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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1711/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
P.IV , rappresentata Parte_1 P.IV_1
e difesa dagli Avv.ti Gennaro Di Michele, Mauro Mura e Carola Jessica Di Michele, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Is Maglias n. 125;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, CP_1 P.IV_2
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo CP_2 P.IV_3
Spiga, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96.;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_3 P.IV_4 difesa dall'Avv. Niccolò Lucchi Clemente, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Roma n.
40;
CONVENUTA
(C.F. ; Controparte_4 P.IV_5
CONVENUTA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2021, la Parte_1
ha convenuto in giudizio i soggetti riportati in epigrafe, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“preliminarmente sospenda l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021 90013032 02/000 -
DOC.1 -, gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,27 – le cartelle di pagamento ed i contestuali ruoli impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
2) accolga l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che l'attività di riscossione é radicalmente NULLA/INESISTENTE per violazione della Costituzione Italiana e dell'art.
97 del Costituzione Italiana;
3) accolga l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che le somme portate nel - DOC.
1 - negli estratti di ruolo e nelle cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,27, - impugnate non sono dovute per intervenuta prescrizione e/o decadenza, conseguentemente annulli le stesse cartelle di pagamento e contestuali ruoli;
4) nel merito accolga il ricorso e annulli l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021
90013032 02/000 - DOC.
1 - gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr.
2,1 al nr.2,27 - impugnate in quanto infondati in fatto ed in diritto, illegittimi e comunque perché le somme non sono dovute e con essi annulli tutti gli atti presupposti, connessi e collegati;
5) accerti e dichiari comunque la illegittimità del regime sanzionatorio adottato e, per questo, riduca l'ammontare delle somme pretese ed iscritte a ruolo con ogni conseguente
e ritenuta statuizione di legge;
6) dichiari la nullità dell'Intimazione di pagamento nr. 102 2021 90013032 02/000 -
DOC.
1 - degli estratti di ruolo e delle cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,27 - impugnate anche per intervenuta decadenza;
7) accerti la nullità dell'attività di riscossione per mancanza/inesistenza/nullità di notifica dell'intimazioni di pagamento, di cartelle e ruoli impugnati annullando l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021 90013032 02/000 - DOC.
1 - gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,27 -
8) accerti la nullità dell'attività di riscossione in ordine alle cartelle e ruoli impugnati annullando gli stessi, in particolare l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021 90013032
2 02/000 - DOC.
1 - gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr.
2,27 – per illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione;
9)- accerti la nullità dell'attività di riscossione in ordine alle cartelle e ruoli impugnati annullando gli stessi, in particolare l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021 90013032
02/000 - DOC.
1 - gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr.
2,27 – per illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione, rideterminando le somme effettivamente dovute;
10) condanni la resistente al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale in capo alla ricorrente come sopra richiesto.
12) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, incluse le spese generali ed accessori di legge”.
2. Si sono ritualmente costituiti in giudizio , e CP_1 CP_2 Controparte_5
, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso, e comunque chiedendo
[...] il rigetto di quest'ultimo, siccome infondato in fatto e in diritto.
3. Dichiarata la contumacia di la causa viene decisa all'esito della scadenza Controparte_4 del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, si deve respingere l'eccezione di tardività della costituzione di sollevata da parte ricorrente nelle note Controparte_5
depositate il 23 febbraio 2024; infatti, detta resistente si è ritualmente costituita mediante deposito della memoria nel fascicolo telematico in data 5.9.2022 ore 16:00, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata al 15.9.2022.
5. Sempre in rito, il giudicante ritiene fondata l'eccezione di nullità sollevata da tutte le parti costituite, difettando il ricorso di quanto prescritto dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.
6. La giurisprudenza consolidata ritiene che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è
3 posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 19009 del 17/07/2018).
7. E difatti, a norma dell'art. 414, n. 4, c.p.c., il ricorso introduttivo deve analiticamente indicare “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
8. Tuttavia, nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito in giudizio elementi idonei che consentano di poter apprezzare la fondatezza dell'opposizione, omettendo di precisare e specificare gli elementi essenziali da sottoporre sia al contraddittorio delle parti chiamate in causa, sia al vaglio del giudice.
9. Il ricorso risulta, invero, viziato da assoluta genericità, essendo articolato su ben 116 pagine costituite dalla sovrapposizione incoerente e disorganica di diversi piani di vizi degli atti impugnati, tanto di regolarità formale quanto di merito, con indistinto riferimento ad atti affatto diversi tra loro: intimazione di pagamento, estratti di ruolo, avvisi di addebito e cartelle esattoriali (queste ultime, peraltro, sia per crediti contributivi sia con riferimento a censure afferenti a crediti tributari, pacificamente esulanti dalla giurisdizione del giudice adito).
10. La non intellegibilità delle censure emerge poi dalla circostanza che in ricorso ci si riferisce indistintamente a Tribunale e Commissione tributaria, contestando gli 'atti fiscali' e facendo un generico e sovrabbondante riferimento a norme, principi e decisioni giurisprudenziali senza tuttavia operare alcun chiaro collegamento tra quanto asserito, gli atti qui impugnati e i pretesi vizi da cui sarebbero affetti;
ciò non consente di circoscrivere ed enucleare né l'oggetto della domanda giudiziale, né alcun elemento di fatto e di diritto sulla cui base poter apprezzare la fondatezza del ricorso, muovendosi anche contestazioni alla legittimità costituzionale dell'aggio percepito dall' Controparte_3
e alle modalità di assunzione dei dipendenti di detto Ente, evidentemente
[...]
avulse dalla materia del contendere.
11. Di talché, si ritiene che l'inosservanza da parte ricorrente dei canoni di specificità e chiarezza pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse avverso gli atti cumulativamente impugnati;
ciò, pertanto, comporta la nullità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (Cost., art. 24), nel
4 rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (Cost., artt. 111, comma 2, e 6 CEDU), atteso che le parti resistenti non sono messe in grado di predisporre adeguate difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione.
12. Avuto riguardo alla natura in rito della decisione, sussistono i gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara nullo il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 10/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
P.IV , rappresentata Parte_1 P.IV_1
e difesa dagli Avv.ti Gennaro Di Michele, Mauro Mura e Carola Jessica Di Michele, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Is Maglias n. 125;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, CP_1 P.IV_2
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo CP_2 P.IV_3
Spiga, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96.;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_3 P.IV_4 difesa dall'Avv. Niccolò Lucchi Clemente, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Roma n.
40;
CONVENUTA
(C.F. ; Controparte_4 P.IV_5
CONVENUTA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2021, la Parte_1
ha convenuto in giudizio i soggetti riportati in epigrafe, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“preliminarmente sospenda l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021 90013032 02/000 -
DOC.1 -, gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,27 – le cartelle di pagamento ed i contestuali ruoli impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
2) accolga l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che l'attività di riscossione é radicalmente NULLA/INESISTENTE per violazione della Costituzione Italiana e dell'art.
97 del Costituzione Italiana;
3) accolga l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che le somme portate nel - DOC.
1 - negli estratti di ruolo e nelle cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,27, - impugnate non sono dovute per intervenuta prescrizione e/o decadenza, conseguentemente annulli le stesse cartelle di pagamento e contestuali ruoli;
4) nel merito accolga il ricorso e annulli l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021
90013032 02/000 - DOC.
1 - gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr.
2,1 al nr.2,27 - impugnate in quanto infondati in fatto ed in diritto, illegittimi e comunque perché le somme non sono dovute e con essi annulli tutti gli atti presupposti, connessi e collegati;
5) accerti e dichiari comunque la illegittimità del regime sanzionatorio adottato e, per questo, riduca l'ammontare delle somme pretese ed iscritte a ruolo con ogni conseguente
e ritenuta statuizione di legge;
6) dichiari la nullità dell'Intimazione di pagamento nr. 102 2021 90013032 02/000 -
DOC.
1 - degli estratti di ruolo e delle cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,27 - impugnate anche per intervenuta decadenza;
7) accerti la nullità dell'attività di riscossione per mancanza/inesistenza/nullità di notifica dell'intimazioni di pagamento, di cartelle e ruoli impugnati annullando l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021 90013032 02/000 - DOC.
