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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 913/2024
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 913/2024 promossa con reclamo e posta in decisione all'udienza collegiale del 1 ottobre 2025
d a con il patrocinio dell'avv. LONGONI MARTA Parte_1
OGGETTO: reclamante Opposizione sentenza c o n t r o di apertura della
con il patrocinio dell'avv. PONTE Controparte_1 liquidazione giudiziale TI
RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CP_2
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di GA n. 176/ 2024, pubblicata il 6.9.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza reclamata, il Tribunale di GA dichiarava la liquidazione giudiziale della società Parte_1
Riteneva il Tribunale che sussistessero i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della
1 grave situazione di dissesto in cui versava il debitore, “evincibile dalla natura del credito dell'istante e dalla presenza di debiti nei confronti di ER ed enti previdenziali” senza che apparissero “adeguati mezzi per farvi fronte”.
Il Tribunale riteneva sussistessero le condizioni di cui all'art. 121 CCII, senza che fosse emersa la sussistenza congiunta dei requisiti indicati dall'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I.
Il Tribunale riteneva, infine, che l'impresa avesse un indebitamente superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto C.C.I.I.
che dinnanzi al Tribunale non si era costituita, proponeva Parte_1
reclamo.
Premetteva che la società era stata costituita il 23 novembre 2018; che l'oggetto sociale era relativo ai lavori di pulizie e movimentazione e smistamento merce;
come emergeva dai bilanci era rimasta Pt_1
sostanzialmente inattiva nel corso degli esercizi 2018-2019, iniziando ad operare nel 2020, incontrando sin da subito difficoltà legate allo scoppio della pandemia legata al Covid all'inizio del 2020, conclusosi con un risultato di esercizio negativo;
dopo una ripresa momentanea, aveva iniziato a Pt_1
incontrare difficoltà già a partire dalla fine del 2021; nel corso del 2022, aveva progressivamente licenziato i suoi dipendenti nel tentativo di non aggravare ulteriormente la propria esposizione debitoria nei confronti degli stessi e degli istituti previdenziali;
la signora , che aveva Controparte_1
proposto ricorso per la liquidazione giudiziale, era un'ex dipendente della e vantava un credito di euro € 3.531,22, oltre interessi e spese, ad oggi Pt_1 pari a complessivi € 5.458,16.
La reclamante riteneva, quindi, che da un lato la sentenza del Tribunale di
GA fosse priva di motivazione, fosse in contrasto con altra sentenza dello stesso Tribunale che, nel 2024, aveva ritenuto che la società fosse da considerarsi un'impresa minore e che comunque andasse revocata, in quanto, in effetti, la società era un'impresa minore.
Sotto questo profilo, la reclamante, nonostante non avesse depositato gli ultimi bilanci, rappresentava che il mancato superamento delle soglie di cui
2 all'art. 2 comma 1 lett d), emergeva da molteplici documenti, quali le dichiarazioni IVA 2020,2021,2022 e i bilanci 2018-2019-2020.
Sotto altro profilo, secondo la reclamante “se la Società non possedeva i requisiti dimensionali di fallibilità nei bilanci dalla stessa pubblicati, quando era ancora in piena attività”, doveva “escludersi in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario che” potesse “averli acquisiti negli anni successivi quando la sua l'attività” era “di fatto” cessata.
Secondo la reclamante non vi erano elementi per ritenere che la oramai Pt_1
priva di dipendenti, avesse generato ricavi e avesse un patrimonio al di sopra del limite fissato dall'art. 2 comma 1 lett d); i debiti erano di gran lunga inferiori a € 500.000 “(i debiti verso l'erario sono di circa € 54.000, doc. 13; cfr doc. 14 anche documento indagine verifiche interne del Tribunale di
GA, i decreti ingiuntivi emessi nei confronti della Società sono per importi limitati, molto inferiori alla soglia di € 500.000)”.
Su queste basi, la reclamante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni domanda, difesa eccezione avversaria, previo ogni accertamento o declaratoria del caso, voglia revocare la sentenza n. 176/2024 del Tribunale di GA che ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società per tutti i motivi Parte_1
esposti in narrativa”.
Si costituiva , chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1
All'udienza del 29 gennaio 2024, la Corte, rilevato che la notifica al Curatore non era stata fatta all'indirizzo pec della liquidazione giudiziale, assegnava termine per nuova notifica e rinviava all'udienza del 26 marzo 2025.
A tale udienza, la Corte, rilevata la regolarità della notifica alla Liquidazione giudiziale e la sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia e le parti insistevano nei rispettivi atti.
Con ordinanza, deliberata il 26 marzo 2025, la Corte richiedeva al Curatore
l'invio delle relazioni e rapporti riepilogativi, di cui all'art.130 CCII, limitatamente a quanto potenzialmente di rilievo ai fini dell'accertamento circa la sussistenza o meno dei requisiti per la qualificazione della società
3 reclamante come titolare di impresa minore, secondo il disposto di cui all'art.2 lettera d).
La Corte rinviava, quindi, all'udienza del 29 maggio 2025.
A tale udienza, parte reclamante rappresentava che, dall'integrazione del
Curatore, risultano ricavi per € 184.075,94 e che, anche dal documento 7
(modello iva, relativo al periodo d'imposta 2021), il volume d'affari risultava essere inferiore ai 200.000,00 euro. Parte reclamata si riportava alla propria memoria, chiedendo, in caso di accoglimento del reclamo, la compensazione delle spese. Parte reclamante non si opponeva alla compensazione delle spese.
La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
Con successiva ordinanza, la Corte, rilevato che il Curatore - con la relazione ai sensi dell'art. 130 CCII, per l'anno 2021 aveva segnalato ricavi pari a
184.075 per servizi e 106.274 per vendite;
- con comunicazione inviata il 14 maggio 2025, aveva segnalato, ad integrazione e rettifica di quanto già depositato, che nel 2021, i ricavi erano stati pari a euro 184.075,94, di cui
106.274,09 per vendita merci e 33.967 per ricavi diversi e considerato che dalla verifica dell'allegato alla comunicazione in discorso, risultavano ricavi delle vendite, pari a euro 184.075,94 e altri ricavi e proventi pari a 33.967, con un valore della produzione di euro 218.043,37, invitava il Curatore a illustrare la composizione dei ricavi e precisare a quanto ammontassero. La
Corte rinviava, quindi, la causa all'udienza del 1 ottobre 2025.
Il Curatore depositava, quindi, l'integrazione rappresentando che “il valore della produzione – voce A) del Conto Economico ai sensi dell'art.2425 c.c.
(risultante dal documento “situazione contabile” al 31.12.2021 era pari a €
218.043,37; tale importo è suddiviso in - Ricavi delle vendite e delle prestazioni – Voce A) 1) ai sensi dell'art.2425 c.c. per complessivi €
184.075,94 (ovvero ricavi provenienti dallo svolgimento dell'attività specifica d'impresa, oggetto di fatturazione, obbligatoriamente) e - Altri
Ricavi e proventi – Voce A) 5) ai sensi dell'art. 2425 c.c. per € 33.967,43; entrambe queste voci A) 1) e A) 5), nella situazione contabile risultano
4 suddivise in sotto voci;
questa ulteriore suddivisione è una nomenclatura contabile e non civilistica;
i ricavi specifici dell'attività sociale (Voce A) 1)
) pari a € 184.075,94 sono la somma di attività varie, tutte rientranti nell'oggetto sociale, tra cui, per € 106.274,09 anche la vendita di merci;
gli altri ricavi e proventi (Voce A) 5)) invece sono altri componenti positivi di reddito, non derivanti dalla attività specifica d'impresa, ma dalla gestione complessiva della azienda nel suo complesso (per esempio la concessione temporanea di un bene a terzi); per questo motivo, non tutte le sotto voci possono essere considerati “ricavi”.
Il Curatore faceva notare che tra le sotto voci vi sono, tra le altre, • “contributi
a fondo perduto dall'Agenzia delle Entrate per € 18.586,00, che non sono chiaramente ricavi, trattandosi di contributi, • sopravvenienze attive per €
2.167,00 che probabilmente non sono ricavi, ma potrebbero essere minori debiti per accordi con i creditori sociali, • arrotondamenti per € 0,43 che, per natura, non sono ricavi”. Il Curatore, quindi, non avendo a disposizione le schede contabili da cui ricavare la esatta natura degli “Altri ricavi e proventi” voce A) 5), riteneva che la composizione dei ricavi, nel caso in esame fosse costituita dalla somma delle seguenti voci : “ricavi delle vendite
e delle prestazioni per € 184.075,94 - recuperi e rimborsi vari per € 14,00 - ricavi e proventi vari per € 13.200,00 e così per complessivi € 197.289,94”.
All'udienza del 1 ottobre 2025, le parti ribadivano le conclusioni già rassegnate.
Il reclamo va accolto.
Va, innanzitutto, premesso che, ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) e che siano in stato di insolvenza.
In questo giudizio unico, elemento di discussione è appunto il possesso congiunto, da parte della reclamante dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d CCII.
L'impresa, quindi, per essere qualificata come impresa minore, deve
5 dimostrare di aver avuto
1) nei tre esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ai trecentomila euro;
2) ricavi, nello stesso periodo, non superiori ad euro duecentomila;
3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a cinquecentomila euro.
Ciò posto, nel nostro caso, è pacifico che la reclamante non abbia depositato gli ultimi tre bilanci e che, come segnalato dal Curatore, abbia tenuto una contabilità incompleta,
Occorre, tuttavia, ricordare che in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.,
i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4,
l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020 (Rv. 659730 - 01).
Ebbene, a parere della Corte, il reclamante ha prodotto documenti in grado di fornire un principio di prova circa il non superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett d) CCII.
Ed infatti dal bilanci 2018, 2019 2020, risultano un attivo e un passivo pari a
11.363,00 per il 2018, 9.211 per il 2019 e 68.922 per il 2020.
Dai modelli IVA relativi al 2020, 2021 e 2022, risulta un totale imponibile pari a 140.608 per il 2020, 137.590 per il 2021 e 31.474 per il 2022.
Dalla dichiarazione IRAP del 2021, risultano componenti positivi pari a
155.369 e negativi pari a 117.396.
Dalla dichiarazione IRES 2021, risultano componenti positivi pari a 155.329
e una perdita di euro 73.937.
Risultano, inoltre, debiti erariali per euro 51.822,63, e da certificazione
6 rilasciata dal Tribunale di GA, risultano decreti ingiuntivi a carico della reclamante per circa 30.000 euro e esecuzioni mobiliari per circa 25.000.
Il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett d CCII, a giudizio della Corte, è stato inoltre confermato dalla documentazione inviata dal
Curatore.
Ed infatti, il Curatore, nella nota indirizzata al collegio del 23 aprile 2025, aveva rappresentato che nella prima relazione ex art.130 c.1 CCII, allegata, non vi erano dati che potessero aiutare nel riconoscimento o meno della qualifica di impresa minore e che alcuni dati, solo relativi agli anni 2021 e
2022, si potevano invece ricavare dalla Relazione particolareggiata, del pari allegata. La Curatrice precisava che non vi erano bilanci depositati per gli anni in esame, bensì solo - per l'anno 2021 una situazione contabile - per l'anno 2022 solo registri IVA - per l'anno 2023 nulla. La Curatrice, rappresentava, altresì, che sulla base dell'analisi dei dati contabili, la società, fondata nel novembre 2018, era inattiva dal 2022; che aveva iniziato l'attività solo nel 2020, non risultando ricavi negli anni 2018 e 2019 e nemmeno costi per il personale. La Curatrice evidenziava che, come confermato dall'amministratore unico, l'attività svolta nel 2020 aveva procurato ricavi per € 155.329,00, ma per inesperienza di gestione dell'attività , l'intero importo e anche più fu assorbito dal costo del personale, pari a € 111.135,00 per circa 8 dipendenti e dai costi per servizi pari a € 76.367,00; complessivamente il bilancio d'esercizio chiuse con una perdita di € 73.937; dal bilancio 2020, si evinceva che l'attivo patrimoniale, in quell'anno era pari a € 68.922,00, i debiti complessivi risultavano pari a € 125.100,00; nel 2021
l'attività prosegui anche con la vendita di sanificatori;
i ricavi registrati, come da situazione contabile (non essendo stato depositato alcun bilancio) al
31.12.2021, risultavano pari a - € 184.075,00 per servizi e - € 106.274,00 per vendita di beni;
il numero di dipendenti era sceso a 5 e il costo del personale era pari a € 90.597,77, quello per collaborazioni coordinate e continuative
(presumibilmente riferite ai due soci) era pari a € 62.000,00 circa;
il bilancio di verifica chiuse con una perdita di € 34.317,00; l'attivo patrimoniale nel
7 2021, da situazione contabile, risultava pari a € 107.719,70 e i debiti a €
174.000,00 circa;
nel 2022, l'attività si fermava, quasi tutti i dipendenti venivano licenziati, una sola dipendente risultava assunta fino al 30.9.22; non vi erano registrazioni contabili per l'anno 2022, ma solo registrazioni Iva e da quelle si evinceva che il fatturato annuo (ultima fattura emessa il 10 ottobre 2022) era pari a € 61.639,06; i costi registrati in Iva erano pari a €
11.114,19. Su queste basi la Curatrice, supponendo che tutto fosse stato incassato e tutto pagato, riferiva che la disponibilità liquida creatasi nel 2022 era pari a € 50.000,00 e che tale liquidità si era sommata alla precedente di €
39.000 circa. Secondo la Curatrice non vi era presumibilmente stato incremento dell'attivo rispetto all'anno precedente, mentre i debiti erano, sempre presumibilmente, quelli accertati nel dicembre 2024 nel corso dell'udienza dello stato passivo, pari complessivamente a € 100.259,11, “se
è vero che non è più stata svolta attività sociale”.
Occorre adesso osservare che l'ultimo bilancio è quello riferito al 2020 e che, nel 2022, l'attività è cessata.
A giudizio della Corte, pur in presenza di una documentazione contabile non completa, è stata raggiunta la prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d CCII.
Certo è innanzitutto il mancato superamento della soglia di cui all'art. 2 comma 1 lett d) n. 3, in quanto il passivo accertato è di poco superiore ai
100.000 euro.
Altrettanto certo appare alla Corte il mancato superamento della soglia di cui all'art. 2 comma 1 lett d) n. 1, non risultando in alcun modo un attivo, nei tre anni precedenti al fallimento, superiore a euro 300.000 euro.
Con riguardo al requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett d) n. 2, occorre richiamarsi all'ultima comunicazione del Curatore, secondo cui, alla luce della situazione contabile al 31.12.2021, i ricavi erano pari a € 197.289,94”.
Va a questo riguardo ricordato che, in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l.fall., i
"ricavi lordi" devono essere individuati facendo riferimento alle sole voci n.
8 1) e n. 5) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A),
c.c., poiché ciò che rileva ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale è il valore dei ricavi che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica, idonei a misurare la sua effettiva consistenza economica e finanziaria, dovendo pertanto essere esclusi gli "altri proventi" da sopravvenienze attive, che derivano dalla riduzione "una tantum" di accantonamenti per rischi precedentemente iscritti e non sono correlati alla gestione ordinaria né costituiscono ricavi in senso tecnico.
Sez. 1 - , Sentenza n. 23484 del 26/08/2021 (Rv. 662313 - 01). Si tratta di principi evidentemente applicabili anche all'art. 2 comma 1 lett d CCII.
Ciò posto, le conclusioni del Curatore sono coerenti con il principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, quindi, condivisibili.
Ed infatti, ai ricavi delle vendite per euro 184.075,94, vanno sommati i ricavi e proventi vari per euro 13.200 e recuperi e rimborsi vari per euro 14,00, mentre non vanno sommati gli arrotondamenti attivi per euro 0,43, i contributi a fondo perduto per euro 18.586,00 e le sopravvenienze attive per euro 2.167,00 che in ogni caso, quand'anche sommate, non consentirebbero di raggiungere la soglia di 200.000 euro.
Non vanno infine considerate le variazioni delle rimanenze per euro
30.248,27, in quanto non frutto della gestione caratteristica.
In conclusione, dal momento che nel 2022 l'attività è cessata, è provato che nemmeno negli anni successivi sono state superate le soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett d CCII.
Il reclamo va, quindi, accolto.
In accoglimento del ricorso per reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art.53 CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Giusta il disposto di cui al secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato
9 l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico del reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dal 31 ottobre 2025, cui il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della società reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
***
Con riguardo alle spese, va innanzitutto considerato che l'odierna reclamante non si è costituita nel giudizio di primo grado.
Ciò posto, tenuto conto delle richieste delle parti e che il mancato superamento delle soglie è stato provato solo in questo giudizio, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di GA n.176/2024, pubblicata il 6.9.24, revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
ordina a quest'ultimo di procedere, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Cesare Massetti
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 913/2024
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 913/2024 promossa con reclamo e posta in decisione all'udienza collegiale del 1 ottobre 2025
d a con il patrocinio dell'avv. LONGONI MARTA Parte_1
OGGETTO: reclamante Opposizione sentenza c o n t r o di apertura della
con il patrocinio dell'avv. PONTE Controparte_1 liquidazione giudiziale TI
RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CP_2
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di GA n. 176/ 2024, pubblicata il 6.9.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza reclamata, il Tribunale di GA dichiarava la liquidazione giudiziale della società Parte_1
Riteneva il Tribunale che sussistessero i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della
1 grave situazione di dissesto in cui versava il debitore, “evincibile dalla natura del credito dell'istante e dalla presenza di debiti nei confronti di ER ed enti previdenziali” senza che apparissero “adeguati mezzi per farvi fronte”.
Il Tribunale riteneva sussistessero le condizioni di cui all'art. 121 CCII, senza che fosse emersa la sussistenza congiunta dei requisiti indicati dall'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I.
Il Tribunale riteneva, infine, che l'impresa avesse un indebitamente superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto C.C.I.I.
che dinnanzi al Tribunale non si era costituita, proponeva Parte_1
reclamo.
Premetteva che la società era stata costituita il 23 novembre 2018; che l'oggetto sociale era relativo ai lavori di pulizie e movimentazione e smistamento merce;
come emergeva dai bilanci era rimasta Pt_1
sostanzialmente inattiva nel corso degli esercizi 2018-2019, iniziando ad operare nel 2020, incontrando sin da subito difficoltà legate allo scoppio della pandemia legata al Covid all'inizio del 2020, conclusosi con un risultato di esercizio negativo;
dopo una ripresa momentanea, aveva iniziato a Pt_1
incontrare difficoltà già a partire dalla fine del 2021; nel corso del 2022, aveva progressivamente licenziato i suoi dipendenti nel tentativo di non aggravare ulteriormente la propria esposizione debitoria nei confronti degli stessi e degli istituti previdenziali;
la signora , che aveva Controparte_1
proposto ricorso per la liquidazione giudiziale, era un'ex dipendente della e vantava un credito di euro € 3.531,22, oltre interessi e spese, ad oggi Pt_1 pari a complessivi € 5.458,16.
La reclamante riteneva, quindi, che da un lato la sentenza del Tribunale di
GA fosse priva di motivazione, fosse in contrasto con altra sentenza dello stesso Tribunale che, nel 2024, aveva ritenuto che la società fosse da considerarsi un'impresa minore e che comunque andasse revocata, in quanto, in effetti, la società era un'impresa minore.
Sotto questo profilo, la reclamante, nonostante non avesse depositato gli ultimi bilanci, rappresentava che il mancato superamento delle soglie di cui
2 all'art. 2 comma 1 lett d), emergeva da molteplici documenti, quali le dichiarazioni IVA 2020,2021,2022 e i bilanci 2018-2019-2020.
Sotto altro profilo, secondo la reclamante “se la Società non possedeva i requisiti dimensionali di fallibilità nei bilanci dalla stessa pubblicati, quando era ancora in piena attività”, doveva “escludersi in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario che” potesse “averli acquisiti negli anni successivi quando la sua l'attività” era “di fatto” cessata.
Secondo la reclamante non vi erano elementi per ritenere che la oramai Pt_1
priva di dipendenti, avesse generato ricavi e avesse un patrimonio al di sopra del limite fissato dall'art. 2 comma 1 lett d); i debiti erano di gran lunga inferiori a € 500.000 “(i debiti verso l'erario sono di circa € 54.000, doc. 13; cfr doc. 14 anche documento indagine verifiche interne del Tribunale di
GA, i decreti ingiuntivi emessi nei confronti della Società sono per importi limitati, molto inferiori alla soglia di € 500.000)”.
Su queste basi, la reclamante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni domanda, difesa eccezione avversaria, previo ogni accertamento o declaratoria del caso, voglia revocare la sentenza n. 176/2024 del Tribunale di GA che ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società per tutti i motivi Parte_1
esposti in narrativa”.
Si costituiva , chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1
All'udienza del 29 gennaio 2024, la Corte, rilevato che la notifica al Curatore non era stata fatta all'indirizzo pec della liquidazione giudiziale, assegnava termine per nuova notifica e rinviava all'udienza del 26 marzo 2025.
