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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 176/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025 per la causa promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Alvaro Parte_1
TA e dall'Avv. Manuela Surace, contro , rappresentata e difesa dall'Avv. Sprizzi CP_1
Domenica e dall'Avv. Sprizzi Maria Francesca , si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 176/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176 /2025 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dalle Avv.te Alvaro TA e Manuela Surace, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dagli Avv.te Sprizzi Maria Francesca e Sprizzi Domenica, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato l'11.02.2025, ha proposto opposizione ex art. Parte_1
615/617 c.p.c. all'atto di precetto notificato in data 4.02.2025 da , in forza della sentenza CP_1
n. 590/2024 R.S., pubblicata il 24.09.2024 con la quale il Tribunale civile di Palmi aveva definito il giudizio di separazione personale n. 1574/2023 tra ed , perché nullo CP_1 Parte_1 ex art. 480 cpc in quanto privo della contestuale notifica del titolo esecutivo, per difetto di prova, non essendo stati allegati i giustificativi di spesa, e per inesistenza del credito intimato.
L'opposta , costituendosi, aveva ammesso l'errore consistente nella mancata notifica del CP_1 titolo esecutivo (aderendo al predetto motivo di opposizione), avendo rinunciato al precetto, come da comunicazione del 17.03.2025 alla controparte.
Dopo la notifica della citazione si è quindi determinata la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia attinente alla regolarità formale del precetto notificato in data 4.02.2025. .
È incontestato tra le parti che l'atto di precetto non fosse stato preceduto, né accompagnato, dalla notificazione anche del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 590/2024 R.S. del Tribunale di
Palmi, pubblicata il 24.09.2024, sopra indicata.
Alla mancata notificazione del titolo esecutivo consegue infatti la nullità del precetto ex art. 480 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n.11104).
Ciò peraltro non preclude all'opponente di ottenere il regolamento delle spese del giudizio.
In tal caso occorre decidere la controversia secondo il principio della soccombenza virtuale poiché la rinuncia all'esecuzione in pendenza di opposizione non ha fatto venire meno il contrasto delle parti in ordine alle spese.
La soccombenza virtuale di parte convenuta è pacifica perché la stessa opposta ha CP_1 ammesso di essere incorso in errore avendo omesso di notificare alla debitrice il titolo esecutivo che fondava l'esecuzione.
Ciò comporta la rifusione delle spese di lite a parte attrice opponente, spese che vengono liquidate come da dispositivo, applicando i vigenti parametri del D.M. 147/2022, secondo il valore dell'opposizione (€ 1.009,77), tutte le fasi ai minimi, in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, della sovrapponibilità tra fase introduttiva e fase decisionale.
Parte convenuta ha chiesto la compensazione delle spese evidenziando di aver riconosciuto l'errore e di aver aderito al motivo di nullità dedotto dalla controparte, avendo rinunciato al precetto, come da comunicazione del 17.03.2025 alla controparte.
Le dedotte circostanze non rappresentano ad avviso di questo Giudice una “grave ed eccezionale ragione” che possa giustificare la compensazione delle spese ex art. 92, 2°comma cpc anche perché la causa di opposizione al precetto era ormai già stata instaurata e iscritta a ruolo sicché le spese di cui viene chiesta la rifusione erano state ormai sostenute.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così
[...] CP_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore CP_1 Parte_1
che liquida in € 332,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
[...]
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 15.12.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025 per la causa promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Alvaro Parte_1
TA e dall'Avv. Manuela Surace, contro , rappresentata e difesa dall'Avv. Sprizzi CP_1
Domenica e dall'Avv. Sprizzi Maria Francesca , si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 176/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176 /2025 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dalle Avv.te Alvaro TA e Manuela Surace, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dagli Avv.te Sprizzi Maria Francesca e Sprizzi Domenica, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato l'11.02.2025, ha proposto opposizione ex art. Parte_1
615/617 c.p.c. all'atto di precetto notificato in data 4.02.2025 da , in forza della sentenza CP_1
n. 590/2024 R.S., pubblicata il 24.09.2024 con la quale il Tribunale civile di Palmi aveva definito il giudizio di separazione personale n. 1574/2023 tra ed , perché nullo CP_1 Parte_1 ex art. 480 cpc in quanto privo della contestuale notifica del titolo esecutivo, per difetto di prova, non essendo stati allegati i giustificativi di spesa, e per inesistenza del credito intimato.
L'opposta , costituendosi, aveva ammesso l'errore consistente nella mancata notifica del CP_1 titolo esecutivo (aderendo al predetto motivo di opposizione), avendo rinunciato al precetto, come da comunicazione del 17.03.2025 alla controparte.
Dopo la notifica della citazione si è quindi determinata la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia attinente alla regolarità formale del precetto notificato in data 4.02.2025. .
È incontestato tra le parti che l'atto di precetto non fosse stato preceduto, né accompagnato, dalla notificazione anche del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 590/2024 R.S. del Tribunale di
Palmi, pubblicata il 24.09.2024, sopra indicata.
Alla mancata notificazione del titolo esecutivo consegue infatti la nullità del precetto ex art. 480 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n.11104).
Ciò peraltro non preclude all'opponente di ottenere il regolamento delle spese del giudizio.
In tal caso occorre decidere la controversia secondo il principio della soccombenza virtuale poiché la rinuncia all'esecuzione in pendenza di opposizione non ha fatto venire meno il contrasto delle parti in ordine alle spese.
La soccombenza virtuale di parte convenuta è pacifica perché la stessa opposta ha CP_1 ammesso di essere incorso in errore avendo omesso di notificare alla debitrice il titolo esecutivo che fondava l'esecuzione.
Ciò comporta la rifusione delle spese di lite a parte attrice opponente, spese che vengono liquidate come da dispositivo, applicando i vigenti parametri del D.M. 147/2022, secondo il valore dell'opposizione (€ 1.009,77), tutte le fasi ai minimi, in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, della sovrapponibilità tra fase introduttiva e fase decisionale.
Parte convenuta ha chiesto la compensazione delle spese evidenziando di aver riconosciuto l'errore e di aver aderito al motivo di nullità dedotto dalla controparte, avendo rinunciato al precetto, come da comunicazione del 17.03.2025 alla controparte.
Le dedotte circostanze non rappresentano ad avviso di questo Giudice una “grave ed eccezionale ragione” che possa giustificare la compensazione delle spese ex art. 92, 2°comma cpc anche perché la causa di opposizione al precetto era ormai già stata instaurata e iscritta a ruolo sicché le spese di cui viene chiesta la rifusione erano state ormai sostenute.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così
[...] CP_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore CP_1 Parte_1
che liquida in € 332,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
[...]
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 15.12.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella