Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 40774/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.11.2023 da
1) nata a [...] il [...], residente a [...]
Grappa n. 53, cittadina italiana, Codice fiscale: , con l'Avv. Fabio Pezzano CodiceFiscale_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) (nome) (cognome), nato a [...] il [...], Controparte_1 Pt_2 residente a [...], cittadino italiano, Codice fiscale:
[...]
con l'Avv. Francesca Motta, presso la quale ha eletto domicilio telematico, C.F._2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito Concordatario in data 28.07.2013, nel Comune di
Oviglio (AL), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile sia del Comune di Oviglio al n. 12, anno 2013, parte II, serie A, sia del al n. 5, anno 2013, Parte II, serie B;
Parte_3
- separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 6623/2024 del 19.06.2024 e pubblicata il
02.07.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti),
- , nata a [...] il [...]; Persona_1
- , nato a [...] il [...], Parte_4
[...]
con ricorso ex artt. 473 bis. 12 e 473 bis. 49 c.p.c., depositato in data 17.11.2023, ha Parte_5 chiesto la separazione giudiziale dal marito con contestuale domanda di Parte_6 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva quindi . Parte_6
Entrambi i coniugi indicavano le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a loro carico.
I coniugi sopra indicati, in occasione dell'udienza tenutasi in data 20.05.2024 davanti al GOT delegato Dott.ssa Donatella Guagnano, dopo aver rinunciato rispettivamente all'assegno di mantenimento e alla domanda di addebito, hanno raggiunto un accordo per la separazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti;
pertanto, hanno congiuntamente chiesto di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti:
CONDIZIONI
1) Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati con gli obblighi di legge.
2) Trasferimento della moglie e dei figli minori
Il SI continuerà a vivere nella casa coniugale di sua Parte_6 proprietà in Bareggio, Via Monte Grappa n. 53, con annessi cantina e box autorimessa.
La SIa unitamente ai figli minori e , lasceranno la casa Parte_1 R_ Pt_4 coniugale entro il 31.03.2025, per trasferirsi nella nuova casa di proprietà della stessa SIa
sita in Bareggio, Via XXV Aprile n.
9. Parte_1
3) Affidamento congiunto
I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che R_ Pt_4 eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
4) Casa coniugale
Come anticipato, la casa coniugale rimane al SI , con le Parte_6 relative pertinenze. Le spese ordinarie e straordinarie della casa coniugale rimarranno pertanto a carico esclusivo del
SI . Parte_6
5) Collocazione prevalente dei minori e rimangono collocati in via prevalente presso la madre (con residenza presso la R_ Pt_4 madre), attualmente nella casa coniugale ed il padre potrà vederli e tenerli con sé, salvo diversi accordi dei genitori.
In caso di trasferimento di in altra residenza, e rimarranno Parte_1 R_ Pt_4 comunque collocati in via prevalente presso la madre nella nuova residenza medesima.
Si precisa che trasferirà a breve la propria residenza, e quella dei figli e Parte_1 R_
, nella nuova casa di sua proprietà in Bareggio, Via XXV Aprile n.
9. Pt_4
Il padre potrà vedere e tenere con sé e : R_ Pt_4 quanto ai fine settimana:
a fine settimana alternati, dalle ore 16.30 del venerdì (con la presa a scuola dei minori) alla domenica, con pernottamento;
il padre provvederà poi ad accompagnare a scuola i figli lunedì mattina;
quanto alla settimana durante il periodo scolastico: dalla domenica dalle ore 21.00 al martedì alle ore 21.00, con riconsegna di e alla R_ Pt_4 madre presso l'abitazione della madre stessa, con cena già fatta presso il padre.
Le parti danno inoltre atto che i giorni infra-settimanali in cui i minori rimarranno con il padre, potranno subire variazioni in base agli orari di scuola della madre che verranno fissati di anno in anno;
quanto alla settimana durante il periodo in cui la scuola è chiusa, escluso il periodo in cui i figli siano via con la mamma o con il papà: dal lunedì mattina alle ore 08.00 al martedì alle ore 21.00, con riconsegna di e alla R_ Pt_4 madre presso l'abitazione della madre stessa, con cena già fatta presso il padre.
Durante questo periodo, escluso il week end in cui i figli pernottano con il padre, il papà avrà diritto a tenere i figli stessi per un pernotto infrasettimanale, in aggiunta al lunedì; quanto alle vacanze estive:
21 giorni consecutivi durante le vacanze estive. Il padre comunicherà il proprio periodo di ferie estive entro il 31 ottobre dell'anno precedente;
resta inteso che durante il periodo di vacanze estive (21 giorni) le frequentazioni di ciascun genitore con i minori verranno interrotte. quanto alle vacanze natalizie: per la metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il primo periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre 2025 i minori e rimarranno con il padre mentre per il primo periodo dal 31 R_ Pt_4 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 i minori e rimarranno con la madre. R_ Pt_4
Negli anni a seguire si procederà a periodi alternati;
quanto alle vacanze pasquali: negli anni con cifra finale pari, con il padre e negli anni con cifra finale dispari, con la madre;
quanto alle ulteriori vacanze con i figli: posto che la madre trascorrerà con i figli indicativamente il periodo dal 1° luglio alla prima settimana di agosto, il padre - previo accordo con la madre – trascorrerà con i figli 1 o 2 giorni a settimana
(fatta eccezioni per i 21 giorni di spettanza di ciascun genitore); sempre previo accordo con la madre, il padre trascorrerà con i figli i seguenti “ponti”:
- primo maggio o il 2 giugno sempre con il padre da comunicare alla madre entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
resta inteso che gli altri ponti da calendario scolastico seguiranno il regime dell'alternanza;
6) Contributo per il mantenimento dei figli minori
A titolo di contributo per il mantenimento per ciascuno dei figli minori e , R_ Pt_4
verserà a in via anticipata entro il giorno 5 Parte_6 Parte_1 di ogni mese per dodici mensilità, un assegno mensile di € 300,00. Detto importo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici Istat del costo della vita e la prima rivalutazione avverrà dopo dodici mesi dalla data di decorrenza della prima mensilità di mantenimento.
L'assegno di mantenimento sarà dovuto dal momento in cui cesserà la convivenza, quando la SIa lascerà la casa coniugale. Parte_1
7) Spese
Il padre corrisponderà alla madre l'80% delle spese straordinarie come da linee guida del protocollo di Milano reso in data 14.11.2017.
Le parti danno atto che, a parziale deroga di quanto previsto dalle predette Linee Guida, rimarranno a carico del padre per l'80% ed a carico della madre per il restante 20%, le mense scolastiche di e , non dovendosi pertanto detta spesa ritenersi ricompresa nell'assegno mensile di R_ Pt_4
€ 300,00 per ciascun figlio di cui sopra;
pertanto, la madre provvederà a sostenere la relativa spesa con rimborso da parte del padre.
8) Conti Correnti e depositi bancari
I SIi e danno atto di non essere Parte_1 Parte_6 cointestatari di conti correnti.
Ciascun coniuge da atto di non avere bancomat e/o carte di credito appoggiate su conti correnti dell'altro coniuge. 9) Dichiarazione di autosufficienza
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che possono provvedere ciascuna al proprio mantenimento e, salvo quanto sopra previsto, hanno definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
10) Rapporti dei minori con i nonni
I coniugi danno atto di nulla avere ad eccepire per il caso in cui i figli minori e R_ Pt_4 decidano di frequentare liberamente e su propria iniziativa i nonni, sia paterni che materni.
11) Documenti
I coniugi si concedono sin da ora reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio per sé stressi e per i minori;
12) Spese legali
Spese legali compensate.
13) Assegno unico a Parte_1
L'assegno unico per i figli a carico spetterà interamente a Parte_1
14) Detrazioni fiscali
I figli saranno posti fiscalmente e interamente a carico del padre.
***
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
In data 19.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 28.07.2013, nel Comune di Oviglio (AL) Parte_6
1) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni come sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
4) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di dove l'atto è stato parimenti trascritto. Pt_3
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni