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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2911 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Buggè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2911 /2024 promossa da:
, c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CATERINA NERI e dall'avv. ADRIANA P.IVA_1
SICLARI,
ATTORE
Contro
, c.f. , e per essa Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, c.f. , rappresentante e difesa dall'avv. NICOLA GAETANO, CP_2 P.IVA_3
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato il 22.11.2024 la
[...]
a socio unico (di seguito Parte_2 Pt_1 proponeva opposizione ex art. 615 cpc all'atto di precetto notificato da
[...]
(di seguito per l'importo di euro Controparte_1 CP_1
259.316,62, in forza di sentenza n.741/2023 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
in via cautelare chiedeva la sospensione del titolo azionato, nel merito chiedeva di “ dichiarare che l'opponente nulla deve alla Controparte_1
in forza del titolo azionato in quanto soggetto non titolare del
[...] credito per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare
l'inefficacia del precetto notificato in data 22 Ottobre 2024 con vittoria di spese, diritti ed onorari;
” con vittoria di spese e competenze di lite.
II. La convenuta si costituiva con comparsa del 8.7.2024 e chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione.
III. Le parti depositavano memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.; l'istruttoria si svolgeva per via documentale e all'udienza del 22.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
IV. Il giudizio cautelare, iscritto al n. 2911-1/24, si concludeva con ordinanza del
23.7.2025, con cui veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
V. L'odierna opponente contestava la legittimazione di alla riscossione del CP_1 credito azionato, sia in relazione all'azionabilità del titolo esecutivo, sia con riferimento alla titolarità del credito derivante dalla cessione del contratto. In merito al primo profilo, l'opponente affermava la non azionabilità del titolo da parte di in quanto lo stesso prevedeva statuizioni soltanto in favore del creditore CP_1 originario CA UO;
in particolare, la sentenza di appello avrebbe dato solo atto dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di senza alcuna statuizione in suo favore. CP_1
In merito al secondo profilo, l'opponente contestava la legittimazione attiva derivante dalle cessioni in blocco dei crediti, per mancanza di prova dell'inclusione del credito nelle molteplici cessioni di crediti in blocco succedutesi negli anni.
VI. La chiedeva il rigetto dell'opposizione, produceva documentazione a CP_1 riprova della cessione del credito e della propria legittimazione sostanziale e processuale all'azione esecutiva intrapresa.
VII. Esaminando gli atti di causa e i documenti prodotti, si rileva che sebbene in comparsa conclusionale abbia chiesto di “Dichiarare non perfezionato il Pt_1 contraddittorio in sede di appello stante la non chiarezza del legittimato passivamente alla luce degli atti di intervento depositati in corso di giudizio, tuttavia la Corte d'Appello, con la sentenza allegata agli atti, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Pertanto, eventuali vizi relativi alla sentenza non possono trovare ingresso nella fase di opposizione a precetto, ma dovevano essere fatti valere con l'impugnazione del provvedimento di merito. VIII. In merito alla legittimazione attiva scaturente dalla cessione del credito, si rileva quanto segue.
IX. Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio e delle memorie si evince che l'opponente eccepisce la mancata prova della inclusione del credito nella operazione di cessione, non ritenendo a ciò sufficiente il mero adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla legge (art. 58 TUB); pertanto richiede la produzione del contratto di cessione al fine di provare la titolarità del credito in capo al cessionario, si veda memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., ove l'opponente sostiene che “La prova della titolarità del credito passa necessariamente dalla produzione del contratto di cessione (…)”
(pag.4).
X. Preliminarmente, come chiarito dalla giurisprudenza, occorre distinguere la questione della prova dell'esistenza della cessione (ovvero dell'effetto traslativo correlato all'operazione di cessione) dalla prova dell'inclusione del credito nella cessione ai fini della titolarità dello stesso in capo al cessionario. Infatti, la Corte di
Cassazione ha chiarito che “È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
2.7 Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n.
17944/2023, cit. supra). Sul punto, va però chiarito che, in tali casi (ed anche nel caso qui oggi in esame), la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non potrà essere più sindacabile in sede di legittimità, per lo meno nei termini qui avanzati dalla parte ricorrente, che ha declinato, invero, vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge e non già, nel modo appropriato, il vizio di cui all'art. 360, primo comma,
n. 5, c.p.c.”(sentenza Cass.civile n. 28790/24).
XI. Alla luce del predetto orientamento, è onere del giudice accertare se gli avvisi pubblicati siano sufficienti all'individuazione del credito oggetto della cessione e, in caso negativo, se, sulla base dell'esame complessivo della documentazione complessivamente prodotta, sia provata la titolarità del credito. Nel caso in cui fosse contestata anche l'esistenza della cessione, il contratto di cessione sarebbe oggetto di accertamento, nei termini indicati dalla Cassazione;
tuttavia, nel caso in esame viene richiesta la sua produzione solo al fine di provare l'inclusione del credito, il cui accertamento è, come suddetto, demandato alla valutazione del giudice sulla base degli elementi probatori allegati e depositati in atti.
XII. Infatti, l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla legge, come chiarito dalla giurisprudenza, pur assolvendo alla necessità di portare a conoscenza degli interessati (in primis, i debitori ceduti) l'avvenuta cessione e il suo contenuto, può non essere sufficiente alla prova della titolarità del credito ai fini della legitimatio ad causam. Infatti, nell'ord. 17944/2023, la Cassazione ha precisato che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
XIII. Ebbene, nel caso di specie la ha prodotto: un documento dal quale si CP_1 evince che in data 19/01/2018 “CA UO S.p.A. ha ceduto a
[...]
, talune attività, passività e Controparte_3 rapporti” non meglio identificati;
un ulteriore documento dal quale si desume che “in data 11 aprile 2018 i Commissari Liquidatori della Controparte_3
e della entrambe in liquidazione coatta amministrativa, hanno Parte_3 ceduto alla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A., che li ha acquistati per il tramite e per conto di due Patrimoni Destinati costituiti con il medesimo decreto ministeriale, i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti a ; un Controparte_4 comunicato stampa che dà atto di quest'ultima cessione.
XIV. Tali documenti sono sufficienti a dare prova dell'esistenza della cessione in blocco dei crediti, tuttavia, non sono sufficienti a dimostrare anche l'inclusione del credito azionato nella cessione, al fine di configurare la titolarità del credito ceduto in capo al cessionario.
XV. Orbene, nel corso del giudizio, esattamente con memorie ex art. 171 ter c.p.c. n.2)
(allegato, doc. d) del 27.9.2025, ha integrato la documentazione già in atti CP_1 con ulteriore documento, ovvero di atto con cui il cedente dichiara espressamente l'inclusione del credito, oggetto del presente giudizio, nell'ambito della operazione di cessione di cui sopra. La dichiarazione risulta completa e precisa, infatti individua in modo specifico le varie posizioni debitorie riferibili al G.V.C.. In base a semplice raffronto documentale è possibile verificare che vi è coincidenza dei crediti ceduti con le posizioni creditorie numericamente identificate ed accertate nel titolo esecutivo.
Infatti, la sentenza di appello, in premessa, individua il credito portato da CA
UO, richiamando esattamente le posizioni debitorie come segue “(…) - €
90.596,87 oltre interessi in ragione del saldo a debito sul c/c ordinario n. 142379; -
€ 66.897,61 oltre interessi in ragione del saldo a debito sul c/anticipi n. 197675; €
89.598,86 oltre interessi in ragione dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 346058313 (di cui € 34.060,40 per n. 22 rate scadute
e non pagate ed € 55.538,46 per capitale residuo).”; le medesime posizioni sono riscontrabili nella dichiarazione del credito proveniente dalla cedente. Peraltro, non può non rilevarsi che la stessa sentenza dà atto della incorporazione di CA UO in , ovvero della cessione del credito. Controparte_3
XVI. La documentazione sopra esaminata consente di ritenere provata l'inclusione dei crediti azionati nella cessione in favore di con conseguente prova della CP_1 legittimazione attiva di quest'ultima sia sostanziale che processuale.
XVII. Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
XVIII. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sia per il giudizio cautelare sia per il giudizio di merito con esclusione delle fasi istruttoria e decisionale, secondo i parametri del DM 55/2014, ai valori minimi.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.g. n.2911/24 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite della fase cautelare che liquida in euro 1.727,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge, e della fase di merito che liquida in euro 2.090,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 01.12.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Buggè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2911 /2024 promossa da:
, c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CATERINA NERI e dall'avv. ADRIANA P.IVA_1
SICLARI,
ATTORE
Contro
, c.f. , e per essa Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, c.f. , rappresentante e difesa dall'avv. NICOLA GAETANO, CP_2 P.IVA_3
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato il 22.11.2024 la
[...]
a socio unico (di seguito Parte_2 Pt_1 proponeva opposizione ex art. 615 cpc all'atto di precetto notificato da
[...]
(di seguito per l'importo di euro Controparte_1 CP_1
259.316,62, in forza di sentenza n.741/2023 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
in via cautelare chiedeva la sospensione del titolo azionato, nel merito chiedeva di “ dichiarare che l'opponente nulla deve alla Controparte_1
in forza del titolo azionato in quanto soggetto non titolare del
[...] credito per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare
l'inefficacia del precetto notificato in data 22 Ottobre 2024 con vittoria di spese, diritti ed onorari;
” con vittoria di spese e competenze di lite.
II. La convenuta si costituiva con comparsa del 8.7.2024 e chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione.
III. Le parti depositavano memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.; l'istruttoria si svolgeva per via documentale e all'udienza del 22.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
IV. Il giudizio cautelare, iscritto al n. 2911-1/24, si concludeva con ordinanza del
23.7.2025, con cui veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
V. L'odierna opponente contestava la legittimazione di alla riscossione del CP_1 credito azionato, sia in relazione all'azionabilità del titolo esecutivo, sia con riferimento alla titolarità del credito derivante dalla cessione del contratto. In merito al primo profilo, l'opponente affermava la non azionabilità del titolo da parte di in quanto lo stesso prevedeva statuizioni soltanto in favore del creditore CP_1 originario CA UO;
in particolare, la sentenza di appello avrebbe dato solo atto dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di senza alcuna statuizione in suo favore. CP_1
In merito al secondo profilo, l'opponente contestava la legittimazione attiva derivante dalle cessioni in blocco dei crediti, per mancanza di prova dell'inclusione del credito nelle molteplici cessioni di crediti in blocco succedutesi negli anni.
VI. La chiedeva il rigetto dell'opposizione, produceva documentazione a CP_1 riprova della cessione del credito e della propria legittimazione sostanziale e processuale all'azione esecutiva intrapresa.
VII. Esaminando gli atti di causa e i documenti prodotti, si rileva che sebbene in comparsa conclusionale abbia chiesto di “Dichiarare non perfezionato il Pt_1 contraddittorio in sede di appello stante la non chiarezza del legittimato passivamente alla luce degli atti di intervento depositati in corso di giudizio, tuttavia la Corte d'Appello, con la sentenza allegata agli atti, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Pertanto, eventuali vizi relativi alla sentenza non possono trovare ingresso nella fase di opposizione a precetto, ma dovevano essere fatti valere con l'impugnazione del provvedimento di merito. VIII. In merito alla legittimazione attiva scaturente dalla cessione del credito, si rileva quanto segue.
IX. Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio e delle memorie si evince che l'opponente eccepisce la mancata prova della inclusione del credito nella operazione di cessione, non ritenendo a ciò sufficiente il mero adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla legge (art. 58 TUB); pertanto richiede la produzione del contratto di cessione al fine di provare la titolarità del credito in capo al cessionario, si veda memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., ove l'opponente sostiene che “La prova della titolarità del credito passa necessariamente dalla produzione del contratto di cessione (…)”
(pag.4).
X. Preliminarmente, come chiarito dalla giurisprudenza, occorre distinguere la questione della prova dell'esistenza della cessione (ovvero dell'effetto traslativo correlato all'operazione di cessione) dalla prova dell'inclusione del credito nella cessione ai fini della titolarità dello stesso in capo al cessionario. Infatti, la Corte di
Cassazione ha chiarito che “È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
2.7 Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n.
17944/2023, cit. supra). Sul punto, va però chiarito che, in tali casi (ed anche nel caso qui oggi in esame), la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non potrà essere più sindacabile in sede di legittimità, per lo meno nei termini qui avanzati dalla parte ricorrente, che ha declinato, invero, vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge e non già, nel modo appropriato, il vizio di cui all'art. 360, primo comma,
n. 5, c.p.c.”(sentenza Cass.civile n. 28790/24).
