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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/12/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3311/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. CESARE DAL MASO Parte_1 C.F._1 attrice contro
(C.F. ), con l'avv. MARIO TESTA Controparte_1 P.IVA_1 convenuta
Oggetto: Responsabilità professionale.
Conclusioni di merito delle parti
Per parte attrice
Nel merito:
- Accertata e dichiarata la responsabilità professionale medica dei sanitari dell' CP_2 in ordine all'intervento chirurgico di addominoplastica e correzione di laparocele eseguito
1 sulla sig.ra il 03.08.16 presso l'U.O. di Chirurgia Plastica dell'O.C. di Vicenza, per Parte_1
l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso derivati - da quantificarsi sulla scorta della c.t.u. resa all'esito dell' e dell'espletanda Pt_2 istruttoria orale, con riferimento ai parametri in essere all'epoca di liquidazione, ovvero nella misura che dovesse risultare di giustizia -, con devalutazione all'epoca del sinistro e maggiorazione per rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo effettivo, secondo il meccanismo di calcolo di cui alla sent. n. 1712/95 Corte Cost.;
- Con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento e per quello prodromico di oltre accessori di legge. Pt_2
Per parte convenuta
- in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato rispetto dei termini perentori per la proposizione del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. previsti dall'art. 8
L. 24/2017 e/o per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, per l'effetto, assegnare alle parti un termine di 15 giorni per promuovere il procedimento di mediazione medesimo, rinviando contestualmente la causa a un'udienza successiva onde consentire l'espletamento dell'incombente.
- nel merito in via principale, rilevare l'inesistenza di un nesso eziologico tra le modalità diagnostiche, terapeutiche e assistenziali adottate in occasione dell'assistenza e delle cure prestate alla signora in occasione del ricovero per l'intervento chirurgico eseguito in Parte_1 data 3.08.2016 presso l'U.O.C. di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica dell'Ospedale di
San Bortolo e protrattosi fino al 16.08.2016 e dei successivi ricoveri presso la medesima struttura, dal 29.08.2016 al 16.09.2016 e dal 12.10.2016 al 18.10.2016, e gli accadimenti di danno lamentati dalla ricorrente, nonché la conformità delle condotte dei sanitari alla diligenza richiesta dagli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e per l'effetto, rigettare il ricorso;
2 - nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistente un inadempimento dei sanitari dell' resistente, rigettare il CP_1 ricorso rilevata l'inconferenza, sotto il profilo del nesso eziologico, del preteso inadempimento alla luce dell'arresto delle Sezioni Unite 11 gennaio 2008, n. 577;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità in capo al personale sanitario dell'
[...]
, , stante l'assenza di una quantificazione del risarcimento del danno ad Controparte_1 opera della ricorrente, darsi atto che l' resistente in occasione della prima udienza del CP_1
12.12.2023 aveva offerto, in via esclusivamente transattiva e senza nulla riconoscere, la somma di € 120.000,00 e, eventualmente, quantificare, per le ragioni in narrativa enunciate,
l'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patito da parte ricorrente secondo la valutazione conforme a giustizia, scomputando le somme eventualmente già percepite dalla ricorrente in relazione ai fatti di causa;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, anche in riferimento alla condanna di parte ricorrente alle spese ulteriori di giudizio nell'ipotesi disciplinata dall'art. 91, comma 1, c.p.c. in relazione al rifiuto della proposta conciliativa formulata dall' CP_1 resistente in occasione della prima udienza del 12.12.2023.
MOTIVAZIONE
AT
Il 3.8.2016 è stata ricoverata presso l'UO di Chirurgia Plastica dell'Azienda Parte_1
Ospedaliera di Vicenza con diagnosi di lassità addominale e laparocele ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico di addominoplastica e correzione di laparocele con rete sintetica.
Dimessa il 16.8.2016, la paziente è stata nuovamente ricoverata il 29.8.2016 per “deiscenza di ferita chirurgica con infezione”. Sottoposta ad intervento di toilette delle aree necrotiche e revisione della ferita chirurgica e a terapia antibiotica, è stata dimessa il 16.9.2016.
3 Ulteriormente, la paziente è stata ricoverata il 12.10.2016, sempre per deiscenza della ferita chirurgica e nuova terapia antibiotica. E' stata infine dimessa il 18.10 2016.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. del 18.3.2021 ha chiesto si procedesse a Parte_1 consulenza medico legale preventiva, in contraddittorio con Controparte_1 deducendo di avere subito un danno biologico in conseguenza della malpractice dell'Ospedale di Vicenza.
La convenuta si è costituita in causa negando la sussistenza di ogni responsabilità dell' CP_1
Il collegio peritale nominato ha depositato la relazione di CTU il 31.1.2022.
Con ricordo ex art. 281 decies e seguenti c.p.c., ha convenuto avanti questo Parte_1
Tribunale perché venisse condannata al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente ai fatti oggetto del ricorso per istruzione preventiva.
All'udienza 12.12.2023 la convenuta - costituitasi in causa contestando l'ammissibilità e fondatezza del ricorso - ha offerto a fine conciliativo, senza nulla riconoscere, la somma di €
120.000,00, che parte ricorrente non ha accettato in quanto non satisfattiva.
La causa è stata istruita mediante integrazione della CTU e prova testimoniale.
All'udienza dell'11.12.2026, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. All'esito il giudice si è riservato.
Ammissibilità del ricorso
4 La convenuta eccepisce l'improcedibilità della domanda e del ricorso per violazione del termine che l'art. 8 L. n. 24/2017 impone per l'introduzione del giudizio di merito susseguente al ricorso per accertamento preventivo e per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, che costituisce l'alternativa condizione di procedibilità prevista dall'art. 8 comma secondo.
L'eccezione non è fondata.
Il mancato rispetto del termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine perentorio per il suo deposito, previsto dall'art. 8 comma 3 per l'introduzione del giudizio di merito, non incide sull'ammissibilità dell'azione, in difetto di un'espressa previsione normativa, dovendosi ritenere che il rispetto del detto termine condizioni solo la possibilità di retrodatare al momento del ricorso per istruzione preventiva gli effetti sostanziali e processuali dell'azione di responsabilità.
Responsabilità professionale della convenuta
Il collegio di CTU ha censurato la scelta dei sanitari dell'Ospedale di Vicenza di eseguire, sulla paziente, “la riduzione del laparocele mediano contestualmente ad un intervento di addominoplastica, conservando il peduncolo ombelicale e l'ombelico, che erano stati assai probabilmente interessati dallo stesso laparocele”.
La necrosi ombelicale e la successiva liponecrosi localizzata verificatesi hanno determinato
“la formazione di un'ampia ulcerazione che si approfondiva sino ai piani fasciali e che, nel lungo periodo della guarigione clinica, produceva una retrazione verso l'alto della regione sovra pubica, trascinando con sé la vulva, Mons pubis, grandi labbra, clitoride e meato uretrale, alterando quindi in maniera significativa la fisiologica anatomia della regione”.
Secondo il collegio di CTU tali complicanze molto difficilmente si sarebbero realizzate
“qualora si fosse proceduto alla sola riduzione erniaria attraverso un'incisione xifo-pubica senza effettuare contestualmente un'addominoplastica con scollamento dei lembi addominali
5 sino all'arcata costale”. In tale ipotesi “si sarebbero effettuati scollamenti assai più ridotti di quelli effettivamente eseguiti, creando una situazione anatomica meno favorevole all'instaurarsi anche di una sovra infezione batterica”.
La mancata esecuzione di esami colturali delle secrezioni prodotte dalla regione ombelicale e dalla ferita chirurgica prima del 29.8.2016 non consente di stabilire se la sovra infezione batterica intercorsa antecedentemente a quel periodo abbia potuto essere corresponsabile delle necrosi locali verificatesi;
né è possibile dire se tale infezione, rilevata in occasione del secondo ricovero, si fosse verificata durante il primo ricovero o nel lasso di tempo intercorso tra le dimissioni dal primo ricovero ed il secondo ricovero. I CTU hanno tuttavia chiarito come la scelta di praticare contestualmente la riduzione del laparocele e l'intervento di addominoplastica abbia creato le condizioni per fenomeni come quelli verificatisi e che una scelta più prudente avrebbe di molto ridotto il rischio di tali complicanze.
Nell'integrazione dimessa il 18.7.2024 i CTU hanno ribadito che l'addominoplastica in un'area minata da un laparocele mediano che interessava direttamente la regione ombelicale ha incrementato il rischio della mancata vascolarizzazione dell'ombelico dopo il suo isolamento e che, proprio in ragione di questa conseguenza, un criterio di ordinaria prudenza avrebbe imposto ai sanitari una diversa scelta e cioè quella di procedere in prima battuta alla riduzione della breccia erniaria ed alla correzione della diastasi dei muscoli retti, così evitando di dovere isolare l'ombelico, rimandando ad un secondo intervento la correzione della lipodistrofia addominale. Proprio la scelta di effettuare una doppia incisione (orizzontale e verticale) nell'area, ancora interessata dalla presenza del laparocele, avrebbe quindi favorito l'insorgere delle complicanze che hanno determinato il danno oggetto di causa, il quale va perciò messo in relazione causale con la determinazione censurabile dei sanitari.
Pur in assenza di specifici riferimenti alla letteratura scientifica relativi alla controindicazione dell'effettuazione contestuale dei due interventi, i CTU hanno ritenuto di potere ugualmente enucleare una regola di prudenza in considerazione delle particolarità della fattispecie
6 esaminata e dei rischi connaturati ai due interventi e innescati dalla loro esecuzione contemporanea.
Il fatto che la necrosi dell'ombelico fosse indicata tra le possibili complicanze dell'intervento nel modulo di consenso informato non rende tale complicanza un evento “prevedibile e non prevenibile”, come sostenuto da parte convenuta, una volta appurato che una diversa programmazione dei due interventi – da svolgersi in momenti distinti, anziché contestualmente – avrebbe significativamente ridotto il rischio di una simile conseguenza indesiderata.
Nemmeno il fatto che non si possa qualificare in modo certo la sovra infezione batterica come di origine nosocomiale ha una particolare rilevanza, ai fini dell'accertamento nel nesso eziologico. Difatti ciò che rileva è che la modalità prescelta per l'intervento abbia comunque favorito l'insorgenza della necrosi.
La convenuta lamenta che il giudice del procedimento di accertamento tecnico preventivo abbia autorizzato i CTU ad acquisire immagini offerte dalla perizianda in occasione del primo incontro in quanto tali documenti avrebbero potuto essere prodotti al tempo dell'introduzione del procedimento e la loro valorizzazione avrebbe violato il principio del contraddittorio.
Sul punto vale la pena di ricordare come la preclusione all'acquisizione di nuovi documenti da parte del CTU valga solo per i documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda (Cass. SSUU n. 3086/22). Nel presente caso le fotografie sono state sottoposte al contraddittorio delle parti, che partecipavano mediante i CTP all'incontro con la perizianda ed i CTU – dovendosi quindi escludere la violazione del diritto al contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali – e sono state utilizzate dai CTU al solo scopo di confermare il fenomeno di necrosi già evincibile dalla documentazione medica, sicché esse vanno considerate come prove a mero riscontro e conforto delle prove documentali già in atti.
7 In ogni modo lo svolgimento nel giudizio di merito di nuove operazioni peritali in contraddittorio, anche relative al tema del nesso di causalità, avrebbe comunque sanato ogni eventuale violazione.
Le conclusioni dei CTU attinenti alla sussistente responsabilità dei sanitari – sia con riguardo ai profili di censurabilità delle scelte operate dai sanitari, sia in ordine al nesso causale tra tali scelte e le complicanze insorte - appaiono, per le ragioni indicate, esaustivamente motivate e possono essere quindi recepite dal Tribunale.
Quantificazione del danno
I CTU hanno ritenuto che l'esito non auspicato dell'intervento cui si è sottoposta la ricorrente abbia determinato nella stessa “alterazioni afferenti diverse sfere, come quella estetica, genito-urinaria e psichica”.
E' stato considerato “il quadro esitale che in ogni caso si sarebbe verificato”, escludendo dalla stima le conseguenze di patologie preesistenti e gli effetti naturalmente pregiudizievoli conseguenti all'intervento. Non è stato applicato il metodo di stima del danno differenziale, non avendo i CTU ritenuto che ricorressero i presupposti di tale metodologia di valutazione.
Sul punto le doglianze di parte convenuta non vengono prese in considerazione non avendo la parte interesse all'adozione del metodo differenziale, che porterebbe ad una liquidazione del risarcimento più elevata.
Le conclusioni del collegio peritale in tema di valutazione del danno appaiono adeguatamente motivate.
I CTU hanno indicato un danno biologico temporaneo nei seguenti termini:
- inabilità temporanea totale per 30 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni;
8 - inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni.
Con riguardo al danno biologico permanente la valutazione dei CTU non poggia su specifici parametri evincibili dai comuni barèmes di riferimento adottati per simili stime ma è l'esito di una valutazione complessiva, attesa la natura eterogenea delle conseguenze dannose riportate dalla ricorrente, sicché, ritenendo inappropriata una “mera somma aritmetica delle singole minorazioni”, i CTU hanno fatto uso di un “complessivo criterio analogico”, stimando il danno nel 25%: dato questo “comprensivo delle ripercussioni dinamico-relazionali e socio- lavorative”. Nella valutazione è stato considerato anche il disturbo depressivo persistente che, come appurato dall'ausiliario psichiatra del collegio peritale, ha interessato la ricorrente in conseguenza dei fatti.
I CTU hanno stimato un livello di sofferenza nel periodo di malattia di misura elevata (grado
4) e medio (grado 3) per i postumi.
Oltre all'aspetto dinamico-relazionale del danno alla persona – consistente nei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale rilevata dall'esame medico-legale – risultano sussistere nel caso in esame anche profili attinenti alla sofferenza interiore del danneggiato, ovvero danni (quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente (Cass. n. 7513/18, rv. 648303), che costituiscono più propriamente il danno morale. E' quindi legittimo procedere ad una liquidazione che tenga conto di entrambi i profili
(Cass. n. 7892/24).
Nella liquidazione del danno alla persona, al fine di garantire l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, è utile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano, al quale la Cassazione riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni
9 di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. n. 24205/14, rv. 633430; n. 20895/15, rv. 637448;
n.12408/11, rv. 618048). Dette tabelle prevedono una liquidazione standard congiunta della voce di danno non patrimoniale corrispondente al danno anatomo-funzionale (biologico permanente) e delle voci di danno consistenti nella sofferenza soggettiva che consegue di norma alla lesione. Nei valori monetari medi indicati dal Tribunale di Milano sono pertanto ricompresi sia gli aspetti anatomo-funzionali, sia quelli relazionali, sia quelli attinenti alla sofferenza soggettiva. Le medesime tabelle prevedono la possibilità di aumentare la liquidazione per compensare profili di danno legati a peculiarità del caso che devono essere allegate e provate, al fine di personalizzare la liquidazione, entro limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle. Anche questi limiti, sempre al fine di garantire un adeguamento quanto più preciso alla particolarità del caso, possono essere superati ove si presentino circostanze di cui il parametro tabellare, elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'id quod plerumque accidit, possa non avere tenuto conto (Cass. n. 3505/16, rv.
638919).
Parte attrice ha intesto valorizzare alcuni aspetti relativi alle conseguenze della patologia oggetto di causa al fine di dare rincontro alla richiesta di personalizzazione del risarcimento formulata in atti. In particolare, i testi introdotti hanno confermato che:
− l'alterata morfologia e la ridotta sensibilità conseguenti all'intervento e alle sue complicanze hanno reso più difficili per la ricorrente e meno soddisfacenti i momenti di intimità con il partner;
− l'imbarazzo dovuto alle modificazioni del corpo la inducono a non mostrarsi nuda con il partner e a non indossare costumi da bagno in pubblico;
− anche i momenti ricreativi che in precedenza condivideva con amici e le attività di Pt_1 svago (come il ballo) si sono diradati a causa del disagio che ella prova;
10 − i problemi correlati alla minzione ostacolano anche la possibilità per la ricorrente di utilizzare bagni pubblici e quindi di muoversi con serenità;
− lo stato depressivo conseguente ai fatti ha contribuito a determinare la rottura della relazione di con il suo precedente compagno;
Pt_1
− nel proprio studio professionale di odontoiatria la ricorrente si occupa, dopo i fatti, solo dei trattamenti della durata contenuta, avendo delegato ai propri dipendenti o collaboratori la terapia conservativa e l'ortodonzia, in quanto non riesce a seguire di persona interventi di lunga durata e nel corso degli interventi deve spesso alzarsi dallo sgabello provando sensazioni di rigidità e fastidio.
Tali profili non giustificano una maggiorazione del risarcimento perché attengono a profili che la definizione del grado percentuale di invalidità permanente operata dai CTU ha già considerato. Si è detto, infatti, che tale valutazione non ha fatto leva sui barèmes previsti per specifiche lesioni o patologie ma è il frutto di una valutazione complessiva, ad ampio raggio, di tutte le alterazioni conseguenti alle menomazioni riportate dall'attrice, intesa a considerare ogni forma di ricaduta delle conseguenze indesiderate dell'intervento. Sia gli aspetti relativi alla salute psichica, che quelli correlati al danno estetico che quelli pertinenti alla sfera lavorativa sono stati espressamente indicati dal collegio peritale come fondanti la valutazione del danno permanente espressa nella percentuale del 25%. Una maggiorazione legata alle circostanze sopra richiamate, pertanto, a fronte di una valutazione medico-legale come quella descritta, si risolverebbe in una duplicazione risarcitoria.
Sulla scorta dei detti parametri spettano alla ricorrente, per il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, i seguenti importi:
− danno biologico permanente € 118.890,00
− danno biologico temporaneo € 8.625,00.
11 L'importo complessivo di € 127.515,00 va devalutato alla data della verificazione del danno
(€ 105.123,66) e maggiorato con la rivalutazione e gli interessi, applicati sulla somma via via annualmente rivalutata, ad oggi: risultano € 142.240,87. Su tale importo, corrispondente ad un credito risarcitorio che viene liquidato a valori attuali, decorrono gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della sentenza al saldo (Cass. 28036/25).
Quanto al danno patrimoniale devono essere riconosciute le seguenti voci risarcitorie:
perizia stragiudiziale dott. (29.10.20) 3.050,00 Per_1
perizia stragiudiziale dott. (30.10.20) 3.050,00 Per_2
perizia stragiudiziale dott. (22.5.19) 1.220,00 Per_3
perizia stragiudiziale dott. Dal Maso (10.7.19) 1.830,00 compenso CTU in ATP (3.2.22) 5.726,40 compenso CTP in ATP (8.2.22) 7.619,80 compenso CTU in causa (13.12.24) 586,58 totale 23.082,78
Su tale importo decorrono gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle date suindicate alla data della sentenza e gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della sentenza al saldo.
I CTU hanno ritenuto che, nel corso del periodo di invalidità temporanea, la ricorrente abbia patito un analogo periodo di invalidità lavorativa specifica. L'attrice è odontoiatra libera professionista e va pertanto risarcita del danno economico conseguente al mancato reddito scontato nel periodo indicato. Può ritenersi congruo, sulla base delle dichiarazioni dei redditi, ipotizzare un reddito netto giornaliero di € 127,12. Moltiplicato tale dato per i giorni di invalidità temporanea, e tenuto conto delle percentuali indicate dai CTU, risulta dovuta la somma di € 9.534,00.
12 Tale importo va maggiorato con rivalutazione e gli interessi, applicati sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 18.2.2017 (termine del periodo di invalidità temporanea) ad oggi.
Risultano € 12.767,17. Detto importo va poi ulteriormente maggiorato degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Complessivamente il danno liquidato ammonta ad € 178.090,82.
Spese
Spetta all'attrice, in ragione dell'accoglimento delle sue domande risarcitorie, la rifusione delle spese di difesa sostenute nel procedimento di istruzione preventiva e nel presente giudizio.
La mancata accettazione dell'offerta formulata a fine conciliativo dalla convenuta non incide sulla decisione ex art. 91 c.p.c. in quanto la somma offerta era inferiore a quella qui liquidata.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della complessità e del valore della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno, la somma di € 178.090,82, maggiorata per rivalutazione e interessi nei termini indicati in motivazione;
2) condanna a rifondere a le spese di difesa relative al Controparte_1 Parte_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1676/21, liquidate in € 4.196,00, di cui € 3.400,00 per compensi, € 286,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
13 3) condanna a rifondere a le spese di difesa relative al Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, liquidate in € 14.581,80, di cui € 12.200,00 per compensi, € 551,80 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. CESARE DAL MASO Parte_1 C.F._1 attrice contro
(C.F. ), con l'avv. MARIO TESTA Controparte_1 P.IVA_1 convenuta
Oggetto: Responsabilità professionale.
Conclusioni di merito delle parti
Per parte attrice
Nel merito:
- Accertata e dichiarata la responsabilità professionale medica dei sanitari dell' CP_2 in ordine all'intervento chirurgico di addominoplastica e correzione di laparocele eseguito
1 sulla sig.ra il 03.08.16 presso l'U.O. di Chirurgia Plastica dell'O.C. di Vicenza, per Parte_1
l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso derivati - da quantificarsi sulla scorta della c.t.u. resa all'esito dell' e dell'espletanda Pt_2 istruttoria orale, con riferimento ai parametri in essere all'epoca di liquidazione, ovvero nella misura che dovesse risultare di giustizia -, con devalutazione all'epoca del sinistro e maggiorazione per rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo effettivo, secondo il meccanismo di calcolo di cui alla sent. n. 1712/95 Corte Cost.;
- Con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento e per quello prodromico di oltre accessori di legge. Pt_2
Per parte convenuta
- in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato rispetto dei termini perentori per la proposizione del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. previsti dall'art. 8
L. 24/2017 e/o per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, per l'effetto, assegnare alle parti un termine di 15 giorni per promuovere il procedimento di mediazione medesimo, rinviando contestualmente la causa a un'udienza successiva onde consentire l'espletamento dell'incombente.
- nel merito in via principale, rilevare l'inesistenza di un nesso eziologico tra le modalità diagnostiche, terapeutiche e assistenziali adottate in occasione dell'assistenza e delle cure prestate alla signora in occasione del ricovero per l'intervento chirurgico eseguito in Parte_1 data 3.08.2016 presso l'U.O.C. di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica dell'Ospedale di
San Bortolo e protrattosi fino al 16.08.2016 e dei successivi ricoveri presso la medesima struttura, dal 29.08.2016 al 16.09.2016 e dal 12.10.2016 al 18.10.2016, e gli accadimenti di danno lamentati dalla ricorrente, nonché la conformità delle condotte dei sanitari alla diligenza richiesta dagli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e per l'effetto, rigettare il ricorso;
2 - nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistente un inadempimento dei sanitari dell' resistente, rigettare il CP_1 ricorso rilevata l'inconferenza, sotto il profilo del nesso eziologico, del preteso inadempimento alla luce dell'arresto delle Sezioni Unite 11 gennaio 2008, n. 577;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità in capo al personale sanitario dell'
[...]
, , stante l'assenza di una quantificazione del risarcimento del danno ad Controparte_1 opera della ricorrente, darsi atto che l' resistente in occasione della prima udienza del CP_1
12.12.2023 aveva offerto, in via esclusivamente transattiva e senza nulla riconoscere, la somma di € 120.000,00 e, eventualmente, quantificare, per le ragioni in narrativa enunciate,
l'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patito da parte ricorrente secondo la valutazione conforme a giustizia, scomputando le somme eventualmente già percepite dalla ricorrente in relazione ai fatti di causa;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, anche in riferimento alla condanna di parte ricorrente alle spese ulteriori di giudizio nell'ipotesi disciplinata dall'art. 91, comma 1, c.p.c. in relazione al rifiuto della proposta conciliativa formulata dall' CP_1 resistente in occasione della prima udienza del 12.12.2023.
MOTIVAZIONE
AT
Il 3.8.2016 è stata ricoverata presso l'UO di Chirurgia Plastica dell'Azienda Parte_1
Ospedaliera di Vicenza con diagnosi di lassità addominale e laparocele ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico di addominoplastica e correzione di laparocele con rete sintetica.
Dimessa il 16.8.2016, la paziente è stata nuovamente ricoverata il 29.8.2016 per “deiscenza di ferita chirurgica con infezione”. Sottoposta ad intervento di toilette delle aree necrotiche e revisione della ferita chirurgica e a terapia antibiotica, è stata dimessa il 16.9.2016.
3 Ulteriormente, la paziente è stata ricoverata il 12.10.2016, sempre per deiscenza della ferita chirurgica e nuova terapia antibiotica. E' stata infine dimessa il 18.10 2016.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. del 18.3.2021 ha chiesto si procedesse a Parte_1 consulenza medico legale preventiva, in contraddittorio con Controparte_1 deducendo di avere subito un danno biologico in conseguenza della malpractice dell'Ospedale di Vicenza.
La convenuta si è costituita in causa negando la sussistenza di ogni responsabilità dell' CP_1
Il collegio peritale nominato ha depositato la relazione di CTU il 31.1.2022.
Con ricordo ex art. 281 decies e seguenti c.p.c., ha convenuto avanti questo Parte_1
Tribunale perché venisse condannata al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente ai fatti oggetto del ricorso per istruzione preventiva.
All'udienza 12.12.2023 la convenuta - costituitasi in causa contestando l'ammissibilità e fondatezza del ricorso - ha offerto a fine conciliativo, senza nulla riconoscere, la somma di €
120.000,00, che parte ricorrente non ha accettato in quanto non satisfattiva.
La causa è stata istruita mediante integrazione della CTU e prova testimoniale.
All'udienza dell'11.12.2026, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. All'esito il giudice si è riservato.
Ammissibilità del ricorso
4 La convenuta eccepisce l'improcedibilità della domanda e del ricorso per violazione del termine che l'art. 8 L. n. 24/2017 impone per l'introduzione del giudizio di merito susseguente al ricorso per accertamento preventivo e per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, che costituisce l'alternativa condizione di procedibilità prevista dall'art. 8 comma secondo.
L'eccezione non è fondata.
Il mancato rispetto del termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine perentorio per il suo deposito, previsto dall'art. 8 comma 3 per l'introduzione del giudizio di merito, non incide sull'ammissibilità dell'azione, in difetto di un'espressa previsione normativa, dovendosi ritenere che il rispetto del detto termine condizioni solo la possibilità di retrodatare al momento del ricorso per istruzione preventiva gli effetti sostanziali e processuali dell'azione di responsabilità.
Responsabilità professionale della convenuta
Il collegio di CTU ha censurato la scelta dei sanitari dell'Ospedale di Vicenza di eseguire, sulla paziente, “la riduzione del laparocele mediano contestualmente ad un intervento di addominoplastica, conservando il peduncolo ombelicale e l'ombelico, che erano stati assai probabilmente interessati dallo stesso laparocele”.
La necrosi ombelicale e la successiva liponecrosi localizzata verificatesi hanno determinato
“la formazione di un'ampia ulcerazione che si approfondiva sino ai piani fasciali e che, nel lungo periodo della guarigione clinica, produceva una retrazione verso l'alto della regione sovra pubica, trascinando con sé la vulva, Mons pubis, grandi labbra, clitoride e meato uretrale, alterando quindi in maniera significativa la fisiologica anatomia della regione”.
Secondo il collegio di CTU tali complicanze molto difficilmente si sarebbero realizzate
“qualora si fosse proceduto alla sola riduzione erniaria attraverso un'incisione xifo-pubica senza effettuare contestualmente un'addominoplastica con scollamento dei lembi addominali
5 sino all'arcata costale”. In tale ipotesi “si sarebbero effettuati scollamenti assai più ridotti di quelli effettivamente eseguiti, creando una situazione anatomica meno favorevole all'instaurarsi anche di una sovra infezione batterica”.
La mancata esecuzione di esami colturali delle secrezioni prodotte dalla regione ombelicale e dalla ferita chirurgica prima del 29.8.2016 non consente di stabilire se la sovra infezione batterica intercorsa antecedentemente a quel periodo abbia potuto essere corresponsabile delle necrosi locali verificatesi;
né è possibile dire se tale infezione, rilevata in occasione del secondo ricovero, si fosse verificata durante il primo ricovero o nel lasso di tempo intercorso tra le dimissioni dal primo ricovero ed il secondo ricovero. I CTU hanno tuttavia chiarito come la scelta di praticare contestualmente la riduzione del laparocele e l'intervento di addominoplastica abbia creato le condizioni per fenomeni come quelli verificatisi e che una scelta più prudente avrebbe di molto ridotto il rischio di tali complicanze.
Nell'integrazione dimessa il 18.7.2024 i CTU hanno ribadito che l'addominoplastica in un'area minata da un laparocele mediano che interessava direttamente la regione ombelicale ha incrementato il rischio della mancata vascolarizzazione dell'ombelico dopo il suo isolamento e che, proprio in ragione di questa conseguenza, un criterio di ordinaria prudenza avrebbe imposto ai sanitari una diversa scelta e cioè quella di procedere in prima battuta alla riduzione della breccia erniaria ed alla correzione della diastasi dei muscoli retti, così evitando di dovere isolare l'ombelico, rimandando ad un secondo intervento la correzione della lipodistrofia addominale. Proprio la scelta di effettuare una doppia incisione (orizzontale e verticale) nell'area, ancora interessata dalla presenza del laparocele, avrebbe quindi favorito l'insorgere delle complicanze che hanno determinato il danno oggetto di causa, il quale va perciò messo in relazione causale con la determinazione censurabile dei sanitari.
Pur in assenza di specifici riferimenti alla letteratura scientifica relativi alla controindicazione dell'effettuazione contestuale dei due interventi, i CTU hanno ritenuto di potere ugualmente enucleare una regola di prudenza in considerazione delle particolarità della fattispecie
6 esaminata e dei rischi connaturati ai due interventi e innescati dalla loro esecuzione contemporanea.
Il fatto che la necrosi dell'ombelico fosse indicata tra le possibili complicanze dell'intervento nel modulo di consenso informato non rende tale complicanza un evento “prevedibile e non prevenibile”, come sostenuto da parte convenuta, una volta appurato che una diversa programmazione dei due interventi – da svolgersi in momenti distinti, anziché contestualmente – avrebbe significativamente ridotto il rischio di una simile conseguenza indesiderata.
Nemmeno il fatto che non si possa qualificare in modo certo la sovra infezione batterica come di origine nosocomiale ha una particolare rilevanza, ai fini dell'accertamento nel nesso eziologico. Difatti ciò che rileva è che la modalità prescelta per l'intervento abbia comunque favorito l'insorgenza della necrosi.
La convenuta lamenta che il giudice del procedimento di accertamento tecnico preventivo abbia autorizzato i CTU ad acquisire immagini offerte dalla perizianda in occasione del primo incontro in quanto tali documenti avrebbero potuto essere prodotti al tempo dell'introduzione del procedimento e la loro valorizzazione avrebbe violato il principio del contraddittorio.
Sul punto vale la pena di ricordare come la preclusione all'acquisizione di nuovi documenti da parte del CTU valga solo per i documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda (Cass. SSUU n. 3086/22). Nel presente caso le fotografie sono state sottoposte al contraddittorio delle parti, che partecipavano mediante i CTP all'incontro con la perizianda ed i CTU – dovendosi quindi escludere la violazione del diritto al contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali – e sono state utilizzate dai CTU al solo scopo di confermare il fenomeno di necrosi già evincibile dalla documentazione medica, sicché esse vanno considerate come prove a mero riscontro e conforto delle prove documentali già in atti.
7 In ogni modo lo svolgimento nel giudizio di merito di nuove operazioni peritali in contraddittorio, anche relative al tema del nesso di causalità, avrebbe comunque sanato ogni eventuale violazione.
Le conclusioni dei CTU attinenti alla sussistente responsabilità dei sanitari – sia con riguardo ai profili di censurabilità delle scelte operate dai sanitari, sia in ordine al nesso causale tra tali scelte e le complicanze insorte - appaiono, per le ragioni indicate, esaustivamente motivate e possono essere quindi recepite dal Tribunale.
Quantificazione del danno
I CTU hanno ritenuto che l'esito non auspicato dell'intervento cui si è sottoposta la ricorrente abbia determinato nella stessa “alterazioni afferenti diverse sfere, come quella estetica, genito-urinaria e psichica”.
E' stato considerato “il quadro esitale che in ogni caso si sarebbe verificato”, escludendo dalla stima le conseguenze di patologie preesistenti e gli effetti naturalmente pregiudizievoli conseguenti all'intervento. Non è stato applicato il metodo di stima del danno differenziale, non avendo i CTU ritenuto che ricorressero i presupposti di tale metodologia di valutazione.
Sul punto le doglianze di parte convenuta non vengono prese in considerazione non avendo la parte interesse all'adozione del metodo differenziale, che porterebbe ad una liquidazione del risarcimento più elevata.
Le conclusioni del collegio peritale in tema di valutazione del danno appaiono adeguatamente motivate.
I CTU hanno indicato un danno biologico temporaneo nei seguenti termini:
- inabilità temporanea totale per 30 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni;
8 - inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni.
Con riguardo al danno biologico permanente la valutazione dei CTU non poggia su specifici parametri evincibili dai comuni barèmes di riferimento adottati per simili stime ma è l'esito di una valutazione complessiva, attesa la natura eterogenea delle conseguenze dannose riportate dalla ricorrente, sicché, ritenendo inappropriata una “mera somma aritmetica delle singole minorazioni”, i CTU hanno fatto uso di un “complessivo criterio analogico”, stimando il danno nel 25%: dato questo “comprensivo delle ripercussioni dinamico-relazionali e socio- lavorative”. Nella valutazione è stato considerato anche il disturbo depressivo persistente che, come appurato dall'ausiliario psichiatra del collegio peritale, ha interessato la ricorrente in conseguenza dei fatti.
I CTU hanno stimato un livello di sofferenza nel periodo di malattia di misura elevata (grado
4) e medio (grado 3) per i postumi.
Oltre all'aspetto dinamico-relazionale del danno alla persona – consistente nei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale rilevata dall'esame medico-legale – risultano sussistere nel caso in esame anche profili attinenti alla sofferenza interiore del danneggiato, ovvero danni (quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente (Cass. n. 7513/18, rv. 648303), che costituiscono più propriamente il danno morale. E' quindi legittimo procedere ad una liquidazione che tenga conto di entrambi i profili
(Cass. n. 7892/24).
Nella liquidazione del danno alla persona, al fine di garantire l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, è utile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano, al quale la Cassazione riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni
9 di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. n. 24205/14, rv. 633430; n. 20895/15, rv. 637448;
n.12408/11, rv. 618048). Dette tabelle prevedono una liquidazione standard congiunta della voce di danno non patrimoniale corrispondente al danno anatomo-funzionale (biologico permanente) e delle voci di danno consistenti nella sofferenza soggettiva che consegue di norma alla lesione. Nei valori monetari medi indicati dal Tribunale di Milano sono pertanto ricompresi sia gli aspetti anatomo-funzionali, sia quelli relazionali, sia quelli attinenti alla sofferenza soggettiva. Le medesime tabelle prevedono la possibilità di aumentare la liquidazione per compensare profili di danno legati a peculiarità del caso che devono essere allegate e provate, al fine di personalizzare la liquidazione, entro limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle. Anche questi limiti, sempre al fine di garantire un adeguamento quanto più preciso alla particolarità del caso, possono essere superati ove si presentino circostanze di cui il parametro tabellare, elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'id quod plerumque accidit, possa non avere tenuto conto (Cass. n. 3505/16, rv.
638919).
Parte attrice ha intesto valorizzare alcuni aspetti relativi alle conseguenze della patologia oggetto di causa al fine di dare rincontro alla richiesta di personalizzazione del risarcimento formulata in atti. In particolare, i testi introdotti hanno confermato che:
− l'alterata morfologia e la ridotta sensibilità conseguenti all'intervento e alle sue complicanze hanno reso più difficili per la ricorrente e meno soddisfacenti i momenti di intimità con il partner;
− l'imbarazzo dovuto alle modificazioni del corpo la inducono a non mostrarsi nuda con il partner e a non indossare costumi da bagno in pubblico;
− anche i momenti ricreativi che in precedenza condivideva con amici e le attività di Pt_1 svago (come il ballo) si sono diradati a causa del disagio che ella prova;
10 − i problemi correlati alla minzione ostacolano anche la possibilità per la ricorrente di utilizzare bagni pubblici e quindi di muoversi con serenità;
− lo stato depressivo conseguente ai fatti ha contribuito a determinare la rottura della relazione di con il suo precedente compagno;
Pt_1
− nel proprio studio professionale di odontoiatria la ricorrente si occupa, dopo i fatti, solo dei trattamenti della durata contenuta, avendo delegato ai propri dipendenti o collaboratori la terapia conservativa e l'ortodonzia, in quanto non riesce a seguire di persona interventi di lunga durata e nel corso degli interventi deve spesso alzarsi dallo sgabello provando sensazioni di rigidità e fastidio.
Tali profili non giustificano una maggiorazione del risarcimento perché attengono a profili che la definizione del grado percentuale di invalidità permanente operata dai CTU ha già considerato. Si è detto, infatti, che tale valutazione non ha fatto leva sui barèmes previsti per specifiche lesioni o patologie ma è il frutto di una valutazione complessiva, ad ampio raggio, di tutte le alterazioni conseguenti alle menomazioni riportate dall'attrice, intesa a considerare ogni forma di ricaduta delle conseguenze indesiderate dell'intervento. Sia gli aspetti relativi alla salute psichica, che quelli correlati al danno estetico che quelli pertinenti alla sfera lavorativa sono stati espressamente indicati dal collegio peritale come fondanti la valutazione del danno permanente espressa nella percentuale del 25%. Una maggiorazione legata alle circostanze sopra richiamate, pertanto, a fronte di una valutazione medico-legale come quella descritta, si risolverebbe in una duplicazione risarcitoria.
Sulla scorta dei detti parametri spettano alla ricorrente, per il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, i seguenti importi:
− danno biologico permanente € 118.890,00
− danno biologico temporaneo € 8.625,00.
11 L'importo complessivo di € 127.515,00 va devalutato alla data della verificazione del danno
(€ 105.123,66) e maggiorato con la rivalutazione e gli interessi, applicati sulla somma via via annualmente rivalutata, ad oggi: risultano € 142.240,87. Su tale importo, corrispondente ad un credito risarcitorio che viene liquidato a valori attuali, decorrono gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della sentenza al saldo (Cass. 28036/25).
Quanto al danno patrimoniale devono essere riconosciute le seguenti voci risarcitorie:
perizia stragiudiziale dott. (29.10.20) 3.050,00 Per_1
perizia stragiudiziale dott. (30.10.20) 3.050,00 Per_2
perizia stragiudiziale dott. (22.5.19) 1.220,00 Per_3
perizia stragiudiziale dott. Dal Maso (10.7.19) 1.830,00 compenso CTU in ATP (3.2.22) 5.726,40 compenso CTP in ATP (8.2.22) 7.619,80 compenso CTU in causa (13.12.24) 586,58 totale 23.082,78
Su tale importo decorrono gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle date suindicate alla data della sentenza e gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della sentenza al saldo.
I CTU hanno ritenuto che, nel corso del periodo di invalidità temporanea, la ricorrente abbia patito un analogo periodo di invalidità lavorativa specifica. L'attrice è odontoiatra libera professionista e va pertanto risarcita del danno economico conseguente al mancato reddito scontato nel periodo indicato. Può ritenersi congruo, sulla base delle dichiarazioni dei redditi, ipotizzare un reddito netto giornaliero di € 127,12. Moltiplicato tale dato per i giorni di invalidità temporanea, e tenuto conto delle percentuali indicate dai CTU, risulta dovuta la somma di € 9.534,00.
12 Tale importo va maggiorato con rivalutazione e gli interessi, applicati sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 18.2.2017 (termine del periodo di invalidità temporanea) ad oggi.
Risultano € 12.767,17. Detto importo va poi ulteriormente maggiorato degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Complessivamente il danno liquidato ammonta ad € 178.090,82.
Spese
Spetta all'attrice, in ragione dell'accoglimento delle sue domande risarcitorie, la rifusione delle spese di difesa sostenute nel procedimento di istruzione preventiva e nel presente giudizio.
La mancata accettazione dell'offerta formulata a fine conciliativo dalla convenuta non incide sulla decisione ex art. 91 c.p.c. in quanto la somma offerta era inferiore a quella qui liquidata.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della complessità e del valore della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno, la somma di € 178.090,82, maggiorata per rivalutazione e interessi nei termini indicati in motivazione;
2) condanna a rifondere a le spese di difesa relative al Controparte_1 Parte_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1676/21, liquidate in € 4.196,00, di cui € 3.400,00 per compensi, € 286,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
13 3) condanna a rifondere a le spese di difesa relative al Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, liquidate in € 14.581,80, di cui € 12.200,00 per compensi, € 551,80 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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