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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2024, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 29.10.22024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5807 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Massimiliano De Matteo e
Serena Sebastianelli ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Stefania Pezzullo e Rosario
Carmine Rossi resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.09.2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 14.06.2021 al 22.03.2022 con mansioni di autotrasportatore e inquadramento nel livello 3 super del CCNL di categoria, e di aver lavorato seguendo turni di 5 giorni a settimana per una media di circa 15 ore giornaliere.
Lamentando, quindi, di non aver percepito la retribuzione per le ore di lavoro straordinario svolte, ha concluso chiedendo la condanna della società al pagamento della complessiva somma di € 15.259,91 per differenze retributive. Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato nel merito la fondatezza della CP_1
domanda con varie argomentazioni, concludendo per il rigetto.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziato che, con diffida accertativa intervenuta nelle more del giudizio (recante la data del 23.08.2023), l Controparte_2
ha accertato la sussistenza di crediti retributivi in favore dell'odierno ricorrente,
[...]
diffidando il datore di lavoro a corrispondere le relative somme Controparte_1
così imputate:
- €. 1.132,36 a titolo di ferie non godute;
- €. 2.862,12 a titolo di differenze ore lavorate;
- €. 188,34 a titolo di straordinario;
- €. 309,84 a titolo di maggiorazione TFR (il cui importo è già stato riconosciuto con decreto ingiuntivo n. 234/2022).
In conseguenza di ciò, l'istante ha rideterminato il credito oggetto del ricorso quantificandolo in complessivi € 7.346,62 (v. note 22.02.2024).
Anche entro i predetti limiti, tuttavia, la domanda di pagamento delle differenze retributive non può essere accolta, al netto di quanto già percepito dal ricorrente a seguito dell'emissione dei predetti titoli esecutivi, e tenuto conto altresì delle somme riportate nei prospetti paga versati in atti, da cui risulta il versamento di importi (comprensivi di quanto spettante per ferie e ratei di mensilità aggiuntive) che l'istante non nega di aver percepito
(“ha sempre percepito la retribuzione mensile risultante dalle buste paga, che si allegano, mentre non ha percepito la retribuzione per le ore di lavoro supplementare e/o straordinario”; v. pag. 2 ric.).
È opportuno premettere che l'art. 414 c.p.c., nel delineare il contenuto del ricorso, onera parte attrice di una specifica attività assertiva, avente ad oggetto “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni”.
Orbene, mentre l'omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi si pone quale requisito di validità del ricorso, prescritto a pena di nullità dal combinato disposto degli artt.
164, c. 1, e 414 c.p.c., l'allegazione generica del suddetto elemento impone una pronuncia di rigetto nel merito: infatti, l'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere – sussistente allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto idonei a concretizzare la fattispecie astratta della norma attributiva del diritto soggettivo azionato – impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
Invero, sul piano probatorio, fermo il principio cardine della disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., tra i caratteri specializzanti del rito del lavoro vi è quello per cui il giudice può esercitare i poteri officiosi attribuitigli dall'art. 421 c.p.c.; tali poteri rispondono concettualmente al principio della ricerca della verità materiale che ispira le controversie lavoristiche e consente un parziale superamento della rigida applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova. Tuttavia, tale potere officioso riguarda soltanto i fatti allegati tempestivamente dalle parti. Detto altrimenti, il potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto al loro onere di allegazione o deduzione in fatto, non potendo né il giudice né le parti supplire in via istruttoria a carenti allegazioni fattuali.
Alla luce di tali principi deve ritenersi che, nel caso di specie, la domanda attorea avente ad oggetto il pagamento della retribuzione per l'orario di lavoro eccedente quello normale vada rigettata nel merito, per mancato assolvimento da parte della ricorrente dell'onere di puntuale allegazione (prima ancora che di prova) dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Specificamente, la difesa attorea, nel domandare la condanna del datore convenuto al pagamento delle differenze retributive per il titolo sopra indicato, ha del tutto omesso di precisare quale sia stata l'esatta articolazione della prestazione lavorativa, difettando la puntuale indicazione sia dei giorni che dell'orario di lavoro.
Sul punto, va ricordato che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento e, quindi, in via preliminare, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nonché la quantità e qualità dell'attività lavorativa espletata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, spetta alla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Tanto chiarito, se la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro può ritenersi documentalmente dimostrata – oltre che incontestata, alla luce delle difese svolte dalla controparte datoriale – di contro, stante l'omessa indicazione dell'esatta articolazione della prestazione lavorativa, alcuna prova può dirsi raggiunta sul punto, stante la generica e quindi inammissibile formulazione del relativo capitolo di prova testimoniale, privo di riferimenti temporali precisi.
Nella specie, il ricorrente si è limitato ad indicare il numero complessivo di ore di lavoro straordinario che assume di aver prestato nel periodo dedotto in giudizio (“turni di 5 giorni
a settimana per una media di circa 15 ore giornaliere”) – mentre non è demandabile ai testi la prova di un fatto che con venga puntualmente collocato nel tempo e nello spazio – senza neppure chiarire quale fosse il suo normale orario di lavoro o quello ordinario previsto dalla contrattazione collettiva: infatti, in forza dei principi desumibili dagli art. 2107 e 2108 c.c., costituisce lavoro straordinario ogni prestazione eccedente l'orario ordinario fissato dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale più favorevole al prestatore di lavoro.
In ipotesi di lavoro discontinuo (come quello di autista) – caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente, non essendo assoggettato ad alcun obbligo specifico di facere, ha la possibilità (come nel caso di pause di riposo) di ricostituire le energie psicofisiche consumate – non può ritenersi superato l'orario di lavoro normale, con conseguente diritto del dipendente al compenso per lavoro straordinario, considerando solo l'ora di inizio dell'attività lavorativa e quella finale di cessazione, ma occorre che risultino provate le modalità del servizio prestato dal lavoratore in quell'arco di tempo, sì da tener conto delle pause di inattività.
Il ricorrente, invece, non ha indicato l'orario in cui iniziava e finiva di lavorare e non ha descritto le modalità e i tempi del servizio che normalmente doveva prestare e rispetto ai quali, dunque, assume di aver svolto lavoro straordinario.
Ne consegue il rigetto delle avanzate rivendicazioni salariali
Le spese di giudizio vanno comunque compensate tra le parti, in considerazione del ritardato pagamento del TFR e degli esiti dell'accertamento ispettivo.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa le spese. S.M.C.V., 04.11.2024
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino