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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10488/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 9.5.2025
RG 10488/2024
Per l'intimante è presente l'avv. Roberto Ionta, che si riporta ai propri atti e discute la causa chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Per è presente l'avv. Sascha Ferrillo, che si riporta ai propri atti e discute la CO
causa chiedendo il rigetto della domanda di risoluzione e la condanna alle spese rimettendosi al tribunale per la misura, tenuto conto della condotta processuale della controparte, oltre alla condanna per lite temeraria.
Per è presente l'avv. Luigi Ciccarelli, che si riporta ai propri atti e discute la Controparte_2
causa chiedendo il rigetto della domanda di risoluzione e la condanna alle spese rimettendosi al tribunale per la misura, tenuto conto della condotta processuale della controparte, oltre alla condanna per lite temeraria.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto di quanto dichiarato dalle parti, il Giudice pronuncia ex art. 429 c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Pag. 1 di 4
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10488 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: contratto di locazione, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Diocleziano n. 178, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Roberto Ionta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliata in Calvizzano (NA) alla Via del Tiglio n. 4, CO
presso lo studio dell'Avv. Sascha Ferrillo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto nonché
, elettivamente domiciliato in Villaricca alla Via Dante Alighieri n. 3 Controparte_2
– 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rilevato che con atto di citazione ritualmente notificato, ha intimato sfratto Parte_1
per morosità con contestuale citazione per la convalida nei confronti di e CO
, relativamente all'immobile sito in Giugliano in Campania alla via Roma, I Controparte_2
traversa, n. 18, concesso loro in locazione (cfr. contratto di locazione costituente il doc. n. 1 della produzione di parte attrice), chiedendo, altresì, di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento;
rilevato che l'attore, con il proprio atto introduttivo, ha allegato la morosità dei convenuti per alcuni canoni relativi all'anno 2024, meglio indicati in atti, nonché per il mancato pagamento di oneri condominiali, mentre all'udienza di convalida dello sfratto ha dichiarato che la morosità dovrebbe intendersi come riferita a canoni dell'anno 2023;
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rilevato che i convenuti si sono costituiti in giudizio, hanno contestato la morosità – sia relativamente all'anno 2023 che all'anno 2024 –, si sono opposti alla convalida dello sfratto e hanno chiesto nel merito il rigetto della domanda avanzata dalla controparte;
rilevato che all'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice non ha convalidato l'intimato sfratto per morosità, ha rigettato la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio e ha disposto il mutamento del rito, assegnando termine alle parti per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio e fissando l'udienza di discussione;
rilevato che l'attore ha integrato i propri atti, producendo il verbale negativo dell'instaurato procedimento di mediazione obbligatorio e deducendo che “alla data della notifica della intimazione dello sfratto, e con ciò confermando la difesa degli intimati, non sussistono morosità dei canoni di locazione da parte degli intimati nonostante quanto invece dedotto nella intimazione” (cfr. la memoria depositata il 17.12.2024), chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
rilevato che i convenuti hanno integrato i propri atti ribadendo le difese già svolte, chiedendo altresì la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
rilevato che le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del giorno 9.5.2025;
2. ritenuto che non possa dirsi cessata la materia del contendere, atteso che non è stato allegato e documentato alcun fatto sopravvenuto rispetto all'instaurazione del giudizio, avendo diversamente l'attore riconosciuto che alla data della notifica dell'intimazione di sfratto non sussistesse alcuna morosità; ritenuta nel merito infondata la domanda attorea, atteso, da un lato, che i convenuti hanno documentato l'avvenuto adempimento al contratto di locazione (cfr. le ricevute di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali relativi all'anno 2024 presenti nelle rispettive produzioni di parte), dall'altro, che l'attore ha riconosciuto che alcuna morosità sussiste;
3. ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata;
ritenuto, tuttavia, che il positivo comportamento processuale dell'attore, volto a non procrastinare inutilmente il giudizio riconoscendo che non sussiste morosità, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50 %;
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4. ritenuto, per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nell'azione o nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ritenuto che
nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza dell'attore, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dei convenuti relative al comportamento dell'attore non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave;
in ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni;
ritenuto, pertanto, che in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CO [...]
, delle spese di lite, che si liquidano per ciascuno dei convenuti in € 514,75 per CP_2
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Sascha Ferrillo e Luigi Ciccarelli dichiaratisi antistatari;
- rigetta la domanda di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 9.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 9.5.2025
RG 10488/2024
Per l'intimante è presente l'avv. Roberto Ionta, che si riporta ai propri atti e discute la causa chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Per è presente l'avv. Sascha Ferrillo, che si riporta ai propri atti e discute la CO
causa chiedendo il rigetto della domanda di risoluzione e la condanna alle spese rimettendosi al tribunale per la misura, tenuto conto della condotta processuale della controparte, oltre alla condanna per lite temeraria.
Per è presente l'avv. Luigi Ciccarelli, che si riporta ai propri atti e discute la Controparte_2
causa chiedendo il rigetto della domanda di risoluzione e la condanna alle spese rimettendosi al tribunale per la misura, tenuto conto della condotta processuale della controparte, oltre alla condanna per lite temeraria.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto di quanto dichiarato dalle parti, il Giudice pronuncia ex art. 429 c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
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SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10488 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: contratto di locazione, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Diocleziano n. 178, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Roberto Ionta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliata in Calvizzano (NA) alla Via del Tiglio n. 4, CO
presso lo studio dell'Avv. Sascha Ferrillo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto nonché
, elettivamente domiciliato in Villaricca alla Via Dante Alighieri n. 3 Controparte_2
– 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rilevato che con atto di citazione ritualmente notificato, ha intimato sfratto Parte_1
per morosità con contestuale citazione per la convalida nei confronti di e CO
, relativamente all'immobile sito in Giugliano in Campania alla via Roma, I Controparte_2
traversa, n. 18, concesso loro in locazione (cfr. contratto di locazione costituente il doc. n. 1 della produzione di parte attrice), chiedendo, altresì, di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento;
rilevato che l'attore, con il proprio atto introduttivo, ha allegato la morosità dei convenuti per alcuni canoni relativi all'anno 2024, meglio indicati in atti, nonché per il mancato pagamento di oneri condominiali, mentre all'udienza di convalida dello sfratto ha dichiarato che la morosità dovrebbe intendersi come riferita a canoni dell'anno 2023;
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rilevato che i convenuti si sono costituiti in giudizio, hanno contestato la morosità – sia relativamente all'anno 2023 che all'anno 2024 –, si sono opposti alla convalida dello sfratto e hanno chiesto nel merito il rigetto della domanda avanzata dalla controparte;
rilevato che all'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice non ha convalidato l'intimato sfratto per morosità, ha rigettato la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio e ha disposto il mutamento del rito, assegnando termine alle parti per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio e fissando l'udienza di discussione;
rilevato che l'attore ha integrato i propri atti, producendo il verbale negativo dell'instaurato procedimento di mediazione obbligatorio e deducendo che “alla data della notifica della intimazione dello sfratto, e con ciò confermando la difesa degli intimati, non sussistono morosità dei canoni di locazione da parte degli intimati nonostante quanto invece dedotto nella intimazione” (cfr. la memoria depositata il 17.12.2024), chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
rilevato che i convenuti hanno integrato i propri atti ribadendo le difese già svolte, chiedendo altresì la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
rilevato che le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del giorno 9.5.2025;
2. ritenuto che non possa dirsi cessata la materia del contendere, atteso che non è stato allegato e documentato alcun fatto sopravvenuto rispetto all'instaurazione del giudizio, avendo diversamente l'attore riconosciuto che alla data della notifica dell'intimazione di sfratto non sussistesse alcuna morosità; ritenuta nel merito infondata la domanda attorea, atteso, da un lato, che i convenuti hanno documentato l'avvenuto adempimento al contratto di locazione (cfr. le ricevute di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali relativi all'anno 2024 presenti nelle rispettive produzioni di parte), dall'altro, che l'attore ha riconosciuto che alcuna morosità sussiste;
3. ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata;
ritenuto, tuttavia, che il positivo comportamento processuale dell'attore, volto a non procrastinare inutilmente il giudizio riconoscendo che non sussiste morosità, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50 %;
Pag. 3 di 4
4. ritenuto, per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nell'azione o nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ritenuto che
nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza dell'attore, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dei convenuti relative al comportamento dell'attore non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave;
in ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni;
ritenuto, pertanto, che in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CO [...]
, delle spese di lite, che si liquidano per ciascuno dei convenuti in € 514,75 per CP_2
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Sascha Ferrillo e Luigi Ciccarelli dichiaratisi antistatari;
- rigetta la domanda di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 9.5.2025.
Il Giudice
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