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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 2660/2018 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Josemaria Escrivà, n. 20, C.F. elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1
ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Manuela Pepi, sito in
Vittoria (Rg), via Garibaldi n. 71, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta mandato alle liti in calce all'appello
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Garofalo n. 32 (c.f. , rappresentato e difeso nel C.F._2 giudizio di primo grado dall'Avv. Giuseppe Cassì, presso il cui studio, in
Ragusa, via Archimede n. 18, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di citazione proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 217/2018, resa dal Giudice di Pace di Ragusa nel procedimento
R.G. n. 540/2017, pubblicata il 25.05.2018, mai notificata, con la quale il
Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierno appellato, nell'ambito di un' opposizione ad atto di precetto, notificato dall'appellante, per il rimborso delle spese straordinarie affrontate in favore dei figli minori, aveva deciso nei termini seguenti: “accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto opposto limitatamente alle somme intimate di € 735,00; condanna a restituire a il suddetto importo, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali al soddisfo”. Chiedeva l'appellante “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.217/2018 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa, depositata in cancelleria in data 25.05.2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e si intendono interamente trascritte e, dunque, rigettare integralmente la domanda di opposizione all'atto di precetto, in quanto infondata e/o non provata e conseguentemente accertare il diritto dell'appellante ad ottenere il rimborso pro quota richiesto con atto di precetto notificato il 3.04.2017, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, condannando il sig. a pagare, in favore della CP_1 sig.ra la somma di € 735,00, oltre interessi dalla domanda. Con Parte_1 vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva il quale chiedeva “Rigettare Controparte_1
perché infondato l'appello proposto, confermare la Sentenza n. 217/2018 del Giudice di Pace di Ragusa con condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio”, in virtù delle argomentazioni di cui alla comparsa responsiva. 4
Ciò premesso, l'appello in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, le spese straordinarie in senso stretto sono quelle imprevedibili, eccezionali e di rilevanza economica rispetto alla condizione patrimoniale dei genitori, e in ordine ad esse è necessario un preventivo accordo tra i genitori, a meno che l'urgenza dell'esborso non renda impossibile il consenso preventivo.
In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Sez. 1, ord.n. 5059/2021).
In materia di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse 5
preminente del minore e al tenore di vita familiare (cfr. Cass. Sez. 1, ord.n.
14564/2023).
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte espresso il principio secondo cui il diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli permane anche quando il genitore collocatario non ha preventivamente informato o ottenuto il consenso dell'altro genitore, purché tali spese rispondano all'interesse del minore e siano compatibili con il tenore di vita familiare.
Le spese straordinarie in senso stretto, diversamente da quelle straordinarie routinarie (o integrative del mantenimento) – queste ultime costituenti degli esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento, quali le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, o le spese mediche -, sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili, e prive di qualsiasi carattere di certezza, oltre ad avere una certa rilevanza economica, con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori.
Per via delle caratteristiche suindicate, è necessario il previo assenso dell'altra parte - salvo l'impossibilità del preventivo accordo a causa dell'urgenza dell'esborso –, e, per la loro azionabilità, occorre esperire un'autonoma azione di accertamento. Infatti, «solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione […]» (Cass. 379/2021).
Con una recente ordinanza, emessa in data 24 febbraio 2021 n.
5059/21, la Corte ha chiarito che il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie quando non ha tempestivamente manifestato il proprio motivato dissenso;
in caso di dissenso “la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito”, il quale dovrà tenere in considerazione l'interesse del figlio, le abitudini della famiglia nell'educazione dei figli nonché la sostenibilità delle spese in 6
relazione alle condizioni economiche dei genitori e al tenore di vita della famiglia.
Nella specie, correttamente ha valutato il Giudice di primo grado la natura straordinaria delle spese sostenute dall'appellante nell'interesse dei figli, trattandosi certamente di spese non rientranti nella normale prevedibilità e normalità della vita quotidiana dei figli, stante il carattere di eccezionalità, imprevedibilità e imponderabilità delle stesse.
Sotto il profilo della mancata previa concertazione tra i due genitori, con riferimento alle spese sostenute dall'appellante per le sedute psicoterapeutiche dei figli, dal tenore della corrispondenza intercorsa via pec tra i procuratori delle parti, nonché dalla diffida trasmessa alla professionista che aveva preso in carico i minori, è emerso con evidenza il manifesto dissenso opposto dal padre a tali sedute terapiche, in difetto di idonea prescrizione del pediatra e di un medico specialista in materia, da cui fosse possibile desumere l'effettiva ed assoluta necessità ed urgenza di effettuazione di tali sedute.
In particolare, nella pec recante data 28 febbraio 2017 si fà espresso riferimento ad un accordo raggiunto tra le parti, nel senso che il pagamento delle spese mediche sarebbe stato effettuato soltanto all'esito di un percorso delineato e necessario “che preveda la consegna ….degli originali di ricetta del medico curante, con indicazione della necessità di visita specialistica, certificato medico del medico specialista e quindi ricevuta di pagamento delle eventuali terapie”.
Non vale in senso contrario la partecipazione del Mezzasalma medesimo ai primi tre incontri svoltisi presso la psicoterapeuta, non avendo lo stesso più preso parte agli incontri successivi, adducendo di avervi inizialmente partecipato solo per accondiscendere alla richiesta della moglie. 7
Alquanto generica e non circoscritta appare la difesa approntata dall'appellante sotto tale profilo, avendo la stessa erroneamente individuato il momento di manifestazione espressa del dissenso di controparte nella lettera inviata alla psicoterapeuta nel maggio del 2017, contrariamente a quanto evincibile dalla corrispondenza intercorsa tra i procuratori delle parti, prodotta in atti.
A prescindere dalla prova di un preventivo accordo tra le parti, almeno per il primo periodo cui si riferiscono le fatture, nessuna prova è stata fornita dalla in merito alla sussistenza di un'effettiva Parte_1 necessità per la prole dell'espletamento delle suddette sedute psicoterapeutiche, peraltro presso un professionista privato, in difetto della produzione di idonea certificazione medica, proveniente dal pediatra e da uno specialista della materia, attestante il bisogno di tali terapie nell'interesse dei figli minori.
Nessun argomento in senso contrario è traibile dalla successiva statuizione giudiziale, nell'ambito del giudizio di separazione, di presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servi Sociali, trattandosi comunque di una circostanza nuova sopravvenuta rispetto al sostenimento delle spese in contestazione, e non avendo la parte interessata prodotto alcuna documentazione specifica al riguardo.
Anche relativamente alle ulteriori spese sostenute per le lezioni extrascolastiche in favore della figlia , nessuna prova è stata fornita Per_1 dalla parte interessata circa il preventivo consenso prestato dall'altro genitore, né è stato dedotto alcunchè al riguardo.
Neppure sotto il profilo del preteso sostentamento di tali spese nell'interesse precipuo della figlia minore, per far fronte ad un suo ineludibile bisogno, è stata dedotta alcuna circostanza specifica da parte dell'appellante, la quale si è limitata ad addurre genericamente che la figlia, anche in costanza di matrimonio, seguiva delle lezioni private di matematica in corrispondenza di verifiche, senza, tuttavia, allegare delle circostanze 8
specifiche da cui potersi desumere il protrarsi di una persistente e concreta necessità della minore al riguardo.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'appello in esame deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado andrà confermata nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
217/2018, emessa dal Giudice di Pace di Ragusa il 25.05.2018, depositata in pari data, e per l'effetto conferma la sentenza citata.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato, CP_1
le spese processuali sostenute, da quantificarsi in euro 300,00 a
[...] titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ragusa, il 06 giugno 2025.
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Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo