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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1664 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013 e vertente
TRA
- (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via G. Marconi n. 37, presso lo studio dell'avv. Rosa Petrone, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa a margine dell'atto di citazione;
- ATTORE -
E
- in persona dell'amministratore delegato e del direttore Controparte_1
generale, legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, C.so
G. Nicotera n. 215 presso lo studio dell'avv. Paolo Maione, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale notarile in atti;
- CONVENUTA -
OGGETTO: risarcimento da assicurazione contro i danni.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di 2
applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con la notifica di atto di citazione, il dott. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per vederla condannare al pagamento dell'indennizzo che riteneva essergli dovuto CP_1
per i danni conseguenti alla rottura delle tubazioni di sua proprietà presenti sul terrazzo, a suo uso esclusivo, nel Condominio Palazzo Benanti in Via G. Marconi n. 115 in Lamezia Terme.
A sostegno della domanda deduceva la sottoscrizione con la Compagnia convenuta di una polizza denominata “Valore Plus”, che contemplava, tra le altre cose, la copertura per i Pt_2 danni riconducibili a “acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti a servizio del fabbricato o del maggiore immobile di cui forma eventualmente parte”.
Aggiungeva che la copertura si estendeva anche alle “spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) la cui rottura ed occlusione ha dato origine a fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato”. Precisava, quindi, che, nel corso dei lavori commissionati dal condominio per ovviare ai danni che si erano verificati nei locali posti al di sotto del detto terrazzo a suo uso esclusivo, si accertava che gli stessi erano riconducibili alla rottura accidentale delle tubazioni di sua proprietà sottostanti la pavimentazione del terrazzo medesimo, per cui era suo preciso onere provvedere al pagamento degli interventi ivi effettuati.
Appena venuto a conoscenza di tale circostanza, comunicatagli dall'amministratore del condominio con nota da lui ricevuta il 16.12.2009, provvedeva immediatamente ad attivare la polizza dandone comunicazione alla Compagnia convenuta in data 18.12.2009, chiedendo il pagamento del corrispettivo dei lavori per come previsto dalla polizza medesima. La
Compagnia, dopo avere nominato un proprio consulente, chiedeva, stante l'ormai avvenuta esecuzione dei lavori, una perizia da cui si potessero rilevare l'entità e la natura degli interventi e le effettive responsabilità. Ricevuta la detta perizia, la comunicava il proprio Controparte_1 diniego al rimborso richiesto sull'assunto che i danni lamentati avevano riguardato esclusivamente l'impermeabilizzazione della terrazza, per la quale non vi era copertura assicurativa. All'esito di tale comunicazione, il adiva questo Tribunale onde vedere Pt_1
soddisfatte le proprie asserite ragioni.
Si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta eccependo, in via preliminare,
l'intempestività della denuncia del sinistro, inviata quando ormai erano state eseguite le riparazioni, con conseguente impossibilità di operare una verifica diretta del danno e del nesso 3
causale. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che le tubazioni cui veniva fatto riferimento in citazione erano di proprietà del condominio.
Contestava, quindi, l'inoperatività della polizza sul presupposto della non accidentalità della rottura degli impianti. Infine, contestava la fondatezza della domanda, sia in punto di an che di quantum, per cui ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale, l'escussione dei testi indicati dalle parti ed una CTU, all'udienza del 23.07.2024, precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di seguito.
Deve, innanzi tutto, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta in merito all'inoperatività della polizza per il mancato rispetto, da parte dell'attore, dei termini contrattualmente previsti per la denuncia del sinistro. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che quest'ultimo ha provveduto a tale incombente dopo soli due giorni dalla conoscenza della riconducibilità delle infiltrazioni per cui è causa alla rottura accidentale delle tubazioni di sua esclusiva proprietà. Prima di tale comunicazione e, comunque, prima degli accertamenti del caso, si era ritenuto, anche in considerazione della natura dei danni, che gli stessi potessero essere stati causati da problematiche riconducibili a vizi del terrazzo o degli impianti condominiali, tanto che era stato proprio il Condominio a conferire l'incarico al tecnico ed all'impresa per la loro eliminazione. Solo a seguito delle indagini tecniche ed all'avvio degli interventi si è riusciti ad individuarne la causa esatta, dandone comunicazione all'effettivo proprietario degli impianti, che, peraltro, neppure viveva nel fabbricato in questione. Questi, quindi, una volta venuto a conoscenza di quanto comunicatogli, provvedeva all'immediato invio della denuncia. Ne consegue che nessun inadempimento o ritardo può imputarsi all'odierna parte attrice, per cui, sotto tale profilo, la denuncia medesima deve ritenersi tempestiva e la polizza pienamente operante con conseguente obbligo della Compagnia convenuta a garantire la copertura.
Ugualmente priva di pregio è, poi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata ancora dalla sull'assunto che le tubazioni oggetto di intervento sarebbero Controparte_1
di proprietà condominiale.
Dall'attività istruttoria espletata e, in particolare, dalla relazione del direttore dei lavori, ing.
, confermata dal CTU nominato in corso di causa, ing. è emerso Persona_1 Persona_2
che le tubazioni ammalorate, che attraversavano il terrazzo ad uso esclusivo del dott. e Pt_1
da cui sono derivati i danni oggetto di causa, collegavano l'interno dell'appartamento di questi 4
con un casotto, anch'esso di sua esclusiva proprietà, presente sul terrazzo medesimo. E' chiaro, quindi, che il sinistro de quo non può dirsi riconducibile alla rottura di tubazioni condominiali ma solo a quelle di proprietà esclusiva dell'attore.
Neppure coglie nel segno la censura di parte convenuta, che ha portato al rigetto della richiesta risarcitoria nella fase stragiudiziale, secondo cui le infiltrazioni denunciate sarebbero riconducibili a problematiche riguardanti l'impermeabilizzazione del terrazzo, per cui riguarderebbero il condominio e non il singolo condomino. Sul punto, il CTU ha chiarito che sul terrazzo in questione sono stati eseguiti interventi che, se rapportati all'intera superficie dello stesso, possono dirsi modesti e, quindi, inconciliabili con la rottura della guaina impermeabilizzante ipotizzata dal fiduciario della Compagnia di assicurazioni. Ciò in quanto una situazione come quella ipotizzata da parte convenuta avrebbe richiesto l'impermeabilizzazione dell'intero terrazzo. L'intervento locale, invece, è da considerarsi, per il CTU, perfettamente conciliabile con la rottura accidentale delle tubazioni e con gli interventi necessari per le riparazioni.
Sulla scorta delle superiori considerazioni e tenendo conto anche di quanto affermato dai testi indicati da parte attrice, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo reso dichiarazioni prive di contraddizioni e perfettamente concordanti tra loro e con le altre emergenze processuali, può ritenersi senz'altro provata la circostanza che i danni per i quali parte attrice ha richiesto l'indennizzo sono riconducibili alla rottura accidentale delle tubazioni di sua esclusiva proprietà e, quindi, al costo dei lavori per provvedere alle necessarie riparazioni ed al ripristino delle parti di terrazzo interessate dalla rottura. Su una tale evenienza, quindi, può dirsi senz'altro operante la copertura assicurativa che il dott. ha inteso far valere e Pt_1
che si estende, appunto, ai danni riconducibili a fuoriuscita di acqua conseguente alla rottura accidentale degli impianti nonché alle “spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) la cui rottura ed occlusione ha dato origine a fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato”. Per i relativi interventi, per i quali il CTU ha quantificato un costo di € 9.237,57 oltre IVA, l'impresa esecutrice dei lavori, secondo quanto dedotto e documentato da parte attrice, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 9.250,00, in considerazione della scontistica applicata all'importo risultante dal computo metrico elaborato dal direttore dei lavori, pari a € 10.629,80. Alla luce di ciò, è evidente che l'importo dell'indennizzo dovuto deve individuarsi nella minor somma di € 9.250,00, al cui pagamento parte convenuta deve essere condannata. Infatti, considerare, ai fini della quantificazione dell'indennizzo richiesto,
l'importo calcolato dal CTU, che con l'aggiunta dell'IVA sarebbe superiore a quanto preteso 5
dall'impresa esecutrice dei lavori, significherebbe riconoscere all'attore un'inammissibile locupletazione.
Alla somma sopra indicata, comunque, deve anche aggiungersi quella ulteriore di € 3.020,16 richiesta dal direttore dei lavori per la propria attività professionale, da ritenersi direttamente connessa all'intervento di riparazione eseguito e, quindi, anch'essa oggetto di copertura assicurativa, per cui l'importo totale da riconoscere come dovuto al dott. sarà di Pt_1 complessivi € 12.270,16. Peraltro, deve osservarsi, al riguardo, che parte convenuta non ha puntualmente contestato l'entità del risarcimento richiesto se non tardivamente nella memoria di replica, essendosi limitata, in tutti i precedenti atti, a censure assolutamente generiche e di stile.
Detta somma, peraltro, rientra nei limiti di indennizzo previsti in contratto. Infatti, l'art.
4.11 delle condizioni di polizza prevede che l'indennizzo venga effettuato “sino alla concorrenza di euro 1.600,00 o, se ne risulta un valore maggiore, del 5% della somma assicurata alla partita
“Fabbricato” per periodo di assicurazione”. Dall'esame della polizza emerge che, alla sezione
“Responsabilità Civile” il massimale risulta pari ad € 300.000,00, somma sulla quale andrà calcolato il 5%, per avere il limite di indennizzo, che sarà pari ad € 15.000,00, quindi superiore alla somma sopra riconosciuta, dalla quale, però, andrà detratto l'importo di € 100,00 che la medesima disposizione riconosce come franchigia, per cui l'importo totale che la convenuta dovrà versare a parte attrice sarà di € 12.170,16.
La somma così liquidata, che rappresenta debito di valore, dovrà considerarsi soggetta a rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora al soddisfo. Inoltre, dovranno riconoscersi anche gli interessi legali, sempre dalla data di messa in mora al soddisfo, sulla somma annualmente rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella misura minima, stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti.
Le spese di CTU, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe ed in accoglimento della stessa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 12.170,16 a titolo di indennizzo previsto 6
dalla copertura della polizza di assicurazioni per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora al soddisfo ed oltre interessi legali, dalla medesima data, sulla somma annualmente rivalutata;
2- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.790,00, di cui € 250,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito;
3- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Lamezia Terme, 04 marzo 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1664 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013 e vertente
TRA
- (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via G. Marconi n. 37, presso lo studio dell'avv. Rosa Petrone, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa a margine dell'atto di citazione;
- ATTORE -
E
- in persona dell'amministratore delegato e del direttore Controparte_1
generale, legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, C.so
G. Nicotera n. 215 presso lo studio dell'avv. Paolo Maione, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale notarile in atti;
- CONVENUTA -
OGGETTO: risarcimento da assicurazione contro i danni.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di 2
applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con la notifica di atto di citazione, il dott. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per vederla condannare al pagamento dell'indennizzo che riteneva essergli dovuto CP_1
per i danni conseguenti alla rottura delle tubazioni di sua proprietà presenti sul terrazzo, a suo uso esclusivo, nel Condominio Palazzo Benanti in Via G. Marconi n. 115 in Lamezia Terme.
A sostegno della domanda deduceva la sottoscrizione con la Compagnia convenuta di una polizza denominata “Valore Plus”, che contemplava, tra le altre cose, la copertura per i Pt_2 danni riconducibili a “acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti a servizio del fabbricato o del maggiore immobile di cui forma eventualmente parte”.
Aggiungeva che la copertura si estendeva anche alle “spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) la cui rottura ed occlusione ha dato origine a fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato”. Precisava, quindi, che, nel corso dei lavori commissionati dal condominio per ovviare ai danni che si erano verificati nei locali posti al di sotto del detto terrazzo a suo uso esclusivo, si accertava che gli stessi erano riconducibili alla rottura accidentale delle tubazioni di sua proprietà sottostanti la pavimentazione del terrazzo medesimo, per cui era suo preciso onere provvedere al pagamento degli interventi ivi effettuati.
