Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G.2879/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2879/2024 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 omiciliata in Eboli (SA), viale Amendola
[...] dell'avv. Cosimo Pio Di Benedetto che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Vallo Della Lucania (SA), a presso lo studio dell'avv. Germano Nicoletti che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
hanno premesso di avere intrattenuto un ri
[...] ro unione e nato un figlio, (27.01.2020); pertanto, hanno chiesto CP_2 la regolamentazione dei loro rap sonali ed economici nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 21 gennaio 2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue: A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B) Il SI. è soggetto a turni lavorativi settimanali alterni e pertanto, CP_1 nelle set o lavorativo mattutino avrà la facoltà di tenere con sé il figlio per 3 pomeriggi settimanali dalle ore 16.30 alle ore 18.30 i giorni del martedì, mercoledì e venerdì, nel periodo scolastico il SI. andrà a prendere CP_1 il piccolo all'uscita di scuola mentre nei gio eventuale riposo CP_2 scolastico residenza materna. Nelle settimane di turno pomeridiano, il SI. , nel periodo di CP_1 frequentazione scolastica del piccolo , a accompagnare il CP_2 figlio a scuola per 3 volte a settima ore 08.15, andando a prendere il figliuolo presso la residenza materna sempre nei giorni del martedì, mercoledì e venerdì. Sempre nelle settimane di turno pomeridiano, nel periodo di chiusura scolastica e secondo i calendari ministeriali, avrà facoltà di tenere con sé il figliuolo per 2 mattine settimanali dalle ore 10.00 alle ore 12.30 nei giorni del martedì e del giovedì, andando a prendere il figliuolo presso la residenza materna. Dal mese di febbraio 2025 il figlio minore inizierà a pernottare a week-end alterni presso la residenza del padre nella notte tra il sabato e domenica. In tali fine settimana il padre andrà a prendere il minore alle ore 10.00 del sabato per farlo rientrare presso la residenza materna la domenica sera alle ore 20.00. in tali occasioni il padre avrà cura di accompagnare il minore in Chiesa per ogni sua attività. Sino a fine gennaio 2025, non essendo ancora previsto il pernotto col padre, il figlio minore trascorrerà con SI. , sempre a week end alterni, il sabato dalle ore CP_1
10.00 ore 20.00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Il padre potrà, a decorrere dal gennaio 2025, tenere con sé il minore nel periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio, a giorni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con inizio il giorno 1° gennaio, salvo le normali condizioni future che andranno ad essere regolamentate. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del piccolo . CP_2
C) i genitori convengono che il decorrere dal febbraio 2025, trascorrerà con la madre metà delle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, il periodo delle vacanze natalizie sarà suddiviso dal 23 al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio, sempre nel corso delle vacanze natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni con i genitori, la vigilia del 24 Dicembre ed giorno Natale ed il giorno 31 dicembre con il 1 gennaio, previo accordo che tenga conto anche degli impegni di lavoro dei genitori e delle eSIenze scolastiche dei minori a decorrere dal prossimo Natale;
per quanto concerne le vacanze estive il minore passerà un periodo continuativo di 15 giorni con il padre, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi nel mese di agosto, da concordare entro la data del 30 maggio di ciascun anno;
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. D) la SI.ra dovrà sempre consentire i contatti telefonici del figlio con il padre Pt_1 in orario compreso tra le ore 8 e le ore 21; E) Il SI. - a decorrere dal mese di dicembre 2024 - si obbliga a CP_1 corrispon nte, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 400,00 (euro quattrocento /00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. L'assegno mensile familiare e/o Assegno Unico sarà suddiviso al 50% tra padre e madre. Il versamento della somma totale di mantenimento al figlio e del 50% del A.N.F./ assegno universale, avverrà a mezzo accredito in favore della SI.ra su IBAN Parte_1
[...] in un'u no 5 di ogni inizio mese. In relazione agli A.N.F. le parti sin d'ora si obbligano a fornire tutte le autorizzazioni necessarie, anche congiunte, alla materiale percezione degli stessi, senza frapporre alcun ostacolo. La SI.ra , di contro, lascerà l'attuale Pt_1 abitazione, portando con sé il figlio minore, l 15.12.2024, e sarà libera di stabilire la sua residenza ove vorrà, ma sempre nello Comune di Olevano Sul Tusciano. La scelta in ordine alla residenza dovrà comunque essere comunicata al SI. almeno 10 giorni prima del cambio di residenza. CP_1
F) rimborserà, inoltre, alla SI.ra il CP_1 Parte_1
50% (cin ) di tutte le spese straordinar te nell'interesse del figlio, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e/o con accordo delle parti, nei casi espressamente previsti dalla legge. G) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi CP_1 nell'inter fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. I) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. L) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 21 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi