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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1329/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1329/2022 tra Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
Parte_3
CONVENUTO/I
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 10,55 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per e l'avv. BOLOGNESI MAURO Parte_1 Parte_2
Per essuno compare Controparte_1 Parte_3
Il cl L'avv. Bolognesi precisa le conclusioni come da note conclusive e chiede che la causa venga decisa Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio esonerando la parte dal ricomparire per la lettura della sentenza. All'esito, alle ore 16,43, pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale .
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1329/2022 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNESI MAURO e presso il suo studio C.F._2 elettivamente domiciliato in Novara, v.le Dante Alighieri n. 43/E presso il difensore avv.
BOLOGNESI MAURO, giusta procura agli atti;
ricorrenti contro
C.F. ), e C.F. Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), C.F._4 resistenti contumaci
Avente ad oggetto: locazione- risarcimento danni;
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Novara Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare tenuti e pertanto condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni quantificati in euro 5.050, o in quell'altra somma che sarà determinata in corso di causa, oltre spese di CTU e CTP. Con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore delle spese di causa
Fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
e per sentirli dichiarare tenuti e pertanto condannare, in via tra loro CP_2 CP_3 solidale, al risarcimento dei danni che quantificava in euro 5.050.
A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano: (a) di aver concesso in locazione ad uso abitativo con canone concordato le porzioni immobiliari site nel comune di Novara censite al Catasto Fabbricati pagina 2 di 6 al foglio 134 particella 525 , Subalterno 10, via Maestra Torrion Quartara 83, Piano T-0001, zona 3 cat.
A/2, classe 3, 7 vani, rendita Euro 542,28; Subalterno 23, via Maestra Torrion Quartara 87bis, Piano T, zona 3 cat. C/6, classe 5, 30 mq., rendita Euro 35,64 oltre la cantina di pertinenza;
(b) che il contratto aveva una durata di anni tre, dal 1 novembre 2020 e fino al 31 ottobre 2023, al canone annuo di €.
6.000,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di €. 500,00 ciascuna, entro il dieci di ogni mese;
(c) che la locazione aveva avuto termine il 14 marzo 2022 con l'avvenuta riconsegna delle unità immobiliari e la restituzione delle chiavi;
(d) che nel corso della locazione i conduttori avevano arrecato danni all'appartamento e più precisamente alle pareti, agli infissi, all'impianto elettrico e termico, per come evidenziati dalle fotografie riportate nella perizia di parte prodotta come doc. 4. (d) che in particolare tutte le zanzariere delle porte finestre risultavano tagliate;
da 2 porte finestre risultano asportate piccole parti rovinando il serramento;
nel bagno grande una parte del muro di separazione con la camera risultava bucato da parte a parte in corrispondenza dello scarico della lavatrice;
nel bagno più piccolo erano state verniciate tutte le piastrelle e poi incisi graffi sulle stesse con un chiodo o una chiave;
in molte prese elettriche erano stati tolti i frutti e rotti i ganci di supporto delle placche;
le valvole termostatiche dei termosifoni, per un totale di 8, erano state portate via;
- sul balcone era stato siliconato lungo i bordi un profilo metallico a L.
Nonostante la ritualità della notifica i convenuti non si costituivano in giudizio.
Disposto il mutamento di rito con provvedimento del 01.03.2023, assunte le prove orali e dato sfogo alla chiesta CTU, all'udienza odierna la causa giunge in decisione.
Orbene così riportato sommariamente i tratti della controversia deve preliminarmente, attesa la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dichiararsi la contumacia dei convenuti.
Nel merito deve osservarsi quanto segue.
Il teste tecnico che ha redatto la perizia versata in atti a seguito di sopralluogo, ha Testimone_1 confermato di aver trovato l'appartamento nelle condizioni descritte nell'elaborato peritale sub doc. 4 di parte ricorrente e di aver riscontrato danni alle pareti, agli infissi, all'impianto elettrico e termico, per come evidenziati dalle fotografie riportate nella perizia. In particolare tutte le zanzariere delle porte finestre risultavano tagliate;
da 2 porte finestre risultano asportate piccole parti;
- una parte del muro di separazione del bagno grande con la camera risultava bucato da parte a parte in corrispondenza dello scarico della lavatrice;
- le piastrelle del bagno più piccolo erano state verniciate e poi incisi graffi sulle stesse con un chiodo o una chiave;
- molte prese elettriche risultano prive dei frutti e i ganci di supporto delle placche rotte;
le valvole termostatiche dei termosifoni, per un totale di 8, asportate;
sul balcone lungo i bordi un profilo metallico a L. risultava siliconato.
pagina 3 di 6 La ctu espletata in corso di causa ha evidenziato che “I danni riscontrati sull'immobile sono riportati nella relazione redatta dall'Arch. e nello specifico sono: - Zanzariere tagliate - Due Testimone_1 porte finestre danneggiate presumibilmente da animali domestici - Foro passante nella tramezza di separazione tra bagno e camera in corrispondenza dello scarico della lavatrice - è rimosso il doccino della vasca ed è stato lasciato un mobile lavabo - Nel bagno piccolo sono state verniciate le piastrelle che sono state successivamente danneggiate rimuovendo parte della vernice e realizzando incisioni sulle stesse - Sono stati rimossi numerosi frutti dalle prese elettriche danneggiando anche le placche - Sono state rimosse tutte le valvole termostatiche - Sul balcone è stato posato con silicone un profilo metallico lungo i bordi. Durante il sopralluogo effettuato il CTU ha potuto rilevare di persona quanto segue: - Le due porte finestre presentano segni di danni da parte di animali. Il bordino metallico è stato rimosso e sono presenti segni di silicone, le zanzariere sono state sostituite dai sigg. e , la Parte_4 Pt_5 tramezza di divisione tra camera e bagno è stata riparata a cura dei sigg. e e anche il Pt_1 Pt_2 bagno è stato ripristinato dagli stessi - Il bagno più piccolo è stato rifatto a spese dei sigg. e Parte_4
- Le prese elettriche sono state sostituire e pagate dai sigg. e - Le valvole Pt_5 Parte_4 Pt_5 termostatiche sono state installate nuovamente con spese a carico dei sigg. e . Come Pt_1 Pt_2 indicato in precedenza le opere a carico dei sigg. e sono quelle relative alla Pt_1 Pt_2 sistemazione del bagno più grande e alla fornitura delle nuove valvole termostatiche. A queste si aggiungono le lavorazioni ancora da svolgere relative ai serramenti e al bordino metallico”.
Così riportate le risultanze istruttorie deve evidenziarsi che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta in conformità della descrizione che ne sia fatta dalle parti;
se non si è proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata , si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazione locative . La presunzione di cui all'art. 1590 c.c. . secondo la quale in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa.
Pertanto non trattandosi di presunzione assoluta il conduttore può sempre dimostrare che la cosa non gli sia stata consegnata in buono stato manutenzione.
La Corte Suprema ha affermato che “In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della pagina 4 di 6 restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile”. L'art. 1590 co 2 c.c. contiene, in altri termini, una presunzione relativa di accettazione del bene in buono stato, vincibile con prova contraria, il cui onere è posto a carico del locatore danneggiato, mentre spetta al conduttore, chiamato in giudizio per il risarcimento danni, provare di aver usato il bene in modo conforme alle pattuizioni negoziali e che il deterioramento ed i danni all'immobile si sono verificati per fatti a lui non imputabili.
Nel caso in oggetto, risulta provato che l'immobile era stato consegnato ai conduttori in buono stato come riferito dal teste ( il quale dichiarava di aver visionato l'immobile qualche anno Testimone_1 primo e che lo stesso non presentava i danni poi riscontrati) e che all'atto della sua restituzione presentasse i danni lamentati.
Pertanto, provati il buono stato dell'immobile al momento della consegna e i lamentati danni all'atto della riconsegna, incombeva a parte convenuta dimostrare di aver utilizzato l'immobile in modo conforme alle pattuizioni contrattuali e che i lamentati danni si erano verificati per fatti alla stessa non imputabili. Senonchè i resistenti non si sono neppure costituiti in giudizio disinteressandosi completamente dell'esito del giudizio.
Detto ciò deve però evidenziarsi che il principio secondo il quale il conduttore deve restituire l'immobile nello stato in cui l'ha ricevuto , salvo il deterioramento dovuto all'uso, va contemperato con il principio , posto alla base di ogni azione risarcitoria, secondo il quale il danno va ripagato solo se effettivamente e concretamente ha comportato una diminuzione patrimoniale nel soggetto che lo ha subito. Sul punto il Supremo Consesso ha avuto modo di affermare che “L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se, in concreto, non è derivato un danno al patrimonio del creditore, neppure nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1590 c.c. Ne consegue che il conduttore non è tenuto al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della stessa in conformità del contratto, per particolari circostanze non è conseguito un danno patrimoniale al locatore”( cfr. Cass
Civ. 8526/20).
Del resto se la richiesta risarcitoria avanzata da parte ricorrente aveva come scopo quello di compensare i danni inizialmente subiti e dunque di rimettere il patrimonio nella medesima situazione in cui si era trovato senza l'evento dannoso, ciò è già avvenuto materialmente, ma ad opera di un terzo soggetto. Infatti come emerso in sede di CTU la maggior parte dei danni accertati sono stati eliminati a cura ed a spese del nuovo proprietario dell'immobile e non vi è prova che l'odierna parte ricorrente se pagina 5 di 6 ne sia accollate le spese. Ne sul punto il ricorrente ha provato di aver subito una contrazione del proprio patrimonio per la vendita dell'immobile ad un prezzo inferiore proprio per la presenza dei danni lamentati danni.
In ogni caso, all'esito del giudizio, non sono stati provati ( e ancor prima allegati) gli esborsi di spesa sostenuti per eliminare i danni subiti all'immobile. Pertanto, si deve ribadire il principio per cui se la parte proprietaria non ha provato esborsi di spesa per ricondurre i locali alle condizioni di manutenzione inizialmente esistenti al momento dell'avvio della locazione, nulla potrà esserle riconosciuto.
Quindi, la domanda andrà disattesa.
Le spese di lite , attesa la contumacia dei resistenti, andranno integralmente compensate.
Le spese di CTU come liquidate in atti andranno definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta ogni contraria istanza , eccezione e deduzione così pronuncia:
Rigetta la domanda;
Compensa integralmente le spese di lite;
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU come liquidate in atti.
Novara, 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1329/2022 tra Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
Parte_3
CONVENUTO/I
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 10,55 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per e l'avv. BOLOGNESI MAURO Parte_1 Parte_2
Per essuno compare Controparte_1 Parte_3
Il cl L'avv. Bolognesi precisa le conclusioni come da note conclusive e chiede che la causa venga decisa Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio esonerando la parte dal ricomparire per la lettura della sentenza. All'esito, alle ore 16,43, pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale .
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1329/2022 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNESI MAURO e presso il suo studio C.F._2 elettivamente domiciliato in Novara, v.le Dante Alighieri n. 43/E presso il difensore avv.
BOLOGNESI MAURO, giusta procura agli atti;
ricorrenti contro
C.F. ), e C.F. Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), C.F._4 resistenti contumaci
Avente ad oggetto: locazione- risarcimento danni;
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Novara Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare tenuti e pertanto condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni quantificati in euro 5.050, o in quell'altra somma che sarà determinata in corso di causa, oltre spese di CTU e CTP. Con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore delle spese di causa
Fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
e per sentirli dichiarare tenuti e pertanto condannare, in via tra loro CP_2 CP_3 solidale, al risarcimento dei danni che quantificava in euro 5.050.
A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano: (a) di aver concesso in locazione ad uso abitativo con canone concordato le porzioni immobiliari site nel comune di Novara censite al Catasto Fabbricati pagina 2 di 6 al foglio 134 particella 525 , Subalterno 10, via Maestra Torrion Quartara 83, Piano T-0001, zona 3 cat.
A/2, classe 3, 7 vani, rendita Euro 542,28; Subalterno 23, via Maestra Torrion Quartara 87bis, Piano T, zona 3 cat. C/6, classe 5, 30 mq., rendita Euro 35,64 oltre la cantina di pertinenza;
(b) che il contratto aveva una durata di anni tre, dal 1 novembre 2020 e fino al 31 ottobre 2023, al canone annuo di €.
6.000,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di €. 500,00 ciascuna, entro il dieci di ogni mese;
(c) che la locazione aveva avuto termine il 14 marzo 2022 con l'avvenuta riconsegna delle unità immobiliari e la restituzione delle chiavi;
(d) che nel corso della locazione i conduttori avevano arrecato danni all'appartamento e più precisamente alle pareti, agli infissi, all'impianto elettrico e termico, per come evidenziati dalle fotografie riportate nella perizia di parte prodotta come doc. 4. (d) che in particolare tutte le zanzariere delle porte finestre risultavano tagliate;
da 2 porte finestre risultano asportate piccole parti rovinando il serramento;
nel bagno grande una parte del muro di separazione con la camera risultava bucato da parte a parte in corrispondenza dello scarico della lavatrice;
nel bagno più piccolo erano state verniciate tutte le piastrelle e poi incisi graffi sulle stesse con un chiodo o una chiave;
in molte prese elettriche erano stati tolti i frutti e rotti i ganci di supporto delle placche;
le valvole termostatiche dei termosifoni, per un totale di 8, erano state portate via;
- sul balcone era stato siliconato lungo i bordi un profilo metallico a L.
Nonostante la ritualità della notifica i convenuti non si costituivano in giudizio.
Disposto il mutamento di rito con provvedimento del 01.03.2023, assunte le prove orali e dato sfogo alla chiesta CTU, all'udienza odierna la causa giunge in decisione.
Orbene così riportato sommariamente i tratti della controversia deve preliminarmente, attesa la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dichiararsi la contumacia dei convenuti.
Nel merito deve osservarsi quanto segue.
Il teste tecnico che ha redatto la perizia versata in atti a seguito di sopralluogo, ha Testimone_1 confermato di aver trovato l'appartamento nelle condizioni descritte nell'elaborato peritale sub doc. 4 di parte ricorrente e di aver riscontrato danni alle pareti, agli infissi, all'impianto elettrico e termico, per come evidenziati dalle fotografie riportate nella perizia. In particolare tutte le zanzariere delle porte finestre risultavano tagliate;
da 2 porte finestre risultano asportate piccole parti;
- una parte del muro di separazione del bagno grande con la camera risultava bucato da parte a parte in corrispondenza dello scarico della lavatrice;
- le piastrelle del bagno più piccolo erano state verniciate e poi incisi graffi sulle stesse con un chiodo o una chiave;
- molte prese elettriche risultano prive dei frutti e i ganci di supporto delle placche rotte;
le valvole termostatiche dei termosifoni, per un totale di 8, asportate;
sul balcone lungo i bordi un profilo metallico a L. risultava siliconato.
pagina 3 di 6 La ctu espletata in corso di causa ha evidenziato che “I danni riscontrati sull'immobile sono riportati nella relazione redatta dall'Arch. e nello specifico sono: - Zanzariere tagliate - Due Testimone_1 porte finestre danneggiate presumibilmente da animali domestici - Foro passante nella tramezza di separazione tra bagno e camera in corrispondenza dello scarico della lavatrice - è rimosso il doccino della vasca ed è stato lasciato un mobile lavabo - Nel bagno piccolo sono state verniciate le piastrelle che sono state successivamente danneggiate rimuovendo parte della vernice e realizzando incisioni sulle stesse - Sono stati rimossi numerosi frutti dalle prese elettriche danneggiando anche le placche - Sono state rimosse tutte le valvole termostatiche - Sul balcone è stato posato con silicone un profilo metallico lungo i bordi. Durante il sopralluogo effettuato il CTU ha potuto rilevare di persona quanto segue: - Le due porte finestre presentano segni di danni da parte di animali. Il bordino metallico è stato rimosso e sono presenti segni di silicone, le zanzariere sono state sostituite dai sigg. e , la Parte_4 Pt_5 tramezza di divisione tra camera e bagno è stata riparata a cura dei sigg. e e anche il Pt_1 Pt_2 bagno è stato ripristinato dagli stessi - Il bagno più piccolo è stato rifatto a spese dei sigg. e Parte_4
- Le prese elettriche sono state sostituire e pagate dai sigg. e - Le valvole Pt_5 Parte_4 Pt_5 termostatiche sono state installate nuovamente con spese a carico dei sigg. e . Come Pt_1 Pt_2 indicato in precedenza le opere a carico dei sigg. e sono quelle relative alla Pt_1 Pt_2 sistemazione del bagno più grande e alla fornitura delle nuove valvole termostatiche. A queste si aggiungono le lavorazioni ancora da svolgere relative ai serramenti e al bordino metallico”.
