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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5039 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.04.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Antonio Fargiorgio ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Itri Via Civita Farnese n. 71,
ATTRICE
E
, , (NATA IL 16.09.1912), Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_2
, CONCETTA, , , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_1 CP_7
, , , , , CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
, , , , , CP_11 CP_10 CP_14 CP_15 Controparte_16
, , , , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_15
E CP_20 CP_21
CONVENUTI NON COSTITUITI
OGGETTO: riconoscimento acquisto per usucapione bene immobile
All'esito della camera di consiglio di seguito le
SUCCINTE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La domanda dell'attrice deve trovare accoglimento.
La stessa ha, infatti, dedotto e provato di aver posseduto uti dominus, pacificamente, pubblicamente, in modo non clandestino ed ininterrotto da oltre vent'anni, le porzioni di terreno site in Sperlonga individuate in Catasto al foglio 7 particelle 146 di are 8,85, parte della 152 di are 2,26 (per are 0,66)
e parte della 268 di are 32,55 (per are 13,9). Parte convenuta non si è costituita, nonostante regolarmente evocata in giudizio tramite notifica per pubblici proclami, giusta autorizzazione presidenziale.
Tanto premesso l'attrice ha dedotto che tali terreni, cui si accede da uno stradello interpoderale che si diparte dalla comunale via Forma, costituiscono da sempre un unico corpo con il fondo di sua proprietà al punto da essere ricompresi all'interno della stessa delimitazione materializzata attraverso paletti in legno.
Dalla relazione ipocatastale nel ventennio, redatta dal Notaio in data Persona_1
21.06.2023, emerge come in relazione ai terreni oggetto della presente domanda non vi siano state formalità, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
Parte attrice ha, poi, identificato con esattezza i beni oggetto di domanda di usucapione, anche tramite la disposta CTU.
Tanto preliminarmente chiarito, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus.
La proprietà dei beni immobili si acquista a titolo originario per effetto del possesso continuato per vent'anni (art. 1158 c.c.). A tal fine, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'”animus”.
Ebbene, nel caso di specie l'attrice ha allegato e dato prova della sussistenza di tali elementi.
Ha allegato, in particolare, di aver sempre provveduto a mantenere i beni oggetto di domanda e ad utilizzarli, ad eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e, comunque, ad esercitare ogni altra facoltà del proprietario.
All'esito dell'istruttoria emerge come l'attrice oramai da trent'anni ha provveduto e tuttora provvede, anche con la collaborazione del coniuge sig. , alla coltivazione del terreno, CP_22
mettendovi a dimora verdure e ortaggi e avendolo inglobato e recintato nella sua proprietà.
Ne deriva che la difesa dell'attrice ha dimostrato che i beni oggetto della presente causa risultano essere stati oggetto di possesso ininterrotto ed esclusivo per oltre vent'anni al momento dell'introduzione del giudizio. Le dichiarazioni testimoniali, infatti, rese nel corso del giudizio sono apparse assolutamente attendibili, congruenti e coerenti dal punto di vista estrinseco ed intrinseco, anche attraverso il riconoscimento delle le fotografie attestanti lo stato dei luoghi.
Il possesso, quindi, alla luce delle prove, è risultato non solo continuato e pacifico ma, altresì, non clandestino ed è emersa la sussistenza dei suddetti elementi del corpus e dell'animus possidendi.
D'altronde, nessuno si è costituito per parte convenuta.
È stato, poi, conferito incarico al CTU di “indicare la porzione di terreno oggetto di domanda posseduta da parte attrice, rilevandola graficamente ed effettuando il relativo frazionamento”.
Lo stesso ha rilevato che il terreno posseduto dall'attrice si distingue al Catasto Terreni del Comune al foglio 7 particelle 146 per mq. 885, 152/parte per mq. 66, 268/parte per mq. 1.309, e così per una superficie complessiva di circa mq. 2.260,00.
Il consulente ha accertato che lungo il perimetro dell'area oggetto di domanda tutti i punti di dettaglio necessari per una corretta rappresentazione planimetrica, inclusi eventuali punti significativi per il redigendo tipo di frazionamento, sono stati rinvenuti ben materializzati in loco e rappresentati da paletti in ferro, recinzioni metalliche, pali in legno e mezzerie delle scoline di raccolta, il tutto come da documentazione fotografica che ha allegato.
Il terreno occupato dalla signora oggetto di usucapione richiamato nella domanda formulata Pt_1
in citazione risulta, quindi, ad oggi, identificato al foglio 7 con le particelle 1805 (ex 146/b) di, mq.
814 – 1807 (ex 268/b) di mq.
1.508 e 1808 (ex 152/a) di mq. 28, e così per una superficie complessiva catastale (di natura nominale) pari a mq.
2.350 evidenziata con colorazione verde nell'estratto di mappa riprodotto fuori scala nella CTU.
Dalle premesse sin qui esposte, segue, come detto, l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. Nel giudizio di usucapione, l'intervento giudiziale è reso necessario a prescindere dalla contrapposizione di interessi e, comunque, nel caso di specie, i convenuti non hanno inteso resistere alla domanda giudiziale.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., la sentenza odierna va trascritta nei registri immobiliari, a cura del
Conservatore territorialmente competente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da avente ad oggetto i terreni siti nel Comune di Parte_1
Sperlonga, contrada “Pallante” identificato al foglio 7 con le particelle 1805 (ex 146/b) di, mq. 814 –
1807 (ex 268/b) di mq.
1.508 e 1808 (ex 152/a) di mq. 28, e così per una superficie complessiva catastale (di natura nominale) pari a mq.
2.350 evidenziata con colorazione verde nell'estratto di mappa riprodotto fuori scala nella CTU,
-nulla sulle spese di lite,
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità, dietro presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato.
Latina, 15.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)