Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO – www.tribunale.oristano.it sezione Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano
Sezione Lavoro - Previdenza
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica
in funzione di Giudice del Lavoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 358/2024 del Ruolo Lavoro
Previdenza Assistenza
PROMOSSA DA
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo Parte_1 studio dell'avv. BIANCU SABINA che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato in Oristano, via Dorando Petri – Torre A, presso l'ufficio legale provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. PISCHEDDA GIANNINA per procura generale alle liti indicata per estremi nella memoria difensiva;
RESISTENTE
OGGETTO: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
All'udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata decisa all'esito della discussione sulle seguenti
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IL GIUDICE Dott. Elisabetta Sanna
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: perché l'Ill.mo Tribunale Adito, Voglia . accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che ha diritto al riconoscimento del grave grado di Parte_1 handicap, con i relativi benefici, di cui all'art. 3, comma 3 L. 104/1992, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio, con ogni effetto di legge;
condannare l , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Nell'interesse dell' : CP_1 affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia: In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità/improponibilità del ricorso per intervenuta decadenza semestrale dall'azione giudiziaria ex art 42 comma 3 del DL 269/2003, in quanto parte ricorrente ha depositato il ricorso oltre il termine di decadenza di sei mesi dalla ricezione del verbale della commissione medica;
Nel merito: dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso e comunque accertare l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio richiesto.
Spese come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, notificato entro i termini di legge, evocava in giudizio l , esponendo di essere Parte_1 CP_1
stato sottoposto, in data 05.09.2023, a visita medica di revisione al fine di accertare il grado di invalidità civile, ai sensi dell'art. 20 della Legge 3 agosto n.
102; che all'esito della visita, la competente commissione istituita presso l U.s.l. n. 4 ha riconosciuto l'odierno ricorrente “invalido con totale Pt_2 inabilità lavorativa (art. 2 e 12 l. 118/71), grave 100%”, ma nonostante tale riconoscimento, la medesima commissione riconosceva il Sig. “portatore Pt_1 di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”; in data
04.01.2024 provvedeva quindi a depositare il ricorso ex art. 445 bis c.p.c.,
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presso il Tribunale ordinario di Cagliari, in luogo del Tribunale di Oristano. Parte resistente, costituendosi in giudizio eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Cagliari;
In data 11.05.2024, il Giudice del Tribunale di Cagliari,
Sezione Lavoro, dichiarava l'estinzione del procedimento;
Pertanto, provvedeva al deposito del presente ricorso nanti il Tribunale di Oristano in data 22 maggio
2024. .
Concludeva come riportato in epigrafe.
Con memoria depositata in data 29/08/2024 l' si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto della domanda avversa. Sosteneva In via pregiudiziale l'inammissibilità/improponibilita' del ricorso per intervenuta decadenza semestrale dall'azione giudiziaria ex art 42 comma 3 del DL 269/2003.
Asseriva che in data 05/09/2023 la Commissione Medica dell' a CP_1 seguito di visita di revisione ha riconosciuto il ricorrente “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104”. Che il verbale è stato spedito con lettera raccomandata n. 66489682672-2 del 05/09/2023, e che la notifica al destinatario si è perfezionata in data 04/10/2023.
Sostiene quindi che in base all' art. 42 comma 3 del D. L. n. 269/2003, convertito in Legge 326/2003, l'unico rimedio disponibile avverso il provvedimento che si intende impugnare è il ricorso giurisdizionale da presentarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all' interessato, pena la decadenza del diritto.
Pertanto, nel caso di specie, la dichiarazione di estinzione del procedimento iscritto al n. RG 25/2024 avrebbe determinato l'inefficacia dell'originario ricorso per ATP.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali
All'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della discussione della causa, il
Tribunale pronunciava sentenza recante contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente deve essere rigettata in quanto inammissibile
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Parte ricorrente ha depositato il presente ricorso per ATP in data
22/05/2024, pertanto il deposito è avvenuto oltre il termine di sei mesi previsto dalla normativa vigente per l'impugnazione del verbale.
Ed invero, la notifica dello stesso si è perfezionata in data 04/10/2023, quando era maturata la decadenza prevista dall'art. 42 comma 3 del DL
269/2003.
Occorre evidenziare che la proposizione della domanda giudiziale, anche se effettuata davanti a un giudice incompetente, è di per sé idonea ad impedire la decadenza. Questo principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Tuttavia, questo effetto impeditivo della decadenza è subordinato a una condizione fondamentale: la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente deve avvenire nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dall' art, 50 c.p.c. Solo in questo caso il processo mantiene una struttura unitaria e conserva tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente.
Qualora il giudizio venga dichiarato estinto, come nel caso de quo,
l'originaria proposizione della domanda perde la sua efficacia impeditiva della decadenza.
Questo principio è chiaramente affermato dalla Cassazione n. 2407/1982 secondo cui l'estinzione rende inefficaci tutti gli atti processuali compiuti, compreso l'atto introduttivo della lite, al quale non può essere attribuito alcun effetto processuale o sostanziale, e quindi neppure quello di impedire la decadenza del diritto fatto valere in giudizio.
La ratio di questa distinzione risiede nel principio, desumibile dall'art. 2966 cod. civ., secondo cui la decadenza può essere impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge, che deve mantenere la sua efficacia fino al raggiungimento dello scopo.
La Cassazione n. 23425/2024, ha chiarito che la domanda giudiziale è idonea ad impedire la decadenza non in quanto mera manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto atto d'impulso di un rapporto processuale volto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice.
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Pertanto, se il rapporto processuale viene meno senza che si pervenga alla decisione di merito (come nel caso di estinzione), il diritto non è sottratto alla maturazione della decadenza.
Nel caso di specie, la dichiarazione di estinzione del procedimento iscritto al n. RG 25/2024 ha determinato l'inefficacia dell'originario ricorso per ATP.
Va da se che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 c.p.c. per intervenuta decadenza.
Nulla sulle spese processuali .
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 442 CPC: rigetta la domanda proposta da parte ricorrente perché inammissibile;
dichiara interamente compensate le spese processuali.
Così deciso in Oristano, addì 25 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sanna
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