XI. Alla luce del predetto orientamento, è onere del giudice accertare se gli avvisi pubblicati siano sufficienti all'individuazione del credito oggetto della cessione e, in caso negativo, se, sulla base dell'esame complessivo della documentazione complessivamente prodotta, sia provata la titolarità del credito. Nel caso in cui fosse contestata anche l'esistenza della cessione, il contratto di cessione sarebbe oggetto di accertamento, nei termini indicati dalla Cassazione;
tuttavia, nel caso in esame viene richiesta la sua produzione solo al fine di provare l'inclusione del credito, il cui accertamento è, come suddetto, demandato alla valutazione del giudice sulla base degli elementi probatori allegati e depositati in atti.
XII. Infatti, l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla legge, come chiarito dalla giurisprudenza, pur assolvendo alla necessità di portare a conoscenza degli interessati (in primis, i debitori ceduti) l'avvenuta cessione e il suo contenuto, può non essere sufficiente alla prova della titolarità del credito ai fini della legitimatio ad causam. Infatti, nell'ord. 17944/2023, la Cassazione ha precisato che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
XIII. Ebbene, nel caso di specie la ha prodotto: un documento dal quale si CP_1 evince che in data 19/01/2018 “CA UO S.p.A. ha ceduto a
[...]
, talune attività, passività e Controparte_3 rapporti” non meglio identificati;
un ulteriore documento dal quale si desume che “in data 11 aprile 2018 i Commissari Liquidatori della Controparte_3
e della entrambe in liquidazione coatta amministrativa, hanno Parte_3 ceduto alla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A., che li ha acquistati per il tramite e per conto di due Patrimoni Destinati costituiti con il medesimo decreto ministeriale, i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti a ; un Controparte_4 comunicato stampa che dà atto di quest'ultima cessione.
XIV. Tali documenti sono sufficienti a dare prova dell'esistenza della cessione in blocco dei crediti, tuttavia, non sono sufficienti a dimostrare anche l'inclusione del credito azionato nella cessione, al fine di configurare la titolarità del credito ceduto in capo al cessionario.
XV. Orbene, nel corso del giudizio, esattamente con memorie ex art. 171 ter c.p.c. n.2)
(allegato, doc. d) del 27.9.2025, ha integrato la documentazione già in atti CP_1 con ulteriore documento, ovvero di atto con cui il cedente dichiara espressamente l'inclusione del credito, oggetto del presente giudizio, nell'ambito della operazione di cessione di cui sopra. La dichiarazione risulta completa e precisa, infatti individua in modo specifico le varie posizioni debitorie riferibili al G.V.C.. In base a semplice raffronto documentale è possibile verificare che vi è coincidenza dei crediti ceduti con le posizioni creditorie numericamente identificate ed accertate nel titolo esecutivo.
Infatti, la sentenza di appello, in premessa, individua il credito portato da CA
UO, richiamando esattamente le posizioni debitorie come segue “(…) - €
90.596,87 oltre interessi in ragione del saldo a debito sul c/c ordinario n. 142379; -
€ 66.897,61 oltre interessi in ragione del saldo a debito sul c/anticipi n. 197675; €
89.598,86 oltre interessi in ragione dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 346058313 (di cui € 34.060,40 per n. 22 rate scadute
e non pagate ed € 55.538,46 per capitale residuo).”; le medesime posizioni sono riscontrabili nella dichiarazione del credito proveniente dalla cedente. Peraltro, non può non rilevarsi che la stessa sentenza dà atto della incorporazione di CA UO in , ovvero della cessione del credito. Controparte_3
XVI. La documentazione sopra esaminata consente di ritenere provata l'inclusione dei crediti azionati nella cessione in favore di con conseguente prova della CP_1 legittimazione attiva di quest'ultima sia sostanziale che processuale.
XVII. Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
XVIII. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sia per il giudizio cautelare sia per il giudizio di merito con esclusione delle fasi istruttoria e decisionale, secondo i parametri del DM 55/2014, ai valori minimi.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.g. n.2911/24 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite della fase cautelare che liquida in euro 1.727,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge, e della fase di merito che liquida in euro 2.090,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 01.12.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè