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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8120/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), con gli avv.ti LIBERO Parte_1 C.F._1
PETRUCCI e MARCO PETRUCCI.
Appellante
E
Controparte_1
MASALA 42 (C.F.: ), in persona dell'Amministratore pro tempore
[...] P.IVA_1
con l'avv. FRANCESCA PITINGOLO. Controparte_2
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 10513/2019 con cui Parte_1 il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato la sua domanda condannandolo a rifondere, al convenuto, le spese di lite che ha liquidato in complessivi € 7.100,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
2.- I fatti di causa sono così riportati negli atti: “Con atto di citazione notificato l'attore esponeva quanto segue. Di essere stato amministratore del convenuto fino al 10-5-2013. Che, CP_1 nel corso del mandato, aveva anticipato a controparte somme di danaro per complessivi €44493,83. Che era, quindi, creditore della complessiva somma suindicata. Che l'amministratore entrante, in sede di passaggio delle consegne, aveva riconosciuto il debito. Che l'assemblea, in data 30-11- 2012, aveva approvato il bilancio preventivo che riportava alla voce 'amministratore c/ anticipi a fine gestione il saldo pari ad €40714,94'.
1 Ciò premesso chiedeva che controparte fosse condannata al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di €44493,83 ed in subordine della somma di €40714,94 o di altra maggiore o minore ritenuta equa, oltre interessi.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto dell'avversa domanda perché infondata. Con vittoria di spese.
All'esito del giudizio venivano precisate le conclusioni come in atti la causa, all'udienza del 13- 2-2019, veniva trattenuta in decisione con i termini di legge ex art. 190 cpc.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: «La domanda avanzata dall'attore volta a conseguire la ripetizione di somme asseritamente anticipate all'ente di gestione è infondata e non merita accoglimento.
Il predetto, quale amministratore uscente del indicato in epigrafe, ha richiesto il CP_1 rimborso di somme asseritamente dallo stesso anticipate nel corso della sua gestione. Ed al fine di provare il credito ha prodotto in particolare il verbale di consegna della documentazione al nuovo amministratore di quanto già in suo possesso ed una delibera di approvazione del bilancio preventivo 2012, verbale che costituirebbe la prova del riconoscimento del debito da parte del convenuto in quanto in uno sarebbe stata approvata anche la situazione patrimoniale (v. doc. 5) nella quale era stata inserita una somma a titolo di anticipi. E' bene all'uopo premettere che i dati contabili predisposti unilateralmente dall'amministratore ma anche il verbale di consegna non possono assumere alcuna valenza probatoria in favore dell'amministratore stesso.
Invero la sottoscrizione, da parte del nuovo amministratore, del verbale di consegna, da cui risulti il credito dell'ex amministratore, non ha alcun valore in quanto il riconoscimento di debito presuppone che chi lo effettui abbia la disponibilità della vicenda giuridica cui si riferisce. Pertanto solo l'assemblea condominiale può validamente effettuare (v. Cass. 8498/12) una ricognizione di debito che deve peraltro essere espressa e chiaramente indirizzata al creditore.
In particolare il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore al condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art.1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea gli conferiscano maggiori poteri. Non rientra allora tra le attribuzioni dell'amministratore del condominio, quale organo di rappresentanza dell'ente di gestione deputato all'ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico-patrimoniale dei singoli condomini, senza apposita autorizzazione assembleare.
Ma anche le delibere condominiali, al pari di ogni atto espressione dell'autonomia negoziale, producono i loro effetti esclusivamente nella sfera giuridica delle parti, che nel caso di specie si identificano con i condomini, giammai potendo incidere nei confronti dei terzi. Ebbene, l'ex amministratore rivestendo la qualità di terzo, non può invocare tout court l'efficacia e la vincolatività delle delibere, efficacia limitata per l'appunto ai condomini, in suo favore e configurarla su tale assunto quale fonte del suo credito a titolo di anticipazioni. Né tantomeno, in via generale, la delibera del condominio di approvazione di un bilancio può assumere la valenza di una ricognizione di debito ex art.1988 c.c. in quanto quest'ultima è una dichiarazione unilaterale recettizia che non può pertanto essere invocata da colui che, pur in possesso del documento, non risulti esserne il destinatario. Solo laddove l'assemblea abbia espressamente approvato un bilancio consuntivo predisposto dal creditore nel quale sia stata chiaramente inserita una voce a titolo di
'anticipi amministratore', la relativa delibera può costituire eventuale atto di riconoscimento di debito.
2 Ciò detto si osserva che, a fronte di un riconoscimento contestato e non apprezzabile nei suoi elementi costituitivi, l'amministratore rimane onerato di ulteriormente riscontrare il proprio credito e segnatamente gli esborsi sostenuti, credito che può essere solo documentalmente dimostrato alla luce dei limiti previsti dalla norma di cui all'art. 2721 cc non derogabili considerate le qualità rivestite e dalla natura dell'ufficio dell'amministratore, mediante il deposito dei documenti necessari per accertare i rapporti di dare-avere fra condominio e amministratore succedutisi nel corso del tempo (sul punto v. anche Cass. 7498/06 e Cass. 13878/10). Inoltre, trattandosi di anticipazioni, l'amministratore è onerato di dimostrare che le somme asseritamente versate nel patrimonio del condominio provenivano effettivamente dal suo personale (e non di eventuali terzi) producendo, dovendo essere per quanto sopra detto la prova documentale, bonifici o assegni tratti dal suo conto corrente e versati su quello dell'ente di gestione. Mentre l'approvazione di un rendiconto di un condominio recante un disavanzo fra le somme spese e le somme incassate non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall'amministratore utilizzando danaro proprio o che questi sia creditore del condominio per l'importo corrispondente. E ciò sia per motivi di carattere logico (l'amministratore potrebbe avere utilizzato provviste aliene, ad esempio fondi derivanti da altre gestioni) che giuridico (occorre, in ipotesi, un riconoscimento di debito nelle forme di legge). In tal senso v. Cass. 10153/11.
Ebbene il nessun riscontro documentale ha fornito circa il passaggio di danaro fra il CP_3 suo patrimonio e quello dell'ente di gestione a titolo di anticipi. Ha ritenuto, come detto, riscontrato il proprio credito invocando solo un riconoscimento di debito da parte dell'amministratore entrante
(che tuttavia, per quanto detto, è privo di poteri al riguardo) ed altro ad opera dell'assemblea del
30-11-2012 che, nell'approvare il preventivo ordinario 2012, avrebbe approvato anche la situazione contabile gestione 2012 (v. doc. 5 versato dall'attore) nella quale l'amministratore aveva inserito la voce 'anticipi amministratore' per la somma di €40714,94 (peraltro dal prodotto documento che rappresenta la situazione contabile 2012 sembra che l'amministratore anticipante e, quindi, il creditore non sia l'attore ma una società di capitali). Ritiene comunque questo giudicante che il documento prodotto con costituisca idoneo riscontro dell'assunto attoreo. Ed invero l'assemblea si è limitata ad approvare il preventivo, ma anche il consuntivo 2011, nei quali nessuna voce a titolo di anticipi risulta essere stata inserita (laddove vi fosse stata un'uscita a tale titolo o fosse stata preventivata la voce avrebbe dovuto essere ivi riportata) mentre nulla ha deliberato in riferimento alla 'situazione contabile' che è documento separato che non risulta essere stato espressamente portato all'approvazione. Peraltro risulta prodotta in atti anche la situazione contabile condominiale relativa all'anno 2011, predisposta dallo stesso attore in data 4-6-2013, nella quale nessuna voce a titolo di anticipazioni risulta essere stata inserita. Donde all'evidenza, non potendo essersi maturato l'ingente debito a titolo di anticipazioni nel corso dell'anno 2012 posto che nel prodotto bilancio nulla risulta al riguardo, tale voce deve ritenersi meramente fittizia e non corrispondente ad una reale situazione di debito. Senza voler considerare ulteriormente che l'assemblea, nel corso delle successive riunioni, ha approvato bilanci nei quali mai risultavano inseriti debiti per anticipazioni (v. documentazione prodotta dal convenuto), consentendo così di apprezzare il fatto che mai ha riconosciuto le ex adverso affermate anticipazioni. Segue il rigetto della domanda e la condanna dell'attore, risultato soccombente, alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
- Sulla approvazione del bilancio preventivo
3 Il Tribunale non avrebbe valorizzato la documentazione offerta dall'attore non riconoscendo la situazione contabile, approvata in assemblea e non impugnata, quale fonte e prova della obbligazione del . Inoltre, il Tribunale non avrebbe tratto le debite conseguente CP_1 dall'omesso adempimento dell'ordine di esibizione del giudice al condominio.
Sostiene l'appellante che all'assemblea del del 30/11/2012 era stato approvato CP_1 all'unanimità il bilancio preventivo anno 2012 e che tale documento non sia mai stato contestato. Inoltre, assume che il bilancio preventivo ha la medesima forza obbligatoria del consuntivo.
- Sulla titolarità del diritto
Il giudice di prime cure avrebbe paventato dubbi su chi fosse l'amministratore in quanto la situazione contabile approvata e depositata porterebbe l'indicazione di una società di capitali (la
. A tal riguardo sostiene l'appellante che non è mai stato contestato Controparte_4 che l'amministratore fosse Parte_1
- Sul documento situazione contabile di gestione
Il Giudice, infine, avrebbe attribuito al il documento datato 04/6/2013, denominato Parte_1
“Situazione contabile gestione condominiale 01/01/2011 – 31/12/2011”, nel quale non risulta la voce “anticipazioni dell'amministrazione”. L'appellante sostiene che tale documento è stato redatto e depositato dalla cioè l'amministrazione successiva a quella del Sig. Controparte_2
Parte_1
4.- 16 VIA COLONNELLO Controparte_1
TOMMASO MASALA 42 chiede rigettarsi l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna della parte appellante alle spese e competenze difensive di tutti i gradi di giudizio da distrarsi.
5.- L'appello è infondato.
Il Tribunale di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul CP_1 contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il ) - che CP_1 sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498). È dunque l'ex amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute.
D'altronde, l'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di
4 condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea (Cass. n. 14197/2011).
Invero, al contrario di quanto sostiene l'appellante, la deliberazione dell'assemblea ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione a poste passive specificamente indicate in rendiconto e già erogate dal momento che la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale (Cfr. Cassazione,
Sezione 2, Sentenza n. 10153 del 09/05/2011). Non integra i predetti estremi l'indicazione degli asseriti anticipi nel preventivo, dal momento che esso costituisce una mera indicazione programmatica di spesa che andrebbe, poi, suffragata dall'approvazione del rendiconto.
Neppure può costituire prova dell'anticipo delle somme la sottoscrizione del verbale di passaggio delle consegne da parte del nuovo Amministratore se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, il quale non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e, pertanto, l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando, invece, all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore
(Cfr. Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8498 del 28/05/2012).
Infine, le ulteriori doglianze sono assorbite dalle argomentazioni che precedono.
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza n. 10513/2019 del Tribunale ordinario di Roma deve essere confermata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 10513/2019 del Tribunale ordinario di Roma:
- respinge l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
16 VIA COLONNELLO TOMMASO Controparte_1
MASALA 42, liquidate in € 2.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8120/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), con gli avv.ti LIBERO Parte_1 C.F._1
PETRUCCI e MARCO PETRUCCI.
Appellante
E
Controparte_1
MASALA 42 (C.F.: ), in persona dell'Amministratore pro tempore
[...] P.IVA_1
con l'avv. FRANCESCA PITINGOLO. Controparte_2
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 10513/2019 con cui Parte_1 il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato la sua domanda condannandolo a rifondere, al convenuto, le spese di lite che ha liquidato in complessivi € 7.100,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
2.- I fatti di causa sono così riportati negli atti: “Con atto di citazione notificato l'attore esponeva quanto segue. Di essere stato amministratore del convenuto fino al 10-5-2013. Che, CP_1 nel corso del mandato, aveva anticipato a controparte somme di danaro per complessivi €44493,83. Che era, quindi, creditore della complessiva somma suindicata. Che l'amministratore entrante, in sede di passaggio delle consegne, aveva riconosciuto il debito. Che l'assemblea, in data 30-11- 2012, aveva approvato il bilancio preventivo che riportava alla voce 'amministratore c/ anticipi a fine gestione il saldo pari ad €40714,94'.
1 Ciò premesso chiedeva che controparte fosse condannata al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di €44493,83 ed in subordine della somma di €40714,94 o di altra maggiore o minore ritenuta equa, oltre interessi.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto dell'avversa domanda perché infondata. Con vittoria di spese.
All'esito del giudizio venivano precisate le conclusioni come in atti la causa, all'udienza del 13- 2-2019, veniva trattenuta in decisione con i termini di legge ex art. 190 cpc.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: «La domanda avanzata dall'attore volta a conseguire la ripetizione di somme asseritamente anticipate all'ente di gestione è infondata e non merita accoglimento.
Il predetto, quale amministratore uscente del indicato in epigrafe, ha richiesto il CP_1 rimborso di somme asseritamente dallo stesso anticipate nel corso della sua gestione. Ed al fine di provare il credito ha prodotto in particolare il verbale di consegna della documentazione al nuovo amministratore di quanto già in suo possesso ed una delibera di approvazione del bilancio preventivo 2012, verbale che costituirebbe la prova del riconoscimento del debito da parte del convenuto in quanto in uno sarebbe stata approvata anche la situazione patrimoniale (v. doc. 5) nella quale era stata inserita una somma a titolo di anticipi. E' bene all'uopo premettere che i dati contabili predisposti unilateralmente dall'amministratore ma anche il verbale di consegna non possono assumere alcuna valenza probatoria in favore dell'amministratore stesso.
Invero la sottoscrizione, da parte del nuovo amministratore, del verbale di consegna, da cui risulti il credito dell'ex amministratore, non ha alcun valore in quanto il riconoscimento di debito presuppone che chi lo effettui abbia la disponibilità della vicenda giuridica cui si riferisce. Pertanto solo l'assemblea condominiale può validamente effettuare (v. Cass. 8498/12) una ricognizione di debito che deve peraltro essere espressa e chiaramente indirizzata al creditore.
In particolare il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore al condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art.1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea gli conferiscano maggiori poteri. Non rientra allora tra le attribuzioni dell'amministratore del condominio, quale organo di rappresentanza dell'ente di gestione deputato all'ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico-patrimoniale dei singoli condomini, senza apposita autorizzazione assembleare.
Ma anche le delibere condominiali, al pari di ogni atto espressione dell'autonomia negoziale, producono i loro effetti esclusivamente nella sfera giuridica delle parti, che nel caso di specie si identificano con i condomini, giammai potendo incidere nei confronti dei terzi. Ebbene, l'ex amministratore rivestendo la qualità di terzo, non può invocare tout court l'efficacia e la vincolatività delle delibere, efficacia limitata per l'appunto ai condomini, in suo favore e configurarla su tale assunto quale fonte del suo credito a titolo di anticipazioni. Né tantomeno, in via generale, la delibera del condominio di approvazione di un bilancio può assumere la valenza di una ricognizione di debito ex art.1988 c.c. in quanto quest'ultima è una dichiarazione unilaterale recettizia che non può pertanto essere invocata da colui che, pur in possesso del documento, non risulti esserne il destinatario. Solo laddove l'assemblea abbia espressamente approvato un bilancio consuntivo predisposto dal creditore nel quale sia stata chiaramente inserita una voce a titolo di
'anticipi amministratore', la relativa delibera può costituire eventuale atto di riconoscimento di debito.
2 Ciò detto si osserva che, a fronte di un riconoscimento contestato e non apprezzabile nei suoi elementi costituitivi, l'amministratore rimane onerato di ulteriormente riscontrare il proprio credito e segnatamente gli esborsi sostenuti, credito che può essere solo documentalmente dimostrato alla luce dei limiti previsti dalla norma di cui all'art. 2721 cc non derogabili considerate le qualità rivestite e dalla natura dell'ufficio dell'amministratore, mediante il deposito dei documenti necessari per accertare i rapporti di dare-avere fra condominio e amministratore succedutisi nel corso del tempo (sul punto v. anche Cass. 7498/06 e Cass. 13878/10). Inoltre, trattandosi di anticipazioni, l'amministratore è onerato di dimostrare che le somme asseritamente versate nel patrimonio del condominio provenivano effettivamente dal suo personale (e non di eventuali terzi) producendo, dovendo essere per quanto sopra detto la prova documentale, bonifici o assegni tratti dal suo conto corrente e versati su quello dell'ente di gestione. Mentre l'approvazione di un rendiconto di un condominio recante un disavanzo fra le somme spese e le somme incassate non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall'amministratore utilizzando danaro proprio o che questi sia creditore del condominio per l'importo corrispondente. E ciò sia per motivi di carattere logico (l'amministratore potrebbe avere utilizzato provviste aliene, ad esempio fondi derivanti da altre gestioni) che giuridico (occorre, in ipotesi, un riconoscimento di debito nelle forme di legge). In tal senso v. Cass. 10153/11.
Ebbene il nessun riscontro documentale ha fornito circa il passaggio di danaro fra il CP_3 suo patrimonio e quello dell'ente di gestione a titolo di anticipi. Ha ritenuto, come detto, riscontrato il proprio credito invocando solo un riconoscimento di debito da parte dell'amministratore entrante
(che tuttavia, per quanto detto, è privo di poteri al riguardo) ed altro ad opera dell'assemblea del
30-11-2012 che, nell'approvare il preventivo ordinario 2012, avrebbe approvato anche la situazione contabile gestione 2012 (v. doc. 5 versato dall'attore) nella quale l'amministratore aveva inserito la voce 'anticipi amministratore' per la somma di €40714,94 (peraltro dal prodotto documento che rappresenta la situazione contabile 2012 sembra che l'amministratore anticipante e, quindi, il creditore non sia l'attore ma una società di capitali). Ritiene comunque questo giudicante che il documento prodotto con costituisca idoneo riscontro dell'assunto attoreo. Ed invero l'assemblea si è limitata ad approvare il preventivo, ma anche il consuntivo 2011, nei quali nessuna voce a titolo di anticipi risulta essere stata inserita (laddove vi fosse stata un'uscita a tale titolo o fosse stata preventivata la voce avrebbe dovuto essere ivi riportata) mentre nulla ha deliberato in riferimento alla 'situazione contabile' che è documento separato che non risulta essere stato espressamente portato all'approvazione. Peraltro risulta prodotta in atti anche la situazione contabile condominiale relativa all'anno 2011, predisposta dallo stesso attore in data 4-6-2013, nella quale nessuna voce a titolo di anticipazioni risulta essere stata inserita. Donde all'evidenza, non potendo essersi maturato l'ingente debito a titolo di anticipazioni nel corso dell'anno 2012 posto che nel prodotto bilancio nulla risulta al riguardo, tale voce deve ritenersi meramente fittizia e non corrispondente ad una reale situazione di debito. Senza voler considerare ulteriormente che l'assemblea, nel corso delle successive riunioni, ha approvato bilanci nei quali mai risultavano inseriti debiti per anticipazioni (v. documentazione prodotta dal convenuto), consentendo così di apprezzare il fatto che mai ha riconosciuto le ex adverso affermate anticipazioni. Segue il rigetto della domanda e la condanna dell'attore, risultato soccombente, alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
- Sulla approvazione del bilancio preventivo
3 Il Tribunale non avrebbe valorizzato la documentazione offerta dall'attore non riconoscendo la situazione contabile, approvata in assemblea e non impugnata, quale fonte e prova della obbligazione del . Inoltre, il Tribunale non avrebbe tratto le debite conseguente CP_1 dall'omesso adempimento dell'ordine di esibizione del giudice al condominio.
Sostiene l'appellante che all'assemblea del del 30/11/2012 era stato approvato CP_1 all'unanimità il bilancio preventivo anno 2012 e che tale documento non sia mai stato contestato. Inoltre, assume che il bilancio preventivo ha la medesima forza obbligatoria del consuntivo.
- Sulla titolarità del diritto
Il giudice di prime cure avrebbe paventato dubbi su chi fosse l'amministratore in quanto la situazione contabile approvata e depositata porterebbe l'indicazione di una società di capitali (la
. A tal riguardo sostiene l'appellante che non è mai stato contestato Controparte_4 che l'amministratore fosse Parte_1
- Sul documento situazione contabile di gestione
Il Giudice, infine, avrebbe attribuito al il documento datato 04/6/2013, denominato Parte_1
“Situazione contabile gestione condominiale 01/01/2011 – 31/12/2011”, nel quale non risulta la voce “anticipazioni dell'amministrazione”. L'appellante sostiene che tale documento è stato redatto e depositato dalla cioè l'amministrazione successiva a quella del Sig. Controparte_2
Parte_1
4.- 16 VIA COLONNELLO Controparte_1
TOMMASO MASALA 42 chiede rigettarsi l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna della parte appellante alle spese e competenze difensive di tutti i gradi di giudizio da distrarsi.
5.- L'appello è infondato.
Il Tribunale di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul CP_1 contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il ) - che CP_1 sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498). È dunque l'ex amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute.
D'altronde, l'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di
4 condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea (Cass. n. 14197/2011).
Invero, al contrario di quanto sostiene l'appellante, la deliberazione dell'assemblea ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione a poste passive specificamente indicate in rendiconto e già erogate dal momento che la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale (Cfr. Cassazione,
Sezione 2, Sentenza n. 10153 del 09/05/2011). Non integra i predetti estremi l'indicazione degli asseriti anticipi nel preventivo, dal momento che esso costituisce una mera indicazione programmatica di spesa che andrebbe, poi, suffragata dall'approvazione del rendiconto.
Neppure può costituire prova dell'anticipo delle somme la sottoscrizione del verbale di passaggio delle consegne da parte del nuovo Amministratore se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, il quale non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e, pertanto, l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando, invece, all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore
(Cfr. Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8498 del 28/05/2012).
Infine, le ulteriori doglianze sono assorbite dalle argomentazioni che precedono.
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza n. 10513/2019 del Tribunale ordinario di Roma deve essere confermata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 10513/2019 del Tribunale ordinario di Roma:
- respinge l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
16 VIA COLONNELLO TOMMASO Controparte_1
MASALA 42, liquidate in € 2.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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