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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/07/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...], il [...], residente in [...]N. 1
INT. 5 16137 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. COSTA SIMONE (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e
, Parte_2
C.F. nato a [...], il [...], C.F._3
residente in [...]N. 34 INT. 3 16127 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
COSTA SIMONE (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“a) i Sigg.ri e vivranno separati e, Parte_1 Parte_2
in particolare, la Sig.ra continuerà a vivere presso Parte_2
la ex casa familiare sita in Genova, Salita degli Angeli n. 34 int. 3, mentre il Sig. continuerà a vivere presso l'abitazione dei di lui genitori, ove Parte_1
vive tuttora, sita in Genova, Via di San Pantaleo n. 1 int. 5;
b) l'affidamento del piccolo sarà condiviso tra i ricorrenti così Persona_1 come sarà condiviso l'esercizio della responsabilità genitoriale sullo stesso, con collocazione abitativa prevalente presso il padre;
2 c) per quanto concerne il diritto della Sig.ra di Parte_2
tenere con sé il figlio minore, i genitori concordemente stabiliscono che il piccolo passerà con la proprio madre tutto il tempo che Persona_1 quest'ultima riterrà opportuno, previo accordo con il Sig. in Parte_1
modo tale, altresì, che il piccolo possa trascorrere tempi adeguati Persona_1
assieme alla sorellina e, pertanto, almeno due pomeriggi Persona_2
infrasettimanali oltre, a week end alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore
16.00 sino alla domenica sera dopo cena quando verrà riaccompagnato dal padre;
c) al mantenimento, cura, educazione, istruzione del piccolo Persona_1
provvederanno entrambi i genitori e, al riguardo, dal momento che il bambino trascorrerà la maggior parte del tempo col padre, la sig.ra Parte_2
la quale continuerà a percepire integralmente l'assegno unico, si
[...]
impegna a versare in favore del sig. a titolo di mantenimento Parte_1
per il minore , la somma mensile di euro 100, 00 entro e non Persona_1
oltre il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat come per legge, fin quando il minore diverrà autosufficiente.
d) il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento della minore la Parte_2 Persona_2
somma mensile di euro 100, 00 entro e non oltre il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat come per legge, fin quando la minore diverrà autosufficiente.
e) le spese straordinarie che dovranno essere sostenute nell'interesse dei minori, verranno sopportate da entrambi i genitori, previo consenso degli stessi. Nello specifico, si intendono spese straordinarie quelle rientranti, elencate e descritte nel documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2019, ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario e capo IV punto 35.1 della Circolare del Consiglio
Superiore della Magistratura del 27 luglio 2011 in materia di formazione delle tabelle, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato. Tali spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate secondo quanto stabilito, in materia, dal suddetto documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della
3 riunione del 15.09.2016, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato e successive eventuali integrazioni e/o modifiche, che i genitori si impegnano a rispettare;
f) entrambi i genitori durante le ferie estive potranno stare con i minori fino a 15 giorni (anche non consecutivi), mentre le festività natalizie, i compleanni ed in genere ogni festività e\o “ponte” saranno regolati tramite il principio dell'alternanza;
g) i genitori si comunicheranno vicendevolmente le località ove trascorreranno le vacanze con i figli e i relativi recapiti telefonici;
h) i genitori parteciperanno congiuntamente, in compresenza o in alternanza secondo le rispettive esigenze lavorative, alla vita scolastica, formativa e sportiva dei bambini;
i) i genitori si impegnano ad evitare ogni forma di reciproca denigrazione e conflitto, consentendo inoltre al minore la conservazione di rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
j) i genitori opereranno le scelte sugli istituti scolastici futuri di comune accordo tenuto conto delle attitudini, capacità e preferenze dei propri figli;
k) entrambi i genitori si impegnano a rispettare le scelte ed inclinazioni scolastiche, religiose e/o di fede manifestate dai minori, senza attuare influenze sulle stesse indipendentemente dalle rispettive personali convinzioni;
l) per quanto attiene a qualsiasi altro rapporto economico le parti dichiarano di non avere alcuna pendenza di carattere economico da regolare e/o risolvere”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...], il [...], residente in [...]N. 1
INT. 5 16137 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. COSTA SIMONE (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e
, Parte_2
C.F. nato a [...], il [...], C.F._3
residente in [...]N. 34 INT. 3 16127 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
COSTA SIMONE (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“a) i Sigg.ri e vivranno separati e, Parte_1 Parte_2
in particolare, la Sig.ra continuerà a vivere presso Parte_2
la ex casa familiare sita in Genova, Salita degli Angeli n. 34 int. 3, mentre il Sig. continuerà a vivere presso l'abitazione dei di lui genitori, ove Parte_1
vive tuttora, sita in Genova, Via di San Pantaleo n. 1 int. 5;
b) l'affidamento del piccolo sarà condiviso tra i ricorrenti così Persona_1 come sarà condiviso l'esercizio della responsabilità genitoriale sullo stesso, con collocazione abitativa prevalente presso il padre;
2 c) per quanto concerne il diritto della Sig.ra di Parte_2
tenere con sé il figlio minore, i genitori concordemente stabiliscono che il piccolo passerà con la proprio madre tutto il tempo che Persona_1 quest'ultima riterrà opportuno, previo accordo con il Sig. in Parte_1
modo tale, altresì, che il piccolo possa trascorrere tempi adeguati Persona_1
assieme alla sorellina e, pertanto, almeno due pomeriggi Persona_2
infrasettimanali oltre, a week end alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore
16.00 sino alla domenica sera dopo cena quando verrà riaccompagnato dal padre;
c) al mantenimento, cura, educazione, istruzione del piccolo Persona_1
provvederanno entrambi i genitori e, al riguardo, dal momento che il bambino trascorrerà la maggior parte del tempo col padre, la sig.ra Parte_2
la quale continuerà a percepire integralmente l'assegno unico, si
[...]
impegna a versare in favore del sig. a titolo di mantenimento Parte_1
per il minore , la somma mensile di euro 100, 00 entro e non Persona_1
oltre il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat come per legge, fin quando il minore diverrà autosufficiente.
d) il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento della minore la Parte_2 Persona_2
somma mensile di euro 100, 00 entro e non oltre il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat come per legge, fin quando la minore diverrà autosufficiente.
e) le spese straordinarie che dovranno essere sostenute nell'interesse dei minori, verranno sopportate da entrambi i genitori, previo consenso degli stessi. Nello specifico, si intendono spese straordinarie quelle rientranti, elencate e descritte nel documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2019, ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario e capo IV punto 35.1 della Circolare del Consiglio
Superiore della Magistratura del 27 luglio 2011 in materia di formazione delle tabelle, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato. Tali spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate secondo quanto stabilito, in materia, dal suddetto documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della
3 riunione del 15.09.2016, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato e successive eventuali integrazioni e/o modifiche, che i genitori si impegnano a rispettare;
f) entrambi i genitori durante le ferie estive potranno stare con i minori fino a 15 giorni (anche non consecutivi), mentre le festività natalizie, i compleanni ed in genere ogni festività e\o “ponte” saranno regolati tramite il principio dell'alternanza;
g) i genitori si comunicheranno vicendevolmente le località ove trascorreranno le vacanze con i figli e i relativi recapiti telefonici;
h) i genitori parteciperanno congiuntamente, in compresenza o in alternanza secondo le rispettive esigenze lavorative, alla vita scolastica, formativa e sportiva dei bambini;
i) i genitori si impegnano ad evitare ogni forma di reciproca denigrazione e conflitto, consentendo inoltre al minore la conservazione di rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
j) i genitori opereranno le scelte sugli istituti scolastici futuri di comune accordo tenuto conto delle attitudini, capacità e preferenze dei propri figli;
k) entrambi i genitori si impegnano a rispettare le scelte ed inclinazioni scolastiche, religiose e/o di fede manifestate dai minori, senza attuare influenze sulle stesse indipendentemente dalle rispettive personali convinzioni;
l) per quanto attiene a qualsiasi altro rapporto economico le parti dichiarano di non avere alcuna pendenza di carattere economico da regolare e/o risolvere”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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