Ordinanza collegiale 1 aprile 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/06/2025, n. 11909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11909 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11909/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05730/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5730 del 2021, proposto da KA CC, TA IM, NC AN, NC LB, IU ZZ, AL OL, LI ER RZ, ER RA, IA CC, AN CA, EL AC, RI OS NO, EL EA, IA IS, CR CA, VI NT, EN CA, EL RB, LO AR, UM AR, UR TA, VI TU, AS AL, EL, NC IR, IN IR, AB IR, ER IT, MI CO, NN OR, IA OR, VI NE, RI DA ST, AE ST, EL D'EL, IA De FI, NN De ST, NA ED, NA DE AR, ES OL DE RE, QU CO DEl'TT, RI DEl'VA, LU MB, NN Di RI, IT IO, NT FE, AN AR, AV ER, RI FE, FR NZ, IA AL OR, RC US, NA UZ, AD RR, EL NN, IU AS, MI ZI, EL TO, AN La NE, RU PO, LO LA, ER TE, RI US, RK RI, EM CO, ANs RT, IA ZO, SI ER, ET TR, RI OI, OC TA, LA OR, AN UC, CRo DE, ID NI, FR LA, LI NE, AE NI, IU CO, NL CO, RE NA, LU IC, RA AS, NC LO, ES IA, IU RE PO, ID RI TA SI CC, NNmaria OC, TA OV, RI SS, AN IU AL, OR SA, IV CA, NN CA, IU RL, HE CE, AN EN, RI ET EP, RG IL, LE LL, PI ST, NZ UD, AR EL, NNmamaria TE, IA ES, AN TO, SE OM, NN EO, ER AR, RI NA SO, NN AI, RI UT, NO IA, NC TA RA, ER RA, RI TI SE, RE RI, TI VI, NN ITle, IU IO, AN AR, VI ER, OS TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzina RE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RE SS in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del D.M. 3 marzo 2021 n. 50 che ha indetto la procedura di aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia per il Personale A.T.A. – triennio scolastico 2021/2023 nella parte in cui:
- all'art. 2, comma 5 lett. G) – REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO ALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA – prescrive che “ I titoli di studio per l'accesso al profilo di Collaboratore Scolastico sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008 ”, escludendo i ricorrenti che possiedono il Diploma di Scuola Secondaria di primo grado;
- all'art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando la specifica piattaforma predisposta dal Ministero (tramite credenziali SPID ovvero servizio POLIS), in quanto tale procedura telematica consente di compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso soltanto ai candidati in possesso del titolo di accesso richiesto dalla procedura, con esclusione dei ricorrenti; e nella parte in cui prevede che “ Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione ”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare.
E PER LA DECLARATORIA
del diritto dei ricorrenti a essere ammessi a partecipare alla procedura di aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia per il Personale A.T.A. – triennio scolastico 2021/2023, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria e Ufficio Scolastico Regionale Veneto;Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa ET Giudice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale in oggetto, recante la disciplina procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, nella parte in cui richiede il possesso un titolo di studio superiore alla licenza media;
Considerato che con ordinanza n. 6519/2025 il Collegio ha prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. dubbi in ordine alla persistenza dell’interesse al ricorso, con possibile improcedibilità dello stesso, non avendo i ricorrenti, secondo quanto desumibile dall’esame degli atti di causa, provveduto a proporre un’azione impugnatoria avverso gli atti successivi e conseguenti all’avversato d.m. 3 marzo 2021 n. 50, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale A.T.A. – triennio scolastico 2021/2023 di cui è causa ( i.e. segnatamente la relativa graduatoria definitiva);
Considerato che con memoria depositata in riscontro alla suddetta ordinanza le parti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per avere ottenuto – nelle more di definizione del presente giudizio – il bene della vita rivendicato;
Ritenuto che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.;
Ritenuti, infine, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 marzo 2025 e 6 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
NC RIni, Primo Referendario
ET Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET Giudice | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO