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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2647 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2647/2024 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
(C.F ) con l'Avv. PIETRA Parte_1 C.F._1
ANGELA PANTALEO
- ricorrente -
Contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 CP_1 P.IVA_1
(uff.legale 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo CP_1
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.12.2024, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola e gli assegni familiari per l'anno 2022.
Lamenta che l' ha rigettato la domanda dell'8.2.2023 di riconoscimento CP_1
dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'ANF per l'anno 2022 in quanto
“RISULTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI CD/CM”; di essere stato cancellato dall'elenco dei coltivatori diretti per l'anno 2022 e di avere diritto alla prestazione. L' costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che la CP_1
richiesta di cancellazione dagli elenchi di coltivatore diretto è successiva a quella della prestazione richiesta e che in ogni caso non sussistono i requisiti assicurativi richiesti per il riconoscimento della indennità di disoccupazione né i presupposti per gli ANF.
Istruita la causa con la documentazione depositata dalle parti, all'udienza odierna è stata decisa con il deposito della seguente sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Occorre evidenziare che la questione sulla domanda di cancellazione dagli elenchi di coltivatore diretto successiva a quella della prestazione oggetto di causa è superata dalla circostanza ammessa dallo stesso Istituto previdenziale che la cancellazione quale coltivatore diretto ha efficacia per tutto l'anno 2022.
Conseguentemente, per l'anno 2022, al richiedente potrebbe essere riconosciuta l'indennità di disoccupazione agricola.
Tuttavia, sul punto occorre avere riguardo alla sussistenza dei presupposti di legge per l'ottenimento della prestazione.
Il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente
(biennio assicurativo); b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
Orbene, nel caso in esame, l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 non può essere riconosciuta al soggetto che nel 2022 è stato cancellato dagli elenchi quale coltivatore diretto e che nei due anni precedenti ha versato la contribuzione esclusivamente come coltivatore diretto, come correttamente dedotto dall' CP_1
Quanto all'assegno per il nucleo familiare, lo stesso costituisce una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia. A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l.
n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all in caso di pensionati) tutti i documenti CP_1
che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55). Inoltre i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e i CP_1
documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55).
Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentato in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni, a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro 30 giorni (art. 7, d.l. n. 69/88), mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11,
DPR n. 797/55).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha prodotto documentazione comprovante l'eventuale diritto alla percezione degli ANF, non avendo peraltro diritto alla collegata indennità di disoccupazione agricola.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. C.p.c., esse sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, così provvede:
- rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Marsala il 28.03.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo