Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9400/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9400 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: lesione personale in materia di responsabilità extracontrattuale, vertente tra
(C.F. , nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Daniele Di Sarno
(C.F.: ) con il quale elettivamente domicilia alla Via U. Foscolo 22 Casal di C.F._2
Principe (CE)
- attore e
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
(CF: ) Via Repubblica , 6 Casal di Principe (CE) C.F._4
- convenuta contumace e
(CF: , residente in [...] in Casal di CP_2 CodiceFiscale_5
Principe (CE)
- convenuto contumace
e
(C.F. ) residente in [...] in Casal Di Controparte_3 C.F._6
Principe (CE)
- convenuto contumace nonché
Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore
Generale Dott. e del Dirigente Dott. elettivamente Controparte_5 Controparte_6
domiciliata in Napoli (NA), alla Via M. Cervantes n. 64, presso lo studio dell'Avv. Maria D'Aranno
(C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per Notar CodiceFiscale_7 in Treviso del 18/12/2014, Rep. n. 186905, n. racc. 30367 in atti Persona_1
- convenuta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il Sig. conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la Sig.ra quale conducente, i GG.ri e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
quali comproprietari del veicolo PE RA tg. DP662SC e quale
[...] Controparte_4
impresa assicuratrice del veicolo indicato, deducendo che il giorno 27.10.2020 alle ore 16:00 circa, in Cancello ed Arnone (CE) alla Via S. Carlo, mentre si trovava su una scala appoggiata al muro dell'abitazione del sig. intento a controllare il cattivo funzionamento di una Parte_2
telecamera ivi posta, precipitava dalla detta scala a causa della condotta di guida della conducente il veicolo PE RA tg. DP 662 SC, che nel percorrere la Via S. Carlo, fermatasi per consentire il passaggio di una vettura che proveniva dall'opposto senso di marcia, effettuava d'improvviso una manovra di retromarcia, non avvedendosi della presenza dell'istante che si trovava sulla scala appoggiata al muro, urtandola con la propria parte posteriore lato destro.
Deduceva l'attore che per effetto dell'urto ricevuto, la scala, la cui presenza era ben segnalata e delimitata con apposito nastro per cantiere, rovinava al suolo unitamente all'istante, riportando
“trauma contusivo lato sinistro del capo e del collo, ferita lacero contusa regione sottosopraccigliare sinistra, frattura medio basicervicale femore sinistro, frattura metaepifisi distale radio di sinistra, contusione rene di sinistra, trauma cranico commotivo con ampia flc palpebrale a sx e vasto ematoma orbitario a sx, trauma toraco addominale con trauma renale a sx, amnesia peritraumatica, urine con ematuria…prognosi 20 giorni” come da referto n. 20035212 del
[.. presidio ospedaliero di Aversa del 27.10.2020, nel quale ricoverato nel reparto di Ortopedia rimase dal 28.01.2020 al 31.10.2020 per essere sottoposto ad intervento di CP_7
“riduzione cruenta di frattura del femore con fissazione interna e riduzione incruenta di frattura di radio e ulna senza fissazione interna” come da certificazione medica allegata.
2 Sottoposto a vari controlli clinici specialistici in ambito ortopedico nonché ad esami strumentali, nonostante le numerose cure praticate, l'istante affermava che risultava clinicamente guarito con postumi invalidanti permanenti in data 30.12.2021, valutabili nella misura del 25% di D.B. con 30 gg. ITT, 120 gg. I.T.P al 75%, 120 gg. da I.T.P al 50% e 120 gg. da I.T.P al 25%, che, secondo le note tabelle elaborate dal Tribunale di Milano anno 2021 determinavano un danno di euro
108.978,00 per D.B., euro 2.970,00 per I.T.T., euro 8.910,00 da I.T.P al 75%, euro 5.940,00 da
I.T.P al 50%, euro 2.970,00 da I.T.P al 25%, oltre al danno morale e alle spese mediche sostenute ammontanti ad euro 1.804,00 per un complessivo danno pari ad euro 131.572,00 che, con la personalizzazione massima prevista nel caso in esame, doveva quantificarsi in € 157.850,00.
L'istante deduceva che la conducente del veicolo investitore, Sig.ra aveva compilato e CP_1 sottoscritto il modulo CID per notiziare dell'accaduto la compagnia assicuratrice del veicolo, assumendosi la responsabilità dell'evento e deduceva che, nonostante la richiesta di risarcimento a mezzo lettera raccomandata a.r. ai sensi degli artt. 145 – 148 del nuovo codice delle assicurazioni private, alla compagnia assicurativa con allegata documentazione Controparte_8
prevista e sottoposizione a visita medica con fiduciario della compagnia assicuratrice, Dr. CP_9
con il riconoscimento di invalidità ed indennità nella misura di 11% di DB, 30 gg ITT, 30
[...]
gg ITP al 75%, 60 gg ITP al 50%, alcuna offerta veniva formulata dalla compagnia.
Pertanto, trascorsi i termini di legge, inoltrato ai convenuti invito alla stipula di negoziazione assistita ai sensi degli artt.
2-3 del Decreto Legge 132/2014 convertito in Legge n.162/2014,
l'istante era stato costretto a proporre azione giudiziaria.
Tanto premesso il Sig. rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“dare atto e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della conducente il veicolo PE RA tg, DP 662 SC, e per l'effetto, condannare ex artt. 145 – 148, la compagnia che garantiva il suddetto veicolo al momento del sinistro, Controparte_8
in persona del legale rappresentate pro-tempore, dom.to ut supra, e/o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni da lesione prodotti all'istante, danni complessivi ammontanti ad € 157.850,00 o in quella maggiore o minore misura che risulterà in corso di giudizio, con l'ausilio di CTU medicolegale che sin d'ora si richiede, oltre interessi dal fatto e danno da svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, il tutto, con vittoria di spese, competenze di giudizio, IVA, CPA, spese generali oltre maggiorazione ex art. 96 c.p.c. (art. 4
c.l.D.L. n.132/2014) con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattane anticipazione”.
Costituitasi la società impugnava l'avverso dedotto, deduceva le criticità Controparte_4
emergenti dalla banca dati secondo cui il convenuto era presente per svariati sinistri, CP_3
affermava la presenza di sospette coincidenze tra le parti ed i loro difensori, deduceva che in sede di
3 visita medico-legale il consulente aveva verificato che le lesioni riportate dall'attore non erano compatibili con l'esposta dinamica del sinistro. Deduceva, ancora, l'incomprensibilità della dinamica del sinistro, considerato che vicino alla scala, che la conducente del veicolo PE avrebbe urtato, era presente il Sig. (per il quale l'attore stava effettuando il controllo della Pt_2 telecamera) il quale era rimasto del tutto illeso. Asseriva poi che data la tipologia e l'entità delle lesioni riportate dall'attore, appariva strano che non fosse stato allertato il servizio del 118 e l'attore fosse stato trasportato con mezzi autonomi, presso un nosocomio distante più di 25 Km dal luogo del descritto sinistro.
Tanto premesso, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Affinché il Giudice adito:
A) voglia dichiarare la carenza di legittimazione e/o il difetto di titolarità passiva di Controparte_4
nel rapporto dedotto per quanto esplicitato al paragrafo 1) presente atto;
[...]
in subordine
B) Voglia dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione del disposto di cui agli artt.
144, 145 e 148 D.Lgs. n. 209/05, ovvero per carenza di legittimazione delle parti in causa, e, per
l'effetto, l'inammissibilità dell'azione;
C) voglia dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, 164, 311 e 318 c.p.c., e, per
l'effetto, l'improcedibilità della domanda attorea;
D) voglia dichiarare la carenza di legittimazione delle parti;
E) voglia dichiarare insussistente il nesso eziologico e rigettare in ogni caso la domanda attorea per sua integrale infondatezza in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
F) voglia dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro de quo;
g) vittoria di spese e competenze di giudizio;
in ulteriore subordine
h) voglia, nella denegata ipotesi di superamento delle preliminari eccezioni, fare applicazione della norma di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. e/o graduare la responsabilità ex art. 1227, co. 1, c.c.;
i) nella pur denegata ipotesi di accoglimento in qualche misura della domanda attorea, voglia procedere alla liquidazione delle spese di lite ex D.M. 55/2014;
J) voglia, qualora risultassero confermate le criticità evidenziate dalla convenuta Impresa, disporre la trasmissione di copia integrale di tutti gli atti, verbali di causa e dell'intera documentazione prodotta dalle parti, alla Procura della Repubblica competente, per tutti gli accertamenti, valutazioni e conseguenti determinazioni di competenza in merito all'eventuale esercizio dell'azione penale.”
4 All'udienza di comparizione delle parti concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., ammesso poi ed escusso il teste di parte attrice, espletata CTU sulla persona dell'attore, la causa ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 26.07.2024 è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie di replica.
1. Questioni preliminari.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dei GG.ri , Controparte_1 [...]
e , non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati (All. 11.01.2023 CP_3 CP_2
citazione notificata produzione attore).
Ancora in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo l'attore ritualmente invitato la compagnia assicuratrice garante il veicolo danneggiante, di proprietà dei GG.ri e al risarcimento dei danni;
invero, è stata prodotta in atti la richiesta di CP_3 CP_1
risarcimento e messa in mora inviata ai sensi del D.lgs. n. 209/2005, a mezzo racc.ta del 26.10.2021 ricevuta il 05.11.2021 (All. 4 prod. attore) ed è parimenti trascorso tra la detta richiesta e l'atto introduttivo del presente giudizio il tempo di 90 giorni (previsto per il caso di lesioni) così come prescritto dall'art. 145 del D.lgs. 209/2005, osservate le modalità previste dal successivo art. 148.
In merito alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti, va affermata la legittimazione attiva dell'attore e quella passiva della convenuta.
Ed invero secondo gli insegnamenti della Suprema Corte: “La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore secondo una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o titolarità del rapporto stesso, costituendo, per converso, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n. 548 del 18/01/2002) e
“La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cfr.: Cass. Sez. L - , Sentenza n. 25471 del
26/10/2017).
Orbene, tenuto conto della prospettazione del rapporto oggetto della controversia, la legittimazione attiva dell'attore risulta provata sulla base della documentazione medica depositata.
Per contro, la legittimazione passiva dei convenuti è dimostrata dai documenti prodotti in atti e, segnatamente, dal libretto di circolazione del veicolo PE RA tg. DP662SC, nel quale si attesta la proprietà del veicolo in capo ai convenuti e Risulta provata CP_2 Controparte_10
5 anche la legittimazione passiva della convenuta con la produzione del Controparte_4 certificato di assicurazione del veicolo da parte dell'attore (All. n. 3b prod. attore).
Va, altresì, disattesa l'eccezione, proposta da parte convenuta, circa l'improponibilità della domanda.
Ai fini che interessano nel presente giudizio, l'art. 145 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle
Assicurazioni private, rubricato 'proponibilità dell'azione di risarcimento', al comma 1, prevede che l'azione di risarcimento di cui all'art. 148 Cod. Ass., può essere proposta solo dopo che siano passati sessanta giorni, ovvero novanta giorni in caso di danni alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato ha chiesto alla impresa di assicurazione il risarcimento del danno, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148 o, in caso di indennizzo diretto, avendo osservato le modalità previste dagli artt. 149 e 150.
L'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private prevede le indicazioni che deve contenere la richiesta di risarcimento danni nell'ipotesi di sinistri con soli danni a cose e nell'ipotesi di sinistri con danni alla persona. Appare evidente che la mancanza della previa richiesta di risarcimento danni (messa in mora) alla compagnia assicurativa determina sempre l'improponibilità della domanda. Con riferimento, invece, alla mera incompletezza della richiesta di risarcimento danni, perché manchevole di alcune delle indicazioni previste negli artt. 148 (per l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile) e negli artt. 149 e 150 (in caso di indennizzo diretto) Cod. Ass. private, si registrano nella giurisprudenza di merito essenzialmente quattro orientamenti.
Un primo orientamento, privilegiando rigorosamente il dato letterale degli artt. 145, 148, 149, 150 del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209, ritiene che la mancanza nella lettera di messa in mora di una qualunque delle indicazioni richieste dall'art. 148 citato determina l'improponibilità della domanda, la quale è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice. Secondo tale orientamento, quindi, la benché minima incompletezza della messa in mora determina sempre l'improponibilità della domanda giudiziale.
Un secondo orientamento, valorizzando la previsione del comma 5 dell'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni Private, secondo cui in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni ed in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi, ritiene che l'incompletezza della messa in mora rende la domanda improponibile solo quando vi sia stata la richiesta di integrazioni da parte dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, Co. Ass. private, ed il danneggiato non abbia fornito le integrazioni richieste;
in ogni caso, l'improponibilità della domanda deve essere eccepita dalla compagnia
6 assicurativa. Per tale orientamento, l'incompletezza della messa in mora non determina l'improponibilità della domanda ed è sanata quando la compagnia non richiede alcuna integrazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, Co. Ass., oppure quando non eccepisce l'improponibilità della domanda per l'incompletezza della messa in mora.
Un terzo orientamento ritiene che la necessità di integrare la richiesta preventiva di risarcimento danni perché incompleta non comporta alcuna causa di improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, in tale ipotesi, l'unico effetto è la sospensione del termine previsto dall'art. 148, comma
3, ovvero quello di escludere che l'assicuratore possa essere ritenuto responsabile per il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione.
Un quarto orientamento valorizzando la ratio della normativa, che è quella di consentire all'assicurazione di formulare una congrua proposta transattiva, evitando l'instaurazione del giudizio, distingue due ipotesi di incompletezza della messa in mora: un'ipotesi in cui gli elementi mancanti non consentono effettivamente alla compagnia assicurativa di formulare l'offerta transattiva, ed in tal caso l'incompletezza della messa in mora determina l'improponibilità della domanda;
un'altra ipotesi in cui gli elementi mancanti non sono particolarmente rilevanti (ad es. il codice fiscale) e, pertanto, non impediscono all'assicurazione di formulare una proposta transattiva, ed in tal caso non si ha, né sarebbe giustificata, l'improponibilità della domanda.
In altri termini l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo, che è quello di creare un contatto stragiudiziale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che, comunque, non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito.
Questo è l'orientamento che si condivide e che è sposato dalla giurisprudenza del Supremo
Collegio. Si consideri, difatti, che al proposito è stato affermato che “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cfr.: Cassazione civile, Sez. 6, 30/09/2016, n.
19354).
7 Applicando i principi esposti al caso in esame, va rilevato che parte attrice ha documentato di aver inviato, in data 26.10.2021, alla compagnia assicuratrice una lettera contenente richiesta di risarcimento danni e contestuale diffida e messa in mora. Inoltre, è documentato che l'attore sia stato sottoposto a visita medico-legale, in data 12.01.2022, dal Dott. perito della compagnia CP_9
assicuratrice, che non ha ritenuto di formulare alcuna proposta risarcitoria per motivazioni diverse da eventuali carenze della lettera di messa in mora.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione de qua.
2. Sulla nullità della citazione
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato della Suprema Corte la nullità della citazione ex art. 163 co 3 n. 3 c.p.c. per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.
Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Per quel che attiene, altresì, all''eccezione di nullità per violazione dell'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c, occorre osservare quanto segue. È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che:
“In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti ad essa allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già
8 prospettato, purché risultino specificamente indicati nella citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda
(responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo) che il bene della vita richiesto
(risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
3. Sul merito
La domanda è infondata e va disattesa.
L'istruttoria processuale è insufficiente a provare le modalità dell'evento rappresentato in citazione con la conseguenza che persistono fondati dubbi sull'esistenza storica del fatto dannoso.
Come statuito dalla Suprema Corte, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua dì elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), il venir meno anche di uno solo degli elementi di carattere oggettivo e/o soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cfr.: Cassazione civile sez. VI, 13/03/2019 n.7222;
Cass. 18/04/2016, n. 7623).
Come è noto, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti valutandole secondo il suo prudente apprezzamento (artt. 115 e 116 cp.c.); ebbene, nel caso di specie la prova offerta dall'attore non è idonea a supportarne la domanda, come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito che mettono sostanzialmente in discussione l'esistenza stessa del fatto, a prescindere dalle osservazioni ed eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice in merito ai soggetti coinvolti nel sinistro.
Orbene, l'unico teste escusso all'udienza del 13.09.2023, Sig. , ha dichiarato: Parte_2
“Sono amico di da ragazzo. Ricordo che verso la fine di ottobre di tre anni fa Parte_1
ha subito un incidente. Siccome è bravo nei computer e sulle telecamere io lo chiamai Pt_1 Pt_1
per registrare le telecamere del mio impianto di videosorveglianza che non si vedevano bene, una in particolare. Ricordo che si trattava di un giorno di fine settimana del mese di ottobre, alle quattro di pomeriggio venne a casa mia in Via San Carlo snc, ricordo che presi una scala di Pt_1
alluminio da appoggio, la scala era di circa un paio di metri e la appoggiammo al muro, io volevo salire, ma siccome sono abbastanza grosso, non mi fece salire. La strada non è molto Pt_1
trafficata, e prima di salire sulla scala io e abbiamo messo tutto intorno un nastro di colore Pt_1
9 rosso e bianco per delimitare l'area ai due lati del muro. , quindi, è salito sulla scala con un Pt_1
giravite che aveva in tasca ed ha cominciato a svitare la telecamera per prenderla e registrarla, man mano mi passava le viti. La telecamera che stava smontando si trova a circa due metri e Pt_1
mezzo dal suolo e si trovava a circa un metro e mezzo di altezza. Io mi trovavo giù alla scala Pt_1
e la mantenevo con una mano. Ad un certo punto dalla strada del portone lato destro stava arrivando una macchina una PE RA di colore grigio e un'altra auto una mercedes di colore scuro stava provenendo dall'altro senso di marcia. La mercedes si è fermata. La PE RA si è fermata per far passare la mercedes, il conducente della zafira una donna di circa 40/45 anni, ha fatto retromarcia e nel fare retromarcia ha urtato la scala. Preciso che nell'area dove avevo posizionato la scala, la strada si restringeva a causa della presenza di alcune auto parcheggiate lungo il muro della mia villa un po' più avanti, dalla direzione di provenienza della mercedes. Io ho anche gridato, ma la signora non ha sentito, né si è resa conto della presenza delle strisce che avevamo messo per delimitare l'area. L'urto dell'auto con la scala è avvenuto sul lato sinistro della scala ed è stato forte perché la signora ha eseguito la manovra di retromarcia velocemente
d'istinto, la scala è caduta sullo stesso lato sinistro e è caduto insieme alla scala sul lato del Pt_1 portone. Io quando la scala è stata attinta dall'auto ho fatto un salto sul lato sinistro d'istinto.
Preciso che è caduto sul lato sinistro e presentava ferita sul sopracciglio sinistro. Lamentava Pt_1 dolori al polso sinistro ed alla gamba sinistra. Io volevo chiamare l'ambulanza, ma ha Pt_1
voluto chiamare il fratello che è arrivato dopo circa dieci minuti e insieme lo abbiamo alzato e
l'abbiamo seduto su una sedia e dopo circa cinque minuti il fratello lo ha portato in ospedale, Per_2 so che è stato portato all'ospedale di Aversa, quello più vicino al luogo del sinistro”. “Ricordo che quel giorno era una bella giornata”. “Non ho mai reso testimonianza è la prima volta. Sono pensionato perché invalido”; “La strada in cui è avvenuto il sinistro è a doppio senso di marcia, non vi è la linea di mezzeria”; “Nella strada del sinistro non c'è il marciapiede. Aggiungo che di fronte alla mia villetta quando è avvenuto il sinistro c'era un cantiere edile con operai, perché stavano costruendo delle villette. La strada in cui è avvenuto il sinistro era all'epoca dei fatti abbastanza trafficata perché una che spezza il traffico della strada principale”.
Già dalla mera lettura delle dichiarazioni del teste emerge una incredibile gravissima imprudenza commessa dall'attore e dal medesimo teste: due adulti, il di 46 anni e lo di Pt_2 Parte_1 anni 38, in una strada “stretta” “a doppio senso di marcia” “priva di marciapiede” “abbastanza trafficata”, collocavano una scala al muro per controllare il funzionamento di una telecamera. La circostanza che “prima di salire sulla scala io e abbiamo messo tutto intorno un nastro di Pt_1 colore rosso e bianco per delimitare l'area ai due lati del muro”, non esclude la gravità della condotta tenuta.
10 Secondo le dichiarazioni del teste, poi, l'auto PE RA attingeva la scala al lato sinistro provocandone la caduta sulla sinistra e così anche dello il teste ha anche dichiarato: “Io Parte_1 quando la scala è stata attinta dall'auto ho fatto un salto sul lato sinistro d'istinto”, ora data la ristrettezza dello spazio, la presenza dell'auto, della scala e dello della violenza Parte_1 dell'urto, appare inverosimile che il teste sia saltato a sinistra sulla scala e sull'amico.
Ancora, si evidenzia che dopo l'incidente dovuto ad una caduta da “circa un metro e mezzo d'altezza” (come dichiarato dal teste), invece di chiamare un'ambulanza per il trasporto in ospedale, lo richiedeva di chiamare il fratello, e supinamente il teste lo assecondava, e giunto il Parte_1
fratello con l'aiuto del quale il teste “alzava” e faceva “sedere su una sedia” l'infortunato, e nelle dette circostanze, essendo la strada trafficata, con la presenza di operai del cantiere, nessuno chiamava un'ambulanza, né si avvicinava per verificare le condizioni del ferito.
Occorre poi rilevare che il teste prima dichiara: “La strada non è molto trafficata” e poi contraddicendosi afferma: “La strada in cui è avvenuto il sinistro era all'epoca dei fatti abbastanza trafficata perché una che spezza il traffico della strada principale” e ancora il dichiara Pt_2 che il sinistro avveniva “Ricordo che si trattava di un giorno di fine settimana del mese di ottobre”, mentre dal referto di pronto soccorso n. 20035212 del 27.10.2020 il giorno era martedì (All. n. 1a produzione attore).
Non va sottaciuto, poi, che alcuna evidenza è in atti circa le capacità dell'attore definito “bravo nei computer e sulle telecamere”, difatti, dalla missiva del 13.10.2021 del suo legale e dalla citazione, lo risulta “operaio agricolo”. Parte_1
A completare il quadro relativo alla attendibilità del teste, oltre il forte legame di amicizia e la manifestazione di un atteggiamento fortemente condiscendente alla volontà dell'attore, va considerata la circostanza che la vittima, non indicava al suo legale nell'immediatezza il nominativo dell'unico teste presente. Difatti, nella lettera di richiesta di risarcimento danni ex art. 145 e 148
Cod. Ass., il legale dello precisava: “Sul luogo del sinistro erano presenti testimoni che Parte_1 sono in corso di identificazione”, ebbene tale circostanza a distanza di un anno dall'evento unitamente alle altre criticità rilevate, conferma i forti dubbi sull'effettivo verificarsi del sinistro secondo lo schema riportato nell'atto introduttivo.
Difatti, qualora effettivamente il sinistro si fosse verificato con le modalità indicate, fuori alla villa del teste amico dello fin “da ragazzo”, non sarebbe stato “in corso di Pt_2 Parte_1 identificazione”, in quanto non vi era alcuna necessità di identificarlo giacché già noto. Tale circostanza non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, ma nell'insieme degli elementi acquisiti, contribuisce alla valutazione circa la inattendibilità del testimone escusso.
11 Poiché la prova testimoniale assunta non consente al giudice di giungere all'accertamento del fatto,
e cioè alla decisione sull'an debeatur, deve ritenersi che non sia stato provato il verificarsi del sinistro con le modalità indicate in citazione.
Né può l'attore giovarsi del modulo CAI sottoscritto dalla sola conducente, difatti, secondo la
Suprema Corte, in materia di responsabilità da sinistro stradale la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice, principio che va esteso alla confessione giudiziale del responsabile del danno (cfr. Cass. n. 9520/07, n. 1680/08). Nel caso di specie, non di confessione giudiziale di litisconsorte necessario si tratta, bensì di confessione resa dalla soggetto non CP_1 proprietario del veicolo assicurato, con la conseguenza che il giudice potrebbe accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto (Cfr.: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10687 del 20/04/2023), ma nel caso in esame l'attore ha limitato in comparsa conclusionale la richiesta di condanna alla sola società Controparte_4
In definitiva, chi vuole far valere un proprio diritto in giudizio, anche per effetto del principio della così detta “vicinanza della prova” (onere di allegare fatti che attengano alla sfera di vita prossimale e che solo la parte istante può conoscere e rappresentare in causa) ha l'onere di esporre i fatti che abbiano una soglia di credibilità e verosimiglianza accettabile prima ancora che il giudice possa dare ingresso alle prove ammissibili, per creare così il proprio convincimento sulla reale dinamica degli accadimenti narrati ed emettere una decisione.
La domanda, pertanto, è infondata e va disattesa, ogni altra questione assorbita dalla presente pronuncia.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in base ai parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.147/2022, in ragione del pregio dell'opera dei risultati conseguiti e delle fasi effettivamente svolte in favore della convenuta Controparte_11
[...]
Spese compensate nei confronti dei convenuti , e , Controparte_1 Controparte_3 CP_2
data la contumacia degli stessi.
12 Le spese di C.T.U. già liquidate, come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in persona del giudice onorario Dott.ssa Carmela Esposito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
così provvede: Controparte_11
1) dichiara la contumacia di , ; Controparte_1 Controparte_3 CP_2
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_4 del giudizio, che liquida in complessivi €. 14.103,00, per competenze, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice;
4) Spese compensate nei confronti di , , . Controparte_1 Controparte_3 CP_2
Così deciso in Aversa, 31 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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