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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/07/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2738/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribvnale di Genova
SEZIONE IMPRESE
composto dai seguenti magistrati: Dott. Enrico Silvestro Ravera..................................Presidente Dott. Daniele Bianchi ….........................................Giudice rel. Dott.ssa Francesca Lippi…….................................Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicatore Parte_1
e dall'Avv. Padellani del Foro di Genova
-attore-
CONTRO
Controparte_1
- convenuta contumace -
[...]
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 19.2.25
1
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio Controparte_1
(di seguito: Moneglia Frontemare) allegando:
[...]
- che in data 01/07/2010 veniva costituita la cooperativa convenuta con “lo scopo di costruire edifici […] da assegnare ai soci in proprietà o in locazione” (cfr. statuto doc. 3);
- che nell'anno 2011 l'attore entrava nella compagine sociale della e gli veniva destinato un immobile Controparte_1 ad uso negozio distinto con il foglio 19 mappale 1151 subalterno 25, al tempo in costruzione (doc. 7);
- che dal 2011 al 2017 aveva versato alla cooperativa la Pt_1 somma di € 186.400,00 a titolo di “conto costruzione” per l'immobile di cui sopra (cfr. riepilogo pagamenti doc. 16);
- che a far data dal 21/07/2018 l'immobile a lui destinato risultava gravato da un sequestro conservativo (cfr. visura ipotecaria doc. 9), oltre che da diverse ipoteche (cfr. visura immobiliare e ispezione ipotecaria doc. 11) e da conseguente una procedura esecutiva dinnanzi al Tribunale di Genova, che si concludeva con la vendita a terzi dell'immobile (cfr. avviso e verbale di vendita doc. 12 e 13);
- che in data 16/11/2021, vista l'impossibilità di ottenere l'immobile che gli era stato destinato, inviava a mezzo Pt_1
PEC richiesta di recesso ex art. 2532 c.c. agli amministratori della cooperativa (doc. 15), senza ricevere riscontro alcuno;
- che in data 27/01/2022 veniva deliberato lo scioglimento della e nominato il liquidatore (cfr. verbale Controparte_1 assemblea doc. 18);
- che quindi chiedeva la restituzione della somma di € 186.400,00 Pt_1 versata alla cooperativa a titolo di “conto costruzione”;
- che non si costituiva nel presente giudizio;
Controparte_1
- che fatte precisare le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
2 - che va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_1 non costituitasi in giudizio malgrado la ritualità della notifica;
- che nel merito la domanda va accolta;
- che infatti il recesso di dalla cooperativa è stato Pt_1 Controparte_1 comunicato in data 16/11/2021;
- che va inoltre rilevato che l'art. 12.3 (doc. 1) dello statuto della Cooperativa prevede che “Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda”;
- che quindi il rapporto è venuto meno ex art. 2532 cc - al più tardi - decorso inutilmente il termine di 60 gg concesso agli amministratori per provvedere sull'ammissione della richiesta di recesso (cfr. Cassazione civile sez. I 31/05/2022, n. 17667; Cass. 5126/2001 e Cass. 8802/1992), ossia in data 16/01/2022;
- che inoltre l'art. 13.4 dello statuto prevede che “lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico”;
- che quindi il venir meno del rapporto anche mutualistico (cui si riferiscono le somme versate dall'attore, destinate alla realizzazione dei fabbricati cui era finalizzata la cooperativa) comporta l'obbligo di restituzione delle somme versate dall'attore in adempimento dell'impegno inizialmente assunto;
- che comunque in subordine – anche a prescindere da ciò - va osservato che:
- il versamento della somma di € 186.400,00 eseguito da Pt_1 nei confronti della cooperativa è stato effettuato a titolo di pagamento in “conto costruzione”, come allegato dall'attore (cfr. atto di citazione p. 2);
- l'immobile “destinato” all'attore (subalterno 25) è stato assegnato a terzi a seguito di procedura forzata immobiliare, di tal che è venuta definitivamente meno la causa del versamento attoreo in favore della per Euro 186.000; CP_1
- in data 27.1.2022 l'assemblea di ha Controparte_1 dichiarato lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa cooperativa, con ciò suggellando l'impossibilità giuridica di nuove operazioni e quindi anche l'assegnazione di immobili;
- che pertanto il versamento € 186.400,00 da parte di in favore della Pt_1 cooperativa convenuta è privo di causa, e quindi va restituito oltre interessi legali dalla domanda stragiudiziale (16.11.2021, cfr. PEC doc. 15) al saldo;
- che non è dovuta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta (Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, n. 7316);
- che le spese seguono la soccombenza (valore della causa € 186.400,00);
3
P.Q.M.
Il Collegio, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
;
[...]
2. condanna Controparte_1 alla restituzione – in favore di – della somma di Euro 186.400, Parte_1 oltre interessi legali dal 16.1.11 al saldo;
3. condanna Controparte_1 alla rifusione in favore di delle spese del presente Parte_1 procedimento, liquidate in € 10.000 per prestazioni professionali, oltre spese non imponibili per € 759,00, esborsi forfettari e accessori di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del nove luglio 2025.
Il Giudice est.
(Daniele Bianchi)
Il Presidente
Enrico Silvestro Ravera
4
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribvnale di Genova
SEZIONE IMPRESE
composto dai seguenti magistrati: Dott. Enrico Silvestro Ravera..................................Presidente Dott. Daniele Bianchi ….........................................Giudice rel. Dott.ssa Francesca Lippi…….................................Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicatore Parte_1
e dall'Avv. Padellani del Foro di Genova
-attore-
CONTRO
Controparte_1
- convenuta contumace -
[...]
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 19.2.25
1
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio Controparte_1
(di seguito: Moneglia Frontemare) allegando:
[...]
- che in data 01/07/2010 veniva costituita la cooperativa convenuta con “lo scopo di costruire edifici […] da assegnare ai soci in proprietà o in locazione” (cfr. statuto doc. 3);
- che nell'anno 2011 l'attore entrava nella compagine sociale della e gli veniva destinato un immobile Controparte_1 ad uso negozio distinto con il foglio 19 mappale 1151 subalterno 25, al tempo in costruzione (doc. 7);
- che dal 2011 al 2017 aveva versato alla cooperativa la Pt_1 somma di € 186.400,00 a titolo di “conto costruzione” per l'immobile di cui sopra (cfr. riepilogo pagamenti doc. 16);
- che a far data dal 21/07/2018 l'immobile a lui destinato risultava gravato da un sequestro conservativo (cfr. visura ipotecaria doc. 9), oltre che da diverse ipoteche (cfr. visura immobiliare e ispezione ipotecaria doc. 11) e da conseguente una procedura esecutiva dinnanzi al Tribunale di Genova, che si concludeva con la vendita a terzi dell'immobile (cfr. avviso e verbale di vendita doc. 12 e 13);
- che in data 16/11/2021, vista l'impossibilità di ottenere l'immobile che gli era stato destinato, inviava a mezzo Pt_1
PEC richiesta di recesso ex art. 2532 c.c. agli amministratori della cooperativa (doc. 15), senza ricevere riscontro alcuno;
- che in data 27/01/2022 veniva deliberato lo scioglimento della e nominato il liquidatore (cfr. verbale Controparte_1 assemblea doc. 18);
- che quindi chiedeva la restituzione della somma di € 186.400,00 Pt_1 versata alla cooperativa a titolo di “conto costruzione”;
- che non si costituiva nel presente giudizio;
Controparte_1
- che fatte precisare le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
2 - che va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_1 non costituitasi in giudizio malgrado la ritualità della notifica;
- che nel merito la domanda va accolta;
- che infatti il recesso di dalla cooperativa è stato Pt_1 Controparte_1 comunicato in data 16/11/2021;
- che va inoltre rilevato che l'art. 12.3 (doc. 1) dello statuto della Cooperativa prevede che “Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda”;
- che quindi il rapporto è venuto meno ex art. 2532 cc - al più tardi - decorso inutilmente il termine di 60 gg concesso agli amministratori per provvedere sull'ammissione della richiesta di recesso (cfr. Cassazione civile sez. I 31/05/2022, n. 17667; Cass. 5126/2001 e Cass. 8802/1992), ossia in data 16/01/2022;
- che inoltre l'art. 13.4 dello statuto prevede che “lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico”;
- che quindi il venir meno del rapporto anche mutualistico (cui si riferiscono le somme versate dall'attore, destinate alla realizzazione dei fabbricati cui era finalizzata la cooperativa) comporta l'obbligo di restituzione delle somme versate dall'attore in adempimento dell'impegno inizialmente assunto;
- che comunque in subordine – anche a prescindere da ciò - va osservato che:
- il versamento della somma di € 186.400,00 eseguito da Pt_1 nei confronti della cooperativa è stato effettuato a titolo di pagamento in “conto costruzione”, come allegato dall'attore (cfr. atto di citazione p. 2);
- l'immobile “destinato” all'attore (subalterno 25) è stato assegnato a terzi a seguito di procedura forzata immobiliare, di tal che è venuta definitivamente meno la causa del versamento attoreo in favore della per Euro 186.000; CP_1
- in data 27.1.2022 l'assemblea di ha Controparte_1 dichiarato lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa cooperativa, con ciò suggellando l'impossibilità giuridica di nuove operazioni e quindi anche l'assegnazione di immobili;
- che pertanto il versamento € 186.400,00 da parte di in favore della Pt_1 cooperativa convenuta è privo di causa, e quindi va restituito oltre interessi legali dalla domanda stragiudiziale (16.11.2021, cfr. PEC doc. 15) al saldo;
- che non è dovuta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta (Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, n. 7316);
- che le spese seguono la soccombenza (valore della causa € 186.400,00);
3
P.Q.M.
Il Collegio, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
;
[...]
2. condanna Controparte_1 alla restituzione – in favore di – della somma di Euro 186.400, Parte_1 oltre interessi legali dal 16.1.11 al saldo;
3. condanna Controparte_1 alla rifusione in favore di delle spese del presente Parte_1 procedimento, liquidate in € 10.000 per prestazioni professionali, oltre spese non imponibili per € 759,00, esborsi forfettari e accessori di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del nove luglio 2025.
Il Giudice est.
(Daniele Bianchi)
Il Presidente
Enrico Silvestro Ravera
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