A tale udienza, la Corte, rilevata la regolarità della notifica alla Liquidazione giudiziale e la sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia e le parti insistevano nei rispettivi atti.
Con ordinanza, deliberata il 26 marzo 2025, la Corte richiedeva al Curatore
l'invio delle relazioni e rapporti riepilogativi, di cui all'art.130 CCII, limitatamente a quanto potenzialmente di rilievo ai fini dell'accertamento circa la sussistenza o meno dei requisiti per la qualificazione della società
3 reclamante come titolare di impresa minore, secondo il disposto di cui all'art.2 lettera d).
La Corte rinviava, quindi, all'udienza del 29 maggio 2025.
A tale udienza, parte reclamante rappresentava che, dall'integrazione del
Curatore, risultano ricavi per € 184.075,94 e che, anche dal documento 7
(modello iva, relativo al periodo d'imposta 2021), il volume d'affari risultava essere inferiore ai 200.000,00 euro. Parte reclamata si riportava alla propria memoria, chiedendo, in caso di accoglimento del reclamo, la compensazione delle spese. Parte reclamante non si opponeva alla compensazione delle spese.
La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
Con successiva ordinanza, la Corte, rilevato che il Curatore - con la relazione ai sensi dell'art. 130 CCII, per l'anno 2021 aveva segnalato ricavi pari a
184.075 per servizi e 106.274 per vendite;
- con comunicazione inviata il 14 maggio 2025, aveva segnalato, ad integrazione e rettifica di quanto già depositato, che nel 2021, i ricavi erano stati pari a euro 184.075,94, di cui
106.274,09 per vendita merci e 33.967 per ricavi diversi e considerato che dalla verifica dell'allegato alla comunicazione in discorso, risultavano ricavi delle vendite, pari a euro 184.075,94 e altri ricavi e proventi pari a 33.967, con un valore della produzione di euro 218.043,37, invitava il Curatore a illustrare la composizione dei ricavi e precisare a quanto ammontassero. La
Corte rinviava, quindi, la causa all'udienza del 1 ottobre 2025.
Il Curatore depositava, quindi, l'integrazione rappresentando che “il valore della produzione – voce A) del Conto Economico ai sensi dell'art.2425 c.c.
(risultante dal documento “situazione contabile” al 31.12.2021 era pari a €
218.043,37; tale importo è suddiviso in - Ricavi delle vendite e delle prestazioni – Voce A) 1) ai sensi dell'art.2425 c.c. per complessivi €
184.075,94 (ovvero ricavi provenienti dallo svolgimento dell'attività specifica d'impresa, oggetto di fatturazione, obbligatoriamente) e - Altri
Ricavi e proventi – Voce A) 5) ai sensi dell'art. 2425 c.c. per € 33.967,43; entrambe queste voci A) 1) e A) 5), nella situazione contabile risultano
4 suddivise in sotto voci;
questa ulteriore suddivisione è una nomenclatura contabile e non civilistica;
i ricavi specifici dell'attività sociale (Voce A) 1)
) pari a € 184.075,94 sono la somma di attività varie, tutte rientranti nell'oggetto sociale, tra cui, per € 106.274,09 anche la vendita di merci;
gli altri ricavi e proventi (Voce A) 5)) invece sono altri componenti positivi di reddito, non derivanti dalla attività specifica d'impresa, ma dalla gestione complessiva della azienda nel suo complesso (per esempio la concessione temporanea di un bene a terzi); per questo motivo, non tutte le sotto voci possono essere considerati “ricavi”.
Il Curatore faceva notare che tra le sotto voci vi sono, tra le altre, • “contributi
a fondo perduto dall'Agenzia delle Entrate per € 18.586,00, che non sono chiaramente ricavi, trattandosi di contributi, • sopravvenienze attive per €
2.167,00 che probabilmente non sono ricavi, ma potrebbero essere minori debiti per accordi con i creditori sociali, • arrotondamenti per € 0,43 che, per natura, non sono ricavi”. Il Curatore, quindi, non avendo a disposizione le schede contabili da cui ricavare la esatta natura degli “Altri ricavi e proventi” voce A) 5), riteneva che la composizione dei ricavi, nel caso in esame fosse costituita dalla somma delle seguenti voci : “ricavi delle vendite
e delle prestazioni per € 184.075,94 - recuperi e rimborsi vari per € 14,00 - ricavi e proventi vari per € 13.200,00 e così per complessivi € 197.289,94”.
All'udienza del 1 ottobre 2025, le parti ribadivano le conclusioni già rassegnate.
Il reclamo va accolto.
Va, innanzitutto, premesso che, ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) e che siano in stato di insolvenza.
In questo giudizio unico, elemento di discussione è appunto il possesso congiunto, da parte della reclamante dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d CCII.
L'impresa, quindi, per essere qualificata come impresa minore, deve
5 dimostrare di aver avuto
1) nei tre esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ai trecentomila euro;
2) ricavi, nello stesso periodo, non superiori ad euro duecentomila;
3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a cinquecentomila euro.
Ciò posto, nel nostro caso, è pacifico che la reclamante non abbia depositato gli ultimi tre bilanci e che, come segnalato dal Curatore, abbia tenuto una contabilità incompleta,
Occorre, tuttavia, ricordare che in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.,
i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4,
l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020 (Rv. 659730 - 01).
Ebbene, a parere della Corte, il reclamante ha prodotto documenti in grado di fornire un principio di prova circa il non superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett d) CCII.
Ed infatti dal bilanci 2018, 2019 2020, risultano un attivo e un passivo pari a
11.363,00 per il 2018, 9.211 per il 2019 e 68.922 per il 2020.
Dai modelli IVA relativi al 2020, 2021 e 2022, risulta un totale imponibile pari a 140.608 per il 2020, 137.590 per il 2021 e 31.474 per il 2022.
Dalla dichiarazione IRAP del 2021, risultano componenti positivi pari a
155.369 e negativi pari a 117.396.
Dalla dichiarazione IRES 2021, risultano componenti positivi pari a 155.329
e una perdita di euro 73.937.
Risultano, inoltre, debiti erariali per euro 51.822,63, e da certificazione
6 rilasciata dal Tribunale di GA, risultano decreti ingiuntivi a carico della reclamante per circa 30.000 euro e esecuzioni mobiliari per circa 25.000.
Il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett d CCII, a giudizio della Corte, è stato inoltre confermato dalla documentazione inviata dal
Curatore.
Ed infatti, il Curatore, nella nota indirizzata al collegio del 23 aprile 2025, aveva rappresentato che nella prima relazione ex art.130 c.1 CCII, allegata, non vi erano dati che potessero aiutare nel riconoscimento o meno della qualifica di impresa minore e che alcuni dati, solo relativi agli anni 2021 e
2022, si potevano invece ricavare dalla Relazione particolareggiata, del pari allegata. La Curatrice precisava che non vi erano bilanci depositati per gli anni in esame, bensì solo - per l'anno 2021 una situazione contabile - per l'anno 2022 solo registri IVA - per l'anno 2023 nulla. La Curatrice, rappresentava, altresì, che sulla base dell'analisi dei dati contabili, la società, fondata nel novembre 2018, era inattiva dal 2022; che aveva iniziato l'attività solo nel 2020, non risultando ricavi negli anni 2018 e 2019 e nemmeno costi per il personale. La Curatrice evidenziava che, come confermato dall'amministratore unico, l'attività svolta nel 2020 aveva procurato ricavi per € 155.329,00, ma per inesperienza di gestione dell'attività , l'intero importo e anche più fu assorbito dal costo del personale, pari a € 111.135,00 per circa 8 dipendenti e dai costi per servizi pari a € 76.367,00; complessivamente il bilancio d'esercizio chiuse con una perdita di € 73.937; dal bilancio 2020, si evinceva che l'attivo patrimoniale, in quell'anno era pari a € 68.922,00, i debiti complessivi risultavano pari a € 125.100,00; nel 2021
l'attività prosegui anche con la vendita di sanificatori;
i ricavi registrati, come da situazione contabile (non essendo stato depositato alcun bilancio) al
31.12.2021, risultavano pari a - € 184.075,00 per servizi e - € 106.274,00 per vendita di beni;
il numero di dipendenti era sceso a 5 e il costo del personale era pari a € 90.597,77, quello per collaborazioni coordinate e continuative
(presumibilmente riferite ai due soci) era pari a € 62.000,00 circa;
il bilancio di verifica chiuse con una perdita di € 34.317,00; l'attivo patrimoniale nel
7 2021, da situazione contabile, risultava pari a € 107.719,70 e i debiti a €
174.000,00 circa;
nel 2022, l'attività si fermava, quasi tutti i dipendenti venivano licenziati, una sola dipendente risultava assunta fino al 30.9.22; non vi erano registrazioni contabili per l'anno 2022, ma solo registrazioni Iva e da quelle si evinceva che il fatturato annuo (ultima fattura emessa il 10 ottobre 2022) era pari a € 61.639,06; i costi registrati in Iva erano pari a €
11.114,19. Su queste basi la Curatrice, supponendo che tutto fosse stato incassato e tutto pagato, riferiva che la disponibilità liquida creatasi nel 2022 era pari a € 50.000,00 e che tale liquidità si era sommata alla precedente di €
39.000 circa. Secondo la Curatrice non vi era presumibilmente stato incremento dell'attivo rispetto all'anno precedente, mentre i debiti erano, sempre presumibilmente, quelli accertati nel dicembre 2024 nel corso dell'udienza dello stato passivo, pari complessivamente a € 100.259,11, “se
è vero che non è più stata svolta attività sociale”.
Occorre adesso osservare che l'ultimo bilancio è quello riferito al 2020 e che, nel 2022, l'attività è cessata.
A giudizio della Corte, pur in presenza di una documentazione contabile non completa, è stata raggiunta la prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d CCII.
Certo è innanzitutto il mancato superamento della soglia di cui all'art. 2 comma 1 lett d) n. 3, in quanto il passivo accertato è di poco superiore ai
100.000 euro.
Altrettanto certo appare alla Corte il mancato superamento della soglia di cui all'art. 2 comma 1 lett d) n. 1, non risultando in alcun modo un attivo, nei tre anni precedenti al fallimento, superiore a euro 300.000 euro.
Con riguardo al requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett d) n. 2, occorre richiamarsi all'ultima comunicazione del Curatore, secondo cui, alla luce della situazione contabile al 31.12.2021, i ricavi erano pari a € 197.289,94”.
Va a questo riguardo ricordato che, in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l.fall., i
"ricavi lordi" devono essere individuati facendo riferimento alle sole voci n.
8 1) e n. 5) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A),
c.c., poiché ciò che rileva ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale è il valore dei ricavi che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica, idonei a misurare la sua effettiva consistenza economica e finanziaria, dovendo pertanto essere esclusi gli "altri proventi" da sopravvenienze attive, che derivano dalla riduzione "una tantum" di accantonamenti per rischi precedentemente iscritti e non sono correlati alla gestione ordinaria né costituiscono ricavi in senso tecnico.
Sez. 1 - , Sentenza n. 23484 del 26/08/2021 (Rv. 662313 - 01). Si tratta di principi evidentemente applicabili anche all'art. 2 comma 1 lett d CCII.
Ciò posto, le conclusioni del Curatore sono coerenti con il principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, quindi, condivisibili.
Ed infatti, ai ricavi delle vendite per euro 184.075,94, vanno sommati i ricavi e proventi vari per euro 13.200 e recuperi e rimborsi vari per euro 14,00, mentre non vanno sommati gli arrotondamenti attivi per euro 0,43, i contributi a fondo perduto per euro 18.586,00 e le sopravvenienze attive per euro 2.167,00 che in ogni caso, quand'anche sommate, non consentirebbero di raggiungere la soglia di 200.000 euro.
Non vanno infine considerate le variazioni delle rimanenze per euro
30.248,27, in quanto non frutto della gestione caratteristica.
In conclusione, dal momento che nel 2022 l'attività è cessata, è provato che nemmeno negli anni successivi sono state superate le soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett d CCII.
Il reclamo va, quindi, accolto.
In accoglimento del ricorso per reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art.53 CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Giusta il disposto di cui al secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato
9 l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico del reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dal 31 ottobre 2025, cui il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della società reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
***
Con riguardo alle spese, va innanzitutto considerato che l'odierna reclamante non si è costituita nel giudizio di primo grado.
Ciò posto, tenuto conto delle richieste delle parti e che il mancato superamento delle soglie è stato provato solo in questo giudizio, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di GA n.176/2024, pubblicata il 6.9.24, revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
ordina a quest'ultimo di procedere, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Cesare Massetti
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