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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5014 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9916 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo, via Val di Mazara, 35, presso lo studio dell'Avv. ARCABASCIO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
nato in [...], in data [...]; CP_1
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: la parte concludeva come da note in sostituzione di udienza del
03/12/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citato e non costi- CP_1 tuitosi nel presente giudizio.
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separa- zione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in par- ticolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione. Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai sta- bilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al Giudi- ce delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudi- zio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara la contumacia di CP_1 pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 in data 14/01/1982 e nato in [...], in data [...], i quali CP_1 hanno contratto matrimonio in LODI, in data 03/12/2009, iscritto al n. 60, parte I, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone per la prosecuzione come da ordinanza del giudice delegato;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale,
l'11/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9916 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo, via Val di Mazara, 35, presso lo studio dell'Avv. ARCABASCIO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
nato in [...], in data [...]; CP_1
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: la parte concludeva come da note in sostituzione di udienza del
03/12/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citato e non costi- CP_1 tuitosi nel presente giudizio.
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separa- zione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in par- ticolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione. Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai sta- bilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al Giudi- ce delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudi- zio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara la contumacia di CP_1 pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 in data 14/01/1982 e nato in [...], in data [...], i quali CP_1 hanno contratto matrimonio in LODI, in data 03/12/2009, iscritto al n. 60, parte I, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone per la prosecuzione come da ordinanza del giudice delegato;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale,
l'11/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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