Articolo 3 della Legge 12 aprile 2022, n. 31
Articolo 2Articolo 4
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23 aprile 2022
Art. 3. Clausole finanziarie 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si provvedera' mediante apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 23 aprile 2022