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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 4630/2023 R.G.
promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...], con la C.F._1
rappresentanza e la difesa dell'Avv. Manuela Zanussi - parte opponente-
contro
nato a [...] il [...] domiciliato in Controparte_1
Noto alla Via Sergio Sallicano n. 93 c.f. con la rappresentanza e C.F._2
la difesa dell'Avv. Michele Mascellari -parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 26.05.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, la causa
è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Premettendo che in data 03.10.2023, su ricorso del dott. Controparte_1
il Tribunale di Siracusa aveva emesso decreto ingiuntivo n. 1195/2023 notificato il 16.10.23, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di €
10.418,36, oltre agli interessi moratori e le spese, il dott. Parte_1
proponeva opposizione, con rituale citazione all'udienza del 22.04.24, chiedendo l'accoglimento dele seguenti conclusioni: “ ▪ Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, -
▪ In via preliminare di rito: accertarsi che non è stata assolta la condizione di procedibilità obbligatoria per legge e conseguentemente dichiararsi l'improcedibilità dell'azione svolta, dichiarandosi conseguentemente nullo il decreto ingiuntivo opposto. –
▪ In via preliminare: accertarsi l'incompetenza territoriale del giudice del procedimento monitorio e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Conseguentemente dichiararsi
l'incompetenza del Tribunale di Siracusa a giudicare del merito della pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente ed accertarsi la sussistenza di detta competenza in capo al Tribunale di Udine, per le ragioni di cui in premessa.
▪ In via principale, nel merito: accertata la nullità e/o
l'inammissibilità della domanda monitoria azionata, revocare il decreto ingiuntivo n. 1195/2023, emesso il 03.10.2023 dal
Tribunale di Siracusa - dott. Giacomo Rota, per i motivi esposti in narrativa. –
▪ In via riconvenzionale: accertarsi la sussistenza dei danni, per come meglio descritti in narrativa e per come verranno dimostrati all'esito dell'istruttoria espletanda, subiti dall'opponente nella misura di € 30.000,00, nonché l'esclusiva responsabilità di parte opposta nella loro causazione, e per
l'effetto condannarsi quest'ultima al pagamento in favore della parte opponente della somma di € 30.000,00, oltre che degli accessori di legge, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in causa o ritenuta di giustizia, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in subordine, operarsi in favore dell'opponente la compensazione, anche in parte, tra il
pag. 2/9 credito o l'importo minore che sarà eventualmente riconosciuto all'opposto e l'importo dovuto da quest'ultimo al sig.
[...]
. - In ogni caso: Spese di lite rifuse, con ulteriore Parte_1 condanna dell'opposto al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per violazione dell'obbligo di chiarezza del ricorso monitorio.
• Si costituiva l'opposto solo in data 9.4.24, e quindi tardivamente. Egli così concludeva:
▪ “rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa di controparte … nel merito si chiede il rigetto della domanda di controparte perché infondata in fatto e diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna di controparte alle spese ed onorari di giudizio.
• Le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Entrambe depositavano conclusionali e repliche, formulando richieste istruttorie e insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa all'udienza del 26 maggio 2025 viene così decisa
MOTIVAZIONI
1. Dalla concorde narrazione delle parti, entrambi odontoiatri, risulta che in Noto
(SR) vi furono trattative per la conclusione di due contratti: l'uno di locazione dell'immobile del dr. sito in Noto, già studio dentistico dello stesso;
Pt_1
l'altro di compravendita delle relative attrezzature dentistiche, ivi trovantesi.
Mentre il contratto di locazione non fu poi stipulato, al secondo, che fu quindi stipulato, si riferisce il pagamento dell'opposto di euro 10.000 con CP_1
bonifico 20.03.23 in “acconto su vendita attrezzature dentali usate” al dr. cui alla fattura dello stesso n. 1/a del 1.4.23 con causale “cespiti – Pt_1 acconto per vendita attrezzatura studio di Noto”. Il D.I. per la cui opposizione è causa si riferisce alla restituzione di questo acconto.
2. Thema decidendum essendo quindi la restituzione di un acconto di euro 10.000 in relazione ad un contratto di vendita di euro 50.000, per di più esercitata per via monitoria, non fondata risulta l'eccezione dell'opponente per cui mancherebbe la condizione di procedibilità.
pag. 3/9 3. A seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale, l'opposto ha eccepito trattarsi di obbligazione pecuniaria portable, ma ciò contrariamente a Cass. S.U.
17989/16, che ha così statuito:
“La liquidità dell'obbligazione pecuniaria, requisito indispensabile per poterla ritenere portabile (agli effetti sia della mora ex re, sia della determinazione del forum destinatae solutionis), ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; ai fini della competenza, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice allo stato degli atti”.
In coerenza, v. anche Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, n.6190
“In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, comma 3 c.c., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata
e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido”.
Ora, nel caso che ci occupa, la restituzione dell'acconto all'evidenza postula la previa risoluzione del contratto in virtù ed esecuzione del quale l'acconto fu corrisposto. E, questa, quindi la ragione per cui va revocato il D.I., perché emesso in mancanza di un credito certo liquido ed esigibile, per la restituzione di un acconto in difetto di prova dell'avvenuta risoluzione, senza colpa del solvens, del contratto giustificativo dello stesso.
4. La revoca del D.I. non elide il dovere di questo Giudice di pronunziarsi nel merito, stante che l'opponente ha esperito domanda riconvenzionale per euro
30.000, l'opposto insistendo, piuttosto, nella conferma dell'ingiunzione per euro
10.000. Disattendendo l'eccezione di incompetenza territoriale, va questo
Giudice detto competente per territorio, ex art. 20 c.p.c., secondo la concorde prospettazione delle parti risultando il contratto di vendita di beni mobili stipulato in Noto (SR). Competente è quindi il Tribunale di Siracusa, forum contractus, rilevandosi che l'art. 20 cpc trova applicazione ogni volta che la domanda riguardi un rapporto di obbligazione. La norma non specificando nulla pag. 4/9 al riguardo, deve essa ritenersi estesa a tutte le obbligazioni indipendentemente dalla loro fonte, quindi sia contrattuali che extracontrattuali, sia da atto lecito che da atto illecito, comprese quelle di fonte legale, dovendo il giudice scrutinare l'obbligazione così come dedotta in giudizio, identificando il luogo in cui essa è sorta o deve eseguirsi, indipendentemente da ogni indagine sull'esistenza dell'obbligazione medesima.
5. Ora, il ricorrente per D.I. ha domandato la restituzione dell'acconto, all'evidenza considerando già risolto il contratto: e pure l'opponente ha domandato il risarcimento del danno in via riconvenzionale, anch'egli considerando quindi risolto il contratto, pur senza avanzare specifica domanda.
6. La citazione fondante il giudizio contiene ben 32 articolati di prova, nessuno dei quali però risulta ammissibile e rilevante in relazione alla questione della avvenuta risoluzione dell'unico contratto stipulato inter partes, e sul danno che ne è conseguito. Sul punto, va evidenziato che il contratto di locazione non è stato stipulato, e non è stata avanzata nessuna domanda di responsabilità precontrattuale. Del pari, inammissibili e irrilevanti ai fini del decidere risultano gli articolati di prova da a) ad r) contenuti nella comparsa dell'opposto: a tacer d'altro, per domandare la restituzione di un acconto deve il solvens domandare e comprovare la risoluzione del contratto, essendo del tutto irrilevante la circostanza che, dopo la manifestazione di disinteresse del , altro CP_1 odontoiatra (tale ) abbia poi acquistato l'immobile del Persona_1 Pt_1
Donde vanno rigettate le richieste di prove orali, le ammissioni e la documentazione depositata delle parti -sia sul luogo ove fu stipulato l'unico contratto, ovvero in Noto, sia sull'oggetto dello stesso, ovvero la compravendita di beni mobili, come da bonifico e fattura- ben essendo sufficienti per la decisione. Non risultando al detto fine decisivo il messaggio whatsapp dell'opponente del 5.5.23 in punto all'ipotesi di “rimborso di quanto avuto”: ed infatti, tale dichiarazione non integra un riconoscimento di debito, quanto piuttosto una disponibilità del venditore a rivedere gli accordi, che, va ricordato,
a quel momento riguardavano pure la locazione, oltre che la compravendita dei macchinari, in parte già acquisiti dal . CP_1
pag. 5/9 7. Non può quindi questo Giudice, in presenza di contrapposte, pur non univoche, domande comunque presupponenti la risoluzione del contratto, che prender atto della stessa per mutuo dissenso. Sul punto, vedasi Cassazione civile , sez. III ,
13/05/2024 , n. 13118:
“…ove le reciproche domande di risoluzione siano tutte infondate, il giudice, pur non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di una delle parti, deve comunque dare atto della impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta congiuntamente operata in giudizio e disporre gli effetti di cui all'art. 1458 cod. civ. (v. in senso conforme Cass. 18-05-2005, n. 10389; 16-02-2001, n. 2304; 24-11-2000,
n. 15167; 04-04-2000, n. 4089; 29-11-1994, n. 10217; 29-04-1993, n.
5065; 25-05-1992, n. 6230); il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (v. Cass. 19-12-2014, n. 26907, e, conformemente, Cass. 19-1-
2016, n. 767; 21-09-2020, n. 19706; 16-02-2023, n. 4919; cfr. altresì, con riferimento a contrapposte dichiarazioni di recesso, Cass., 26-7-
2011, n. 16317; 14-03-1988, n. 2435).”
8. Come conseguenza della risoluzione del contratto, restano prive di causa le prestazioni eseguite. L'opponente assume, però, che l'esecuzione del contratto gli avrebbe causato dei danni, e precisamente egli in citazione scrive:
“il dott. provvide, su specifica richiesta del primo: − a far Pt_1
rimuovere arredi e attrezzature, sostenendo spese di smontaggio e trasporto delle stesse da Noto (SR) a Latisana (UD): € 3.850,00 (come da fatture che si allegano sub doc. 3); − a recedere dal contratto telefonico in essere, disattivando il numero di telefono in uso ai propri clienti, ora non più ripristinabile, con evidente nocumento e perdita di clientela per il A causa della mancata restituzione delle chiavi Pt_1 dell'immobile - tuttora detenute senza alcun titolo dal - il CP_1 Pt_1
pag. 6/9 si trovò inoltre costretto a sostituire la serratura blindata elettrica del portoncino dello studio, sostenendo una spesa di € 440,00 (come da fattura che si allega sub doc. 7). Ma vi è di più. In occasione di un accesso nello studio effettuato dal nel mese di giugno 2023, è Pt_1
emerso come il dott. avrebbe sottratto dai locali senza il CP_1 consenso del delle seguenti attrezzature, mai restituite: − un Pt_1 compressore ad uso odontoiatrico (valore € 2.000,00); − un'autoclave
(valore € 5.000,00); − un bisturi piezoelettrico, il quale veniva custodito in una valigia, rinvenuta vuota (valore € 5.000,00). Risulta inoltre essere stato danneggiato un sensore RVG (valore di circa € 2.000,00). Al fine di rimettere in commercio l'immobile, il si è trovato costretto a Pt_1
provvedere al reintegro di tali attrezzature, fornendone altre di sua proprietà, trasportate a sua cura e spese dal Friuli-Venezia Giulia sino a
Noto. A ciò si aggiunga l'evidente danno da perdita di chance per non aver potuto concludere le trattative con gli altri terzi parimenti interessati all'acquisto e/o alla locazione dell'immobile, come il CP_1
del resto ben sapeva. Nei mesi di aprile - maggio - giugno - luglio - agosto - settembre – ottobre - novembre 2023 lo studio è infatti rimasto chiuso, non potendo il ivi esercitare e avendo visto Pt_1
definitivamente sfumare, a causa del decorso del tempo, le trattative intraprese con gli altri terzi i quali si erano dimostrati interessati. Il danno pertanto può essere sul punto quantificato in mancati incassi di locazione per quantomeno 8 mesi (fino alla data odierna) per € 850,00 mensili, per totali € 6.800,00. Ad essi si aggiungono danni all'immagine professionale del dott. le spese di viaggio da Latisana a Noto per Pt_1
effettuare i trasporti, nonché i disagi personali e familiari causati dalla fretta nella liberazione dai locali, come preteso dal , quantificati CP_1 in € 5.000…”
9. Per parte sua, il , a proposito delle attrezzature asportate, afferma CP_1
testualmente in comparsa:
pag. 7/9 “(pag. 6) … Nelle more, il fidandosi di quanto detto dal e CP_1 Pt_1 su permesso del medesimo fece aggiustare, a proprie spese, l'autoclave, il compressore e il piezoelettrico, informandolo preventivamente… ma alcun rimborso è stato effettuato, anzi il disse che data la spesa Pt_1
poteva tenerseli perché vecchi e la somma spesa era pari al loro valore dato che erano vecchi (doc. n. 18) Mentre adesso controparte si duole che il non li abbia restituiti. Invero mai nessuna richiesta è CP_1 mai stata avanzata dal Solamente con l 'atto di opposizione si Pt_1
scopre una velata e non espressa richiesta in tal senso. Comunque il
è ben disponibile alla consegna di detti macchinari, e per le CP_1
somme spese per la riparazione fa espressa riserva di agire nelle competenti sedi per il rimborso.
(pag. 14) …”Relativamente alle attrezzature quali il compressore, l
'autoclave, ed il bisturi pizoelettrico, aldilà del valore indicato da controparte completamente irreale anche se si volessero acquistarne dei nuovi, gli stessi erano vecchi e non funzionanti, sono stati aggiustati a spese del su consenso del il quale acconsentiva alchè CP_1 Pt_1
restassero al , dato il costo della riparazione ed il valore effettivo CP_1
degli stessi”
10. In sostanza, sempre in relazione alla vendita di beni mobili, risulta trasferito anche il possesso di alcune attrezzature, del valore, secondo l'opponente di euro
12.000, valore contestato dall'acquirente opposto (che, confermando l'acquisizione delle dette attrezzature, addirittura si offre di restituirle, riservandosi di iniziare altra lite per il rimborso delle spese effettuate per la riparazione, che però egli ha effettuato ritenendole già sue, per l'intervenuto acquisto).
11. Le prove orali richieste da entrambe le parti, ove non aventi per oggetto circostanze pacifiche, risultano, come detto, eccentriche rispetto al thema decidendum, che, ripetiamo, non riguarda il contratto di locazione, giammai stipulato, ma solo la compravendita di attrezzature mediche, contratto in parte eseguito. Pure irrilevanti ai fini per cui è causa risultano tutte le altre spese che pag. 8/9 l'opponente dichiara aver sostenuto per supposto fatto colpevole dell'opposto, sicché l'azione risarcitoria dell'opponente va rigettata: tra l'altro, risulta da dichiarazione dell'opposto, non contrastata dall'opponente, che lo studio medico del ia stato poi trasferito ad altro professionista (tale dr. ). Pt_1 Per_1
12. Non rimane in definitiva che, rilevata la risoluzione del contratto di compravendita per mutuo dissenso, rilevata la parziale esecuzione dello stesso, risultando trasferiti proprietà e possesso delle attrezzature mediche sopra indicate, dire nulla ad alcun titolo dovuto inter partes, giustificandosi la definitiva ritenzione delle attrezzature de quibus in capo al a seguito CP_1
del pagamento di euro 10.000 dallo stesso effettuato in pro del Ciò Pt_1
deciso anche a titolo equitativo, stante che, per effetto delle riparazioni eseguite, impossibile è determinare il valore ex ante della merce venduta.
13. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza, considerandosi da un lato la revoca del D.I. e dall'altro il rigetto della domanda risarcitoria di euro 30.000.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4630/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Siracusa- seconda sezione civile n. 1195/23, e, rilevando la risoluzione del contratto di compravendita di cose mobili ed il pagamento dell'acconto di euro 10.000 giusta fattura del dr. n. Pt_1
1/23, eseguito solo in parte, con il trasferimento di proprietà e possesso di parte delle cose mobili compravendute, dichiara nulla dovuto inter partes. Restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni. Stante la reciproca soccombenza, compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 26.05.2025 IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 4630/2023 R.G.
promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...], con la C.F._1
rappresentanza e la difesa dell'Avv. Manuela Zanussi - parte opponente-
contro
nato a [...] il [...] domiciliato in Controparte_1
Noto alla Via Sergio Sallicano n. 93 c.f. con la rappresentanza e C.F._2
la difesa dell'Avv. Michele Mascellari -parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 26.05.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, la causa
è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Premettendo che in data 03.10.2023, su ricorso del dott. Controparte_1
il Tribunale di Siracusa aveva emesso decreto ingiuntivo n. 1195/2023 notificato il 16.10.23, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di €
10.418,36, oltre agli interessi moratori e le spese, il dott. Parte_1
proponeva opposizione, con rituale citazione all'udienza del 22.04.24, chiedendo l'accoglimento dele seguenti conclusioni: “ ▪ Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, -
▪ In via preliminare di rito: accertarsi che non è stata assolta la condizione di procedibilità obbligatoria per legge e conseguentemente dichiararsi l'improcedibilità dell'azione svolta, dichiarandosi conseguentemente nullo il decreto ingiuntivo opposto. –
▪ In via preliminare: accertarsi l'incompetenza territoriale del giudice del procedimento monitorio e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Conseguentemente dichiararsi
l'incompetenza del Tribunale di Siracusa a giudicare del merito della pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente ed accertarsi la sussistenza di detta competenza in capo al Tribunale di Udine, per le ragioni di cui in premessa.
▪ In via principale, nel merito: accertata la nullità e/o
l'inammissibilità della domanda monitoria azionata, revocare il decreto ingiuntivo n. 1195/2023, emesso il 03.10.2023 dal
Tribunale di Siracusa - dott. Giacomo Rota, per i motivi esposti in narrativa. –
▪ In via riconvenzionale: accertarsi la sussistenza dei danni, per come meglio descritti in narrativa e per come verranno dimostrati all'esito dell'istruttoria espletanda, subiti dall'opponente nella misura di € 30.000,00, nonché l'esclusiva responsabilità di parte opposta nella loro causazione, e per
l'effetto condannarsi quest'ultima al pagamento in favore della parte opponente della somma di € 30.000,00, oltre che degli accessori di legge, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in causa o ritenuta di giustizia, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in subordine, operarsi in favore dell'opponente la compensazione, anche in parte, tra il
pag. 2/9 credito o l'importo minore che sarà eventualmente riconosciuto all'opposto e l'importo dovuto da quest'ultimo al sig.
[...]
. - In ogni caso: Spese di lite rifuse, con ulteriore Parte_1 condanna dell'opposto al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per violazione dell'obbligo di chiarezza del ricorso monitorio.
• Si costituiva l'opposto solo in data 9.4.24, e quindi tardivamente. Egli così concludeva:
▪ “rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa di controparte … nel merito si chiede il rigetto della domanda di controparte perché infondata in fatto e diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna di controparte alle spese ed onorari di giudizio.
• Le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Entrambe depositavano conclusionali e repliche, formulando richieste istruttorie e insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa all'udienza del 26 maggio 2025 viene così decisa
MOTIVAZIONI
1. Dalla concorde narrazione delle parti, entrambi odontoiatri, risulta che in Noto
(SR) vi furono trattative per la conclusione di due contratti: l'uno di locazione dell'immobile del dr. sito in Noto, già studio dentistico dello stesso;
Pt_1
l'altro di compravendita delle relative attrezzature dentistiche, ivi trovantesi.
Mentre il contratto di locazione non fu poi stipulato, al secondo, che fu quindi stipulato, si riferisce il pagamento dell'opposto di euro 10.000 con CP_1
bonifico 20.03.23 in “acconto su vendita attrezzature dentali usate” al dr. cui alla fattura dello stesso n. 1/a del 1.4.23 con causale “cespiti – Pt_1 acconto per vendita attrezzatura studio di Noto”. Il D.I. per la cui opposizione è causa si riferisce alla restituzione di questo acconto.
2. Thema decidendum essendo quindi la restituzione di un acconto di euro 10.000 in relazione ad un contratto di vendita di euro 50.000, per di più esercitata per via monitoria, non fondata risulta l'eccezione dell'opponente per cui mancherebbe la condizione di procedibilità.
pag. 3/9 3. A seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale, l'opposto ha eccepito trattarsi di obbligazione pecuniaria portable, ma ciò contrariamente a Cass. S.U.
17989/16, che ha così statuito:
“La liquidità dell'obbligazione pecuniaria, requisito indispensabile per poterla ritenere portabile (agli effetti sia della mora ex re, sia della determinazione del forum destinatae solutionis), ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; ai fini della competenza, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice allo stato degli atti”.
In coerenza, v. anche Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, n.6190
“In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, comma 3 c.c., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata
e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido”.
Ora, nel caso che ci occupa, la restituzione dell'acconto all'evidenza postula la previa risoluzione del contratto in virtù ed esecuzione del quale l'acconto fu corrisposto. E, questa, quindi la ragione per cui va revocato il D.I., perché emesso in mancanza di un credito certo liquido ed esigibile, per la restituzione di un acconto in difetto di prova dell'avvenuta risoluzione, senza colpa del solvens, del contratto giustificativo dello stesso.
4. La revoca del D.I. non elide il dovere di questo Giudice di pronunziarsi nel merito, stante che l'opponente ha esperito domanda riconvenzionale per euro
30.000, l'opposto insistendo, piuttosto, nella conferma dell'ingiunzione per euro
10.000. Disattendendo l'eccezione di incompetenza territoriale, va questo
Giudice detto competente per territorio, ex art. 20 c.p.c., secondo la concorde prospettazione delle parti risultando il contratto di vendita di beni mobili stipulato in Noto (SR). Competente è quindi il Tribunale di Siracusa, forum contractus, rilevandosi che l'art. 20 cpc trova applicazione ogni volta che la domanda riguardi un rapporto di obbligazione. La norma non specificando nulla pag. 4/9 al riguardo, deve essa ritenersi estesa a tutte le obbligazioni indipendentemente dalla loro fonte, quindi sia contrattuali che extracontrattuali, sia da atto lecito che da atto illecito, comprese quelle di fonte legale, dovendo il giudice scrutinare l'obbligazione così come dedotta in giudizio, identificando il luogo in cui essa è sorta o deve eseguirsi, indipendentemente da ogni indagine sull'esistenza dell'obbligazione medesima.
5. Ora, il ricorrente per D.I. ha domandato la restituzione dell'acconto, all'evidenza considerando già risolto il contratto: e pure l'opponente ha domandato il risarcimento del danno in via riconvenzionale, anch'egli considerando quindi risolto il contratto, pur senza avanzare specifica domanda.
6. La citazione fondante il giudizio contiene ben 32 articolati di prova, nessuno dei quali però risulta ammissibile e rilevante in relazione alla questione della avvenuta risoluzione dell'unico contratto stipulato inter partes, e sul danno che ne è conseguito. Sul punto, va evidenziato che il contratto di locazione non è stato stipulato, e non è stata avanzata nessuna domanda di responsabilità precontrattuale. Del pari, inammissibili e irrilevanti ai fini del decidere risultano gli articolati di prova da a) ad r) contenuti nella comparsa dell'opposto: a tacer d'altro, per domandare la restituzione di un acconto deve il solvens domandare e comprovare la risoluzione del contratto, essendo del tutto irrilevante la circostanza che, dopo la manifestazione di disinteresse del , altro CP_1 odontoiatra (tale ) abbia poi acquistato l'immobile del Persona_1 Pt_1
Donde vanno rigettate le richieste di prove orali, le ammissioni e la documentazione depositata delle parti -sia sul luogo ove fu stipulato l'unico contratto, ovvero in Noto, sia sull'oggetto dello stesso, ovvero la compravendita di beni mobili, come da bonifico e fattura- ben essendo sufficienti per la decisione. Non risultando al detto fine decisivo il messaggio whatsapp dell'opponente del 5.5.23 in punto all'ipotesi di “rimborso di quanto avuto”: ed infatti, tale dichiarazione non integra un riconoscimento di debito, quanto piuttosto una disponibilità del venditore a rivedere gli accordi, che, va ricordato,
a quel momento riguardavano pure la locazione, oltre che la compravendita dei macchinari, in parte già acquisiti dal . CP_1
pag. 5/9 7. Non può quindi questo Giudice, in presenza di contrapposte, pur non univoche, domande comunque presupponenti la risoluzione del contratto, che prender atto della stessa per mutuo dissenso. Sul punto, vedasi Cassazione civile , sez. III ,
13/05/2024 , n. 13118:
“…ove le reciproche domande di risoluzione siano tutte infondate, il giudice, pur non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di una delle parti, deve comunque dare atto della impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta congiuntamente operata in giudizio e disporre gli effetti di cui all'art. 1458 cod. civ. (v. in senso conforme Cass. 18-05-2005, n. 10389; 16-02-2001, n. 2304; 24-11-2000,
n. 15167; 04-04-2000, n. 4089; 29-11-1994, n. 10217; 29-04-1993, n.
5065; 25-05-1992, n. 6230); il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (v. Cass. 19-12-2014, n. 26907, e, conformemente, Cass. 19-1-
2016, n. 767; 21-09-2020, n. 19706; 16-02-2023, n. 4919; cfr. altresì, con riferimento a contrapposte dichiarazioni di recesso, Cass., 26-7-
2011, n. 16317; 14-03-1988, n. 2435).”
8. Come conseguenza della risoluzione del contratto, restano prive di causa le prestazioni eseguite. L'opponente assume, però, che l'esecuzione del contratto gli avrebbe causato dei danni, e precisamente egli in citazione scrive:
“il dott. provvide, su specifica richiesta del primo: − a far Pt_1
rimuovere arredi e attrezzature, sostenendo spese di smontaggio e trasporto delle stesse da Noto (SR) a Latisana (UD): € 3.850,00 (come da fatture che si allegano sub doc. 3); − a recedere dal contratto telefonico in essere, disattivando il numero di telefono in uso ai propri clienti, ora non più ripristinabile, con evidente nocumento e perdita di clientela per il A causa della mancata restituzione delle chiavi Pt_1 dell'immobile - tuttora detenute senza alcun titolo dal - il CP_1 Pt_1
pag. 6/9 si trovò inoltre costretto a sostituire la serratura blindata elettrica del portoncino dello studio, sostenendo una spesa di € 440,00 (come da fattura che si allega sub doc. 7). Ma vi è di più. In occasione di un accesso nello studio effettuato dal nel mese di giugno 2023, è Pt_1
emerso come il dott. avrebbe sottratto dai locali senza il CP_1 consenso del delle seguenti attrezzature, mai restituite: − un Pt_1 compressore ad uso odontoiatrico (valore € 2.000,00); − un'autoclave
(valore € 5.000,00); − un bisturi piezoelettrico, il quale veniva custodito in una valigia, rinvenuta vuota (valore € 5.000,00). Risulta inoltre essere stato danneggiato un sensore RVG (valore di circa € 2.000,00). Al fine di rimettere in commercio l'immobile, il si è trovato costretto a Pt_1
provvedere al reintegro di tali attrezzature, fornendone altre di sua proprietà, trasportate a sua cura e spese dal Friuli-Venezia Giulia sino a
Noto. A ciò si aggiunga l'evidente danno da perdita di chance per non aver potuto concludere le trattative con gli altri terzi parimenti interessati all'acquisto e/o alla locazione dell'immobile, come il CP_1
del resto ben sapeva. Nei mesi di aprile - maggio - giugno - luglio - agosto - settembre – ottobre - novembre 2023 lo studio è infatti rimasto chiuso, non potendo il ivi esercitare e avendo visto Pt_1
definitivamente sfumare, a causa del decorso del tempo, le trattative intraprese con gli altri terzi i quali si erano dimostrati interessati. Il danno pertanto può essere sul punto quantificato in mancati incassi di locazione per quantomeno 8 mesi (fino alla data odierna) per € 850,00 mensili, per totali € 6.800,00. Ad essi si aggiungono danni all'immagine professionale del dott. le spese di viaggio da Latisana a Noto per Pt_1
effettuare i trasporti, nonché i disagi personali e familiari causati dalla fretta nella liberazione dai locali, come preteso dal , quantificati CP_1 in € 5.000…”
9. Per parte sua, il , a proposito delle attrezzature asportate, afferma CP_1
testualmente in comparsa:
pag. 7/9 “(pag. 6) … Nelle more, il fidandosi di quanto detto dal e CP_1 Pt_1 su permesso del medesimo fece aggiustare, a proprie spese, l'autoclave, il compressore e il piezoelettrico, informandolo preventivamente… ma alcun rimborso è stato effettuato, anzi il disse che data la spesa Pt_1
poteva tenerseli perché vecchi e la somma spesa era pari al loro valore dato che erano vecchi (doc. n. 18) Mentre adesso controparte si duole che il non li abbia restituiti. Invero mai nessuna richiesta è CP_1 mai stata avanzata dal Solamente con l 'atto di opposizione si Pt_1
scopre una velata e non espressa richiesta in tal senso. Comunque il
è ben disponibile alla consegna di detti macchinari, e per le CP_1
somme spese per la riparazione fa espressa riserva di agire nelle competenti sedi per il rimborso.
(pag. 14) …”Relativamente alle attrezzature quali il compressore, l
'autoclave, ed il bisturi pizoelettrico, aldilà del valore indicato da controparte completamente irreale anche se si volessero acquistarne dei nuovi, gli stessi erano vecchi e non funzionanti, sono stati aggiustati a spese del su consenso del il quale acconsentiva alchè CP_1 Pt_1
restassero al , dato il costo della riparazione ed il valore effettivo CP_1
degli stessi”
10. In sostanza, sempre in relazione alla vendita di beni mobili, risulta trasferito anche il possesso di alcune attrezzature, del valore, secondo l'opponente di euro
12.000, valore contestato dall'acquirente opposto (che, confermando l'acquisizione delle dette attrezzature, addirittura si offre di restituirle, riservandosi di iniziare altra lite per il rimborso delle spese effettuate per la riparazione, che però egli ha effettuato ritenendole già sue, per l'intervenuto acquisto).
11. Le prove orali richieste da entrambe le parti, ove non aventi per oggetto circostanze pacifiche, risultano, come detto, eccentriche rispetto al thema decidendum, che, ripetiamo, non riguarda il contratto di locazione, giammai stipulato, ma solo la compravendita di attrezzature mediche, contratto in parte eseguito. Pure irrilevanti ai fini per cui è causa risultano tutte le altre spese che pag. 8/9 l'opponente dichiara aver sostenuto per supposto fatto colpevole dell'opposto, sicché l'azione risarcitoria dell'opponente va rigettata: tra l'altro, risulta da dichiarazione dell'opposto, non contrastata dall'opponente, che lo studio medico del ia stato poi trasferito ad altro professionista (tale dr. ). Pt_1 Per_1
12. Non rimane in definitiva che, rilevata la risoluzione del contratto di compravendita per mutuo dissenso, rilevata la parziale esecuzione dello stesso, risultando trasferiti proprietà e possesso delle attrezzature mediche sopra indicate, dire nulla ad alcun titolo dovuto inter partes, giustificandosi la definitiva ritenzione delle attrezzature de quibus in capo al a seguito CP_1
del pagamento di euro 10.000 dallo stesso effettuato in pro del Ciò Pt_1
deciso anche a titolo equitativo, stante che, per effetto delle riparazioni eseguite, impossibile è determinare il valore ex ante della merce venduta.
13. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza, considerandosi da un lato la revoca del D.I. e dall'altro il rigetto della domanda risarcitoria di euro 30.000.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4630/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Siracusa- seconda sezione civile n. 1195/23, e, rilevando la risoluzione del contratto di compravendita di cose mobili ed il pagamento dell'acconto di euro 10.000 giusta fattura del dr. n. Pt_1
1/23, eseguito solo in parte, con il trasferimento di proprietà e possesso di parte delle cose mobili compravendute, dichiara nulla dovuto inter partes. Restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni. Stante la reciproca soccombenza, compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 26.05.2025 IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
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