TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti…………………Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi……………..Giudice dott. Ethel Matilde Ancona…………..Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Marianna Crippa, domiciliatario giusta procura in atti;
per l'adozione di
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 10.02.2025 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1
e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione dell'adottante e dell'adottanda Parte_2 affinché manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 27.03.2025 confermava la propria volontà di adottare la Parte_1 Parte_2 quale, a sua volta, manifestava il proprio assenso.
L'adottanda ha chiesto che non venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio cognome originario. All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
pagina 1 di 3 Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
L'adottante è legato all'adottanda da un rapporto di familiarità e dal 2024 anche di stabile convivenza. L'adottante ha conosciuto l'adottanda nel 2019 quando entrambi frequentavano lo stesso corso di cross-fit in palestra a Desio.
Negli anni tra le parti si è instaurato un legame di genitorialità-filiazione che li ha portati a maturare l'idea che potesse assumere un vero e proprio ruolo filiale, considerando anche che il ricorrente non è coniugato e Parte_2 non ha figli. Sussiste l'interesse di all'adozione da parte di , in quanto, lo stesso rappresenta Parte_2 Parte_1 per lei una figura paterna di riferimento, atteso che l'adottanda non ha mai conosciuto il padre biologico, il quale si è reso irreperibile. L'adottante e l'adottanda desiderano che il rapporto di genitorialità, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico. Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso della zia e della prozia dell'adottanda - unici familiari della che si sono occupati della sua crescita da quando è rimasta orfana di madre in età infantile- e dei familiari dell'adottante. Quanto alla volontà dell'adottanda di mantenere il proprio cognome e non aggiungere quello dell'adottante, la richiesta va accolta in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno della società.
Quanto alla pubblicità della sentenza, ex art 314 c.c. la sentenza sarà trascritta dal Cancelliere su apposito registro, mentre non potrà essere allo stato comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottanda, non essendo stato trascritto nei registri dello Stato Civile italiano l'atto di nascita dell'adottanda. Sarà onere della parte interessata, laddove proceda alla trascrizione dell'atto di nascita, richiedere l'annotazione della sentenza di adozione sull'atto. Attesa la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_2 C.F._2 da parte di (C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
II. Dispone che mantenga il proprio cognome d'origine senza assumere il cognome Parte_2 dell'adottante; III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro;
IV. Onera la parte interessata di comunicare la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile presso il quale verrà trascritto l'atto di nascita dell'adottanda per la relativa annotazione;
V. Dichiara le spese del giudizio irripetibili
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 27.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti…………………Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi……………..Giudice dott. Ethel Matilde Ancona…………..Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Marianna Crippa, domiciliatario giusta procura in atti;
per l'adozione di
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 10.02.2025 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1
e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione dell'adottante e dell'adottanda Parte_2 affinché manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 27.03.2025 confermava la propria volontà di adottare la Parte_1 Parte_2 quale, a sua volta, manifestava il proprio assenso.
L'adottanda ha chiesto che non venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio cognome originario. All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
pagina 1 di 3 Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
L'adottante è legato all'adottanda da un rapporto di familiarità e dal 2024 anche di stabile convivenza. L'adottante ha conosciuto l'adottanda nel 2019 quando entrambi frequentavano lo stesso corso di cross-fit in palestra a Desio.
Negli anni tra le parti si è instaurato un legame di genitorialità-filiazione che li ha portati a maturare l'idea che potesse assumere un vero e proprio ruolo filiale, considerando anche che il ricorrente non è coniugato e Parte_2 non ha figli. Sussiste l'interesse di all'adozione da parte di , in quanto, lo stesso rappresenta Parte_2 Parte_1 per lei una figura paterna di riferimento, atteso che l'adottanda non ha mai conosciuto il padre biologico, il quale si è reso irreperibile. L'adottante e l'adottanda desiderano che il rapporto di genitorialità, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico. Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso della zia e della prozia dell'adottanda - unici familiari della che si sono occupati della sua crescita da quando è rimasta orfana di madre in età infantile- e dei familiari dell'adottante. Quanto alla volontà dell'adottanda di mantenere il proprio cognome e non aggiungere quello dell'adottante, la richiesta va accolta in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno della società.
Quanto alla pubblicità della sentenza, ex art 314 c.c. la sentenza sarà trascritta dal Cancelliere su apposito registro, mentre non potrà essere allo stato comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottanda, non essendo stato trascritto nei registri dello Stato Civile italiano l'atto di nascita dell'adottanda. Sarà onere della parte interessata, laddove proceda alla trascrizione dell'atto di nascita, richiedere l'annotazione della sentenza di adozione sull'atto. Attesa la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_2 C.F._2 da parte di (C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
II. Dispone che mantenga il proprio cognome d'origine senza assumere il cognome Parte_2 dell'adottante; III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro;
IV. Onera la parte interessata di comunicare la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile presso il quale verrà trascritto l'atto di nascita dell'adottanda per la relativa annotazione;
V. Dichiara le spese del giudizio irripetibili
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 27.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3