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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2024, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25525 R.G. 2019, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Marino
ATTORE
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Corvino
CONVENUTA
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti reiteravano le conclusioni e le istanze svolte in corso di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante, nella premessa della citazione introduttiva del presente giudizio, ha riferito di aver intrattenuto con la banca convenuta, fin dagli anni '90, alcuni rapporti di conto corrente ordinario (n. 9667 e n. 2618) con concessione di apertura di credito, con successivi impianti di numerosi conti anticipo (tutti dettagliatamente elencati nella premessa della citazione) le cui competenze erano state costantemente addebitate sui predetti menzionati conti correnti.
Ha aggiunto che secondo quanto prospettato dalla banca alla data del 8-08-2019 il c/c n. 9667 aveva un saldo a debito della correntista di Euro 48.574,40 mentre il c/c n. 2618 aveva un saldo a debito della medesima correntista di Euro 40,18.
L'istante, in relazione ai predetti rapporti di conto corrente, ha dedotto in modo assai particolareggiato (che qui si sintetizza): che il contratto non contemplava alcuna specifica convenzione per interessi superiori al tasso legale;
che era stata percepita dalla banca una commissione di massimo scoperto ed altri oneri mai concordati;
che nemmeno i giorni di valuta erano stati previsti in contratto;
che era stata applicata illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a danno di essa istante;
che era stata superata la soglia usura. Sulla base di tali premesse l'istante conveniva davanti a questo Tribunale la banca in epigrafe indicata per sentire accertare la reale situazione contabile dei rapporti per cui è causa ed il reale saldo dei suddetti conti e sentire condannare la alla restituzione di quanto CP_1
illegittimamente addebitato e percepito.
Instauratosi il contraddittorio la Banca convenuta resisteva alla domanda eccependo, tra l'altro, la prescrizione delle pretese attoree.
Venendo all'esame del merito devono svolgersi alcune premesse di carattere generale in ordine alla rilevanza della mancata tempestiva contestazione degli estratti conto inviati dalla al cliente, invocata dalla parte convenuta al fine di paralizzare la domanda attorea. CP_1
In effetti deve ritenersi che l'estratto conto bancario va considerato un mero documento contabile cosicchè l'invio dell'estratto conto, predisposto unilateralmente dalla svolge CP_1
una funzione essenzialmente informativa in ordine allo svolgimento del rapporto. La mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla al cliente può perciò rendere CP_1
inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile, ma non pregiudica la possibilità per il correntista di contestare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti (cfr. Cass. n. 4140/1995). In particolare le contestazioni attinenti alla nullità della clausole contrattuali da parte del cliente non possono essere considerate alla stregua di doglianze relative ad errori formali afferenti alle singole partite dell'estratto conto essendo invece attinenti alla stessa efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti annotati nell'estratto conto e come tali sono regolate dalle norme generali dei contratti.
La domanda attorea va pertanto esaminata – come da specifica richiesta principale dell'istante
(cfr. conclusioni atto di citazione introduttivo del giudizio) - innanzitutto sotto il profilo dell'accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti alla data del 8-08-2019 o meglio, all'esito del mandato conferito al CTU, alla data del 29-11-2019 per il conto 9667 ed alla data del 23-
10-2019 per il conto 2618 (e ciò sulla base della documentazione esibita).
Il CTU ha esaminato la documentazione esibita dalle parti ed ha proceduto, sulla scorta del mandato conferitogli, alla elaborazione di ipotesi di ricalcolo al fine di rideterminare il saldo effettivo dei rapporti in oggetto.
Nel procedere alla individuazione della ipotesi (tra quelle che, conformemente al mandato ricevuto, il CTU ha alternativamente enucleato) idonea effettivamente a rideterminare il saldo dei rapporti intercorrenti tra le parti, vanno affrontate alcune questioni che tra esse parti restano decisamente in contestazione (cfr. da ultimo le memorie conclusionali e di replica depositate nei termini).
In atti il CTU ha potuto esaminare, con riferimento ai c/c n in questione gli estratti conto (ma alcuni mancano) relativi al periodo dal gennaio 1991.
In effetti, con riferimento al c/c 9667 (per il c/c n. 2618 non sono sorte sostanziali contestazioni sul punto tra le parti), pur riscontrandosi una frammentarietà degli estratti conto a partire dal 2002 deve ritenersi, con il CTU, che le lacune documentali risultano colmate dalle schede contabili depositate dalla parte istante con la seconda memoria depositata entro il II termine previsto dal vecchio testo dell'art. 183, comma 6, cpc.
Del conto corrente n. 9667 non si ha documentazione contrattuale di apertura per cui non è contrattualmente indicato il tasso di interessi, non è prevista capitalizzazione, non è stato regolato il regime delle valute e delle spese., non risulta pattuita né la CMS né la commissione di utilizzo.
In relazione alla eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta il CTU ha proceduto ad effettuare, in via alternativa, il ricalcolo degli atti di pagamento (rimesse solutorie) ossia il ricalcolo dei versamenti effettuati in assenza di fido o extra fido anteriori di oltre 10 anni rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione (coincidente con la domanda giudiziale). In effetti l'eccezione di prescrizione troverebbe fondamento nella circostanza che, nel caso di specie, secondo la banca non risultano formalizzati, come anche rilevato dal CTU, affidamenti nel periodo dei dieci anni antecedenti.
Tuttavia deve considerarsi che l'istante, nella citazione introduttiva del presente giudizio, ha specificamente indicato anche l'ammontare delle aperture di credito concesse dalla banca, invocando sostanzialmente l'esistenza di un “fido di fatto”. A fronte di tale specifica allegazione la banca convenuta non ha contestato i presupposti idonei a far ritenere sussistente un fido di fatto ma si è limitata a dedurre che nessun affidamento era stato concesso con contratto scritto.
Orbene deve qui condividersi l'orientamento da ultimo seguito dalla Suprema Corte (n.
34997/2023) secondo cui la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse può essere fornita anche con presunzioni da cui evincere la conclusione del contratto di aperura di credito soprattutto allorchè tale contratto sia stato concluso prima della entrata in vigore della
L. 154 del 1992 e del dlgs 385 del 1993 o quando, come nel caso di specie pure è accaduto, il correntista non faccia valere la nullità del contratto per vizio di forma. Orbene nel caso di specie, l'esistenza di un fido di fatto (o meglio non formalizzato per iscritto) quale prospettato dalla parte istante emerge univocamente già solo dallo stesso contegno delle parti nella gestione del conto alla luce della stabilità e non occasionalità della esposizione debitoria del conto tale da escludere una mera tolleranza da parte della banca (la quale ha addebitato costantemente commissioni di massimo scoperto calcolate sul picco dell'utilizzato ed altre commissioni tutte compatibili solo con l'affidamento del conto).
Correttamente inoltre il CTU, nell'enucleare la ipotesi di rideterminazione del saldo, ha proceduto – in preciso adempimento del mandato conferitogli - escludendo dal conteggio qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista non contrattualmente prevista nel corso del rapporto, fatta eccezione delle imposte e delle tasse dovute per legge.
Il CTU – giova ripeterlo – ha correttamente adempiuto al mandato ricevuto. In effetti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere del correntista che agisce fornire la prova degli addebiti illeciti mediante la produzione della intera sequenza degli estratti conto relativi a tutto il periodo di durata contrattuale del rapporto. Tale prova – che è sempre onere del correntista fornire quando è il correntista ad agire in giudizio – può anche essere fornita attraverso indicazioni certe e complete che consentano comunque di affermare quale sia il saldo effettivamente maturato all'inizio del periodo per il quale sono stati prodotti gli estratti (cfr. Cass. n. 11543/2019). Nel caso di specie, tale prova – alla luce degli estratti conto esibiti e dell'ulteriore documentazione contabile – è stata sufficiente a consentire al CTU il ricalcolo del saldo.
In definitiva – ed in applicazione dei criteri sopra individuati – il saldo del c/c n. 9667 va rideterminato (non essendovi rimesse solutorie prescritte) alla data del 29-11-2019 in Euro
601.096,56 a credito per la parte istante mentre il saldo del c/c n. 2618 va rideterminato alla data del 23-10-2019 in Euro 324.940,76 a debito della parte istante (correntista).
Il CTU ha – nella relazione peritale – quantificato in complessive Euro 276.155,80 il credito totale residuo della correntista istante operando una sottrazione tra quanto ad essa dovuto dalla banca (Euro 601.096,56) e quanto da essa dovuto alla banca (Euro 324.940,76).
Il CTU ha cioè operato una sostanziale compensazione dei reciproci crediti.
Il procedimento seguito dal CTU non può sul punto essere condiviso.
Invero l'art. 1853 cc prevede effettivamente che se tra la banca ed il correntista esistono (come nella specie) più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario. La norma prevede perciò una vera e propria compensazione (relativa a diversi rapporti) di tipo legale la quale, tuttavia, richiede comunque una dichiarazione da parte del soggetto interessato di volersene avvalere non potendo essere tale compensazione rilevata di ufficio
(cfr. Cass. ord. n. 7142/29018; sent. n. 17914/2019; ord. n. 5638/2024).
Nel caso di specie non solo la banca convenuta non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di quanto eventualmente ad essa dovuto dalla correntista, ma nemmeno ha mai invocato – se non per la prima volta solo tardivamente in memoria di replica – la compensazione prevista dall'art. 1853 cc.
In conseguenza, fermo restando l'accertamento del credito in favore della banca in relazione al c/c 2618 per Euro 324.940,76, la banca medesima va condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 601.096,56, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Invero non può accedersi alla richiesta attorea di corresponsione di ulteriori interessi. Come già ritenuto in precedenti pronunce di questo Tribunale, trattandosi comunque di azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi, in assenza di prova della mala fede dell'accipiens, non possono che decorrere dalla data della domanda giudiziale ed in misura legale non potendosi applicare in materia di indebito oggettivo la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1284 cc.
L'esito complessivo della lite comporta che le spese processuali vadano poste a carico della parte convenuta così come le spese di CTU, provvisoriamente poste a carico di entrambe le parti in uguale misura, già liquidate in virtù dell'apposito decreto emesso in corso di causa.
Le spese si liquidano in dispositivo tenuto conto della reale e non eccessiva difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1
in persona del Curatore pro tempore nei confronti di
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore così provvede:
[...]
dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente n. 9667 intercorrente tra le parti era pari alla data del 29-11-2019 a Euro 601.096,56 a credito della parte istante ed a debito della banca convenuta;
dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente n. 2618 intercorrente tra le parti era pari alla data del 23-10-2019 a Euro 324.940,76 a debito della parte istante ed a credito della banca convenuta;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte istante della somma complessiva di Euro 601.096,56 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
rigetta per il resto la domanda attorea;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte istante, spese che liquida in complessive Euro 11.900,oo (di cui Euro 9.700,oo compreso 15% per spese generali a titolo di compensi ed Euro 2.100,oo per spese vive), oltre iva e cpa e pone definitivamente a carico della sola banca convenuta le spese di CTU come già liquidate in virtù di apposito decreto emesso in corso di causa.
Così deciso in Napoli in data 26 marzo 2024
IL GIUDICE UNICO