1 - gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,27 -
8) accerti la nullità dell'attività di riscossione in ordine alle cartelle e ruoli impugnati annullando gli stessi, in particolare l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021 90013032
2 02/000 - DOC.
1 - gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr.
2,27 – per illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione;
9)- accerti la nullità dell'attività di riscossione in ordine alle cartelle e ruoli impugnati annullando gli stessi, in particolare l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021 90013032
02/000 - DOC.
1 - gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr.
2,27 – per illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione, rideterminando le somme effettivamente dovute;
10) condanni la resistente al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale in capo alla ricorrente come sopra richiesto.
12) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, incluse le spese generali ed accessori di legge”.
2. Si sono ritualmente costituiti in giudizio , e CP_1 CP_2 Controparte_5
, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso, e comunque chiedendo
[...] il rigetto di quest'ultimo, siccome infondato in fatto e in diritto.
3. Dichiarata la contumacia di la causa viene decisa all'esito della scadenza Controparte_4 del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, si deve respingere l'eccezione di tardività della costituzione di sollevata da parte ricorrente nelle note Controparte_5
depositate il 23 febbraio 2024; infatti, detta resistente si è ritualmente costituita mediante deposito della memoria nel fascicolo telematico in data 5.9.2022 ore 16:00, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata al 15.9.2022.
5. Sempre in rito, il giudicante ritiene fondata l'eccezione di nullità sollevata da tutte le parti costituite, difettando il ricorso di quanto prescritto dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.
6. La giurisprudenza consolidata ritiene che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è
3 posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 19009 del 17/07/2018).
7. E difatti, a norma dell'art. 414, n. 4, c.p.c., il ricorso introduttivo deve analiticamente indicare “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
8. Tuttavia, nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito in giudizio elementi idonei che consentano di poter apprezzare la fondatezza dell'opposizione, omettendo di precisare e specificare gli elementi essenziali da sottoporre sia al contraddittorio delle parti chiamate in causa, sia al vaglio del giudice.
9. Il ricorso risulta, invero, viziato da assoluta genericità, essendo articolato su ben 116 pagine costituite dalla sovrapposizione incoerente e disorganica di diversi piani di vizi degli atti impugnati, tanto di regolarità formale quanto di merito, con indistinto riferimento ad atti affatto diversi tra loro: intimazione di pagamento, estratti di ruolo, avvisi di addebito e cartelle esattoriali (queste ultime, peraltro, sia per crediti contributivi sia con riferimento a censure afferenti a crediti tributari, pacificamente esulanti dalla giurisdizione del giudice adito).
10. La non intellegibilità delle censure emerge poi dalla circostanza che in ricorso ci si riferisce indistintamente a Tribunale e Commissione tributaria, contestando gli 'atti fiscali' e facendo un generico e sovrabbondante riferimento a norme, principi e decisioni giurisprudenziali senza tuttavia operare alcun chiaro collegamento tra quanto asserito, gli atti qui impugnati e i pretesi vizi da cui sarebbero affetti;
ciò non consente di circoscrivere ed enucleare né l'oggetto della domanda giudiziale, né alcun elemento di fatto e di diritto sulla cui base poter apprezzare la fondatezza del ricorso, muovendosi anche contestazioni alla legittimità costituzionale dell'aggio percepito dall' Controparte_3
e alle modalità di assunzione dei dipendenti di detto Ente, evidentemente
[...]
avulse dalla materia del contendere.
11. Di talché, si ritiene che l'inosservanza da parte ricorrente dei canoni di specificità e chiarezza pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse avverso gli atti cumulativamente impugnati;
ciò, pertanto, comporta la nullità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (Cost., art. 24), nel
4 rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (Cost., artt. 111, comma 2, e 6 CEDU), atteso che le parti resistenti non sono messe in grado di predisporre adeguate difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione.
12. Avuto riguardo alla natura in rito della decisione, sussistono i gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara nullo il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 10/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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