Così riportate le risultanze istruttorie deve evidenziarsi che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta in conformità della descrizione che ne sia fatta dalle parti;
se non si è proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata , si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazione locative . La presunzione di cui all'art. 1590 c.c. . secondo la quale in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa.
Pertanto non trattandosi di presunzione assoluta il conduttore può sempre dimostrare che la cosa non gli sia stata consegnata in buono stato manutenzione.
La Corte Suprema ha affermato che “In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della pagina 4 di 6 restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile”. L'art. 1590 co 2 c.c. contiene, in altri termini, una presunzione relativa di accettazione del bene in buono stato, vincibile con prova contraria, il cui onere è posto a carico del locatore danneggiato, mentre spetta al conduttore, chiamato in giudizio per il risarcimento danni, provare di aver usato il bene in modo conforme alle pattuizioni negoziali e che il deterioramento ed i danni all'immobile si sono verificati per fatti a lui non imputabili.
Nel caso in oggetto, risulta provato che l'immobile era stato consegnato ai conduttori in buono stato come riferito dal teste ( il quale dichiarava di aver visionato l'immobile qualche anno Testimone_1 primo e che lo stesso non presentava i danni poi riscontrati) e che all'atto della sua restituzione presentasse i danni lamentati.
Pertanto, provati il buono stato dell'immobile al momento della consegna e i lamentati danni all'atto della riconsegna, incombeva a parte convenuta dimostrare di aver utilizzato l'immobile in modo conforme alle pattuizioni contrattuali e che i lamentati danni si erano verificati per fatti alla stessa non imputabili. Senonchè i resistenti non si sono neppure costituiti in giudizio disinteressandosi completamente dell'esito del giudizio.
Detto ciò deve però evidenziarsi che il principio secondo il quale il conduttore deve restituire l'immobile nello stato in cui l'ha ricevuto , salvo il deterioramento dovuto all'uso, va contemperato con il principio , posto alla base di ogni azione risarcitoria, secondo il quale il danno va ripagato solo se effettivamente e concretamente ha comportato una diminuzione patrimoniale nel soggetto che lo ha subito. Sul punto il Supremo Consesso ha avuto modo di affermare che “L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se, in concreto, non è derivato un danno al patrimonio del creditore, neppure nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1590 c.c. Ne consegue che il conduttore non è tenuto al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della stessa in conformità del contratto, per particolari circostanze non è conseguito un danno patrimoniale al locatore”( cfr. Cass
Civ. 8526/20).
Del resto se la richiesta risarcitoria avanzata da parte ricorrente aveva come scopo quello di compensare i danni inizialmente subiti e dunque di rimettere il patrimonio nella medesima situazione in cui si era trovato senza l'evento dannoso, ciò è già avvenuto materialmente, ma ad opera di un terzo soggetto. Infatti come emerso in sede di CTU la maggior parte dei danni accertati sono stati eliminati a cura ed a spese del nuovo proprietario dell'immobile e non vi è prova che l'odierna parte ricorrente se pagina 5 di 6 ne sia accollate le spese. Ne sul punto il ricorrente ha provato di aver subito una contrazione del proprio patrimonio per la vendita dell'immobile ad un prezzo inferiore proprio per la presenza dei danni lamentati danni.
In ogni caso, all'esito del giudizio, non sono stati provati ( e ancor prima allegati) gli esborsi di spesa sostenuti per eliminare i danni subiti all'immobile. Pertanto, si deve ribadire il principio per cui se la parte proprietaria non ha provato esborsi di spesa per ricondurre i locali alle condizioni di manutenzione inizialmente esistenti al momento dell'avvio della locazione, nulla potrà esserle riconosciuto.
Quindi, la domanda andrà disattesa.
Le spese di lite , attesa la contumacia dei resistenti, andranno integralmente compensate.
Le spese di CTU come liquidate in atti andranno definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta ogni contraria istanza , eccezione e deduzione così pronuncia:
Rigetta la domanda;
Compensa integralmente le spese di lite;
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU come liquidate in atti.
Novara, 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
pagina 6 di 6