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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere avv. Eriberto DI BLASIO giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 390/2019 R.G. avverso la sentenza n. 261 del 17/07/2019 del
Tribunale di Larino in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n.
675/2014 R.G., avente ad oggetto : nullità di clausules di contratto di c/c bancario - ripetizione di indebito
T R A
con sede in Parma (c.f. e partita Iva CP_1 Parte_1 P.IVA_1
, in persona del procuratore speciale p.t. avv. Nereo Dordolo in virtù di P.IVA_2 procura a rogito del Notaio di Parma - rep. n. 46.278 racc. 16.231, Persona_1
(incorporante la , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Paola Sabbatino Controparte_2 in virtù di procura allegata alla citazione in appello - pec:
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APPELLANTE
E
(p.Iva ), con sede in Campomarino Controparte_3 P.IVA_3
(CB) in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmine de Benedittis e Ilenia D'Alessio in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello - pec: Email_2 Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnate le seguenti conclusioni: avv. Sabbatino per l'appellante
1) accertata la tempestiva produzione del contratto del 30.06.07 e l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado, riformare la sentenza impugnata tenendo conto della prova documentale offerta nella ricostruzione contabile dei rapporti intercorsi tra la banca
e la società correntista;
2) accertata la tardiva modificazione della domanda originariamente proposta dalla società odierna appellata e tenuto conto delle conseguenze di tale modificazione che introduce e/o rende ammissibile una nuova domanda, riformare la sentenza impugnata revocando la condanna della banca al pagamento delle somme ricalcolate, ed in ogni caso disponendo la restituzione alla banca di qualsivoglia importo che, pagato in conformità alla sentenza di primo grado, risulti eccedente l'esatto importo corretto che la Corte riterrà eventualmente dovuto dall'Istituto alla società appellata;
3) accertata l'omessa pronuncia sulla natura delle rimesse effettuate in conto corrente, anche alla luce della recentissima pronuncia sul punto delle SS.UU., accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata e, per l'effetto, ricalcolare le risultanze contabili del rapporto intercorso tra le parti, anche sulla scorta dei conteggi già compiuti dal CTU;
4) accertata l'erronea valutazione, da parte del CTU, delle indicazioni afferenti il tasso di interesse applicato al contratto, rideterminare anche sotto tale profilo le risultanze contabili del rapporto intercorso tra le parti;
5) condannare, in ogni caso, la società appellata, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio, in favore della procuratrice antistataria.
2 avv. ti D'Alessio e de Benedittis per l'appellata
1. rigettare l'appello proposto dalla ( Ex Controparte_4 CP_2
, in quanto nullo, improponibile ed inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
[...]
2. per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 261/2019 del 17.07.2019 emessa dal Tribunale di Larino;
3. condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, compreso il giudizio di inibitoria n. 234/2019 V.G.
I
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il Tribunale di Larino in composizione monocratica, con sentenza n. 261 del 17/07/2019
(non notificata), in accoglimento della domanda proposta dalla Controparte_3 con citazione notificata il 23/05/2014 nei confronti della allora
[...] Controparte_2
a) - ha dichiarato la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché alla previsione di interessi ultralegali “uso piazza”, della commissione di massimo scoperto e di spese di tenuta conto trimestrali applicate al contratto di conto corrente n. 7009259 (poi 700925) intercorso fra le parti dal 5/10/1989 al 28/02/2013;
b) - ha condannato la banca a rimborsare all'attrice la somma di € 73.857,99 oltre agli interessi legali su tale importo, dalla domanda al saldo;
c) - ha condannato la stessa convenuta al pagamento delle spese giudiziali e posto in via definitiva a carico della stessa i compensi al ctu.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con citazione notificata il 29/11/2019, la
, incorporante la chiedendo la riforma della Controparte_5 Controparte_2 sentenza impugnata con rigetto delle domande della ed in subordine la CP_3 riduzione delle somme dovute alla parte appellata, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto nel merito con vittoria delle spese del grado.
La Corte, rigettata l'istanza di inibitoria dell'esecutività della sentenza appellata ed acquisita nuova ctu, si è riservata per la decisione con ordinanza dell'11/07/2024,
3 assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- In riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata -concernente comunque questione da valutarsi d'ufficio- la costante giurisprudenza della S.C. ritiene che l'impugnazione debba contenere l'individuazione delle questioni e delle motivazioni contestate della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., sez. un. n. 36481/2022; Cass. sez. un. 2017/n. 27199; Cass. civ. Sez.
II, 27/03/2015, n. 6294; Cass. 2015/n.2143; Cass. civ., sez. III, sent. n. 22502 del 2014).
Nel caso, i motivi di appello si rivelano conformi ai principi richiamati, l'atto di appello contenendo la chiara indicazione dei capi della decisione che si assumono viziati da erronea motivazione, le modifiche suggerite circa la valutazione delle prove e la decisione che si suggerisce di sostituire a quella impugnata.
3.-- Il primo motivo di appello concerne l'omessa motivazione circa la tempestività della produzione da parte della del contratto di conto corrente concluso dalle parti nel 2007 CP_2
e l'omessa valutazione dello stesso da parte del giudice di primo grado, con la richiesta, in riforma della sentenza impugnata, di tenere conto di tale prova documentale ai fini della ricostruzione contabile dei rapporti fra le parti.
Il motivo è fondato: la sentenza appellata ha implicitamente recepito la valutazione del ctu dr. secondo cui il secondo contratto di conto corrente concluso fra le parti il Per_2
13/06/2007 sarebbe stato prodotto tardivamente allo stesso tecnico d'ufficio -e pertanto non considerato ai fini della risposta ai quesiti postigli- solo in data 02/12/2016 a mezzo pec dell'avv. Sabbatino: tanto è tuttavia smentito dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado, dal quale risulta la tempestiva produzione del contratto in questione con la seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. della banca convenuta, depositata il 24/12/2014.
4 Al nuovo ctu dr. nominato nel presente giudizio di appello, è stato pertanto Per_3 affidato l'incarico di ricostruire il saldo a credito o debito dell'impresa appellata del conto corrente intercorso fra le parti applicando le previsioni del contratto del 13/06/2007, per il periodo decorrente da tale data sino alla chiusura.
4.-- Mediante il secondo motivo di impugnazione, la banca appellante sostiene l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della modifica della domanda originaria, sollevata in primo grado in riferimento all'estensione da parte della società attrice della domanda di ricostruzione del conto corrente, con la prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c., sino alla data di chiusura del 28/02/2013 rispetto a quella indicata in citazione (in cui si richiamava l'allegato conteggio del consulente di parte relativo al periodo dal 4/01/1991 al
31/07/2012).
A dire dell'appellante, con tale precisazione sarebbe stata introdotta in giudizio una nuova domanda, anche in considerazione dell'inammissibilità di quella originariamente proposta in quanto riferita a periodo antecedente alla chiusura del rapporto.
L'assunto è anzitutto smentito dalla lettura dell'atto introduttivo del primo grado notificato il 23/05/2014, in cui si fa espresso riferimento (pagg. 1 e 31) al rapporto di conto corrente fra le parti protrattosi dal 5/10/1989 fino alla chiusura del 28/02/2013 ed all'applicazione nel corso dello stesso di clausole ritenute nulle, con richiesta di ripetizione di quanto versato indebitamente;
alla citazione sono allegati il contratto di conto corrente n.
700925 del 5/10/1989 e la copia degli estratti conto dal 4/01/1991 al 31/07/2012, in base ai quali era stata effettuata la ricostruzione del consulente di parte.
Unitamente alla memoria ex art. 183, co.6, n. 1) c.p.c. la ha depositato gli CP_3 estratti conto relativi al periodo 31/08/2012 – 28/02/2013, dichiarando di intendere estendere la domanda di ripetizione sino alla chiusura del conto.
Anche pertanto ove si ritenga non contenuta già nella citazione la domanda di ripetizione di somme indebitamente versate sino alla chiusura del rapporto, è indubbio che con la successiva memoria citata si sia proceduto ad una emendatio libelli, consistente nella mera precisazione e modificazione della domanda originaria, la quale può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa
5 petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
(Cass. sez. un. n. 12310/2015; Cass. n. 13091/2018; Cass. n. 20898/2020; Cass. n.
23975/2024).
5.-- Il terzo motivo di appello censura l'omessa pronuncia sulla natura delle rimesse effettuate in conto corrente e sulla conseguente intervenuta prescrizione del credito azionato.
Il primo giudice ha respinto l'eccezione della banca di prescrizione decennale del diritto della correntista alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., richiamando Cass. sez. un.
2/12/2010 n. 24418 in tema di distinzione fra i versamenti effettuati dal correntista con funzione solutoria -per i quali la prescrizione decennale dell'actio indebiti decorre a far tempo dalla singola operazione annotata- e quelli meramente ripristinatori della provvista in relazione ad un'apertura di credito -per i quali la prescrizione decorre solo dalla chiusura del conto, non potendo parlarsi di veri e propri pagamenti-, avendo ritenuto non adempiuto dalla convenuta l'onere di allegazione specifica delle rimesse effettuate e della loro natura solutoria, in luogo di quella ripristinatoria della provvista normalmente ricorrente - secondo il principio indicato da Cass. 2014/n. 4518 -.
Tenuto conto quindi della chiusura del conto in data 28/02/2013 e della notifica della citazione del 23/05/2014 il tribunale ha considerato tempestiva la domanda.
Sul punto, la decisione adottata impone la rettifica della motivazione.
Come dedotto dalla banca appellante, secondo i successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un. 13/06/2019, n. 15895) l'onere dell'istituto di credito che eccepisce la prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, accompagnata dalla dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
La Suprema Corte ha tuttavia rimarcato, risolvendo il contrasto ulteriormente manifestatosi sulla questione, la differenza tra onere di allegazione e onere della prova, precisando che il
6 problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato “ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova”.
Tale precisazione è stata ulteriormente sviluppata dalla giurisprudenza successiva, che impone comunque al giudice di valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito (comunque acquisita, quindi anche in difetto di una specifica allegazione da parte del correntista), quale impedimento al decorso della prescrizione (Cass., ord. 6/12/2019, n.
31927; Cass., ord. 14/07/2020, n. 14958).
Viene così confermato l'orientamento, già espresso prima della pronuncia delle Sezioni
Unite del 2019 (v. Cass., n. 20933/2017; Cass., n. 27704/2018), secondo cui in caso di esistenza dell'apertura di credito opera la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse, con l'ulteriore conseguenza dell'”onere della banca di allegare e provare quali siano le rimesse che abbiano avuto natura solutoria”.
Sul piano probatorio, inoltre, secondo la recente giurisprudenza (v. Cass. Sez.
1 - ordinanza n. 34997 del 14/12/2023) “in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui
è onerato il correntista, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa”.
La nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra infatti una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2,
t.u.b.), con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio del negozio in questione.
Nella specie il ctu nominato in primo grado ha dato atto della mancanza di “regolari contratti di affidamento per il periodo ante decennio”, già evidenziata dalla CP_2 convenuta, concludendo per la natura non affidata del conto corrente.
7 In base ai principi suesposti, tuttavia, non possono trascurarsi i concordanti e precisi indici presuntivi della effettiva esistenza di apertura di credito relativa al rapporto di conto corrente oggetto di causa, messi in rilievo dalla società ora appellata e risultanti dagli atti:
- nella sezione del contratto del 1989 concernente la forma di affidamento è presente l'annotazione “scoperto c/c” senza specificazioni di limiti quantitativi o temporali, e sono inoltre previste commissioni di massimo scoperto, che rappresentano il corrispettivo della messa a disposizione del cliente della somma accordata e che sono applicate se ed in quanto il conto sia assistito da un fido;
- gli estratti conto prodotti presentano durante l'intero corso del pluriennale rapporto di conto corrente frequenti saldi negativi anche di ammontare consistente, e non risultano, né sono mai state dedotte, richieste di rientro dall'esposizione da parte della banca;
risulta anzi dalla documentazione allegata dall'appellata (lettera a.r. del 19/12/2012 all. n. 3 alla citazione) la trasmissione da parte dell'Istituto di Credito di copia di contratto di attivazione linee di credito del 10/01/1994 “per scoperto di conto corrente” e di contratto di attivazione linee di credito del 13/02/1998 “per scoperto di conto corrente”;
- il successivo contratto di conto corrente del 13/06/2007 indica fra le condizioni applicate tasso creditore, tasso debitore e tasso di maggiorazione per eccedenza limite fido pari al
4,0604%.
E' stato dunque consentito in modo stabile e non occasionale alla cliente di usufruire di fondi di ammontare pari allo scoperto di conto corrente;
costituiva pertanto onere dell'appellante dimostrare la fondatezza dei suoi rilievi e, quindi, l'esecuzione di versamenti in presenza di uno scoperto superiore all'ammontare del fido concesso, del che non vi è evidenza dagli estratti conto e dalle relazioni dei ctu (non risultando dagli stessi l'applicazione di tassi di interesse extrafido).
Secondo la già citata Cass., n. 34997/2023 la prova per presunzioni è utilizzabile anche in mancanza di certezza sul limite dell'affidamento, in quanto "a fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe
8 temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario".
Ne risulta smentita la tesi della natura solutoria delle rimesse fatte dalla correntista quando il conto corrente era negativo, dovendo considerarsi tale scopertura rientrante nel fido concesso ed operando le rimesse in funzione esclusivamente ripristinatoria della provvista.
Si reputa pertanto utilizzabile ai fini della ricostruzione del saldo del conto corrente il criterio alternativo di computo di cui all'ultimo quesito affidato al ctu nel presente grado
(con cui si chiedeva di effettuare un duplice conteggio, l'uno escludendo le rimesse effettuate sul conto dalla correntista oltre i dieci anni prima della domanda giudiziale di primo grado del 23/05/2014 e l'altro tenendo conto anche di tali rimesse, senza demandare al ctu l'indicazione della preferibilità dell'una o dell'altra soluzione), così integrandosi la motivazione adottata sul punto dal primo giudice;
a tanto andrà aggiunto quanto si esporrà in merito al successivo motivo di appello.
6.-- La banca critica con il quarto motivo di appello la ricostruzione del saldo del c/c effettuata in primo grado dal ctu in base ai quesiti postigli, e recepita in sentenza: in particolare, lamenta l'erronea affermazione di genericità della pattuizione degli interessi di cui al contratto del 1989, ritenuti applicati in base a “condizioni su piazza” (invece determinati in contratto nella misura del 21,75% e del 2,00%), e l'illegittima sostituzione a tali interessi di quelli legali;
censura inoltre le modalità utilizzate per la verifica della natura usuraria dei tassi d'interesse.
Il motivo è fondato, quanto al primo aspetto: al fine della ricostruzione del saldo del conto è stato conferito pertanto al ctu nominato in appello l'incarico di applicare, per il periodo dall'inizio del rapporto sino al 12/06/2007, i tassi di interesse attivi e passivi convenzionalmente previsti nel contratto originario, ferma restando (in carenza di appello al riguardo) la già prevista esclusione di qualsiasi forma di anatocismo per gli interessi passivi per la correntista, nonché di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite;
per il periodo successivo, come già precisato al paragrafo n.3, il ctu ha tenuto conto delle previsioni del contratto del 13/06/2007.
9 Verificando l'eventuale applicazione di tassi debitori corrispettivi superiori alla soglia usuraria, il primo ctu aveva rilevato unicamente una possibile usurarietà sopravvenuta nel corso del rapporto di conto corrente: come chiarito dalle sezioni Unite della Cassazione del
19/10/2017, n. 24675 (conf. Cass. 2023/n. 24743), allorché il tasso degli interessi concordato tra le parti superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (tanto in linea con la l. n.24/2001 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, secondo cui la valutazione di congruità del tasso deve essere riferita solo all'epoca in cui esso è stato pattuito, non rilevando l'eventuale superamento successivo del tasso soglia, dipendente dal ribasso di questo).
Ne deriva l'ininfluenza ai fini della presente decisione della questione posta dall'appellante, anche per la carenza di impugnazione incidentale sul punto da parte della correntista.
Deve aggiungersi che non sono accoglibili le osservazioni critiche rispettivamente mosse dalle parti in questa sede alla ctu redatta dal dr. il quale ha motivatamente Per_3 replicato in proposito :
- la parte appellata invoca le indicazioni di Cass. sez. 6 n. 4321 del 10/02/2022 secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente del 13/07/2007, stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) uguale a quello effettivo (TAE), implica la violazione dell'art. 6 della stessa delibera- che prescrive, in caso di capitalizzazione infrannuale, l'indicazione in contratto del valore del tasso rapportato su base annua, in modo da consentire di tenere conto degli effetti della capitalizzazione -: il ctu ha di fatto evidenziato la carenza di interesse della parte appellata sul punto, avendo precisato che la rielaborazione del saldo del conto corrente dal 13/06/2007 escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione porterebbe a risultati più sfavorevoli alla correntista: già dal primo trimestre 1998 e fino alla chiusura, al netto delle competenze addebitate
10 illegittimamente dalla banca, il conto presenta infatti un saldo creditore da cui emergono interessi attivi e non passivi, con la conseguenza che la capitalizzazione trimestrale, applicata nel ricalcolo a partire dal 13/06/2007, porta a risultati più vantaggiosi per la società appellata;
- secondo la banca appellante, la verifica della prescrizione nei conti correnti andrebbe effettuata sul cd. “saldo banca” invece che sul saldo previamente ricostruito e depurato dagli addebiti illegittimi: il ctu ha di contro condivisibilmente richiamato l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista -e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso - : Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 3858/2021; Cass. n.
19812/2022; Cass. n. 7721/2023).
Dall'applicazione dei criteri indicati è conseguito, in applicazione del conteggio elaborato con la nuova ctu, il riconoscimento del minor credito della correntista di €
45.737,77 in luogo di quello di € 73.857,99 riconosciutole dalla sentenza appellata;
merita inoltre accoglimento la richiesta di restituzione della differenza (pari ad € 28.120,22) avanzata ai sensi dell'art. 336 c.p.c. dall'appellante -la quale, come incontestato, ha versato alla controparte nel corso del presente giudizio l'importo previsto dalla pronuncia impugnata-.
7.-- L'esito complessivo della decisione, comportante l'accoglimento delle domande della correntista per quanto di ragione ed il riconoscimento della parziale fondatezza delle eccezioni della banca, giustifica la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata la metà delle spese processuali, liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 per il primo grado ed al D.M. n. 147/2022 per il presente appello, parametri fra minimi e medi in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta, con compensazione fra le parti della quota residua;
le spese di ctu relative ad entrambi i gradi sono poste in via definitiva al 50% a carico di ciascuna parte con vincolo solidale verso i ctu.
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P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il 29/11/2019 dalla , in persona del l.r.p.t., nei confronti della Controparte_5 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 261/2019 del Tribunale di Larino
[...] in composizione monocratica;
lette le conclusioni in atti, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, determina l'importo dovuto dalla banca appellante alla società appellata, a titolo di ripetizione di indebito, in € 45.737,77 in luogo di quello di € 73.857,99 riconosciutole dalla sentenza appellata;
2) condanna la a restituire all'appellante ai sensi Controparte_3 dell'art. 336 c.p.c. l'importo di € 28.120,22 ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata la metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per tale quota, per il primo grado, in € 343,50 per esborsi ed in
€ 5.306,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e per il presente appello in € 5.369,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%,
Iva e Cpa, dichiarando compensata fra le parti la quota residua;
pone in via definitiva le spese di ctu relative ad entrambi i gradi al 50% a carico di ciascuna parte, con vincolo solidale verso i ctu.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 6/06/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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