Appena venuto a conoscenza di tale circostanza, comunicatagli dall'amministratore del condominio con nota da lui ricevuta il 16.12.2009, provvedeva immediatamente ad attivare la polizza dandone comunicazione alla Compagnia convenuta in data 18.12.2009, chiedendo il pagamento del corrispettivo dei lavori per come previsto dalla polizza medesima. La
Compagnia, dopo avere nominato un proprio consulente, chiedeva, stante l'ormai avvenuta esecuzione dei lavori, una perizia da cui si potessero rilevare l'entità e la natura degli interventi e le effettive responsabilità. Ricevuta la detta perizia, la comunicava il proprio Controparte_1 diniego al rimborso richiesto sull'assunto che i danni lamentati avevano riguardato esclusivamente l'impermeabilizzazione della terrazza, per la quale non vi era copertura assicurativa. All'esito di tale comunicazione, il adiva questo Tribunale onde vedere Pt_1
soddisfatte le proprie asserite ragioni.
Si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta eccependo, in via preliminare,
l'intempestività della denuncia del sinistro, inviata quando ormai erano state eseguite le riparazioni, con conseguente impossibilità di operare una verifica diretta del danno e del nesso 3
causale. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che le tubazioni cui veniva fatto riferimento in citazione erano di proprietà del condominio.
Contestava, quindi, l'inoperatività della polizza sul presupposto della non accidentalità della rottura degli impianti. Infine, contestava la fondatezza della domanda, sia in punto di an che di quantum, per cui ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale, l'escussione dei testi indicati dalle parti ed una CTU, all'udienza del 23.07.2024, precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di seguito.
Deve, innanzi tutto, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta in merito all'inoperatività della polizza per il mancato rispetto, da parte dell'attore, dei termini contrattualmente previsti per la denuncia del sinistro. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che quest'ultimo ha provveduto a tale incombente dopo soli due giorni dalla conoscenza della riconducibilità delle infiltrazioni per cui è causa alla rottura accidentale delle tubazioni di sua esclusiva proprietà. Prima di tale comunicazione e, comunque, prima degli accertamenti del caso, si era ritenuto, anche in considerazione della natura dei danni, che gli stessi potessero essere stati causati da problematiche riconducibili a vizi del terrazzo o degli impianti condominiali, tanto che era stato proprio il Condominio a conferire l'incarico al tecnico ed all'impresa per la loro eliminazione. Solo a seguito delle indagini tecniche ed all'avvio degli interventi si è riusciti ad individuarne la causa esatta, dandone comunicazione all'effettivo proprietario degli impianti, che, peraltro, neppure viveva nel fabbricato in questione. Questi, quindi, una volta venuto a conoscenza di quanto comunicatogli, provvedeva all'immediato invio della denuncia. Ne consegue che nessun inadempimento o ritardo può imputarsi all'odierna parte attrice, per cui, sotto tale profilo, la denuncia medesima deve ritenersi tempestiva e la polizza pienamente operante con conseguente obbligo della Compagnia convenuta a garantire la copertura.
Ugualmente priva di pregio è, poi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata ancora dalla sull'assunto che le tubazioni oggetto di intervento sarebbero Controparte_1
di proprietà condominiale.
Dall'attività istruttoria espletata e, in particolare, dalla relazione del direttore dei lavori, ing.
, confermata dal CTU nominato in corso di causa, ing. è emerso Persona_1 Persona_2
che le tubazioni ammalorate, che attraversavano il terrazzo ad uso esclusivo del dott. e Pt_1
da cui sono derivati i danni oggetto di causa, collegavano l'interno dell'appartamento di questi 4
con un casotto, anch'esso di sua esclusiva proprietà, presente sul terrazzo medesimo. E' chiaro, quindi, che il sinistro de quo non può dirsi riconducibile alla rottura di tubazioni condominiali ma solo a quelle di proprietà esclusiva dell'attore.
Neppure coglie nel segno la censura di parte convenuta, che ha portato al rigetto della richiesta risarcitoria nella fase stragiudiziale, secondo cui le infiltrazioni denunciate sarebbero riconducibili a problematiche riguardanti l'impermeabilizzazione del terrazzo, per cui riguarderebbero il condominio e non il singolo condomino. Sul punto, il CTU ha chiarito che sul terrazzo in questione sono stati eseguiti interventi che, se rapportati all'intera superficie dello stesso, possono dirsi modesti e, quindi, inconciliabili con la rottura della guaina impermeabilizzante ipotizzata dal fiduciario della Compagnia di assicurazioni. Ciò in quanto una situazione come quella ipotizzata da parte convenuta avrebbe richiesto l'impermeabilizzazione dell'intero terrazzo. L'intervento locale, invece, è da considerarsi, per il CTU, perfettamente conciliabile con la rottura accidentale delle tubazioni e con gli interventi necessari per le riparazioni.
