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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1949/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. –
Dott. Fulvio Mastro - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1949 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 14-10-2025, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Grumo Parte_1 C.F._1
Nevano, alla via Vincenzo Cimmino n. 12, presso lo studio dell'avv. Maria Pezzullo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Santa Maria Capua Vetere, alla via Piazza Salvo D'Acquisto n. 1, presso lo studio dell'avv. Silvestro Mercone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14-10-2025, tenutasi in presenza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 15-10-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 5-3-2025, la sig.ra Parte_1
, in atti generalizzata, premetteva che con ricorso n.r.g.5296/2025, presso il
[...]
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, conveniva in giudizio il sig. CP_1
per la revisione delle disposizioni della sentenza n. 55/2024 emessa il 2-
[...]
2-2024, dallo stesso Tribunale, di cui ai n. 1-2-4, che di seguito si riportano:
- Al n. 1 ove è stato stabilito: “I coniugi vivranno separatamente con facoltà di ciascuno di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno. Allo stato il sig. continuerà a risiedere presso la casa dei genitori, sita in Controparte_1
ND (Na), alla Via Ciaraffa n. 11, mentre la sig.ra continuerà Parte_1
a risiedere presso la casa familiare sita in Sant'Arpino, alla Via g. Rodari n. 14, insieme ai figli”. - Al n. 2 ove è stato stabilito “L'abitazione coniugale, sita in
Sant'Arpino (Ce), alla via G. Rodari n. 14, di proprietà del sig. , padre Controparte_2 della sig.ra , resterà nella piena disponibilità della sig.ra Parte_1 Parte_1
che continuerà ad abitarci insieme ai figli. Suppellettili e/o beni mobili tuttora
[...] ivi presenti acquistati con denaro proprio del sig. saranno da quest'ultimo CP_1 ritirati entro la data della separazione”; - Al n. 4 ove è stato stabilito “In ordine alla prestazione del contributo di mantenimento, si dà atto dell'autonomia reddituale dei coniugi in quanto in procinto entrambi di occupazione con reciproca rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento reciproco. Pertanto, il sig. si obbliga a CP_1 corrispondere alla sig.ra , a titolo di mantenimento per i figli, la somma Parte_1 mensile di € 700,00 (settecento) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, salvo diverso accordo sulle modalità; l'importo predetto sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat. Il sig. contribuirà altresì alle spese straordinarie sostenute per il Controparte_1 mantenimento dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi nella misura del 50% come per legge. L'assegno unico sarà diviso tra le parti come per Legge” .
Deduceva che all'udienza del 7-1-2025, il Giudice rilevava l'incompetenza per territorio di Santa Maria Capua Vetere, in favore del Tribunale di Napoli Nord, in ragione del luogo in cui i minori hanno residenza abituale concedendo termine di
90 gg per la riassunzione.
Pertanto, con ricorso in riassunzione, de quo, premetteva che: l'istanza di modifica delle disposizioni di cui sopra nasceva dalle sopravvenute situazioni verificatesi dal mese di marzo 2024, asserendo in realtà che, le condizioni di cui al giudizio di separazione erano state sottoscritte sotto costrizione e minaccia, in situazione di debolezza psichica e rappresentavano una distorta rappresentazione dei fatti;
in particolare, deduceva che l'accettazione delle condizioni in merito all'assegno di mantenimento ed all'assegnazione della casa fossero dipese da costrizione da parte del sig. . Parte_1
A ricostruzione della complessiva situazione di fatto deduceva di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Arpino in data 26-6-2015 e che dalla loro unione nascevano tre figli: (l'01.04.2016), (il 28.05.2019) e (il Per_1 Per_2 Per_3
28.05.2019); che i coniugi avevano stabilito casa familiare in San Marcellino alla
Via Manfredonia n. 18 in una villetta di proprietà del fratello e Controparte_1 che, ivi, la coppia aveva vissuto per tutto il periodo del matrimonio unitamente ai figli ed anche successivamente alla separazione avvenuta in data 2-2-2024.
Aggiungeva di aver scoperto che in corso di matrimonio il marito inviava a sconosciuti delle sue foto intime o in costume;
ciononostante per paura di diffusione delle immagini aveva scelto di non denunciare il marito, il quale l'avrebbe poi costretta a sottoscrivere un accordo per la separazione sotto minaccia, rassicurandola intanto, che lei avrebbe potuto continuare a vivere nella casa coniugale unitamente ai figli e che il marito avrebbe sostenuto le spese domestiche, quelle relative alla vita scolastica ludica e sportiva dei figli, e che avrebbe continuato ad utilizzare l'autovettura Mini Cooper Countryman di colore bianco tg. EN744KB (intestata alla madre del . Controparte_1
Affermava che dal mese di marzo 2024 il resistente iniziava a non versare più
l'assegno di mantenimento in favore dei figli, limitandosi a pagare solo la retta scolastica delle figlie . Per_4 Deduceva, inoltre, che in data 8-8-2024 il padre del sig. si introduceva CP_1 furtivamente in casa ammassando gli oggetti ed indumenti della ricorrente e dei bambini in buste di plastica;
oltre a cambiare la serratura di casa ed impedire alla sig.ra di farvi ritorno;
che in data 16-8-2024, la sig.ra veniva spossessata dell'autovettura; che la sig.ra si recava presso i genitori in Sant'Arpino, ove trovava ospitalità e che, a seguito di tale vicende intraprendeva l'attività lavorativa di personal trainer guadagno circa 300 euro mensili.
All'esito della predetta ricostruzione in fatto, chiedeva di modificare le condizioni di cui all'accordo di separazione per un mutamento delle esigenze economiche ed abitative dei minori e della ricorrente sottolineando lo stato di debolezza psichica, in cui aveva sottoscritto gli accordi di cui al giudizio di separazione. Nell'evidenziare i vizi della volontà in merito alle condizioni della separazione, in relazione alle quali il consenso della sig.ra doveva ritenersi estorto, concludeva per la modifica di essi, in quanto la volontà di separarsi non sarebbe stata estorta, incidendo i vizi del consenso sulle sole condizioni pattuite..
Deduceva, in particolare, di voler esclusivamente la modifica dei patti alla luce dei fatti sopravvenuti.
In particolare rappresentava di aver scoperto una situazione reddituale diversa da quella prospettata all'epoca della separazione.
In ordine alla falsa rappresentazione della situazione economica del sig. , CP_1 parte ricorrente deduceva che la realtà economica rappresentata in sede di separazione non corrispondeva alla realtà, in quanto a seguito degli accertamenti disposti, sarebbe emerso che il sarebbe il titolare occulto dell'impresa CP_1
Costruzioni E Ristrutturazioni Moderne S.R.L.S. e socio occulto della Gvm S.R.L.S. entrambe formalmente intestate al padre Persona_5
Inoltre deterrebbe una vettura AN ER (Tg. RY550ZG, acquistata in data
18/03/2024 del valore di € 35.000,00) e una moto (BMW RN120L71A, Tg. EZ
01843 acquistata nel 12/09/2024 per la somma di € 7.500,00), entrambe fittiziamente intestate alla madre dello stesso.
Evidenziava che il sig. era proprietario di quattro unità immobiliari in CP_1
ND (CE) alla Via Giustino Ciaraffa n. 11 come da visure immobiliari allegate, e che l'insieme degli elementi evidenziati dimostrerebbero un'ampia capacità patrimoniale rispetto all'esiguo assegno di mantenimento di € 700,00 che dovrebbe versare per i tre figli secondo l'accordo di separazione. In ultimo, in ordine alla casa familiare, deduceva che la casa coniugale non era quella sita in Sant'Arpino di cui alle condizioni di separazione, ove la ricorrente aveva solo la residenza anagrafica, bensì quella stabilita in San Marcellino (Ce) alla
Via Manfredonia 18 e che, anche la falsa indicazione della casa nei patti di separazione sarebbe conseguenza delle minacce del marito.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva effettuare opportune indagini di natura finanziaria della Guardia di Finanza e accogliere le seguenti conclusioni, disponendo: - l'assegnazione della casa familiare sita in San Marcellino (Ce) alla Via
Mafredonia n. 18, alla sig.ra insieme ai figli poiché trattasi della unica Parte_1
“casa familiare”; - Disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento in € 900,00 euro mensili per i tre figli minori comprensivo del 100% dell'assegno unico o nella misura che l'Ecc.mo Tribunale riterrà equa e giusta;
- in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suesposte istanze, laddove l'Ill.mo Tribunale lo ritenesse indispensabile, provvedere all'annullamento della separazione. - Il tutto con effetto a partire dalla data della presente domanda. - Condannare il sig. Controparte_3 alla refusione delle spese e competenze di giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice per dichiarazione di fattone anticipo.
All'uopo, articolava mezzi istruttori ed allegava, a sostegno delle proprie asserzioni, oltre ai documenti anagrafici;
ricevuta di pagamento di assicurazione della somma di 432 euro da parte della sig.ra per la II rata per il veicolo (tg EN744KB); Parte_1 certificato che attestava l'iscrizione del figlio presso un istituto Persona_5 del Comune di San Marcellino e delle figlie e predo l'Istituto Heidi in Per_2 Per_3
Sant'Arpino; denunce e querele a carico del sig. del gennaio 2025 ed agosto CP_1
2024; certificazione unica dell'ano 2022 con importo di 9782.05 euro per redditi da lavoro dipendente;
certificazione unica 2023 per un importo di 21814.46 euro per redditi da lavoro dipendente;
ispezione dell'Agenzia delle Entrate da cui si evinceva che il sig. fosse proprietario di proprietà a ND per 1/1 in via CP_1
Giustino Ciaraffa n. 11, foglio 2, particella 364, sub 102-108 (scala U interno 6 e piano 2; scala U interno 2 piano S1), 107; visure del motociclo TG EZ01843; del veicolo TG FY550ZG; visura CCIA con amministratore il sig. con Controparte_4 sede in AVERSA (CE) VIA DEI MILLE 5 CAP 81031, con attività inerente costruzione di edifici residenziali e non residenziali con capitale sociale sottoscritto di 1500 euro;
visura CCIA per società di capitale con il sig. come unico CP_1 amministratore, SA LL (CE) VIA MANFREDONIA 18 CAP 81030, con attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con capitale sociale sottoscritto di 800 euro;
oltre a foto e messaggi whatsapp e telegram.
Con decreto depositato in data 3-4-2025, il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 14-10-2025, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Il PM apponeva il visto i data 8-4-2025.
In data 12-9-2025, il sig. si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione e risposta, a mezzo della quale impugnava e contestava tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto da parte ricorrente e ne chiedeva il rigetto poiché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
Parte resistente deduceva come le domande formulate dalla controparte fossero palesemente inammissibili, infondate, pretestuose e temerarie, in quanto basate su istanze irricevibili;
che veniva impugnata una sentenza che aveva recepito un accordo di separazione consensuale, mentre la possibilità di revisione delle condizioni di separazione era subordinata al sopravvenire di giustificati motivi, consistenti in fatti nuovi rispetto a quelli già valutati nel procedimento originario, condizione non soddisfatta nel caso in esame;
che la separazione era stata conseguente al comportamento della ricorrente, violativo dei doveri familiari e genitoriali, considerato che la stessa assumeva atteggiamenti aggressivi e anaffettivi, che avevano reso la convivenza intollerabile e compromesso l'educazione e la serenità dei figli;
evidenziava, inoltre, come la ricorrente, concentrata esclusivamente sulla propria attività lavorativa come personal trainer e sulla cura del proprio corpo, avesse progressivamente abbandonato gli obblighi familiari, costringendo il resistente a occuparsi anche dell'igiene personale dei figli;
che il sig. si era sempre mostrato un padre e marito attento, premuroso e CP_1 responsabile, partecipando altresì alle spese straordinarie per i figli, nonostante la propria condizione di disoccupato. Parte resistente contestava altresì il presunto vizio di volontà denunciato dalla controparte, ritenendolo privo di fondamento e non supportato da prove, rilevando come la violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, consista in una minaccia specifica, ingiusta e idonea a condizionare la volontà della parte, condizione non ravvisata nel caso;
precisava, peraltro, che la sentenza di separazione era stata emessa a seguito di procedimento consensuale, con la rinuncia di entrambe le parti alla comparizione in udienza, e con parere favorevole del Pubblico Ministero.
Si opponeva, in ultimo, alle richieste istruttorie della controparte, ritenendole generiche;
articolava pertanto i propri mezzi istruttori.
Concludeva, chiedendo:
1. Rigettare la richiesta di modifica delle condizioni della separazione, poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, nonchè pretestuosa e temeraria, confermando così la sentenza di separazione e le condizioni ivi indicate;
2. Rigettare ogni altra domanda ex adverso formulata;
3. Condannare la sig.ra al pagamento delle spese, competenze professionali, rimborso Parte_1 forfettario, C.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. Disporre, in ogni caso, un approfondimento sulle competenze genitoriali della sig.ra
, prevedendo in caso di esito negativo dell'accertamento, l'affidamento Parte_1 esclusivo dei minori al padre, con ogni conseguente determinazione;
5. Adottare ogni altra statuizione di legge.
All'udienza del 14-10-2024, compariva personalmente la sola ricorrente ed all'sito dell'audizione il Giudice, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie articolate, a seguito della discussione della causa, riservava al Collegio per la decisione con atti al PM per le conclusioni.
***
In via preliminare la richiesta modifica va sussunta nel paradigma normativo dell'art. 473bis-29 c.p.c., trattandosi di procedimento istaurato dopo l'1-3-2023 e, quindi, disciplinato dal rito unico (rito Cartabia).
Ciò premesso la domanda è infondata e pertanto deve esser rigettata per le ragioni di cui alla motivazione che segue. In via preliminare, in punto di diritto va osservato che nel presente giudizio la ricorrente domanda in via principale la modifica delle condizioni di separazione e, in via subordinata, l'annullamento della separazione, materie che implicano istituti giuridici diversi ed autonomi.
In tema di modifica delle condizioni di separazione, occorre evidenziare che nucleo della disciplina è l'art 473 bis 29 c.p.c., il quale prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisca delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze, tali statuizioni possono essere modificate.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Ciò premesso, come ribadito dalla Suprema Corte (ex multis Cass. n. 4595/2025;
Cass.n. 19388/2024; Cass. n. 18606/2021; Cass. n. 32529/18) in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice non può procedere in sede di modifica ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e se del caso adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 214/2016; n. 14143/2014). Sul punto, nel caso di specie, la ricorrente individua quali fatti sopravvenuti, innanzitutto, la circostanza che nel mese di agosto 2024, unitamente ai figli, sarebbe stata cacciata dal suocero dalla casa sita in San Marcellino, il quale approfittando della sua assenza avrebbe cambiato la serratura.
Si osserva, tuttavia, che tale circostanza non rappresenta una sopravvenienza, sia perchè gli accordi omologati individuano una diversa abitazione coniugale, sia perché lo spossessamento ad opera del suocero doveva al più esser oggetto di una diversa domanda di spoglio.
Ai fini di una modifica appare necessaria la correlazione tra i fatti dedotti e l'oggetto della statuizione giudiziale;
la parte può chiedere la revisione delle statuizioni purchè vi sia coincidenza con il petitum, elemento che viene meno nella fattispecie de quo, considerato che l'abitazione coniugale di cui ai patti di separazione è diversa dall'abitazione della quale sarebbe stata spogliata.
Non si tratta, dunque, di circostanza sopravvenuta, bensì di una realtà diversa.
Irrilevante l'affermazione che la sig.ra non avrebbe mai lasciato la casa Parte_1 sita in San Marcellino, considerato che negli accordi – come detto- l'immobile che le parti affermano esser adibito a casa coniugale e di cui dispongono l'assegnazione alla ricorrente è diverso da quello oggetto di spossessamento.
Pronunciata la separazione con omologa degli accordi delle parti, il Collegio, in questa sede non può che limitarsi alla delibazione delle questioni attinenti le sopravvenienze rispetto a quanto oggetto degli accordi di separazione di separazione.
Ciò posto, il Tribunale ritiene rigettarsi la domanda proposta in via principale, inerente la modifica di assegnazione della casa coniugale per le ragioni esposte, in quanto inammissibile ed infondata alla luce di quanto emergente dagli accordi sottoscritti dalle parti..
Allo stesso modo, in sede di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale o del divorzio, il giudice può e deve procedere alla chiesta modificazione delle condizioni quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale o del divorzio e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (cf. in tal senso Cass., Sez. I, 27 agosto 2004, n. 17136; 30 settembre 2016,
n. 19605). La modifica è, dunque, subordinata all'effettivo sopraggiungere di circostanze modificative dell'assetto economico previgente delle parti, sulla cui base erano state dettate le statuizioni di ordine economico.
Ciò premesso, nel presente giudizio, la ricorrente ha chiesto la revisione dell'assegno di mantenimento in favore figli, deducendo la scoperta di una diversa situazione economica del sig. che avrebbe una capacità economica ben più CP_1 ampia di quanto fittiziamente rappresentato.
Tuttavia, come sopra evidenziato, per fatti sopravvenuti si intende far riferimento al mutamento di circostanze o al sopravvenire di esse dopo la sentenza di separazione e non a fatti già esistenti che, se scoperti successivamente, come detto possono al più giustificare altri e diversi rimedi giurisdizionali.
Nel caso di specie, parte ricorrente nel giustificare la domanda di modifica, deduce una volontà viziata nella fase di accettazione delle condizioni previste che sarebbero state ingiustamente estorte. In particolare come chiarito dalla stessa Parte_1 all'udienza del 14.10 “L'accordo l'ha fatto solo il sig. con l'avvocato. Io sono CP_1 stata costretta a firmare l'accordo perché il sig. mi ha minacciato dicendomi CP_1 che se non avessi firmato avrebbe pubblicato le chat con altri uomini di un sito di scambisti nonché le mie foto nude e mi ha altresì minacciato che mi avrebbe tolto i figli. Io solo per questo ho sottoscritto l'accordo che in realtà non avevo neanche letto”.
Orbene, il dedotto vizio del consenso non è giuridicamente privo di tutela, tuttavia il mezzo per farlo valere non è la modifica delle condizioni, bensì la domanda di annullamento per vizi del consenso o al più – qualora ne ricorrano i presupposti - la richiesta di revocazione della sentenza.
La sentenza di separazione che “ha omologato” gli accordi non crea un atto nuovo, ma conferisce efficacia giuridica all'accordo; pertanto, il giudice, in sede di modifica, non può sanare eventuali vizi del consenso o difformità omologando
“nuove statuizioni”. E' l'art. 1427 c.c. che definisce le condizioni per l'annullabilità del contratto subordinando lo stesso alle ipotesi di consenso viziato da errore, violenza e dolo.
In ragione di ciò, l'azione da esperire per far valere un consenso estorto con violenza o minaccia è quella dell'annullamento. La Suprema Corte, sul punto, ha infatti chiarito che l'accordo di separazione consensuale, necessitando dell'omologazione giudiziale, conserva natura negoziale e può essere impugnato per vizi del consenso ai sensi degli artt. 1427 e seguenti c.c.; in merito, precisa: “Stante la natura negoziale dell'accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, e non essendo ravvisabile, nell'atto di omologazione, una funzione sostituiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del sottostante accordo tra i coniugi (salvo che per quanto riguarda i patti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere d'intervento più penetrante), deve ritenersi ammissibile l'azione di annullamento della separazione consensuale omologata per vizi della volontà, la cui esperibilità - non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, "genus" cui appartengono quelli di diritto familiare - presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti” (cfr. Cass., sentenza n. 17902 del 4-9-2004).
Tuttavia, essendo la domanda di annullamento per vizi del consenso soggetta a rito ordinario, non può essere in questa sede esaminata, stante la diversità di riti e, come tale, deve essere dichiarata inammissibile.
In conclusione, alla luce quanto fin qui esposto ed osservato la domanda principale deve esser rigettata e la subordinata domanda di annullamento deve esser dichiarata inammissibile.
In merito alle spese, stante la natura della pronuncia ed in ragione dei fatti dedotti, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda di modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 55/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta in via subordinata, in ordine all'annullamento della sentenza di separazione;
c) compensa le spese
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 19.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. –
Dott. Fulvio Mastro - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1949 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 14-10-2025, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Grumo Parte_1 C.F._1
Nevano, alla via Vincenzo Cimmino n. 12, presso lo studio dell'avv. Maria Pezzullo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Santa Maria Capua Vetere, alla via Piazza Salvo D'Acquisto n. 1, presso lo studio dell'avv. Silvestro Mercone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14-10-2025, tenutasi in presenza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 15-10-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 5-3-2025, la sig.ra Parte_1
, in atti generalizzata, premetteva che con ricorso n.r.g.5296/2025, presso il
[...]
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, conveniva in giudizio il sig. CP_1
per la revisione delle disposizioni della sentenza n. 55/2024 emessa il 2-
[...]
2-2024, dallo stesso Tribunale, di cui ai n. 1-2-4, che di seguito si riportano:
- Al n. 1 ove è stato stabilito: “I coniugi vivranno separatamente con facoltà di ciascuno di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno. Allo stato il sig. continuerà a risiedere presso la casa dei genitori, sita in Controparte_1
ND (Na), alla Via Ciaraffa n. 11, mentre la sig.ra continuerà Parte_1
a risiedere presso la casa familiare sita in Sant'Arpino, alla Via g. Rodari n. 14, insieme ai figli”. - Al n. 2 ove è stato stabilito “L'abitazione coniugale, sita in
Sant'Arpino (Ce), alla via G. Rodari n. 14, di proprietà del sig. , padre Controparte_2 della sig.ra , resterà nella piena disponibilità della sig.ra Parte_1 Parte_1
che continuerà ad abitarci insieme ai figli. Suppellettili e/o beni mobili tuttora
[...] ivi presenti acquistati con denaro proprio del sig. saranno da quest'ultimo CP_1 ritirati entro la data della separazione”; - Al n. 4 ove è stato stabilito “In ordine alla prestazione del contributo di mantenimento, si dà atto dell'autonomia reddituale dei coniugi in quanto in procinto entrambi di occupazione con reciproca rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento reciproco. Pertanto, il sig. si obbliga a CP_1 corrispondere alla sig.ra , a titolo di mantenimento per i figli, la somma Parte_1 mensile di € 700,00 (settecento) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, salvo diverso accordo sulle modalità; l'importo predetto sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat. Il sig. contribuirà altresì alle spese straordinarie sostenute per il Controparte_1 mantenimento dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi nella misura del 50% come per legge. L'assegno unico sarà diviso tra le parti come per Legge” .
Deduceva che all'udienza del 7-1-2025, il Giudice rilevava l'incompetenza per territorio di Santa Maria Capua Vetere, in favore del Tribunale di Napoli Nord, in ragione del luogo in cui i minori hanno residenza abituale concedendo termine di
90 gg per la riassunzione.
Pertanto, con ricorso in riassunzione, de quo, premetteva che: l'istanza di modifica delle disposizioni di cui sopra nasceva dalle sopravvenute situazioni verificatesi dal mese di marzo 2024, asserendo in realtà che, le condizioni di cui al giudizio di separazione erano state sottoscritte sotto costrizione e minaccia, in situazione di debolezza psichica e rappresentavano una distorta rappresentazione dei fatti;
in particolare, deduceva che l'accettazione delle condizioni in merito all'assegno di mantenimento ed all'assegnazione della casa fossero dipese da costrizione da parte del sig. . Parte_1
A ricostruzione della complessiva situazione di fatto deduceva di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Arpino in data 26-6-2015 e che dalla loro unione nascevano tre figli: (l'01.04.2016), (il 28.05.2019) e (il Per_1 Per_2 Per_3
28.05.2019); che i coniugi avevano stabilito casa familiare in San Marcellino alla
Via Manfredonia n. 18 in una villetta di proprietà del fratello e Controparte_1 che, ivi, la coppia aveva vissuto per tutto il periodo del matrimonio unitamente ai figli ed anche successivamente alla separazione avvenuta in data 2-2-2024.
Aggiungeva di aver scoperto che in corso di matrimonio il marito inviava a sconosciuti delle sue foto intime o in costume;
ciononostante per paura di diffusione delle immagini aveva scelto di non denunciare il marito, il quale l'avrebbe poi costretta a sottoscrivere un accordo per la separazione sotto minaccia, rassicurandola intanto, che lei avrebbe potuto continuare a vivere nella casa coniugale unitamente ai figli e che il marito avrebbe sostenuto le spese domestiche, quelle relative alla vita scolastica ludica e sportiva dei figli, e che avrebbe continuato ad utilizzare l'autovettura Mini Cooper Countryman di colore bianco tg. EN744KB (intestata alla madre del . Controparte_1
Affermava che dal mese di marzo 2024 il resistente iniziava a non versare più
l'assegno di mantenimento in favore dei figli, limitandosi a pagare solo la retta scolastica delle figlie . Per_4 Deduceva, inoltre, che in data 8-8-2024 il padre del sig. si introduceva CP_1 furtivamente in casa ammassando gli oggetti ed indumenti della ricorrente e dei bambini in buste di plastica;
oltre a cambiare la serratura di casa ed impedire alla sig.ra di farvi ritorno;
che in data 16-8-2024, la sig.ra veniva spossessata dell'autovettura; che la sig.ra si recava presso i genitori in Sant'Arpino, ove trovava ospitalità e che, a seguito di tale vicende intraprendeva l'attività lavorativa di personal trainer guadagno circa 300 euro mensili.
