino dell'usato acquistato.
I venditori si occupano di predisporre il salone di esposizione;
si organizzano perché bisogna fare girare le macchine in esposizione. Non ho mai visto venditori pulire il salone. Non so se seguisse il sito. Non so se facesse un elenco quotidiano delle telefonate.
Non so l'orario di lavoro preciso del ricorrente: lo vedevo alle 8.30 e penso che facesse fino alle 12.30 e poi dalle 15 alle 19. Non so se avesse un orario fisso. Lo vedevo a volte arrivare più tardi e a volte viceversa anche in pausa pranzo. Ai tempi dei fatti non lavoravo al sabato.
Preciso che ho lavorato per fino a novembre 2020, lo ricordo perché durante i primi Org_1 lockdown ero ancora in Org_1
Il ricorrente aveva una postazione fissa pc, mi pare che la stampante fosse in comune. Non so se i pc fossero della società ma penso di sì.
il responsabile del salone, penso che dicesse al ricorrente cosa doveva fare;
mi è Per_1 capitato di sentire che gli dicesse di prendere una macchina e spostarla o fare altre specifiche attività. Non so se sottoponesse a rdinativi e preventivi. Pt_1 Per_1
Non so se chiedesse a utorizzazione per ferie e permessi. Non so quando facesse Per_1 ferie. Non so se ci fosse un piano ferie comune.
Non ho assistito agli episodi dell'8 ottobre 2020 e del 9 ottobre 2020.
Non ero nel gruppo whatsapp della società ». CP_1
18. Dall'istruttoria svolta non sono emersi sufficienti elementi a dimostrare le caratteristiche imprescindibili del vincolo della subordinazione, ossia l'assoggettamento pervasivo e sistematico del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
19. Non ha trovato infatti conferma l'allegazione secondo cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto a un rigido orario di lavoro: al contrario, è stato riferito che, sebbene l'agente tendesse a essere presente al salone nei suoi orari di apertura, non era
Pag. 15 di 18 infrequente che arrivasse al pomeriggio o se ne andasse dopo la mattinata, dimostrando così di poter organizzare in autonomia il proprio tempo.
20. Lo svolgimento delle attività propedeutiche e accessorie alla vendita degli autoveicoli, quali l'offerta di finanziamenti, polizze assicurative e simili e la gestione delle relative pratiche, non appare in sé incompatibile con la genuinità del rapporto di agenzia, essendo stato riferito che tali pratiche erano regolarmente seguite dagli agenti in quanto inestricabilmente connesse con la vendita delle vetture usate.
21. Anche il regolare coordinamento del ricorrente con i titolari della convenuta, che si concretizzava nella periodica reportistica in merito agli affari conclusi e nell'impartizione di indicazioni da parte dei titolari, non assume valore dirimente ai fini dell'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato
22. Anche una collaborazione di carattere autonomo richiede necessariamente che vi sia un confronto tra le parti in ordine agli obiettivi da raggiungere e finanche l'indicazione di direttive di carattere generale da parte del preponente, a patto che esse non esondino invece in ordini specifici e dettagliati che comprimano sensibilmente l'autonomia organizzativa del prestatore di lavoro;
circostanza questa non emersa in alcun modo dall'istruttoria.
23. I rendiconti, poi, non erano, in base a quanto riferito dai testi, regolari e costanti e imposti dal supposto datore di lavoro;
i rendiconti erano facoltativi e si svolgevano riunioni tra agenti per il confronto reciproco e lo scambio di informazioni utili a ottimizzare le tecniche e le strategie di vendita.
24. Vi erano postazioni fisse per gli agenti, compreso il ricorrente, presso la sede della convenuta, ma questo di per sé non dimostra una sottoposizione all'eterodirezione del supposto datore di lavoro.
25. Le trattative con i potenziali clienti erano condotte autonomamente dal ricorrente, nei limiti delle politiche di prezzo decise dalla convenuta, e l'autorizzazione ai titolari de Il Valutatore era richiesta solamente per praticare sconti superiori alla norma.
Pag. 16 di 18 26. È stato poi smentito che il ricorrente si occupasse delle pratiche di passaggio di proprietà dei veicoli, avendo i testi riferito che tale attività era affidata dalla convenuta ad agenzie esterne specializzate in tali incombenti.
27. Non è poi emerso che il ricorrente si occupasse sistematicamente, come da lui allegato, anche del lavaggio delle auto e della predisposizione e pulizia del salone;
le auto, infatti, erano normalmente lavate e preparate per la vendita da un fornitore all'esterno, e solo occasionalmente poteva capitare che l'agente le portasse all'autolavaggio; la pulizia del salone invece non è stata confermata da alcun teste.
28. Dalle testimonianze è emerso anche che il ricorrente non si occupava di valutazione dell'usato e ripristino dell'usato acquistato, essendo queste attività rimesse ai titolari e occupandosi il ricorrente al più di attività preliminari come la raccolta e la trasmissione dei dati utili a tali fini.
29. I testi hanno poi riferito che la predisposizione e l'implementazione del sito internet della convenuta non era attività rimessa al ricorrente, che invece utilizzava semplicemente il sito per rispondere a quesiti di natura commerciale dei clienti.
30. Infine, non è possibile ritenere sussistente la prova di un'eterodirezione da parte della convenuta dal contenuto della chat whatsapp tra i titolari della società e gli agenti (docc. 16-18 ricorrente).
31. Dalle trascrizioni emerge ancora una volta l'esistenza di un coordinamento e di un confronto tra preponente e agenti sulle attività di vendita e degli incentivi del primo ai secondi a massimizzare i profitti e a impegnarsi al massimo per concretizzare le opportunità commerciali che si presentavano, ma non direttive dettagliate sulle attività da svolgere, né tantomeno l'esercizio di un potere direttivo o disciplinare.
32. Dal complesso del compendio probatorio in atti, dunque, non sono emersi elementi sufficienti a ritenere che il ricorrente, su cui grava il relativo onere probatorio, abbia dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, cui deve
Pag. 17 di 18 quindi essere riconosciuta la natura contrattualmente convenuta di rapporto di agenzia.
33. Ne consegue il rigetto delle ulteriori domande del ricorrente di impugnazione del supposto licenziamento e di condanna al pagamento di differenze retributive e alla regolarizzazione delle posizioni previdenziale, che presuppongono logicamente l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.
34.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
35. In ragione della complessità della vicenda fattuale della presente controversia, che ha richiesto una complessa istruttoria per accertare l'effettiva natura del rapporto, sussistono idonee ragioni per compensare la metà delle spese di lite tra il ricorrente e la convenuta, con condanna del ricorrente soccombente alla rifusione della restante parte delle spese di lite della convenuta, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa il 50% delle spese di lite;
condanna al pagamento Parte_1
in favore de delle restanti spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.750,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 25/01/2024
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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