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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6635/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6635 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso da sé Parte_1 CodiceFiscale_1
medesimo e dagli avv.ti Anna Maria Passini e Daniel F.A. Zavitteri.
APPELLANTE
E
pagina 1 di 7 (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura generale dello Stato.
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_2
Alberto Rossotti.
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“- Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Civile, Dott. Bonofiglio, numero 939/18 (R.G. n. 2368/2017), decisa in data 12 giugno 2018, depositata in data 13 giugno
2018, non notificata, nella causa di primo grado iscritta al numero 2368 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, rigettata ogni avversa eccezione e deduzione:
- Rigettare l'avversa opposizione alla ordinanza di assegnazione del Tribunale di Viterbo n.
97/2016 del 22 giugno 2016 in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in conferma della predetta ordinanza riconoscere come dovuta la somma complessivamente in €. 225.899,58 e condannare il terzo pignorato a corrispondere la somma complessiva di €. 225.899,58, maggiorata dagli interessi di CP_1 legge a far data dal 21 luglio 2017, data di notifica dell'ordinanza di assegnazione e sino all'effettivo pagamento, quale parziale soddisfo del credito complessivamente maturato dall'Avv. e Parte_1 per esso alla Signora in forza dell'atto di cessione di credito pro solvendo Rep. Controparte_2
n. 5992/Racc. 3620 registrato a Viterbo il 19/7/2017 al n. 7727- serie IT..
- In via di mero subordine ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e riconoscere come non assoggettata al vincolo di indisponibilità, in quanto esulante dalla natura di contributi erogati in attuazione delle politiche agricole comuni, la somma di €. 15.054,88, maggiorata dagli interessi legali dal 9 febbraio 2011 e sino all'effettivo pagamento, mai sin ora corrisposta dall' a CP_1 favore della creditrice quale spesa di soccombenza liquidata dal Tribunale di Roma con Parte_2 la Sentenza esecutiva n. 2692/2011, validamente pignorata ed assegnata e per l'effetto condannare il terzo pignorato a corrisponderla, unitamente alla somma di €. 3.910,29, comprensiva di I.V.A. e CP_1
Cpa, a titolo di spese di esecuzione dell'eseguito pignoramento liquidate in sede di assegnazione, alla
Signora in forza dell'atto di cessione di credito pro solvendo Rep. n. 5992/Racc. Controparte_2
3620 registrato a Viterbo il 19/7/2017 al n. 7727- serie IT., e quale parziale soddisfo del credito complessivamente maturato dall'Avv. cedente il detto credito soprarichiamato, nei Parte_1 confronti della debitrice pignorata. Parte_2
pagina 2 di 7 - Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio.”
L' ha così concluso: Controparte_1
“ Si chiede la reiezione dell'appello in quanto inammissibile ed infondato. Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese.”
L' Dott.ssa ha così concluso: Controparte_2
“ - Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della Sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Civile, Dott. Bonofiglio, numero
939/18 (R.G. n. 2368/2017), decisa in data 12 giugno 2018, depositata in data 13 giugno 2018, non notificata, nella causa di primo grado iscritta al numero 2368 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, rigettata ogni avversa eccezione e deduzione:
- Rigettare l'avversa opposizione alla ordinanza di assegnazione del Tribunale di Viterbo n.
97/2016 del 22 giugno 2016 in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in conferma della predetta ordinanza riconoscere come dovuta la somma complessivamente di €. 225.899,58 e condannare il terzo pignorato a corrisponderla, maggiorata dagli interessi di legge a far data dal 21 luglio 2017, data CP_1 di notifica dell'ordinanza di assegnazione e sino all'effettivo pagamento, quale parziale soddisfo del credito complessivamente maturato dall'Avv. per l'ammontare di €. 255.660,86 e per Parte_1 esso alla Signora in forza dell'atto di cessione di credito pro solvendo Rep. n. Controparte_2
5992/Racc. 3620 registrato a Viterbo il 19/7/2017 al n. 7727- serie IT..
- In via di mero subordine ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e riconoscere come non assoggettata al vincolo di indisponibilità, in quanto esulante dalla natura di contributi erogati in attuazione delle politiche agricole comuni, la somma di €. 15.054,88, maggiorata dagli interessi legali dal 9 febbraio 2011 e sino all'effettivo pagamento, mai sin ora corrisposta dall' a CP_1 favore della creditrice quale spesa di soccombenza liquidata dal Tribunale di Roma con Parte_2 la Sentenza esecutiva n. 2692/2011, validamente pignorata ed assegnata e per l'effetto condannare il terzo pignorato a corrisponderla, unitamente alla somma di €. 3.910,29, comprensiva di I.V.A. e CP_1
Cpa, a titolo di spese di esecuzione dell'eseguito pignoramento liquidate in sede di assegnazione, alla
Signora in forza dell'atto di cessione di credito pro solvendo Rep. n. 5992/Racc. Controparte_2
3620 registrato a Viterbo il 19/7/2017 al n. 7727- serie IT., e quale parziale soddisfo del credito complessivamente maturato dall'Avv. per il maggiore ammontare di €. 255.660,86, Parte_1 cedente il detto credito soprarichiamato, nei confronti della debitrice pignorata. Parte_2
- Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. L' , quale terzo pignorato, proponeva, dinanzi al Tribunale di Viterbo, CP_1
opposizione ex art. 617 c.p.c., nei confronti di creditore pignorante e cedente Parte_1
pagina 3 di 7 il credito e di cessionaria del credito, avverso l'ordinanza di Controparte_2
assegnazione n. 97/16 del 22.6.2016 resa nell'ambito di procedura di pignoramento presso terzi, ove debitrice esecutata era la società Parte_2
L' era stata citata quale debitrice nei confronti della della somma di € CP_1 Parte_2
225.899.58, oltre alle spese di soccombenza liquidate in € 10.477,05, oltre spese generali e oneri di legge, in forza della sentenza n. 2692/2011 del Tribunale di Roma.
L'opponente deduceva che l'ordinanza di assegnazione era viziata perché:
- la società era cessata prima dell'emissione dell'ordinanza; Parte_2
- l'opponente aveva reso dichiarazione negativa;
- il credito era inesigibile, stante la mancata produzione da parte della della Parte_2
certificazione antimafia della competente Prefettura, considerato l'importo del pagamento superiore a € 150.000,00;
- il credito era impignorabile, in considerazione delle disposizioni di diritto comunitario relative alla Politica Agricola Comune che stabiliscono che i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dalla regolamentazione comunitaria devono essere versati integralmente ai beneficiari da parte degli stati membri.
2. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 989/2018, accoglieva l'opposizione.
Riteneva preliminarmente irrilevante la cessazione della società, circostanza intervenuta dopo la notifica del pignoramento e che comportava solo il subentro nel credito pignorato da parte dei soci.
Il giudice rilevava inoltre che la certificazione antimafia era stata emessa dalla CCIAA di
Viterbo in ragione delle disposizioni all'epoca ancora vigenti e, comunque, per l'effetto dell'espresso richiamo al collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla
. Controparte_3
Tuttavia riteneva fondato il motivo d'opposizione relativo alla impignorabilità del credito vantato dalla che aveva a oggetto delle somme dovute quale contributo a titolo Parte_2
di aiuto comunitario per le campagne agrarie dall'anno 1999 al 2004 ai sensi del reg. Cee
2078/92”.
pagina 4 di 7 Tali somme erano riconducibili a quelle di cui all'art. 2 D.P.R. n. 727/1974 (successivamente modificato con legge n. 231/2005), in quanto dovute agli aventi diritto dall'AIMA (cui era subentrata ) in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a CP_1
provvidenze finanziarie.
Il Tribunale riteneva inoltre non condivisibile l'assunto degli opposti secondo cui la questione non potesse essere eccepita se non dal debitore esecutato, trattandosi invece di questione rilevabile d'ufficio.
Affermava infine che i contributi erogati per l'attuazione delle politiche agricole comuni erano comunque insuscettibili di distrazione in favore di interessi particolari ad esse estranei,
stante il vincolo di destinazione impresso per finalità di interesse pubblicistico di natura comunitaria.
3. ha proposto appello lamentando che l'impignorabilità delle somme non Parte_1
poteva essere rilevata d'ufficio né dedotta dall' , ma poteva solo essere oggetto di atto CP_1
di opposizione all'esecuzione da parte del debitore, agricoltore destinatario dei contributi
PAC.
Ha inoltre dedotto che il credito di cui si contestava la pignorabilità era un risarcimento riconosciuto dal Tribunale di Roma con sentenza n. 2692/2011 del Tribunale di Roma e quindi aveva perso l'originaria qualificazione di erogazione di “provvidenze finanziarie comunitarie” che invece erano già state pagate illegittimamente a terzi da parte di . CP_1
In ogni caso, almeno per l'importo liquidato con la sentenza n. 2692/2011 a titolo di spese di lite non i pone alcun problema di impignorabilità.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando,
anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte pagina 5 di 7 dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
5. Sempre preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'impugnazione della sentenza,
considerato che la questione della impignorabilità dei crediti attiene ai profili di opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi.
6. Nel merito l'appello è fondato, dovendosi ritenere inammissibile far valere l'impignorabilità dei beni con l'opposizione del terzo all'ordinanza di assegnazione.
Non rileva a tal proposito che l'art. 545 c.p.c. consenta di rilevare anche d'ufficio l'impignorabilità dei beni.
Difatti, in assenza di rilievo o di opposizione ex art. 615 c.p.c. sulla questione della impignorabilità dei beni nel corso del procedimento di espropriazione presso terzi, in seguito all'emissione dell'ordinanza di assegnazione può essere esercitata solo l'opposizione ex art. 617 c.p.c. da parte del terzo per vizi dell'ordinanza o della procedura esecutiva e non invece per far valere l'impignorabilità dei beni (così, tra le più recenti, Cass. n. 15822/2023).
In ogni caso “ (…) la rilevabilità ufficiosa di tale vincolo impone al giudice dell'esecuzione di
svolgere, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art. 484, primo comma, cod. proc. civ., una
sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria di nullità del pignoramento e di
improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il caso di ritenuta inoperatività del vincolo,
all'assegnazione del credito, previo riscontro delle relative condizioni. In entrambi i casi, la tutela
contro i provvedimenti resi dal giudice dell'esecuzione resta affidata al rimedio dell'opposizione ex art.
617 cod. proc. civ., salva l'opposizione del debitore esecutato volta a far valere l'impignorabilità del
credito, proposta prima del provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc.
civ.” (Cass. n. 10243/2015, Rv. 635445 - 01).
7. In accoglimento dell'appello l'opposizione deve quindi essere rigettata.
Tuttavia non può essere disposta la richiesta condanna di corresponsione della somma oggetto di assegnazione, unitamente alla somma liquidata in sede di assegnazione a titolo di spese di esecuzione dell'eseguito pignoramento, trattandosi di importi che trovano già titolo nell'ordinanza di assegnazione del credito.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio,
ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
2) Rigetta le ulteriori domande;
3) Condanna al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite che CP_1
liquida in favore di in € 10.000,00 per compensi per il primo grado di Parte_1
giudizio e € 9.000,00 per compensi ed € 1.165,50 per spese per il presente grado, e in favore di in € 10.000,00 per compensi per il primo grado e in € 8.000,00 per Controparte_2
compensi per il presente grado, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 17.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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