All'esito della predetta ricostruzione in fatto, chiedeva di modificare le condizioni di cui all'accordo di separazione per un mutamento delle esigenze economiche ed abitative dei minori e della ricorrente sottolineando lo stato di debolezza psichica, in cui aveva sottoscritto gli accordi di cui al giudizio di separazione. Nell'evidenziare i vizi della volontà in merito alle condizioni della separazione, in relazione alle quali il consenso della sig.ra doveva ritenersi estorto, concludeva per la modifica di essi, in quanto la volontà di separarsi non sarebbe stata estorta, incidendo i vizi del consenso sulle sole condizioni pattuite..
Deduceva, in particolare, di voler esclusivamente la modifica dei patti alla luce dei fatti sopravvenuti.
In particolare rappresentava di aver scoperto una situazione reddituale diversa da quella prospettata all'epoca della separazione.
In ordine alla falsa rappresentazione della situazione economica del sig. , CP_1 parte ricorrente deduceva che la realtà economica rappresentata in sede di separazione non corrispondeva alla realtà, in quanto a seguito degli accertamenti disposti, sarebbe emerso che il sarebbe il titolare occulto dell'impresa CP_1
Costruzioni E Ristrutturazioni Moderne S.R.L.S. e socio occulto della Gvm S.R.L.S. entrambe formalmente intestate al padre Persona_5
Inoltre deterrebbe una vettura AN ER (Tg. RY550ZG, acquistata in data
18/03/2024 del valore di € 35.000,00) e una moto (BMW RN120L71A, Tg. EZ
01843 acquistata nel 12/09/2024 per la somma di € 7.500,00), entrambe fittiziamente intestate alla madre dello stesso.
Evidenziava che il sig. era proprietario di quattro unità immobiliari in CP_1
ND (CE) alla Via Giustino Ciaraffa n. 11 come da visure immobiliari allegate, e che l'insieme degli elementi evidenziati dimostrerebbero un'ampia capacità patrimoniale rispetto all'esiguo assegno di mantenimento di € 700,00 che dovrebbe versare per i tre figli secondo l'accordo di separazione. In ultimo, in ordine alla casa familiare, deduceva che la casa coniugale non era quella sita in Sant'Arpino di cui alle condizioni di separazione, ove la ricorrente aveva solo la residenza anagrafica, bensì quella stabilita in San Marcellino (Ce) alla
Via Manfredonia 18 e che, anche la falsa indicazione della casa nei patti di separazione sarebbe conseguenza delle minacce del marito.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva effettuare opportune indagini di natura finanziaria della Guardia di Finanza e accogliere le seguenti conclusioni, disponendo: - l'assegnazione della casa familiare sita in San Marcellino (Ce) alla Via
Mafredonia n. 18, alla sig.ra insieme ai figli poiché trattasi della unica Parte_1
“casa familiare”; - Disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento in € 900,00 euro mensili per i tre figli minori comprensivo del 100% dell'assegno unico o nella misura che l'Ecc.mo Tribunale riterrà equa e giusta;
- in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suesposte istanze, laddove l'Ill.mo Tribunale lo ritenesse indispensabile, provvedere all'annullamento della separazione. - Il tutto con effetto a partire dalla data della presente domanda. - Condannare il sig. Controparte_3 alla refusione delle spese e competenze di giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice per dichiarazione di fattone anticipo.
All'uopo, articolava mezzi istruttori ed allegava, a sostegno delle proprie asserzioni, oltre ai documenti anagrafici;
ricevuta di pagamento di assicurazione della somma di 432 euro da parte della sig.ra per la II rata per il veicolo (tg EN744KB); Parte_1 certificato che attestava l'iscrizione del figlio presso un istituto Persona_5 del Comune di San Marcellino e delle figlie e predo l'Istituto Heidi in Per_2 Per_3
Sant'Arpino; denunce e querele a carico del sig. del gennaio 2025 ed agosto CP_1
2024; certificazione unica dell'ano 2022 con importo di 9782.05 euro per redditi da lavoro dipendente;
certificazione unica 2023 per un importo di 21814.46 euro per redditi da lavoro dipendente;
ispezione dell'Agenzia delle Entrate da cui si evinceva che il sig. fosse proprietario di proprietà a ND per 1/1 in via CP_1
Giustino Ciaraffa n. 11, foglio 2, particella 364, sub 102-108 (scala U interno 6 e piano 2; scala U interno 2 piano S1), 107; visure del motociclo TG EZ01843; del veicolo TG FY550ZG; visura CCIA con amministratore il sig. con Controparte_4 sede in AVERSA (CE) VIA DEI MILLE 5 CAP 81031, con attività inerente costruzione di edifici residenziali e non residenziali con capitale sociale sottoscritto di 1500 euro;
visura CCIA per società di capitale con il sig. come unico CP_1 amministratore, SA LL (CE) VIA MANFREDONIA 18 CAP 81030, con attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con capitale sociale sottoscritto di 800 euro;
oltre a foto e messaggi whatsapp e telegram.
Con decreto depositato in data 3-4-2025, il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 14-10-2025, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Il PM apponeva il visto i data 8-4-2025.
In data 12-9-2025, il sig. si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione e risposta, a mezzo della quale impugnava e contestava tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto da parte ricorrente e ne chiedeva il rigetto poiché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
Parte resistente deduceva come le domande formulate dalla controparte fossero palesemente inammissibili, infondate, pretestuose e temerarie, in quanto basate su istanze irricevibili;
che veniva impugnata una sentenza che aveva recepito un accordo di separazione consensuale, mentre la possibilità di revisione delle condizioni di separazione era subordinata al sopravvenire di giustificati motivi, consistenti in fatti nuovi rispetto a quelli già valutati nel procedimento originario, condizione non soddisfatta nel caso in esame;
che la separazione era stata conseguente al comportamento della ricorrente, violativo dei doveri familiari e genitoriali, considerato che la stessa assumeva atteggiamenti aggressivi e anaffettivi, che avevano reso la convivenza intollerabile e compromesso l'educazione e la serenità dei figli;
evidenziava, inoltre, come la ricorrente, concentrata esclusivamente sulla propria attività lavorativa come personal trainer e sulla cura del proprio corpo, avesse progressivamente abbandonato gli obblighi familiari, costringendo il resistente a occuparsi anche dell'igiene personale dei figli;
che il sig. si era sempre mostrato un padre e marito attento, premuroso e CP_1 responsabile, partecipando altresì alle spese straordinarie per i figli, nonostante la propria condizione di disoccupato. Parte resistente contestava altresì il presunto vizio di volontà denunciato dalla controparte, ritenendolo privo di fondamento e non supportato da prove, rilevando come la violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, consista in una minaccia specifica, ingiusta e idonea a condizionare la volontà della parte, condizione non ravvisata nel caso;
precisava, peraltro, che la sentenza di separazione era stata emessa a seguito di procedimento consensuale, con la rinuncia di entrambe le parti alla comparizione in udienza, e con parere favorevole del Pubblico Ministero.
Si opponeva, in ultimo, alle richieste istruttorie della controparte, ritenendole generiche;
articolava pertanto i propri mezzi istruttori.
Concludeva, chiedendo:
1. Rigettare la richiesta di modifica delle condizioni della separazione, poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, nonchè pretestuosa e temeraria, confermando così la sentenza di separazione e le condizioni ivi indicate;
2. Rigettare ogni altra domanda ex adverso formulata;
3. Condannare la sig.ra al pagamento delle spese, competenze professionali, rimborso Parte_1 forfettario, C.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. Disporre, in ogni caso, un approfondimento sulle competenze genitoriali della sig.ra
, prevedendo in caso di esito negativo dell'accertamento, l'affidamento Parte_1 esclusivo dei minori al padre, con ogni conseguente determinazione;
5. Adottare ogni altra statuizione di legge.
All'udienza del 14-10-2024, compariva personalmente la sola ricorrente ed all'sito dell'audizione il Giudice, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie articolate, a seguito della discussione della causa, riservava al Collegio per la decisione con atti al PM per le conclusioni.
***
In via preliminare la richiesta modifica va sussunta nel paradigma normativo dell'art. 473bis-29 c.p.c., trattandosi di procedimento istaurato dopo l'1-3-2023 e, quindi, disciplinato dal rito unico (rito Cartabia).
Ciò premesso la domanda è infondata e pertanto deve esser rigettata per le ragioni di cui alla motivazione che segue. In via preliminare, in punto di diritto va osservato che nel presente giudizio la ricorrente domanda in via principale la modifica delle condizioni di separazione e, in via subordinata, l'annullamento della separazione, materie che implicano istituti giuridici diversi ed autonomi.
In tema di modifica delle condizioni di separazione, occorre evidenziare che nucleo della disciplina è l'art 473 bis 29 c.p.c., il quale prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisca delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze, tali statuizioni possono essere modificate.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Ciò premesso, come ribadito dalla Suprema Corte (ex multis Cass. n. 4595/2025;
Cass.n. 19388/2024; Cass. n. 18606/2021; Cass. n. 32529/18) in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice non può procedere in sede di modifica ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e se del caso adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 214/2016; n. 14143/2014). Sul punto, nel caso di specie, la ricorrente individua quali fatti sopravvenuti, innanzitutto, la circostanza che nel mese di agosto 2024, unitamente ai figli, sarebbe stata cacciata dal suocero dalla casa sita in San Marcellino, il quale approfittando della sua assenza avrebbe cambiato la serratura.
Si osserva, tuttavia, che tale circostanza non rappresenta una sopravvenienza, sia perchè gli accordi omologati individuano una diversa abitazione coniugale, sia perché lo spossessamento ad opera del suocero doveva al più esser oggetto di una diversa domanda di spoglio.
Ai fini di una modifica appare necessaria la correlazione tra i fatti dedotti e l'oggetto della statuizione giudiziale;
la parte può chiedere la revisione delle statuizioni purchè vi sia coincidenza con il petitum, elemento che viene meno nella fattispecie de quo, considerato che l'abitazione coniugale di cui ai patti di separazione è diversa dall'abitazione della quale sarebbe stata spogliata.
Non si tratta, dunque, di circostanza sopravvenuta, bensì di una realtà diversa.
Irrilevante l'affermazione che la sig.ra non avrebbe mai lasciato la casa Parte_1 sita in San Marcellino, considerato che negli accordi – come detto- l'immobile che le parti affermano esser adibito a casa coniugale e di cui dispongono l'assegnazione alla ricorrente è diverso da quello oggetto di spossessamento.
Pronunciata la separazione con omologa degli accordi delle parti, il Collegio, in questa sede non può che limitarsi alla delibazione delle questioni attinenti le sopravvenienze rispetto a quanto oggetto degli accordi di separazione di separazione.
Ciò posto, il Tribunale ritiene rigettarsi la domanda proposta in via principale, inerente la modifica di assegnazione della casa coniugale per le ragioni esposte, in quanto inammissibile ed infondata alla luce di quanto emergente dagli accordi sottoscritti dalle parti..
Allo stesso modo, in sede di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale o del divorzio, il giudice può e deve procedere alla chiesta modificazione delle condizioni quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale o del divorzio e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (cf. in tal senso Cass., Sez. I, 27 agosto 2004, n. 17136; 30 settembre 2016,
n. 19605). La modifica è, dunque, subordinata all'effettivo sopraggiungere di circostanze modificative dell'assetto economico previgente delle parti, sulla cui base erano state dettate le statuizioni di ordine economico.
Ciò premesso, nel presente giudizio, la ricorrente ha chiesto la revisione dell'assegno di mantenimento in favore figli, deducendo la scoperta di una diversa situazione economica del sig. che avrebbe una capacità economica ben più CP_1 ampia di quanto fittiziamente rappresentato.
Tuttavia, come sopra evidenziato, per fatti sopravvenuti si intende far riferimento al mutamento di circostanze o al sopravvenire di esse dopo la sentenza di separazione e non a fatti già esistenti che, se scoperti successivamente, come detto possono al più giustificare altri e diversi rimedi giurisdizionali.
Nel caso di specie, parte ricorrente nel giustificare la domanda di modifica, deduce una volontà viziata nella fase di accettazione delle condizioni previste che sarebbero state ingiustamente estorte. In particolare come chiarito dalla stessa Parte_1 all'udienza del 14.10 “L'accordo l'ha fatto solo il sig. con l'avvocato. Io sono CP_1 stata costretta a firmare l'accordo perché il sig. mi ha minacciato dicendomi CP_1 che se non avessi firmato avrebbe pubblicato le chat con altri uomini di un sito di scambisti nonché le mie foto nude e mi ha altresì minacciato che mi avrebbe tolto i figli. Io solo per questo ho sottoscritto l'accordo che in realtà non avevo neanche letto”.
Orbene, il dedotto vizio del consenso non è giuridicamente privo di tutela, tuttavia il mezzo per farlo valere non è la modifica delle condizioni, bensì la domanda di annullamento per vizi del consenso o al più – qualora ne ricorrano i presupposti - la richiesta di revocazione della sentenza.
La sentenza di separazione che “ha omologato” gli accordi non crea un atto nuovo, ma conferisce efficacia giuridica all'accordo; pertanto, il giudice, in sede di modifica, non può sanare eventuali vizi del consenso o difformità omologando
“nuove statuizioni”. E' l'art. 1427 c.c. che definisce le condizioni per l'annullabilità del contratto subordinando lo stesso alle ipotesi di consenso viziato da errore, violenza e dolo.
In ragione di ciò, l'azione da esperire per far valere un consenso estorto con violenza o minaccia è quella dell'annullamento. La Suprema Corte, sul punto, ha infatti chiarito che l'accordo di separazione consensuale, necessitando dell'omologazione giudiziale, conserva natura negoziale e può essere impugnato per vizi del consenso ai sensi degli artt. 1427 e seguenti c.c.; in merito, precisa: “Stante la natura negoziale dell'accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, e non essendo ravvisabile, nell'atto di omologazione, una funzione sostituiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del sottostante accordo tra i coniugi (salvo che per quanto riguarda i patti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere d'intervento più penetrante), deve ritenersi ammissibile l'azione di annullamento della separazione consensuale omologata per vizi della volontà, la cui esperibilità - non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, "genus" cui appartengono quelli di diritto familiare - presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti” (cfr. Cass., sentenza n. 17902 del 4-9-2004).
Tuttavia, essendo la domanda di annullamento per vizi del consenso soggetta a rito ordinario, non può essere in questa sede esaminata, stante la diversità di riti e, come tale, deve essere dichiarata inammissibile.
In conclusione, alla luce quanto fin qui esposto ed osservato la domanda principale deve esser rigettata e la subordinata domanda di annullamento deve esser dichiarata inammissibile.
In merito alle spese, stante la natura della pronuncia ed in ragione dei fatti dedotti, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda di modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 55/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta in via subordinata, in ordine all'annullamento della sentenza di separazione;
c) compensa le spese
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 19.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro