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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.382 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.689/2025 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 26.3.2025 e pubblicata il 9.4.2025, e vertente tra
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Criscoli presso il cui indirizzo pec elettivamente domicilia;
APPELLANTE Email_1
E
e Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n. 689/2025 emessa il 26.3.2025 e pubblicata il 9.4.2025 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, decidendo sulla domanda proposta da e Controparte_1
nei confronti della rideterminava il saldo Controparte_2 Controparte_3
contabile riferito al rapporto di mutuo fondiario intercorso tra le parti e, escluse le somme trattenute a titolo di tasso di mora risultato superiore al tasso soglia ex L.n.108/1996 e rideterminati gli interessi corrispettivi, condannava l'istituto bancario al pagamento della somma di € 12.218,65, oltre interessi, in favore degli attori nonché al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione del 16.5.2025 il in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza sollecitandone la riforma sul rilievo dell'applicazione, da parte del C.t.u., di errati criteri di determinazione dell'usura in riferimento ai tassi di interesse debitori come pattuiti. Pertanto, conveniva dinanzi alla Corte di
Appello di Potenza i sigg. e affinché, previa Controparte_1 Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, in riforma della sentenza medesima fosse accertata la natura non usuraria dei tassi di interesse moratori e corrispettivi pattuiti ed applicati nel corso del rapporto bancario, con conseguente condanna degli appellati alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall'istituto di credito in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Potenza.
I sigg. e non si costituivano nel giudizio di Controparte_1 Controparte_2
merito, ma soltanto nel procedimento ex art.351 co.2 e ss. c.p.c. promosso ai fini della preventiva decisione sull'istanza sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, procedimento definito in data 30.7.2025 con ordinanza di accoglimento dell'istanza.
Per effetto di decreto depositato il 17.9.2025 l'udienza di prima comparizione delle parti fissata per il 14.10.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma entro il termine perentorio all'uopo fissato (h.9,00 del
14.10.2025) nessuna delle parti depositava le note scritte sicché la Corte con provvedimento pubblicato il 14.10.2025 assegnava alle parti nuovo termine perentorio sino al giorno 11.11.2025, ore 9,00, per il deposito delle note scritte, come previsto dall'art. 127 ter co.4 c.p.c.
Ancora una volta nessuna delle parti costituite depositava le note scritte entro il termine perentorio fissato con il provvedimento pubblicato il 14.10.2025.
MOTIVI della DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art.127 ter co.4 c.p.c. in ragione del mancato deposito di note scritte entro due successivi termini, perentori per legge, fissati dalla Corte.
L'art.127 ter c.p.c., disciplinante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, al comma 2 stabilisce: “Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note”.
Nel caso in esame, con il decreto ex art.127 ter c.p.c. depositato il 17.9.2025 l'udienza di prima comparizione delle parti fissata per il 14.10.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ed è stato assegnato alle parti il termine perentorio sino alle h.9,00 del 14.10.2025 per il deposito stesso. Entro il detto termine nessuna delle parti ha depositato le note scritte.
L'art.127 ter c.p.c., al comma 4 stabilisce espressamente che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
pag. 2 In aderenza al dettato della norma appena evocata la Corte, preso atto del mancato deposito telematico di note scritte entro il termine perentorio (sino alle h.9,00 del 14.10.2025) fissato con il decreto ex art.127 ter c.p.c. depositato il 17.9.2025, con ordinanza pubblicata il 14.10.2025 ha assegnato alle parti un nuovo termine perentorio sino al giorno 11.11.2025, ore 9,00, per il deposito delle note scritte.
Ancora una volta nessuna delle parti costituite ha depositato le note scritte entro il termine perentorio fissato.
È opportuno precisare che l'art.127 ter co.2 e 4 c.p.c. è stato introdotto dal D.Lgs. n.149/2022 ed a decorrere dall'1.1.2023 è immediatamente operativo anche nei procedimenti civili a tale data già pendenti davanti alla Corte di Appello.
Inoltre, la espressa qualificazione normativa dei menzionati termini come “perentori” comporta che, una volta che ciascuno di essi sia giunto a scadenza, sia precluso alle parti di fare luogo al deposito delle note scritte e che, ove il deposito comunque avvenga oltre la scadenza del termine, le note depositate non abbiano nessuna validità ed efficacia processuale ed il giudice non possa tenerne conto.
Pertanto, per effetto del mancato deposito, ad opera delle parti costituite, di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nei termini perentori ex art.127 ter c.p.c. fissati per due volte consecutive va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo.
Al riguardo, va rilevato che a norma dell'art.307 ult.co.c.p.c. - nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69 – “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Ai sensi dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Nel caso di specie il giudizio tra le parti è stato instaurato in primo grado con ricorso notificato il
23.12.2014, sicché l'art.307 ult.co. c.p.c. nella nuova formulazione trova senz'altro applicazione.
Peraltro, la disposizione processuale dell'art.307 ult.co. c.p.c. anche nella sua precedente formulazione prevedeva che l'estinzione del processo per inattività delle parti venisse dichiarata con sentenza del collegio se dinanzi a questo essa fosse stata eccepita.
Né può dubitarsi che l'art.307 ult.co. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, atteso il richiamo operato dall'art.359 c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In aderenza al dettato dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il pag. 3 passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art.310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico della parte costituita che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n.689/2025 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 26.3.2025 e pubblicata il 9.4.2025, proposto dal in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione del 16.5.2025 notificato nei confronti di e ogni altra istanza, difesa, eccezione e Controparte_1 Controparte_2
deduzione assorbita, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c.;
- Dichiara il passaggio in giudicato della sentenza n.689/2025 emessa dal Tribunale di
Potenza in composizione monocratica il 26.3.2025 e pubblicata il 9.4.2025;
- Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio.
Così deciso il giorno 12 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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