Articolo 6 della Legge 9 ottobre 1970, n. 739
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 novembre 1970
Art. 6.
Il punto 1) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sara' costituita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca marcato a fuoco con il nome dell'imbottigliatore o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo a vite ancorato, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In tali chiusure deve sempre figurare all'esterno una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente".
Entrata in vigore il 8 novembre 1970