Sentenza 18 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2018, n. 57084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57084 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ND PI UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo non luogo a provvedere per morte del reo. udito il difensore L'Avv. Fabrizio Cecchetti in sost. dell'Avv. Massimo Neri, chiede l'annullamento senza rinvio per morte del suo assistito.
RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza del 28 novembre 2016, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, esclusa la continuazione, rideterminava la pena inflitta a IE UI ND per il delitto previsto dall'art. 132 d.lgs. n. 385/1993, perché, dal 2006 al 2009, erogava somme a prestito, di rilevante entità (da 20.000 a 2.000.000 di euro), a vari richiedenti, senza essere munito dell'apposita autorizzazione. Nel rigettare i motivi di appello, la Corte territoriale aveva osservato che: - l'attività dell'imputato, di prestatore di somme di denaro, era potenzialmente rivolta all'indistinto pubblico visto che solo alcune delle persone che le avevano ricevute poteva vantare, con lo stesso, pregressi rapporti personali (e la Corte, sul punto, passava in dettagliata rassegna le deposizioni testimoniali assunte) e in considerazione del fatto che l'imputato aveva coinvolto in tale attività anche alcune società a lui facenti capo, un'immobiliare ed un ente operante nel commercio di marmi;
- il numero e l'entità dei prestiti rendeva evidente come tale attività fosse abituale.
2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2 - 1 - Con il primo motivo deduce il vizio di legittimità in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento essenziale del reato contestato, il fatto che l'attività del prevenuto fosse rivolta al pubblico. 2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta vizi di legittimità in relazione al travisamento di alcune prove. 2 - 3 - Con il terzo motivo deduce il vizio di legittimità in relazione alla mancata esclusione dal fascicolo processuale della sentenza di condanna per il delitto di usura pronunciata nei confronti dell'imputato nel 2014 dal Tribunale di Lucca, trattandosi di sentenza non definitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nelle more del giudizio di legittimità l'imputato è deceduto, come è attestato dal certificato prodotto dal suo difensore. La lettura del medesimo atto e l'epigrafe del decreto del giudizio immediato consentono, inoltre, di acclarare che le generalità dell'imputato, indicate nella sentenza impugnata, sono errate e vanno pertanto corrette, in relazione all'anno di nascita, che è il 1934 e non il 1954.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte del reo. Dispone correggersi l'anno di nascita del ricorrente che è il 1934. Così deciso, in Roma il 15 novembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Ger riolp Sf beone CORTE SUPREMA DI CASSAZI