Art. 61. (Categorie speciali)
Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.
Nei casi previsti dall' articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601 , e dall' articolo 9 della legge 29 settembre 1967, n. 946 , la presenza dell'assistente del docente non vedente e' facoltativa.
Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - e' riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.
Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, e' ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.
Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946 .
Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori, nonche' agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.
Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.
Nei casi previsti dall' articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601 , e dall' articolo 9 della legge 29 settembre 1967, n. 946 , la presenza dell'assistente del docente non vedente e' facoltativa.
Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - e' riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.
Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, e' ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.
Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946 .
Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori, nonche' agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.