Sulla scorta delle superiori considerazioni e tenendo conto anche di quanto affermato dai testi indicati da parte attrice, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo reso dichiarazioni prive di contraddizioni e perfettamente concordanti tra loro e con le altre emergenze processuali, può ritenersi senz'altro provata la circostanza che i danni per i quali parte attrice ha richiesto l'indennizzo sono riconducibili alla rottura accidentale delle tubazioni di sua esclusiva proprietà e, quindi, al costo dei lavori per provvedere alle necessarie riparazioni ed al ripristino delle parti di terrazzo interessate dalla rottura. Su una tale evenienza, quindi, può dirsi senz'altro operante la copertura assicurativa che il dott. ha inteso far valere e Pt_1
che si estende, appunto, ai danni riconducibili a fuoriuscita di acqua conseguente alla rottura accidentale degli impianti nonché alle “spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) la cui rottura ed occlusione ha dato origine a fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato”. Per i relativi interventi, per i quali il CTU ha quantificato un costo di € 9.237,57 oltre IVA, l'impresa esecutrice dei lavori, secondo quanto dedotto e documentato da parte attrice, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 9.250,00, in considerazione della scontistica applicata all'importo risultante dal computo metrico elaborato dal direttore dei lavori, pari a € 10.629,80. Alla luce di ciò, è evidente che l'importo dell'indennizzo dovuto deve individuarsi nella minor somma di € 9.250,00, al cui pagamento parte convenuta deve essere condannata. Infatti, considerare, ai fini della quantificazione dell'indennizzo richiesto,
l'importo calcolato dal CTU, che con l'aggiunta dell'IVA sarebbe superiore a quanto preteso 5
dall'impresa esecutrice dei lavori, significherebbe riconoscere all'attore un'inammissibile locupletazione.
Alla somma sopra indicata, comunque, deve anche aggiungersi quella ulteriore di € 3.020,16 richiesta dal direttore dei lavori per la propria attività professionale, da ritenersi direttamente connessa all'intervento di riparazione eseguito e, quindi, anch'essa oggetto di copertura assicurativa, per cui l'importo totale da riconoscere come dovuto al dott. sarà di Pt_1 complessivi € 12.270,16. Peraltro, deve osservarsi, al riguardo, che parte convenuta non ha puntualmente contestato l'entità del risarcimento richiesto se non tardivamente nella memoria di replica, essendosi limitata, in tutti i precedenti atti, a censure assolutamente generiche e di stile.
Detta somma, peraltro, rientra nei limiti di indennizzo previsti in contratto. Infatti, l'art.
4.11 delle condizioni di polizza prevede che l'indennizzo venga effettuato “sino alla concorrenza di euro 1.600,00 o, se ne risulta un valore maggiore, del 5% della somma assicurata alla partita
“Fabbricato” per periodo di assicurazione”. Dall'esame della polizza emerge che, alla sezione
“Responsabilità Civile” il massimale risulta pari ad € 300.000,00, somma sulla quale andrà calcolato il 5%, per avere il limite di indennizzo, che sarà pari ad € 15.000,00, quindi superiore alla somma sopra riconosciuta, dalla quale, però, andrà detratto l'importo di € 100,00 che la medesima disposizione riconosce come franchigia, per cui l'importo totale che la convenuta dovrà versare a parte attrice sarà di € 12.170,16.
La somma così liquidata, che rappresenta debito di valore, dovrà considerarsi soggetta a rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora al soddisfo. Inoltre, dovranno riconoscersi anche gli interessi legali, sempre dalla data di messa in mora al soddisfo, sulla somma annualmente rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella misura minima, stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti.
Le spese di CTU, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe ed in accoglimento della stessa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 12.170,16 a titolo di indennizzo previsto 6
dalla copertura della polizza di assicurazioni per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora al soddisfo ed oltre interessi legali, dalla medesima data, sulla somma annualmente rivalutata;
2- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.790,00, di cui € 250,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito;
3- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Lamezia Terme, 04 marzo 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito