Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 18/07/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2022, proposto da
LA FU, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Imposimato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SC NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Travi ed Elena Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Iuss - Istituto universitario di studi superiori, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cerbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fondazione Poliambulanza – Istituto Ospedaliero, non costituita in giudizio;
Ministero dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del Decreto rettorale n. 199/2021 del 20 ottobre 2021 emesso dal rettore dello I.U.S.S. – Scuola Universitaria Superiore di Pavia, con il quale è stato dichiarato vincitore il prof. SC NA in relazione alla “ Procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia con finanziamento esterno ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 240/2010 – Settore concorsuale - 06/F4 - Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa e Settore scientifico disciplinare - MED/33 - Malattie Apparato Locomotore ”, bandita con Decreto rettorale n. 35/21 del 29 marzo 2021, e la revoca dei seguenti atti presupposti: D.R. n. 115/2021 del 9 luglio 2021; D.R. n. 35/2021 del 29 marzo 2021; D.R. n. 22/2020 del 5 marzo 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SC NA, dello Iuss - Istituto Universitario di Studi Superiori e del Ministero dell’università e della ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. LA Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15 dicembre 2021 e depositato il 13 gennaio 2022, il ricorrente ha impugnato il decreto, emarginato in oggetto, con il quale il rettore dello I.U.S.S. – Istituto Universitario di Studi Superiori (nel prosieguo, semplicemente, IUSS) ha dichiarato vincitore il prof. SC NA all’esito dello svolgimento della “ Procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia con finanziamento esterno ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 240/2010 – Settore concorsuale - 06/F4 - Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa e Settore scientifico disciplinare - MED/33 - Malattie Apparato Locomotore ”, e gli atti ad esso presupposti.
1.1. A sostegno del ricorso, ha dedotto le seguenti ragioni:
1.1.1. “ Violazione di legge in relazione all’art. 18 lett. a l. 240/2010 (individuazione del profilo ricercato attraverso criteri non conformi) ”;
1.1.2. “ Violazione di legge in relazione all’art. 18 l. 240/2010 con riguardo all’art. 8 comma 2 d.r. 22/2020 “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Scuola Universitaria Superiore IUSS di PAVIA” (omessa predeterminazione dei criteri di valutazione) ”;
1.2.3. “ Violazione di legge in relazione all’art. 18 l. 240/2010 con riguardo all’art. 1 d.r. 115/2021 “Nomina commissione” e all’art. 4 comma 2 d.r. 22/2020 “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Scuola Universitaria Superiore IUSS di PAVIA” (procedura di nomina dei commissari non conforme) ”;
1.2.4. “ Violazione di legge in relazione all’art. 16 l. 240/2010 relativamente agli artt. 51 e 52 cpc e all’art. 6 bis d.lgs. 241/90 – Eccesso di potere per inosservanza di circolari (omessa dichiarazione in ordine ad eventuali incompatibilità tra i membri della commissione e il candidato NA) ”;
1.2.5. “ Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti - Eccesso di potere per disparità di trattamento (omessa o carente motivazione in ordine alla valutazione dei candidati; disparità e illogicità nella valutazione dei candidati; omessa ed erronea valutazione di aspetti rilevanti nella valutazione dei candidati; erronea determinazione dei criteri di valutazione) ”;
1.2.6. “ Eccesso di potere (omessa esclusione del candidato SC NA per vizi formali della domanda di partecipazione) ”.
2. Si è costituito in giudizio l’intimato istituto, eccependo la inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.
3. Si sono altresì costituiti, quali controinteressati, il Ministero dell’università e della ricerca, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto di essere estromesso, e SC NA, chiedendo il rigetto delle domande proposte con il ricorso.
4. All’udienza di merito straordinaria del 6 giugno 2025, la causa è stata discussa e, all’esito, mandata in decisione.
5. Tutto ciò premesso, deve preliminarmente vagliarsi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero dell’università e della ricerca.
5.1. L’eccezione è fondata.
Come infatti dedotto, non risulta impugnato alcun provvedimento del prefato Ministero ma esclusivamente gli atti dell’Istituto resistente il quale, pertanto, è l’unica amministrazione legittimata passivamente.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’università e della ricerca e la sua estromissione dal giudizio.
6. Nel merito, il ricorso è infondato, con assorbimento delle censure di inammissibilità formulate.
6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art.18, co.1, lett. a), legge 30 dicembre 2010, n.240, secondo cui “ Le università, con proprio regolamento […] disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale ”.
In particolare, il bando di concorso, anziché limitarsi alla sola indicazione del settore scientifico-disciplinare, come previsto dalla riferita disposizione, ha previsto che il professore fosse individuato per il “settore scientifico-disciplinare MED/33 con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, alla chirurgia protesica primaria e di revisione di anca e ginocchio, totale e parziale, e post-traumatica, e alla chirurgia robotica di ginocchio primaria e di revisione; alla progettazione di nuovi disegni protesici innovativi e alle relative sperimentazioni; alla traumatologia dello sport e in particolare alle ricostruzioni muscolo- tendinee acute e croniche ” ed altresì che “Il docente ... dovrà svolgere attività di ricerca coerente e congruente con le tematiche del SSD MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, in particolare con i risultati clinici e radiologici delle serie protesiche a confronto, tradizionali e innovative, della chirurgia robotica primaria e di revisione” .
6.1.1. Il motivo è infondato.
Appaiono, sul punto, condivisibili le ragioni di opposizione al ricorso esposte dall’Istituto resistente e dal controinteressato.
Deve, infatti, rilevarsi che il bando, nelle parti contestate, si limita ad una elencazione di attività di ricerca e delle funzioni da svolgere che appare affatto coerente con il settore scientifico-disciplinare indicato, con cui si è inteso recepire le richieste della Fondazione finanziatrice (Fondazione Poliambulanza), che aveva previsto l’assunzione dei costi per il posto in esame, con l’obiettivo che venisse svolta un’attività specifica di interesse per la stessa Fondazione, tenuto conto peraltro della specialità e delle specificità, nel panorama universitario, dell’IUSS.
6.2. È del pari infondato il secondo motivo, per mezzo del quale il ricorrente deduce la illegittimità dell’art.8, co.2 del d.r. 22/2010 (“ Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della scuola universitaria superiore IUSS di Pavia” ), ove sono disciplinate le “ Modalità di svolgimento della selezione ”, lasciando tuttavia eccessivi margini di discrezionalità alla Commissione nella determinazione dei criteri di valutazione.
Segnatamente la norma contestata dispone che: “ I criteri di valutazione dovranno essere stabiliti dalla Commissione nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- profilo scientifico del candidato da valutare con riferimento ai migliori standard nazionali ed internazionali della disciplina ed in particolare per quanto concerne la produzione scientifica;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione a progetti di ricerca
nazionali e internazionali;
- collaborazione scientifica con altri Atenei e organismi pubblici e privati sia in Italia che all’estero;
- attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all’estero o in contesti internazionali;
- attività di progettazione e gestione di nuovi prodotti formativi e risultati conseguiti;
- attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- titolarità di brevetti ”.
6.2.1. La tesi del ricorrente non può essere condivisa, soprattutto laddove sostiene che il regolamento avrebbe dovuto dettare i criteri con un livello di specificazione tale da non lasciare “ margini alla commissione ”.
Come infatti precisato dalla giurisprudenza amministrativa, anche recente, “ La valutazione dei candidati, del loro curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e delle capacità didattiche deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori. Essi possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti approvati dalle singole Università oppure nelle delibere dipartimentali che chiedono il bando del posto o nei bandi stessi. […] In altri casi, i regolamenti delle sedi universitarie affidano direttamente alle Commissioni il compito di definire criteri, parametri e indicatori. Anche in dette ipotesi, però, le Commissioni non dispongono di un potere totalmente discrezionale. Sia perché i regolamenti, anche se non dettano i criteri in maniera specifica, in molti casi chiedono comunque alle Commissioni di uniformarsi alla normativa vigente ovvero agli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale o, ancora, ai criteri e ai parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento e così via. Sia perché le Commissioni, essendo composte da persone che sono espressione dello specifico sapere disciplinare, operano al fine di riconoscere, nei candidati proprio gli standard metodologici e contenutistici della comunità scientifica di appartenenza ” (Cons. Stato, VII, 5 gennaio 2024, n. 223).
Deve ritenersi pertanto che la disposizione contestata resista alle censure mosse dal ricorrente, nella parte in cui ha dettato i criteri generali cui la Commissione deve attenersi nella determinazione dei criteri di valutazione.
6.3. Con il terzo motivo, l’istante deduce la illegittimità del riferito regolamento di cui al d.r. n.22/2020, laddove, all’art.4, disciplina la procedura per la selezione dei membri della commissione, ritenendo “ non superi il vaglio di trasparenza richiesto dall’art.18 l. 240/2010 ”.
L’art.4 citato, in particolare, dispone, al comma 2, che “ Per le procedure selettive per professori di prima fascia di cui al presente Regolamento le Commissioni di valutazione sono composte da cinque componenti, così individuati:
- due professori ordinari indicati dal Consiglio della Classe proponente e appartenenti al settore disciplinare o al settore concorsuale oggetto del bando;
- tre commissari sorteggiati, in una rosa di almeno quattro candidati indicati dal Consiglio della Classe proponente: tra i professori ordinari degli atenei italiani attivi alla data della nomina e non afferenti alla Scuola appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione; e/o tra i docenti di atenei stranieri e studiosi operanti presso istituzioni di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale attivi alla data di nomina della Commissione nell’ambito scientifico corrispondente al settore concorsuale per il quale il posto è bandito ”.
Secondo il ricorrente sarebbe stato più opportuno prevedere un sorteggio fra una rosa più ambia, posto che la prevista procedura “ di fatto porta vicino allo zero la variabile aleatoria del sorteggio, annullando il presidio di trasparenza della procedura ”.
6.3.1. Anche la censura in esame si rivela infondata.
Deve, infatti, osservarsi che la previsione del decreto rettorale citata non si pone in contrasto con alcuna delle norme contenute nell’art.18 della legge n.240/2010, il quale non impone il sorteggio, con ciò consentendo la massima libertà nella nomina dei membri della commissione.
La procedura del sorteggio fra una rosa di candidati è stata, invero, raccomandata alle Università, e non imposta (cfr. Cons. Stato, VI, 14 dicembre 2021, n. 8336), dall’ANAC, con il piano nazionale anticorruzione, fra le varie misure suggerite al fine di contrastare fenomeni di distorsione delle procedure selettive.
L’Istituto resistente, che pure avrebbe potuto, nell’esercizio della propria autonomia, disattendere motivatamente le richiamate indicazioni (cfr. Tar Lombardia, 28 novembre 2023, n.2831), ha, come visto, ritenuto di aderite alla raccomandazione dell’ANAC, prevedendo una procedura di sorteggio che si sottrae, in quanto tale, alle censure mosse dal ricorrente, in quanto sufficientemente idonea a garantire il rispetto del principio di trasparenza.
6.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione, da parte della Commissione, degli artt.51 e 52 c.p.c. e dell’art.6 -bis legge 7 agosto 1990, n.241, per i collegamenti fra il vincitore ed ognuno dei membri della Commissione, rappresentati dalla collaborazione nella redazione di alcuni articoli scientifici, dalla partecipazione alla medesima associazione scientifica, la “European Knee Society” e dalla partecipazione ad eventi e corsi di formazione.
6.4.1. La censura è infondata.
Come pure riconosciuto dal ricorrente, “ in un ambiente accademico di siffatto genere non è raro che vi siano collaborazioni e compartecipazioni ”.
Ciò tanto è vero che, come rilevato dalla difesa dello IUSS, lo stesso ricorrente “ ha redatto e pubblicato svariati articoli scientifici in collaborazione con i membri della commissione, come del resto frequentemente accade nella comunità scientifica di riferimento ”.
In merito, deve darsi continuità al condivisibile e diffuso indirizzo giurisprudenziale, da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato, VII, 16 aprile 2025, n.3316, secondo cui non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente di detta commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio ( ex plurimis : Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; id., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; id., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276). Nei concorsi universitari, l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono ipotesi ricorrenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati (Cons. St., sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768). La sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire ‒ pur nella possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l'operato di chi sia stato proprio allievo ‒ alla scelta dei più meritevoli (Cons. St., sez. VI, 24 ottobre 2002, n. 5879).
6.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente censura le valutazioni espresse dalla Commissione e che hanno determinato la selezione del controinteressato.
6.5.1. In termini generali, va rammentato che, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto gli esiti di concorsi universitari, “ per giurisprudenza assolutamente consolidata le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione ” (Cons. Stato, Sez. VII, 24 ottobre 2024, n. 8512).
Il Consiglio di Stato ha avuto poi occasione di precisare che “ Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Ciò perché bisognerebbe stilare ex ante una "classifica" dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, il che non sarebbe, ovviamente, neanche ipotizzabile.
La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell'ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598) » (Cons. Stato, Sez. VII, 27 giugno 2024, n. 5685; in termini, Tar Lazio, III ter, 12 giugno 2025, n.11540).
Tenuto conto dei princìpi poc’anzi richiamati, che il Collegio condivide, le censure proposte dal ricorrente non risultano suscettibili di accoglimento, poiché nella valutazione dei due candidati non si rinvengono errori di fatto o macroscopiche illogicità, quanto piuttosto valutazioni non condivise, cui però non ne può essere sostituita una (eventualmente) diversa di questo Giudice.
Al riguardo, dev’essere altresì richiamato il “ consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale […] secondo cui nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell'idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24) » (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 3456).
D’altra parte, il ricorrente « sconfina nel merito delle suddette valutazioni ed addirittura corregge i punteggi assegnati ai candidati, indicando i punteggi che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere attribuiti agli stessi per effetto della corretta valutazione inerente le allegazioni dei candidati: egli viene, così, a sovrapporre le proprie personali valutazioni a quelle della Commissione, il che, per giurisprudenza costante, non è consentito (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, n. 6892/2023, cit.; id., 18 gennaio 2023, n. 615; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. V, 14 dicembre 2023, n. 10807; id., 17 gennaio 2023, n. 561; Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4665 e n. 4666; id. 25 agosto 2020, n. 5204; id., 25 luglio 2019, n. 5266; Sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248) » (così Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4956).
6.5.2. Premessi gli esposti principi, possono esaminarsi le specifiche doglianze dedotte nel ricorso.
6.5.2.1. In ordine al censurato “ ampio uso di formule di stile sostanzialmente apodittiche da parte dei commissari in ordine alla valutazione dei curricula dei candidati ”, deve rilevarsi che le valutazioni espresse dalla Commissione, nei limiti di sindacato che si sono tracciati, appaiono coerenti con i punteggi attribuiti e che, in ogni caso, l’uso di espressioni di stile non determina, in sé, la illegittimità della valutazione, ove non si traduca in una motivazione meramente apparente. Circostanza che non si ravvisa nella vicenda in esame.
6.5.2.2. Il ricorrente lamenta poi la “ assenza di qualsivoglia valutazione in ordine alla padronanza della lingua inglese, scritta e parlata ”, senza considerare, tuttavia, che il bando prevedeva che “ la padronanza della lingua inglese scritta e parlata ” avrebbe dovuto essere dimostrata “ sulla base dei titoli ed esperienze presentate ”.
6.5.2.3. Rispetto alla produzione accademica ed alle pubblicazioni su riviste internazionali, il ricorrente contesta la valutazione, con una doglianza che, da un lato, non tiene conto del fatto che il criterio richiede una valutazione qualitativa e non quantitativa, dall’altro, sconfina evidentemente nel merito della valutazione e non può perciò essere positivamente apprezzata.
6.5.2.4. Per le medesime ragioni deve essere respinta la censura relativa al punteggio di cui al “ punto 3.4 riguardo “ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI ”, ove, secondo il ricorrente, “ i due candidati venivano valutati con il massimo punteggio nonostante le loro differenze ”, visto il diverso numero di “ idee progettuali e finanziamenti ”.
6.5.2.5. Le esposte ragioni devono ancora ribadirsi in ordine alla contestazione del punteggio in ordine alla “ voce n. 3.5 denominata “RELATORI A CONGRESSI INTERNAZIONALI ”, ove il ricorrente lamenta di aver ricevuto, “ senza alcuna motivazione, solo 4 punti invece del massimo di 7 punti. Il Prof. NA non avendo documentato alcuna partecipazione in tal senso ha ricevuto 0 punti ”.
6.5.2.6. Il ricorrente censura poi il punteggio attribuito rispetto al punto 3.7 “ TITOLARITA’ DI BREVETTI E ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PRODOTTI FORMATIVI E DISEGNI INNOVATIVI PROTESICI ”, lamentando l’attribuzione al vincitore del punteggio massimo “ nonostante non avesse presentato dei brevetti ma solo dei progetti quali frutto di collaborazioni lavorative ”.
Anche tale censura è infondata, ove si consideri che il criterio non si riferiva solo alla “ titolarità di brevetti ” ma altresì alla “ attività di progettazione di disegni protesici ”, che il controinteressato ha documentato in sede concorsuale.
6.5.3. Conclusivamente, il motivo deve essere rigettato, non configurandosi la prospettata illegittimità delle valutazioni della Commissione.
6.6. Con il sesto motivo, il ricorrente sostiene, infine, che il Prof. NA avrebbe dovuto essere escluso per la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, evidenziando che “ dagli atti acquisiti relativi alla domanda del NA non si evince alcuna firma autografa ne, tantomeno, risulta possibile verificare la sottoscrizione in formato digitale di tipo CADES o quella compatibile con il sistema Concorsi online ”.
6.6.1. La censura risulta smentita dalle allegazioni e produzioni in giudizio dello IUSS, che hanno consentito di verificare che la domanda presentata dal controinteressato è stata da questi apposta con firma autografa su documento analogico, poi scansionato e caricato sull’apposita piattaforma telematica, con attribuzione del numero di protocollo, in perfetta aderenza con le prescrizioni di cui all’art.3 del bando di concorso.
7. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’università e della ricerca, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
8. La natura degli interessi coinvolti e la peculiarità della vicenda trattata, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’università e della ricerca, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Plantamura, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
LA Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA Ciconte | Concetta Plantamura |
IL SEGRETARIO