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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/05/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2331/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2331/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), ( , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 [...]
( ), con il patrocinio dell'avv. MARCO VERI e Parte_3 C.F._2 dell'avv. PIERGIORGIO DI LEMBO, giusta procura in atti,
ATTORI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. GIANLUIGI TUCCI, giusta procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 11
Con atto di citazione ritualmente notificato e in proprio e in Parte_2 Parte_3 qualità di legali rappresentati della hanno convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
formulando, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“in via principale,
- accertare e dichiarare che la delibera emessa il 21.2.2023 dall'assemblea ordinaria dei condomini del è viziata, e, quindi, annullabile, non essendo stati Parte_4
regolarmente convocati la il sig. e il e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o, comunque, inefficace la delibera assunta dall'assemblea del condominio;
Parte_4 Controparte_1
- accertare e dichiarare altresì che la delibera del 21.2.2023 è stata assunta in violazione dell'art. 33 del regolamento di condominio che espressamente esclude la possibilità per un delegato in assemblea di rappresentare più di tre condomini avendo il sig. rappresentato 4 condomini, e, per CP_3
l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o, comunque, inefficace la delibera assunta dall'assemblea del;
Parte_4 Controparte_1
in via subordinata e comunque:
- accertare e dichiarare che la delibera impugnata del 21.2.2023 è illegittima avendo approvato, per le causali di cui in narrativa, un piano di riparto delle spese per lavori straordinari di rifacimento delle facciate imputando agli odierni esponenti l'importo di € 26.123,70 di cui versati € 20.969,51 ed ancora dovuti € 5.154,19;
- accertare e dichiarare che l'importo di € 5.154,19, imputato alla al sig. Parte_1 Parte_2
e non è dovuto, essendo al contrario la creditrice nei
[...] Parte_3 Parte_1 confronti del condominio, e per le causali di cui narrativa, dell'importo di € 9.066,00, al lordo di quanto sarà legittimamente rideterminato mediante imputazione a tutti i condomini dei maggiori costi derivanti dalla minor detraibilità per l'anno 2022, e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o, comunque, inefficace la delibera assunta dall'assemblea del , Parte_4 Controparte_1
;
[...]
sempre in via subordinata
- accertare e dichiarare che il piano di riparto approvato con delibera del 21.2.2023 del Condominio
ha erroneamente considerato, senza indicare i sigg.ri Parte_4 [...]
e con i relativi millesimi, la sola imputando erroneamente alla Parte_2 Parte_3 Parte_1
pagina 2 di 11 stessa anche i millesimi dei suddetti e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_3 annullare e/o dichiarare nulla e/o, comunque, inefficace la delibera assunta dall'assemblea del CP condominio . Parte_4 Controparte_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.10.2023 nella quale ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda gli attori hanno dedotto quanto segue:
1. i sigg.ri e sono proprietari dell'immobile, compreso nel Parte_2 Parte_3
condominio sito in , alla via Milano, n. 43/51/61, identificato al NCEU del predetto Comune al CP_1
foglio 21, p.lla 109 sub 86-87, in ragione del 25 % ciascuno;
il restante 50% è di proprietà della
Parte_1
2. La è, altresì, proprietaria in ragione del 100% anche dell'immobile pur esso compreso Parte_1
nel condominio sito in , alla via Milano, n. 43/51/61. identificato al NCEU del predetto CP_1
Comune al Foglio 21, p.lla 771 sub 8.
3. In data 21.2.2023 si svolgeva l'assemblea del condominio di , che, Controparte_1 CP_2 tra l'altro, deliberava l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 01.07.21 – 30.06.2022 con relativo piano di riparto, e “l'unita contabilità dei lavori straordinari facciate...”.
4. La predetta assemblea veniva convocata giusta lettera raccomandata pervenuta agli odierni esponenti solo in data 20.2.2023 (all.2 - 3) in palese violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. e gli odierni esponenti non hanno partecipato all'assemblea, che si è comunque tenuta, non avendo ricevuto in tempo utile la relativa convocazione.
5. La delibera del 21.2.2023 è stata poi comunicata a mezzo lettera raccomandata inviata in data
8.3.2023 ricevuta in data 15.3.2023.
6. La delibera è stata assunta con il voto del sig. portatore di ben quattro deleghe e, CP_3
precisamente, della sig.ra , , e in violazione Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 dell'art. 3 del Regolamento condominiale.
7. Il convenuto è stato interessato, nel corso del 2021 e 2022, da lavori di ristrutturazione CP_1
delle facciate beneficiando del c.d. bonus facciate.
pagina 3 di 11 In base alla misura richiamata, il prezzo complessivo dei lavori sarebbe stato pagato dai condomini in ragione del solo 10%, essendo il restante 90%, oggetto di detrazione fiscale produttivo di un credito d'imposta ceduto alla ditta esecutrice così utilizzando il meccanismo del c.d. sconto in fattura.
I lavori furono deliberati nel corso dell'assemblea condominiale straordinaria tenutasi in data
22.7.2021 della quale, però, gli odierni esponenti non hanno mai avuto notizia, visto che gli stessi non hanno mai ricevuto né la convocazione dell'assemblea, né copia del verbale dell'assemblea stessa.
Mai prima del 31.12.2021 gli odierni attori ricevevano indicazioni sui pagamenti connessi al c.d. bonus facciate, né solleciti di pagamento.
8. Solo nel mese di gennaio 2022 apprendevano, peraltro in via non ufficiale, le circostanze sopra richiamate e provvedevano immediatamente ad effettuare il bonifico di quanto dagli stessi dovuto e pari ad € 14.469,51.
9. Con nota del 24.10.2022 l'amministratore del invitava gli scriventi a corrispondere in CP_1 favore del stesso la complessiva somma di € 28.939,02 a fronte degli € 14.469,51 già CP_1
corrisposti per il rifacimento delle facciate condominiali, e ciò in considerazione del fatto che, essendo stata la quota a carico degli stessi pagata oltre il 31.12.2021, il sarebbe tenuto al CP_1
recupero della detrazione beneficiata in eccesso passata dal 90% al 60%.
10. La circostanza veniva immediatamente contestata con nota PEC del 14.11.2022 (all.10), con la quale, peraltro, si richiedevano, per un verso, la rettifica della contabilità condominiale epurandola degli importi a carico degli odierni attori e venivano chiesti chiarimenti sui seguenti punti:
1. Importo complessivo dei lavori per il rifacimento della facciata condominiale;
2. Indicazione delle fatture completa di importi e date di emissione della ditta esecutrice;
3. Pagamenti effettuati alla ditta esecutrice con indicazione di data e importo;
4. Indicazione di eventuali importi compresi nella quota a carico dei condomini e non relativi al pagamento dei lavori oggetto di detrazione ma comunque riferibili al rifacimento delle facciate. Con successiva nota PEC, sempre, del 14.11.2022 (all. 11) il convenuto, in persona del suo Amministratore chiariva che il preventivo della spesa a CP_1 carico del per il rifacimento delle facciate, al netto della detrazione fiscale, era pari ad € CP_1
60.182,40; in base al preventivo di cui al punto che precede la quota a carico degli odierni attori era pari ad € 14.469,51;nel piano di riparto e (successivamente per raccomandata), mai ricevuti dagli odierni esponenti, si precisava che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 31.12.2021 per poter beneficiare della detrazione al 90% che, dal 2022, sarebbe passata al 60% e che il aveva effettuato entro il 31.12.2021 un bonifico in favore della ditta esecutrice pari ad € CP_1
22.000,00 oltre iva, a fronte di un preventivo di € 31.000,00, che pertanto la restante parte era stata pagina 4 di 11 ricalcolata a carico dei condomini inadempienti con applicazione della detrazione passata, nel 2022, al 60%.
Anche i chiarimenti forniti con la nota PEC da ultimo citata trovavano espressa contestazione con successiva nota del 18.11.2022 con la quale gli odierni attori precisavano che: 1) l'importo complessivo dei lavori è pari ad € 310.000,00 dei quali € 31.000,00 (con applicazione di una detrazione pari al 90%) a carico dei condomini e, la restante parte, da pagare mediante cessione del credito d'imposta alla ditta esecutrice;
2) l'importo complessivo richiesto ai condomini è pari ad €
60.182,40; 3) i pagamenti dei condomini effettuati entro il 31.12.2021 ammontano a complessivi €
39.800,00 somma che avrebbe consentito di corrispondere entro tale data pressoché l'intero importo preventivato dalla ditta appaltatrice, oltre al saldo della fattura del Direttore dei lavori, in modo da garantire al la detrazione del 90% su tali fatture. CP_1
con successiva nota del 23.11.22 (all.13), il convenuto in persona del su Amministratore CP_1 precisava che:
1. l'importo complessivo dei lavori a preventivo ammontava ad euro 310.000,00 ridotti a 31.000,00 con applicazione del bonus facciate al 90%, bonus che però dal 01.01.22 è sceso al 60%;
2. l'importo incassato da quote straordinarie al 31.12.21 ammontava ad euro 38.400,50 e di questo importo si è pagato: a) impresa per euro 24.200,00; b) per euro 5292,26 Pt_9 CP_4
(entrambi con applicazione bonus 90% c) Dr. consulente per apposizione visto conformità Persona_1
e trasmissione comunicazione bonus fiscali Agenzia Entrate per cessione credito euro 5520,95 d) 50% compenso amministratore pattuito in assemblea x gestione straordinaria euro 2537,60.
11. La provvedeva ad anticipare il complessivo importo di € 6.500,00 di cui € 3.500,00 Parte_1 giusta bonifico del 24/11/2022 ed € 3.000,00 giusta bonifico del 28/11/2022 (all.14 - 15), importo che il condominio avrebbe dovuto restituire o compensare al netto della quota a carico degli esponenti a seguito di redistribuzione degli importi ancora dovuti e avendo urgenza di consegnare i locali di loro proprietà nell'ambito di un contratto di affitto di ramo d'azienda, la anticipava, per Parte_1
conto del condominio, e a mezzo del proprio affittuario, gli importi necessari per la rimozione di tutti i graffiti presenti sulle facciate al piano strada mediante un esborso di € 3.416,00 come da fattura che si produce (All.16) che, al netto della quota a carico degli odierni esponenti pari ad € 850,00, producevano un credito nei confronti del pari ad € 2.566,00. CP_1
12. In occasione della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1.7.2021-
30.6.2022 e “relativo piano di riparto con allegata contabilità finale lavori straordinari facciate fabbricato” originariamente fissata per il 30-31/1/2023 (all. 17) l'Amministratore del Condominio, proponeva, con riferimento ai lavori straordinari (rifacimento facciate) il riparto con allegata pagina 5 di 11 contabilità finale erroneamente indicando come dovuti dagli odierni esponenti il complessivo importo di € 26.123,70 di cui versati € 20.969,51 ed ancora dovuti € 5.154,19.
L'assemblea fissata per il 30-31.1.2023 non deliberava per mancato raggiungimento del quorum costitutivo.
13. L'Amministratore del convenuto, nel convocare la nuova assemblea per il 20- CP_1
21.2.2023 faceva espresso riferimento alla precedente convocazione omettendo di allegare la bozza di bilancio sottoposta all'approvazione dell'assemblea, dovendosi ragionevolmente ritenere trattarsi della medesima già inviata.
L'assemblea del 21.2.2023, tra l'altro, approvava il bilancio consuntivo esercizio 01.07.2021 –
30.06.2022 con relativo piano di riparto e l'unita contabilità dei lavori facciate chiedendo all'amministratore di incassare i saldi e quelli attivi vanno a compensazione dei conguagli quote ordinarie.
14. Nel comunicare il verbale di assemblea del 31.2.2023 ai sigg.ri e Parte_2 Parte_3
l'amministratore ometteva ogni allegato.
Alla comunicazione alla allegava un prospetto di riparto indicando a debito della Parte_1
a titolo di saldo per i lavori straordinari l'importo di € 5.154,19. Parte_1
Ed hanno, quindi, sostenuto in diritto l'illegittimità della delibera condominiale emessa il 21.2.2023 in quanto:
1. sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 66 disp. att. c.c.;
2. sarebbe stata assunta con il voto del sig. portatore di ben quattro deleghe e, precisamente, CP_3 della sig.ra , , e in violazione dell'art. 33 del Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Regolamento condominiale che dispone che “…non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.”;
3. avrebbe imputato le spese di riparto alla sola che risulterebbe titolare anche dei Parte_1
millesimi riferibili ai sigg.ri e completamente pretermessi Parte_2 Parte_3
rendendo il riparto stesso assolutamente errato;
4. avrebbe illegittimamente imputato agli odierni esponenti il maggior costo derivante dalla minor detraibilità dei pagamenti avvenuti nel 2022 rideterminando la quota a carico degli stessi in complessivi
€ 26.123,70;
5. avrebbe illegittimamente imputato la somma di € 6.500,00, versata a mero titolo di anticipazione, in conto della maggior somma imputata di cui al punto che precede;
pagina 6 di 11 6. avrebbe illegittimamente omesso di rideterminare i maggiori costi derivanti dalla minor detraibilità distribuendoli tra tutti i condomini e ciò anche in considerazione del fatto che solo nel gennaio 2022 gli odierni esponenti erano notiziati degli importi dagli stessi dovuti;
7. avrebbe illegittimamente imputato solo ad alcuni condomini i maggiori costi derivanti dalla minor detraibilità dei lavori pur essendo presenti nelle casse condominiali importi che ben avrebbero potuto garantire al condominio di usufruire della maggior detrazione al 90%;
8. avrebbe illegittimamente omesso di considerare l'importo di € 3.416,00 anticipato dagli odierni esponenti a mezzo del proprio affittuario per la rimozione dei graffiti al piano strada.
Parte convenuta ha così replicato:
1. sulla dedotta irregolarità nella convocazione dell'assemblea del 21.2.2023.
Il documento di controparte Allegato n. 10 è una pec che la società invia Parte_1 all'Amministratore invitandolo ad aggiornare l'anagrafe condominiale con gli indirizzi dei Pt_10
Sigg.ri – Via N. Fabrizi n. 111 e – Viale Kennedy n. 135-1 Parte_2 Parte_3
ed è proprio a questi indirizzi che in data 9 febbraio 2023 era stata inviata la convocazione per l'assemblea condominiale del successivo 21 febbraio, corrispondenza di cui non era stato curato il ritiro da parte dei predetti Sigg.ri ( All. 1 ricevuta spedizioni racc. A.R. Poste private Six Service). Pt_2
Il mancato ritiro della corrispondenza, indirizzata correttamente e in termini congrui non può esser imputato all'amministrazione condominiale, la quale, per contro e se così fosse, si troverebbe nella impossibilità oggettiva di convocare le assemblee. Non sussisterebbe, pertanto, nel caso di specie, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 66, comma 3, Disp. Att. c.c., in quanto con l'immissione in cassetta dell'avviso, l'atto di convocazione all'assemblea condominiale si presume conosciuto dal destinatario, proprio perché il ritiro del plico raccomandato non dipende dalla volontà del mittente, ma del destinatario, al quale, quindi, sarebbe sufficiente non ritirare la corrispondenza per impedire qualsiasi attività dell'amministratore del condominio.
2. Sul dedotto superamento del numero massimo di deleghe previsto nel regolamento di condominio.
La doglianza di controparte sarebbe infondata, dal momento che non vi è stata violazione dell'art. 67
Disp. Att. c.c. che prevede che, se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale, a nulla rilevando la previsione regolamentare citata dagli attori poiché trattasi di regolamento condominiale e non contrattuale (art. 1138, IV co., c.c.)
e che, come tale, non può derogare alla norma codicistica. Nel caso che ci occupa, infatti, il condomino era rappresentante di quattro condomini – , e – per un totale di Pt_11 Pt_5 Parte_6 Pt_7 Pt_8
mm. 87,25.
pagina 7 di 11 3. Sui dedotti calcoli errati del piano di riparto e controcredito a favore della Parte_1
Si ribadiva quanto già dedotto ed esplicato esaurientemente dall'Amministratore nelle Pt_10
missive scambiate tra le parti ed allegate sub 9, 10 e 11 del fascicolo di controparte. Gli attori, poi, erano stati più volte messi a conoscenza che il versamento di quanto dovuto oltre la data del 20.12.2021 avrebbe comportato la perdita di una quota percentuale del beneficio fiscale e che, detta quota, avrebbe dovuto esser versata dai “ritardatari” non potendo, ovviamente, essere ridistribuita sui condomini che avevano pagato il dovuto nei termini.
In merito all'asserito controcredito a favore della di circa 9.000€ per lavori di ripulitura della Parte_1 facciata da “graffiti”, lavori effettuati di iniziativa poiché vi era la necessità di procedere a nuova locazione, detti lavori non potevano certamente essere addebitati al Condominio, anche a mente dell'art. 1134 c.c. secondo cui “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”. Nel caso di specie non si trattava di spesa urgente e necessaria che, se non effettuata, metteva in pericolo la struttura dell'edificio, ma solo di un interesse privato di un condomino, comprensibile, ma non per questo addebitabile a tutti. Quelle pareti erano “graffittate” da molti anni ed il non aveva mai ritenuto di effettuarne la ripulitura. CP_1
4. Sull'imputazione delle spese a solo carico della Parte_1
Come risultava documentalmente dagli stessi bonifici prodotti da parte attrice, ogni pagamento relativo alle proprietà dei Sigg.ri e della loro srl era effettuato proprio da quest'ultima, tanto che per Pt_2 convenzione e come richiesto all'Amministratore dagli stessi Sigg.ri a fini di agevolazione di Pt_2
detraibilità fiscale, da anni ogni riparto veniva così effettuato;
ad ogni buon conto si trattava di una questione interna di bilancio della e dei suoi soli due soci, ossia ed Parte_1 Parte_3
, non comportando, altresì, alcuna irregolarità nel piano di riparto complessivo;
il computo Parte_2
totale dei millesimi era infatti corretto, aspetto questo del resto mai contestato.
All'udienza del 24.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti rappresentavano che in data
28.5.2024 l'assemblea condominiale del aveva deliberato Parte_12
l'annullamento della delibera del 21.2.2023 precisavano così le proprie conclusioni:
Per gli attori:
“Preso atto dell'annullamento della delibera del 21.2.2023 oggetto della presente causa da parte del convenuto e della conseguente cessazione della materia del contendere si conclude per la CP_1
declaratoria in tal senso con condanna del convenuto in termini di soccombenza virtuale CP_1
pagina 8 di 11 in considerazione dell'evidente fondatezza delle ragioni attoree peraltro ex adverso riconosciute con il richiamato annullamento della delibera impugnata.”.
Per parte convenuta:
“… si chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite, in considerazione del fatto che gli attori, al di là di qualsiasi considerazione nel merito delle contestazioni formali alla delibera – della quale oggi non si può più discutere a seguito dell'annullamento- non ebbero a versare quanto dagli stessi dovuto per i lavori di ristrutturazione dello stabile come da comunicazione dell'Amministrazione condominiale del 24.10.2022, regolarmente ricevuta dagli attori stessi e prodotta agli atti del giudizio. Se da un lato, quindi, il Condominio ha deciso di annullare la propria delibera del 21.02.2023, dall'altro è pur vero che persiste una situazione debitoria della di e , per quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 di loro quota spettante.”.
………………
Poiché con delibera del 28.5.2024 è stata annullata espressamente la delibera impugnata nel presente giudizio, non vi è più l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra di esse, e pertanto, in accordo tra le parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Rispetto al regolamento delle spese del giudizio, l'art. 91 c.p.c. prevede il principio della soccombenza che, nel caso in cui vi sia cessazione della materia del contendere, si declina nel principio della soccombenza virtuale, secondo il quale le spese processuali gravano sulla parte che sarebbe risultata soccombente secondo un apprezzamento prognostico sulla fondatezza della domanda proposta.
Ciò premesso, l'azione degli attori deve ritenersi fondata.
L'art. 66, terzo comma, disp. att. al c.c. dispone che “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”.
pagina 9 di 11 Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, poiché ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve essere messo in condizione di poterlo fare, vi è la necessità che l'avviso di convocazione ex art. 66 disp. att. c.c., considerato quale atto unilaterale recettizio che di conseguenza, affinché possa produrre i suoi effetti, deve essere portato a conoscenza del destinatario, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine previsto di almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione assembleare (ex multis. Cass. civ., Sez. II, 22.11.1985, n. 5769; Cass. civ.,
26.09.2013, n. 22047; Cass. civ., Sez. 2, 30/10/2020, n. 24041).
Da ciò ne discende che il mancato rispetto di tale termine di ricezione dell'avviso da parte dell'avente diritto costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Nel caso di specie l'avviso di giacenza indirizzato agli odierni attori (all. 2 parte attrice) è datato
20.2.2023 e, dunque, un giorno prima della riunione assembleare, mentre parte convenuta non ha dimostrato che la società privata Six Service abbia provato ad effettuare più comunicazioni prima del rilascio dell'avviso di giacenza in questione.
La tardiva comunicazione agli odierni attori dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, tenutasi in data 21.2.2023, in quanto vizio procedimentale, comportava l'annullabilità della delibera assembleare, sicchè la domanda attorea sarebbe fondata..
Tuttavia occorre tener conto anche del comportamento degli odierni attori che, nell'assemblea del
28.5.2024, hanno espresso voto contrario all'annullamento della delibera oggetto di causa;
si tratta di condotta in evidente contrasto con l'interesse mostrato nel presente giudizio volto ad ottenere proprio l'annullamento della delibera in questione.
Pertanto, le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto al compenso di avvocato per causa di valore indeterminabile e minima complessità, secondo i parametri delle tariffe forensi prossimi ai minimi, vanno compensate tra le parti per 1/3 e per il resto poste a carico della parte convenuta, mentre le spese di mediazione vanno poste interamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il convenuto a pagare in favore degli attori le spese della procedura di mediazione, che liquida in € 400,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, nonchè 2/3 delle spese di lite, che liquida per l'intero in €
pagina 10 di 11 545,00 per esborsi e in € 4.200,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 1/3.
Pescara 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
pagina 11 di 11