Art. 6.
Il punto 1) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sara' costituita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca marcato a fuoco con il nome dell'imbottigliatore o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo a vite ancorato, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In tali chiusure deve sempre figurare all'esterno una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente".
Il punto 1) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sara' costituita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca marcato a fuoco con il nome dell'imbottigliatore o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo a vite ancorato, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In tali chiusure deve sempre figurare all'esterno una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente".