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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1006/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Cosenza Parte_2 C.F._2
(CS), Via Don Gaetano Mauro n. 30, presso lo studio degli Avv.ti Emma Iocca e
Raffaella Chiappetta, che li rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Cordusio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Dell'Aglio, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'On.le Corte adita, per le ragioni spiegate in premessa, respinta ogni contraria istanza, eccezione, argomentazione e deduzione, in totale riforma dell'ordinanza n.
1624/23 pubblicata il 08.03.2023 dal Tribunale di Milano, non notificata, resa nella causa iscritta al n. di RG 40804/2022, accogliere la domanda, accertare e declarare, per il combinato disposto degli artt.
1419 e 1424, la nullità della clausola di scadenza (rappresentata dal timbro con la durata e caratterizzante il buono a termine), portante il termine ultimo da cui far decorrere la prescrizione, riconoscendo tali buoni come buoni ordinari non prescritti, e per questo condannando la convenuta al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, dell'intero valore dei titoli (ad oggi pari ad € 30.903,44), oltre interessi convenzionali come stabiliti per la serie “P” fino al rimborso o la maggiore o minore somma accertata dal Giudice, oltre interessi legali fino al soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare l'inadempimento di condannandola al Controparte_1 pagamento, nei confronti della ricorrente, di euro 6.000,00 euro (valore nominale dei buoni triplicato), pari al rimborso totale dei quattro buoni fruttiferi, calcolato a norma dei tassi di interessi previsti dai buoni a termine della serie “AB”, o la maggiore o minore somma accertata dal Giudice, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
- in via ulteriormente subordinata, in caso di impossibilità di accoglimento delle precedenti domande, accertare e condannare a rimborsare, quanto Controparte_1 meno, il capitale inizialmente investito, pari all'equivalente in euro di dieci milioni delle vecchie lire, oltre interessi convenzionali della serie attribuita fino al soddisfo effettivo, essendo lo stesso sempre garantito dallo Stato e non potendo comunque mai andare in prescrizione.
- Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio e con distrazione in favore degli scriventi avvocati.
Per Controparte_1
Voglia l'Ec.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale e nel merito, confermare (anche con diversa motivazione) l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. dell'8.3.2023, del Tribunale di Milano, sez. 6^ civile
(Giudice dr.ssa Tombesi), nel procedimento RG n. 40804/2022;
- in ogni caso, alla luce delle motivazioni sopra svolte, respingere tutte le domande avanzate dalla parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e Parte_1
convenivano in giudizio chiedendone la condanna Parte_2 Controparte_1 al pagamento, in loro favore, della somma di Euro 30.903,44, oltre interessi convenzionali, come stabiliti per la serie P dei buoni postali ordinari e, in via subordinata, la condanna al pagamento, in loro favore, della somma di Euro 6.000,00, pari al triplo del valore dei buoni postali, secondo i tassi di interesse convenuti per la serie AB/AA, ovvero alla restituzione del capitale investito (pari a lire 10.000.000), oltre interessi convenzionali indicati per la serie AB/AA.
I ricorrenti deducevano di essere titolari di quattro buoni fruttiferi postali (serie AB/AA) emessi in data 5.10.1985, del valore di un milione di lire ciascuno e di non averne ottenuto il rimborso da parte di , in ragione della ritenuta prescrizione CP_1 degli stessi. Precisavano di non essere stati consapevoli di avere acquistato, in luogo dei buoni postali ordinari di durata trentennale, buoni speciali a termine, di durata massima di 9 anni e di non essere stati messi nelle condizioni di conoscere la sussistenza di un termine di scadenza dei buoni acquistati, non potendosi presumere la scadenza degli stessi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 16.6.1984 e non avendo ricevuto, al momento dell'acquisto, una adeguata informazione sul termine di scadenza dei buoni speciali. Deducevano l'illegittimità dell'art. 7 D.M. 16.6.1984, istitutivo della serie AB, per avere previsto l'assoggettamento dei buoni postali speciali ad un termine di durata, in difetto di previsione di legge (D.P.R. n. 156/1973 e D.P.R. n. 256/1989). Deducevano, altresì, che, al momento dell'acquisto dei buoni postali, non era intervenuto fra le parti un accordo sul termine di durata, anche ai sensi dell'art. 1341
pag. 2/8 c.c., con conseguente diritto degli stessi ricorrenti a vedersi rimborsati i buoni secondo i criteri previsti per la serie P, che ritenevano erroneamente di avere acquistato.
2. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed Controparte_1 eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dei ricorrenti.
deduceva, in particolare, che la serie AB di buoni postali fruttiferi era CP_1 stata istituita con D.M. 16.6.1984 - come previsto dall'art. 171 D.P.R. n. 156/1973 - e prevedeva il rimborso del doppio o del triplo del capitale sottoscritto allo scadere del termine di durata dei buoni (rispettivamente 6 e 9 anni), con scadenza al nono anno, decorso il quale i buoni divenivano infruttiferi e il relativo diritto al rimborso si prescriveva nel termine quinquennale, poi elevato a 10 anni con D.M. 19.12.2000 (artt.
1 e 8).
3. Il Tribunale di Pavia, con ordinanza pronunciata in data 8.3.2023, rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
[...]
Il Tribunale premetteva che i buoni postali erano della serie e riportavano, sul CP_2 fronte, in lettere maiuscole, l'indicazione “a termine” e, sul retro, le caratteristiche del rimborso;
riportavano, altresì, la data di sottoscrizione (5.10.1985) e la durata degli stessi (“alla scadenza verrà corrisposta la somma sotto specificata, comprensiva di capitale ed interessi” modificata con timbro sovrascritto e in lettere maiuscole
“l'importo raddoppia dopo 5 anni e triplica dopo 9 anni, nei primi tre anni il BFP frutta
l'otto, 50% e dal quarto all'ottavo anno il 10,50% per i bimestri il nono anno il 12,50%”), con la precisazione che il buono non riscosso cessa di essere fruttifero decorso il termine di durata e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, poi prorogato a 10 anni con D.M. 19.12.2000.
Il primo giudice rilevava che i ricorrenti erano tenuti a leggere il fronte e il retro dei buoni acquistati e che il semplice esame di tali titoli avrebbe consentito loro di avvedersi della sussistenza di un termine di durata.
Secondo il Tribunale, la previsione, con D.M. 16.6.1984, di un termine di durata dei buoni fruttiferi era pienamente lecita, in considerazione della ampiezza del potere regolamentare attribuito agli uffici postali dall'art. 171 D.P.R. n. 156/1973. Infine, il Tribunale rilevava che l'allegazione dei ricorrenti di avere preteso l'acquisto di buoni postali ordinari, in luogo di quelli a termine, era rimasta priva di riscontro probatorio.
4. e hanno appellato Parte_1 Parte_2
l'ordinanza davanti a questa Corte, articolando cinque motivi di gravame. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della ordinanza appellata.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 5.2.2025, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
pag. 3/8 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato l'ordinanza del
Tribunale di Pavia nella parte in cui ha ritenuto che gli stessi avrebbero dovuto avvedersi di avere acquistato buoni postali a termine, alla luce delle informazioni riportate nel fronte e nel retro di tali titoli.
A tale riguardo, gli appellanti hanno sostenuto che le condizioni di rimborso dei buoni sottoscritti non erano quelle contenute sul retro degli stessi, bensì quelle disposte con
D.P.R. n. 156/1973 - che prevedeva una durata trentennale – giacché solo con il D.L. n. 269/2003 era stato attribuito al il potere di Controparte_3 definire le condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali, laddove prima dell'emanazione di tale D.L., le condizioni generali erano quelle di cui al citato D.P.R.
n. 156/1973.
Gli appellanti hanno rilevato che, a volere ritenere che il D.M. 16.6.1984 - istitutivo della serie AB di buoni postali – avesse disciplinato anche le condizioni generali di tali titoli, tale D.M. avrebbe dovuto essere riportato sui moduli cartacei dei buoni postali acquistati dagli appellanti, cosa che non era avvenuta nel caso di specie.
Gli appellanti hanno concluso nel senso che la clausola di durata riportata dai buoni postali non era prevista dalla normativa primaria e non era stata da loro percepita nella sua effettiva portata.
2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la ritenuta legittimità - da parte del giudice di primo grado - della previsione di un termine di durata dei buoni postali fruttiferi contenuta nel D.M. 16.6.1984, in considerazione dell'ampiezza del potere regolamentare attribuito dall'art. 171 D.P.R. 156/1973 agli uffici postali. A tale riguardo, gli appellanti hanno evidenziato che l'art. 171 D.P.R. n. 156/1973 attribuisce agli uffici postali il potere di emettere i buoni “nei limiti e con le modalità previste dal regolamento istitutivo dei buoni”, laddove “i limiti” e “le modalità” attengono ai limiti di importo, ai tagli e alle modalità di rimborso, ma non comprendono la “durata”, come si evince dal regolamento di esecuzione del codice postale (D.P.R. n.
775/1940 e D.P.R. n. 256/1989, artt. 204 e 205), che attribuisce ai decreti ministeriali la sola possibilità di determinare la “forma e le caratteristiche” dei buoni, ma non anche il potere di incidere sulla durata degli stessi.
Dal che ne discende, secondo gli appellanti, che, in vigenza del D.P.R. n. 156/1973 e sino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 284/1999 - che ha abrogato le disposizioni del
D.P.R. n. 156/1973 e le relative norme di esecuzione - le condizioni generali e il rimborso dei buoni postali era disciplinato dalle disposizioni di detto D.P.R., laddove il termine di durata stabilito con D.M. 16.6.1984 non poteva trovare applicazione, in quanto tale D.M. non poteva derogare alla normativa primaria di cui al D.P.R. n.
156/1973.
Infine, secondo gli appellanti, la durata dei buoni postali della serie AB non poteva applicarsi d'imperio, ai sensi dell'art. 1339 c.c., non essendo prevista dalla legge.
pag. 4/8 3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la statuizione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che il mero esame dei buoni postali avrebbe consentito ai ricorrenti di avvedersi della sussistenza di un termine di durata. A tale riguardo, hanno evidenziato che la dicitura “a termine” riportata sui buoni postali non indica una scadenza inferiore a quella ordinaria e che essi ignoravano l'esistenza di una durata inferiore a quella trentennale, per assenza di una precisa previsione di legge, di disposizioni in tal senso e di informazioni adeguate all'atto dell'acquisto.
4. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la mancata valutazione, da parte del primo giudice, del difetto di prova, da parte di , di CP_1 avere messo i ricorrenti nelle condizioni di comprendere le caratteristiche dei buoni postali sottoscritti. Gli appellanti hanno rilevato che era onere di CP_1 informare adeguatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., gli appellanti sulla durata novennale dei buoni, non essendo sufficiente, a tale fine, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del D.M. 16.6.1984 (istitutivo della serie AB).
5. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la statuizione di primo grado in punto spese di lite, invocando la compensazione delle spese, in ragione del numero elevato di giudizi instaurati dai risparmiatori nei confronti di , CP_1 dell'impossibilità concreta di avvedersi di una diversa data di scadenza dei buoni speciali, della sussistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e, infine, dell'assenza di pronunce di legittimità in materia.
6. L'appellata ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame, CP_1 evidenziando che gli appellanti confondevano la durata dei buoni postali con la prescrizione del relativo diritto. In particolare, ha rilevato che l'art. 176 D.P.R. n. 156/1973 prevedeva la CP_1 prescrizione quinquennale e che non vi era alcuna norma primaria a stabilire una durata trentennale dei buoni postali e che tanto meno la determinazione della durata era oggetto di una riserva di legge.
ha altresì evidenziato che, come ritenuto dal giudice di prime cure, CP_1
l'individuazione delle caratteristiche dei buoni (fra cui anche la durata) rientrava nella discrezionalità del legislatore secondario.
ha rilevato, poi, che gli appellanti non potevano non avvedersi della CP_1 tipologia di buoni postali acquistati, che riportavano la dicitura “a termine”, la serie e l'avvertimento della prescrizione.
Infine, ha dedotto che, trattandosi di titoli di legittimazione, valeva la cd. CP_1 pubblicità legale (effettuata con la pubblicazione in G.U. dei D.M. istitutivi delle singole serie di buoni;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 3963/2019), laddove la consegna di documentazione informativa, al momento della sottoscrizione dei buoni postali, non era prevista da alcuna norma di legge.
7. Ritiene la Corte che i primi quattro motivi di appello possano essere esaminati congiuntamente.
Preliminarmente, giova riportare un breve excursus normativo.
pag. 5/8 Il R.D. 30.12.1924 n. 2165 ha concesso l'autorizzazione al Ministero delle Finanze “a provvedere alla emissione di buoni postali di risparmio nominativi affidandone il collocamento e la gestione all'Amministrazione di poste e alla Cassa depositi e prestiti” (art. 1 comma 1), con la previsione che “Il credito dell'intestatario sarà prescritto dopo
30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio”. L'art. 171 D.P.R. 29.3.1973, n. 156, rubricato “Emissione di buoni postali fruttiferi” ha disposto che “Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”. Il successivo art. 176, rubricato “Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi”, ha disposto che “I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida. (…) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente”. Il termine prescrizionale di cinque anni – previsto dal citato art. 176 D.P.R. n. 156/1973 – è stato successivamente elevato a dieci anni con D.M.
19.12.2000 (art. 8). Il D.M. 16.6.1984, all'art. 7, ha disposto che “Con effetto dal 1° luglio 1984, è, altresì, istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi "a termine", contraddistinta con le lettere "AB"” e, all'art. 8, che “I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sei o nove anni e, alla scadenza, verrà corrisposto, unitamente al capitale, un interesse pari rispettivamente ad una o due volte il capitale stesso. Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui al precedente comma, si applicheranno le misure dei tassi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera "P", diminuite di 50 centesimi”. Infine, il D.P.R.
1.6.1989 n. 256, all'art. 204 rubricato “Caratteristiche dei buoni” ha disposto che “La forma e le caratteristiche dei buoni sono determinate con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, da emanare dopo aver sentito il comitato centrale dei buoni di cui all'art. 181 del codice postale”. Ciò posto, rileva la Corte che il disposto dell'art. 176 D.P.R. 29.3.1973, n. 156 - invocato dagli appellanti ai fini della determinazione del termine di durata dei buoni – si limita a fissare il termine di prescrizione quinquennale (poi aumentato a 10 anni, con
D.M. 19.12.2000), senza nulla stabilire in ordine alla durata dei buoni postali.
Dal che ne discende che non può ritenersi – come pretendono gli appellanti – che il termine di durata sia stato fissato con il citato D.P.R. n. 156/1973 che, come si è detto, nulla dispone in ordine alla durata dei buoni postali.
Né può ritenersi che la fissazione del termine di durata sia rimessa in via esclusiva alla normativa di fonte primaria, in quanto, sotto questo profilo, nel dettato costituzionale pag. 6/8 (art. 47 Cost.) non è prevista alcuna riserva di legge che attribuisca la disciplina del termine di durata dei buoni postali alla sola legge (o agli atti equiparati alla legge), sottraendola alla disponibilità di atti-fonte ad essa subordinati, tra cui i regolamenti dell'esecutivo.
Per contro, la disciplina della durata rientra nelle caratteristiche dei buoni postali, rimessa alla discrezionalità del legislatore secondario, come correttamente rilevato dal primo giudice, il quale ha evidenziato che la caratteristica dei buoni della serie AA/BB era quella di incrementare in maniera significativa l'investimento – raddoppiandolo o triplicandolo – in un tempo breve di durata, laddove i buoni postali ordinari si caratterizzano per un rendimento superiore a fronte di una durata ultranovennale. Dai rilievi che precedono discende la legittimità dell'art. 7 D.M. 16.6.1984, istitutivo della serie AB di buoni postali fruttiferi a termine. Ciò posto, rileva la Corte che l'indicazione “a termine” è riportata, in carattere maiuscolo, sul fronte dei buoni e, sul retro degli stessi, sono riportate l'indicazione “a termine” (“Buono postale fruttifero a termine emesso il 5.10.1985”), l'indicazione della durata (“Il presente buono ha la durata di 5 o 8 anni”), la quantificazione della somma da riscuotersi alla scadenza del termine (“alla scadenza verrà corrisposta la somma sotto specificata, comprensiva di capitale ed interessi” modificata con timbro sovrascritto e in lettere maiuscole “l'importo raddoppia dopo 5 anni e triplica dopo 9 anni, nei primi tre anni il BFP frutta l'otto,50% e dal quarto all'ottavo anno il 10,50% per i bimestri il nono anno il 12,50%”), con la precisazione, in calce, del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal titolo (“Il buono non riscosso al compimento dell'8° anno cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1 gennaio del nono anno solare successivo a quello di emissione”).
Come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, i ricorrenti erano tenuti a leggere il fronte e il retro dei buoni postali, al fine di apprezzare le condizioni di rimborso dei buoni. Invero, la lettura delle informazioni riportate nel fronte e nel retro di tali buoni postali avrebbe certamente consentito ai ricorrenti (odierni appellanti) di apprendere di avere acquistato buoni postali a termine – di durata massima di otto anni – e non già buoni postali ordinari – di durata ultranovennale e, in definitiva, di avere acquistato buoni postali con una durata e scadenza inferiori rispetto a quelle ordinarie.
Dal che ne discende che il dedotto errore in cui sono incorsi i ricorrenti nella sottoscrizione dei titoli è ascrivibile agli stessi.
Né a tale riguardo può invocarsi la sussistenza di un obbligo di di CP_1 consegna agli appellanti di un foglio informativo riportante la durata e scadenza dei titoli, atteso che la consegna al cliente del Foglio Informativo – contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali – è stata prevista con il D.M. 19.12.2000 (art. 6), entrato in vigore successivamente alla sottoscrizione dei titoli da parte degli appellanti (avvenuta in data 5.10.1985), sicché, a tale data, nessun obbligo di consegna del Foglio Informativo era posto a carico di , i cui CP_1
pag. 7/8 doveri di informazione e trasparenza sono stati adeguatamente assolti attraverso la indicazione sul titolo delle caratteristiche dello stesso.
Va, infatti, rilevato che il menzionato decreto aveva previsto che i buoni fruttiferi postali cartacei non dovessero più contenere puntuale indicazione dei rendimenti, delle scadenze e del termine di prescrizione e per questo motivo era stata prevista la consegna del titolo necessariamente corredato da un apposito Foglio informativo, descrittivo delle principali caratteristiche dell'operazione di investimento.
In conclusione, i primi quattro motivi di gravame devono essere rigettati, in quanto infondati.
Il quinto motivo di gravame, relativo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado è fondato e meritevole di accoglimento.
Il giudice di primo grado ha posto le spese di lite a carico dei ricorrenti, secondo il principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Ritiene la Corte che la natura della causa, gli interessi coinvolti, la peculiarità delle questioni trattate e le oscillanti soluzioni date in giurisprudenza al tema della prescrizione dei buoni postali e agli obblighi informativi di possano CP_1 giustificare la compensazione delle spese di lite. L'ordinanza di primo grado deve, quindi, essere parzialmente riformata, con compensazione delle spese di lite fra le parti. L'accoglimento parziale dell'appello e le considerazioni sopra svolte nella trattazione del motivo sulle spese di lite giustificano la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 8.3.2023, così provvede:
1. accoglie il quinto motivo di appello proposto da Parte_1
e e, per l'effetto, compensa fra le parti le spese del giudizio di
[...] Parte_2 primo grado;
2. conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
3. compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1006/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Cosenza Parte_2 C.F._2
(CS), Via Don Gaetano Mauro n. 30, presso lo studio degli Avv.ti Emma Iocca e
Raffaella Chiappetta, che li rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Cordusio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Dell'Aglio, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'On.le Corte adita, per le ragioni spiegate in premessa, respinta ogni contraria istanza, eccezione, argomentazione e deduzione, in totale riforma dell'ordinanza n.
1624/23 pubblicata il 08.03.2023 dal Tribunale di Milano, non notificata, resa nella causa iscritta al n. di RG 40804/2022, accogliere la domanda, accertare e declarare, per il combinato disposto degli artt.
1419 e 1424, la nullità della clausola di scadenza (rappresentata dal timbro con la durata e caratterizzante il buono a termine), portante il termine ultimo da cui far decorrere la prescrizione, riconoscendo tali buoni come buoni ordinari non prescritti, e per questo condannando la convenuta al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, dell'intero valore dei titoli (ad oggi pari ad € 30.903,44), oltre interessi convenzionali come stabiliti per la serie “P” fino al rimborso o la maggiore o minore somma accertata dal Giudice, oltre interessi legali fino al soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare l'inadempimento di condannandola al Controparte_1 pagamento, nei confronti della ricorrente, di euro 6.000,00 euro (valore nominale dei buoni triplicato), pari al rimborso totale dei quattro buoni fruttiferi, calcolato a norma dei tassi di interessi previsti dai buoni a termine della serie “AB”, o la maggiore o minore somma accertata dal Giudice, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
- in via ulteriormente subordinata, in caso di impossibilità di accoglimento delle precedenti domande, accertare e condannare a rimborsare, quanto Controparte_1 meno, il capitale inizialmente investito, pari all'equivalente in euro di dieci milioni delle vecchie lire, oltre interessi convenzionali della serie attribuita fino al soddisfo effettivo, essendo lo stesso sempre garantito dallo Stato e non potendo comunque mai andare in prescrizione.
- Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio e con distrazione in favore degli scriventi avvocati.
Per Controparte_1
Voglia l'Ec.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale e nel merito, confermare (anche con diversa motivazione) l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. dell'8.3.2023, del Tribunale di Milano, sez. 6^ civile
(Giudice dr.ssa Tombesi), nel procedimento RG n. 40804/2022;
- in ogni caso, alla luce delle motivazioni sopra svolte, respingere tutte le domande avanzate dalla parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e Parte_1
convenivano in giudizio chiedendone la condanna Parte_2 Controparte_1 al pagamento, in loro favore, della somma di Euro 30.903,44, oltre interessi convenzionali, come stabiliti per la serie P dei buoni postali ordinari e, in via subordinata, la condanna al pagamento, in loro favore, della somma di Euro 6.000,00, pari al triplo del valore dei buoni postali, secondo i tassi di interesse convenuti per la serie AB/AA, ovvero alla restituzione del capitale investito (pari a lire 10.000.000), oltre interessi convenzionali indicati per la serie AB/AA.
I ricorrenti deducevano di essere titolari di quattro buoni fruttiferi postali (serie AB/AA) emessi in data 5.10.1985, del valore di un milione di lire ciascuno e di non averne ottenuto il rimborso da parte di , in ragione della ritenuta prescrizione CP_1 degli stessi. Precisavano di non essere stati consapevoli di avere acquistato, in luogo dei buoni postali ordinari di durata trentennale, buoni speciali a termine, di durata massima di 9 anni e di non essere stati messi nelle condizioni di conoscere la sussistenza di un termine di scadenza dei buoni acquistati, non potendosi presumere la scadenza degli stessi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 16.6.1984 e non avendo ricevuto, al momento dell'acquisto, una adeguata informazione sul termine di scadenza dei buoni speciali. Deducevano l'illegittimità dell'art. 7 D.M. 16.6.1984, istitutivo della serie AB, per avere previsto l'assoggettamento dei buoni postali speciali ad un termine di durata, in difetto di previsione di legge (D.P.R. n. 156/1973 e D.P.R. n. 256/1989). Deducevano, altresì, che, al momento dell'acquisto dei buoni postali, non era intervenuto fra le parti un accordo sul termine di durata, anche ai sensi dell'art. 1341
pag. 2/8 c.c., con conseguente diritto degli stessi ricorrenti a vedersi rimborsati i buoni secondo i criteri previsti per la serie P, che ritenevano erroneamente di avere acquistato.
2. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed Controparte_1 eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dei ricorrenti.
deduceva, in particolare, che la serie AB di buoni postali fruttiferi era CP_1 stata istituita con D.M. 16.6.1984 - come previsto dall'art. 171 D.P.R. n. 156/1973 - e prevedeva il rimborso del doppio o del triplo del capitale sottoscritto allo scadere del termine di durata dei buoni (rispettivamente 6 e 9 anni), con scadenza al nono anno, decorso il quale i buoni divenivano infruttiferi e il relativo diritto al rimborso si prescriveva nel termine quinquennale, poi elevato a 10 anni con D.M. 19.12.2000 (artt.
1 e 8).
3. Il Tribunale di Pavia, con ordinanza pronunciata in data 8.3.2023, rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
[...]
Il Tribunale premetteva che i buoni postali erano della serie e riportavano, sul CP_2 fronte, in lettere maiuscole, l'indicazione “a termine” e, sul retro, le caratteristiche del rimborso;
riportavano, altresì, la data di sottoscrizione (5.10.1985) e la durata degli stessi (“alla scadenza verrà corrisposta la somma sotto specificata, comprensiva di capitale ed interessi” modificata con timbro sovrascritto e in lettere maiuscole
“l'importo raddoppia dopo 5 anni e triplica dopo 9 anni, nei primi tre anni il BFP frutta
l'otto, 50% e dal quarto all'ottavo anno il 10,50% per i bimestri il nono anno il 12,50%”), con la precisazione che il buono non riscosso cessa di essere fruttifero decorso il termine di durata e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, poi prorogato a 10 anni con D.M. 19.12.2000.
Il primo giudice rilevava che i ricorrenti erano tenuti a leggere il fronte e il retro dei buoni acquistati e che il semplice esame di tali titoli avrebbe consentito loro di avvedersi della sussistenza di un termine di durata.
Secondo il Tribunale, la previsione, con D.M. 16.6.1984, di un termine di durata dei buoni fruttiferi era pienamente lecita, in considerazione della ampiezza del potere regolamentare attribuito agli uffici postali dall'art. 171 D.P.R. n. 156/1973. Infine, il Tribunale rilevava che l'allegazione dei ricorrenti di avere preteso l'acquisto di buoni postali ordinari, in luogo di quelli a termine, era rimasta priva di riscontro probatorio.
4. e hanno appellato Parte_1 Parte_2
l'ordinanza davanti a questa Corte, articolando cinque motivi di gravame. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della ordinanza appellata.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 5.2.2025, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
pag. 3/8 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato l'ordinanza del
Tribunale di Pavia nella parte in cui ha ritenuto che gli stessi avrebbero dovuto avvedersi di avere acquistato buoni postali a termine, alla luce delle informazioni riportate nel fronte e nel retro di tali titoli.
A tale riguardo, gli appellanti hanno sostenuto che le condizioni di rimborso dei buoni sottoscritti non erano quelle contenute sul retro degli stessi, bensì quelle disposte con
D.P.R. n. 156/1973 - che prevedeva una durata trentennale – giacché solo con il D.L. n. 269/2003 era stato attribuito al il potere di Controparte_3 definire le condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali, laddove prima dell'emanazione di tale D.L., le condizioni generali erano quelle di cui al citato D.P.R.
n. 156/1973.
Gli appellanti hanno rilevato che, a volere ritenere che il D.M. 16.6.1984 - istitutivo della serie AB di buoni postali – avesse disciplinato anche le condizioni generali di tali titoli, tale D.M. avrebbe dovuto essere riportato sui moduli cartacei dei buoni postali acquistati dagli appellanti, cosa che non era avvenuta nel caso di specie.
Gli appellanti hanno concluso nel senso che la clausola di durata riportata dai buoni postali non era prevista dalla normativa primaria e non era stata da loro percepita nella sua effettiva portata.
2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la ritenuta legittimità - da parte del giudice di primo grado - della previsione di un termine di durata dei buoni postali fruttiferi contenuta nel D.M. 16.6.1984, in considerazione dell'ampiezza del potere regolamentare attribuito dall'art. 171 D.P.R. 156/1973 agli uffici postali. A tale riguardo, gli appellanti hanno evidenziato che l'art. 171 D.P.R. n. 156/1973 attribuisce agli uffici postali il potere di emettere i buoni “nei limiti e con le modalità previste dal regolamento istitutivo dei buoni”, laddove “i limiti” e “le modalità” attengono ai limiti di importo, ai tagli e alle modalità di rimborso, ma non comprendono la “durata”, come si evince dal regolamento di esecuzione del codice postale (D.P.R. n.
775/1940 e D.P.R. n. 256/1989, artt. 204 e 205), che attribuisce ai decreti ministeriali la sola possibilità di determinare la “forma e le caratteristiche” dei buoni, ma non anche il potere di incidere sulla durata degli stessi.
Dal che ne discende, secondo gli appellanti, che, in vigenza del D.P.R. n. 156/1973 e sino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 284/1999 - che ha abrogato le disposizioni del
D.P.R. n. 156/1973 e le relative norme di esecuzione - le condizioni generali e il rimborso dei buoni postali era disciplinato dalle disposizioni di detto D.P.R., laddove il termine di durata stabilito con D.M. 16.6.1984 non poteva trovare applicazione, in quanto tale D.M. non poteva derogare alla normativa primaria di cui al D.P.R. n.
156/1973.
Infine, secondo gli appellanti, la durata dei buoni postali della serie AB non poteva applicarsi d'imperio, ai sensi dell'art. 1339 c.c., non essendo prevista dalla legge.
pag. 4/8 3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la statuizione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che il mero esame dei buoni postali avrebbe consentito ai ricorrenti di avvedersi della sussistenza di un termine di durata. A tale riguardo, hanno evidenziato che la dicitura “a termine” riportata sui buoni postali non indica una scadenza inferiore a quella ordinaria e che essi ignoravano l'esistenza di una durata inferiore a quella trentennale, per assenza di una precisa previsione di legge, di disposizioni in tal senso e di informazioni adeguate all'atto dell'acquisto.
4. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la mancata valutazione, da parte del primo giudice, del difetto di prova, da parte di , di CP_1 avere messo i ricorrenti nelle condizioni di comprendere le caratteristiche dei buoni postali sottoscritti. Gli appellanti hanno rilevato che era onere di CP_1 informare adeguatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., gli appellanti sulla durata novennale dei buoni, non essendo sufficiente, a tale fine, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del D.M. 16.6.1984 (istitutivo della serie AB).
5. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la statuizione di primo grado in punto spese di lite, invocando la compensazione delle spese, in ragione del numero elevato di giudizi instaurati dai risparmiatori nei confronti di , CP_1 dell'impossibilità concreta di avvedersi di una diversa data di scadenza dei buoni speciali, della sussistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e, infine, dell'assenza di pronunce di legittimità in materia.
6. L'appellata ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame, CP_1 evidenziando che gli appellanti confondevano la durata dei buoni postali con la prescrizione del relativo diritto. In particolare, ha rilevato che l'art. 176 D.P.R. n. 156/1973 prevedeva la CP_1 prescrizione quinquennale e che non vi era alcuna norma primaria a stabilire una durata trentennale dei buoni postali e che tanto meno la determinazione della durata era oggetto di una riserva di legge.
ha altresì evidenziato che, come ritenuto dal giudice di prime cure, CP_1
l'individuazione delle caratteristiche dei buoni (fra cui anche la durata) rientrava nella discrezionalità del legislatore secondario.
ha rilevato, poi, che gli appellanti non potevano non avvedersi della CP_1 tipologia di buoni postali acquistati, che riportavano la dicitura “a termine”, la serie e l'avvertimento della prescrizione.
Infine, ha dedotto che, trattandosi di titoli di legittimazione, valeva la cd. CP_1 pubblicità legale (effettuata con la pubblicazione in G.U. dei D.M. istitutivi delle singole serie di buoni;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 3963/2019), laddove la consegna di documentazione informativa, al momento della sottoscrizione dei buoni postali, non era prevista da alcuna norma di legge.
7. Ritiene la Corte che i primi quattro motivi di appello possano essere esaminati congiuntamente.
Preliminarmente, giova riportare un breve excursus normativo.
pag. 5/8 Il R.D. 30.12.1924 n. 2165 ha concesso l'autorizzazione al Ministero delle Finanze “a provvedere alla emissione di buoni postali di risparmio nominativi affidandone il collocamento e la gestione all'Amministrazione di poste e alla Cassa depositi e prestiti” (art. 1 comma 1), con la previsione che “Il credito dell'intestatario sarà prescritto dopo
30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio”. L'art. 171 D.P.R. 29.3.1973, n. 156, rubricato “Emissione di buoni postali fruttiferi” ha disposto che “Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”. Il successivo art. 176, rubricato “Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi”, ha disposto che “I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida. (…) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente”. Il termine prescrizionale di cinque anni – previsto dal citato art. 176 D.P.R. n. 156/1973 – è stato successivamente elevato a dieci anni con D.M.
19.12.2000 (art. 8). Il D.M. 16.6.1984, all'art. 7, ha disposto che “Con effetto dal 1° luglio 1984, è, altresì, istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi "a termine", contraddistinta con le lettere "AB"” e, all'art. 8, che “I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sei o nove anni e, alla scadenza, verrà corrisposto, unitamente al capitale, un interesse pari rispettivamente ad una o due volte il capitale stesso. Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui al precedente comma, si applicheranno le misure dei tassi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera "P", diminuite di 50 centesimi”. Infine, il D.P.R.
1.6.1989 n. 256, all'art. 204 rubricato “Caratteristiche dei buoni” ha disposto che “La forma e le caratteristiche dei buoni sono determinate con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, da emanare dopo aver sentito il comitato centrale dei buoni di cui all'art. 181 del codice postale”. Ciò posto, rileva la Corte che il disposto dell'art. 176 D.P.R. 29.3.1973, n. 156 - invocato dagli appellanti ai fini della determinazione del termine di durata dei buoni – si limita a fissare il termine di prescrizione quinquennale (poi aumentato a 10 anni, con
D.M. 19.12.2000), senza nulla stabilire in ordine alla durata dei buoni postali.
Dal che ne discende che non può ritenersi – come pretendono gli appellanti – che il termine di durata sia stato fissato con il citato D.P.R. n. 156/1973 che, come si è detto, nulla dispone in ordine alla durata dei buoni postali.
Né può ritenersi che la fissazione del termine di durata sia rimessa in via esclusiva alla normativa di fonte primaria, in quanto, sotto questo profilo, nel dettato costituzionale pag. 6/8 (art. 47 Cost.) non è prevista alcuna riserva di legge che attribuisca la disciplina del termine di durata dei buoni postali alla sola legge (o agli atti equiparati alla legge), sottraendola alla disponibilità di atti-fonte ad essa subordinati, tra cui i regolamenti dell'esecutivo.
Per contro, la disciplina della durata rientra nelle caratteristiche dei buoni postali, rimessa alla discrezionalità del legislatore secondario, come correttamente rilevato dal primo giudice, il quale ha evidenziato che la caratteristica dei buoni della serie AA/BB era quella di incrementare in maniera significativa l'investimento – raddoppiandolo o triplicandolo – in un tempo breve di durata, laddove i buoni postali ordinari si caratterizzano per un rendimento superiore a fronte di una durata ultranovennale. Dai rilievi che precedono discende la legittimità dell'art. 7 D.M. 16.6.1984, istitutivo della serie AB di buoni postali fruttiferi a termine. Ciò posto, rileva la Corte che l'indicazione “a termine” è riportata, in carattere maiuscolo, sul fronte dei buoni e, sul retro degli stessi, sono riportate l'indicazione “a termine” (“Buono postale fruttifero a termine emesso il 5.10.1985”), l'indicazione della durata (“Il presente buono ha la durata di 5 o 8 anni”), la quantificazione della somma da riscuotersi alla scadenza del termine (“alla scadenza verrà corrisposta la somma sotto specificata, comprensiva di capitale ed interessi” modificata con timbro sovrascritto e in lettere maiuscole “l'importo raddoppia dopo 5 anni e triplica dopo 9 anni, nei primi tre anni il BFP frutta l'otto,50% e dal quarto all'ottavo anno il 10,50% per i bimestri il nono anno il 12,50%”), con la precisazione, in calce, del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal titolo (“Il buono non riscosso al compimento dell'8° anno cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1 gennaio del nono anno solare successivo a quello di emissione”).
Come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, i ricorrenti erano tenuti a leggere il fronte e il retro dei buoni postali, al fine di apprezzare le condizioni di rimborso dei buoni. Invero, la lettura delle informazioni riportate nel fronte e nel retro di tali buoni postali avrebbe certamente consentito ai ricorrenti (odierni appellanti) di apprendere di avere acquistato buoni postali a termine – di durata massima di otto anni – e non già buoni postali ordinari – di durata ultranovennale e, in definitiva, di avere acquistato buoni postali con una durata e scadenza inferiori rispetto a quelle ordinarie.
Dal che ne discende che il dedotto errore in cui sono incorsi i ricorrenti nella sottoscrizione dei titoli è ascrivibile agli stessi.
Né a tale riguardo può invocarsi la sussistenza di un obbligo di di CP_1 consegna agli appellanti di un foglio informativo riportante la durata e scadenza dei titoli, atteso che la consegna al cliente del Foglio Informativo – contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali – è stata prevista con il D.M. 19.12.2000 (art. 6), entrato in vigore successivamente alla sottoscrizione dei titoli da parte degli appellanti (avvenuta in data 5.10.1985), sicché, a tale data, nessun obbligo di consegna del Foglio Informativo era posto a carico di , i cui CP_1
pag. 7/8 doveri di informazione e trasparenza sono stati adeguatamente assolti attraverso la indicazione sul titolo delle caratteristiche dello stesso.
Va, infatti, rilevato che il menzionato decreto aveva previsto che i buoni fruttiferi postali cartacei non dovessero più contenere puntuale indicazione dei rendimenti, delle scadenze e del termine di prescrizione e per questo motivo era stata prevista la consegna del titolo necessariamente corredato da un apposito Foglio informativo, descrittivo delle principali caratteristiche dell'operazione di investimento.
In conclusione, i primi quattro motivi di gravame devono essere rigettati, in quanto infondati.
Il quinto motivo di gravame, relativo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado è fondato e meritevole di accoglimento.
Il giudice di primo grado ha posto le spese di lite a carico dei ricorrenti, secondo il principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Ritiene la Corte che la natura della causa, gli interessi coinvolti, la peculiarità delle questioni trattate e le oscillanti soluzioni date in giurisprudenza al tema della prescrizione dei buoni postali e agli obblighi informativi di possano CP_1 giustificare la compensazione delle spese di lite. L'ordinanza di primo grado deve, quindi, essere parzialmente riformata, con compensazione delle spese di lite fra le parti. L'accoglimento parziale dell'appello e le considerazioni sopra svolte nella trattazione del motivo sulle spese di lite giustificano la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 8.3.2023, così provvede:
1. accoglie il quinto motivo di appello proposto da Parte_1
e e, per l'effetto, compensa fra le parti le spese del giudizio di
[...] Parte_2 primo grado;
2. conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
3. compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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