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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2316 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alberto Grimaudo e dall'avv. Mariangela Miceli e
Controparte_1
, CF/p.iva in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, CONTUMACE e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: inquadramento definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze dell' resistente sin dal 2012; CP_1
- di aver svolto la prestazione, sino al 2018, presso il Centro per l'impiego di Trapani, con inquadramento nel liv. B1;
- che, “con nota protocollata al n. 36045 del 27/03/2018 … l'Assessorato Regionale trasmetteva la scheda relativa all'applicazione del CCRL e il sig.
risultava, a far data dal giorno 8/06/2012 inquadrato al livello C1”; Pt_1
- che, “con nota prot. N. 39109 del 4/04/2018, l'assessorato annullava la nota n. 36045 del 27/03/2018, ricollocando pertanto il sig. alla categoria B1 a Pt_1 far data dalla presa in servizio presso il Centro per l'impiego di Trapani del giorno 1/08/2012”;
- che, con successiva nota del 12/04/2018, l'Assessorato evidenziava
“l'attribuzione, a decorrere dalla data di assunzione, di un errato importo di voce stipendiale “stipendio tabellare mensile” € 969,45 contro € 898,95 spettanti”, e preannunciava poi il prossimo recupero delle somme indebitamente erogate mediante trattenute mensili. 1 - Che le mansioni concretamente svolte dal ricorrente, sin dal 2012, andavano inquadrate nel livello C1, anziché nel livello B1. Chiede quindi l'accertamento del fatto che “l'inquadramento contrattuale CCNL del sig. , … per il titolo di studio conseguito, a far data dall'assunzione Parte_1 sia collocabile nel livello C1”, con condanna dell'Ente resistente a procedere “al pagamento delle differenze retributive” e alla consequenziale “regolarizzazione della posizione contributiva”.
Si è costituito in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_2
(posto che i dipendenti della non sono iscritti ad una gestione Controparte_1 previdenziale ed evidenziando che, in ogni caso, parete del debito contributivo CP_2 in questione sarebbe estinto per prescrizione.
L'Assessorato resistente è rimasto contumace.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' dal CP_2 momento che, a norma della L.R. Sicilia n. 21/86, la gestione della previdenza per i dipendenti della è affidata al Fondo per il pagamento del Controparte_1 trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale.
Venendo al merito, il ricorso è infondato.
Va premesso che, a norma dell'all. A al CCNL funzioni locali, appartengono alla categoria “B” i lavoratori “che svolgono attività caratterizzate da:
- Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
- Relazioni con gli utenti di natura diretta”. A titolo esemplificativo, la disposizione contrattuale menziona: i lavoratori che, nel campo amministrativo, provvedono alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando appositi softwares, alla gestione della posta in arrivo e in partenza, degli archivi, e di viaggi e riunioni. I lavoratori che provvedono alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico (ad es. l'installazione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente) e che coordinano, dal punto di vista operativo, altro personale addetto all'impianto.
2 Nel profilo C, invece, vanno inquadrati, sempre a norma dell'allegato A al CCNL funzioni locali, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”. L'esemplificazione dei profili comprende: i lavoratori che, anche coordinando altri addetti, provvedono alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;
i lavoratori che svolgono attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Alla luce di tali premesse vanno analizzate le allegazioni attoree. A pag. 8 dell'atto introduttivo si elencano le attività espletate dal ricorrente come segue: “raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati o di altre informazioni di natura complessa. Riceve documenti e atti ai fini di una rendicontazione. … Rilascia copie, certificati ed estratti. Ha funzioni di segretariato, classificazione e fascicolazione e – elemento di fondamentale importanza - relazioni organizzative interne anche di natura negoziale, relazioni con gli utenti di natura diretta, complessa e negoziale. Nell'operare usa apparecchiature e linguaggi informatici di uso corrente come office, email et simila”.
Ebbene: è evidente che le attività appena elencate (al netto delle allegazioni inerenti a profili schiettamente valutativi) hanno talvolta contenuto talvolta generico, talaltra investono profili meramente operativi (nel senso che non delineano mansioni “di concetto”, come invece richiesto dal mansionario sopra riportato) e talaltra ancora attengono ad aspetti irrilevanti ai fini del decidere. In particolare:
- La “raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati o di altre informazioni” è allegazione eccessivamente generica, non essendo chiari né la tipologia di dati e informazioni che vengono raccolti (si badi che il CCNL menziona fra i profili esemplificativi la raccolta di dati “nel campo amministrativo, tecnico e contabile”), né le modalità di esecuzione dell'attività di raccolta. Va infatti rimarcato che l'inquadramento nel profilo C richiede pur sempre che le mansioni abbiano contenuto “di concetto” e non meramente operativo, con
“significativa ampiezza delle soluzioni possibili” per superare problemi di media difficoltà e correlata responsabilità di risultato. Ebbene: l'allegazione
3 attorea è troppo generica per far emergere i nodi problematici appena evidenziati, ben potendo essere l'attività di raccolta espletata in modo meccanico, senza margine di discrezionalità e senza necessità di risolvere alcuna problematica, quindi, senza particolari responsabilità di risultato.
- “Riceve documenti e atti ai fini di una rendicontazione” … “Rilascia copie, certificati ed estratti”: si tratta di attività meramente operative e non “di concetto”, come invece richiesto dal mansionario sopra riportato. Il fatto che il ricorrente abbia ammesso (si deve ritenere, a questo punto, con valenza confessoria) di aver regolarmente svolto tali compiti, pacificamente inquadrabili nel livello B, atteso il loro carattere meramente esecutivo, va quindi tenuto in debita considerazione a sfavore del lavoratore.
- “Ha funzioni di segretariato, classificazione e fascicolazione” anche tale allegazione è insufficiente a far comprendere quale fosse il grado di autonomia e di responsabilità del ricorrente, ovvero, quale fosse l'entità dei problemi da risolvere. La “classificazione” e la “fascicolazione” sono attività meramente esecutive, salvo che non si alleghino (e dimostrino) circostanze che esprimano l'impiego di un qualche margine di discrezionalità (ad es. circa i criteri da seguire nell'espletamento delle medesime).
- “usa apparecchiature e linguaggi informatici di uso corrente come office, email et simila”: si tratta di un fatto irrilevante, dal momento che pure il lavoratore inquadrato nel liv. B, a norma del CCNL, svolge la propria attività “utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura”.
- Intrattiene “relazioni organizzative interne anche di natura negoziale, relazioni con gli utenti di natura diretta, complessa e negoziale”: si tratta di un'affermazione che è in parte apodittica e in parte insufficiente. Premesso che pure il lavoratore inquadrato nel liv. B intrattiene relazioni organizzative interne e relazioni esterne, la linea di demarcazione investe il grado di complessità delle relazioni interne e il carattere diretto o indiretto di quelle con le altre istituzioni. Ebbene: dal contenuto del ricorso non si evince il carattere di complessità delle relazioni intrattenute (essendo apodittica la qualificazione data dallo stesso ricorrente). Peraltro, la sottoscrizione dei
“patti di servizio” (all. 7), nonostante l'indubbio carattere negoziale degli stessi, non appare espressiva di un reale margine di autonomia negoziale ma, al contrario, sembra essere un'attività ciclostilata e meramente operativa (il contenuto dei patti è sostanzialmente il medesimo per tutti i contratti depositati). In ogni caso, anche a voler superate la precedente osservazione, è evidente che la mera sottoscrizione di tali patti non può integrare, da sola, tutti gli elementi indicati dalla fonte collettiva come caratterizzanti l'inquadramento nel profilo C;
come detto sopra, infatti, gli altri requisiti declinati dalla disposizione (come la discrezionalità operativa, la complessità dei problemi da risolvere, la responsabilità di risultato etc.) non emergono in alcun modo dalle allegazioni attoree. Anche a voler ravvisare nella stipula di detti patti di servizio, quindi, l'impiego di un vero e proprio potere negoziale,
4 tale elemento, da solo considerato, non sarebbe comunque sufficiente a pronunciare l'accoglimento del ricorso.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che le allegazioni del ricorrente siano ontologicamente inidonee a consentire l'accoglimento del ricorso, pur a voler ritenere come dimostrati i fatti riferiti nell'atto introduttivo. Per tali ragioni, non sono state accolte le richieste istruttorie articolate in ricorso.
Nulla sulle spese di lite in ordine ai rapporti fra il ricorrente e l'Assessorato resistente, attesa la contumacia di quest'ultimo. Per quanto invece concerne i rapporti fra il ricorrente e l' attesa la fondatezza CP_2 dell'eccezione preliminare sollevata dall' , va pronunciata condanna di parte CP_2 ricorrente secondo la regola della soccombenza. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile con basso grado di difficoltà) e dello svolgimento delle attività di studio, introduzione e trattazione della controversia;
viene operata una decurtazione del 50% attesa la definizione “in rito” della controversia nei confronti dell' . CP_2
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
- Rigetta il ricorso nel merito;
- Nulla sulle spese nei rapporti fra il ricorrente e l'Assessorato resistente;
- Condanna
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' CP_2 che liquida in complessivi € 3.550,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alberto Grimaudo e dall'avv. Mariangela Miceli e
Controparte_1
, CF/p.iva in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, CONTUMACE e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: inquadramento definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze dell' resistente sin dal 2012; CP_1
- di aver svolto la prestazione, sino al 2018, presso il Centro per l'impiego di Trapani, con inquadramento nel liv. B1;
- che, “con nota protocollata al n. 36045 del 27/03/2018 … l'Assessorato Regionale trasmetteva la scheda relativa all'applicazione del CCRL e il sig.
risultava, a far data dal giorno 8/06/2012 inquadrato al livello C1”; Pt_1
- che, “con nota prot. N. 39109 del 4/04/2018, l'assessorato annullava la nota n. 36045 del 27/03/2018, ricollocando pertanto il sig. alla categoria B1 a Pt_1 far data dalla presa in servizio presso il Centro per l'impiego di Trapani del giorno 1/08/2012”;
- che, con successiva nota del 12/04/2018, l'Assessorato evidenziava
“l'attribuzione, a decorrere dalla data di assunzione, di un errato importo di voce stipendiale “stipendio tabellare mensile” € 969,45 contro € 898,95 spettanti”, e preannunciava poi il prossimo recupero delle somme indebitamente erogate mediante trattenute mensili. 1 - Che le mansioni concretamente svolte dal ricorrente, sin dal 2012, andavano inquadrate nel livello C1, anziché nel livello B1. Chiede quindi l'accertamento del fatto che “l'inquadramento contrattuale CCNL del sig. , … per il titolo di studio conseguito, a far data dall'assunzione Parte_1 sia collocabile nel livello C1”, con condanna dell'Ente resistente a procedere “al pagamento delle differenze retributive” e alla consequenziale “regolarizzazione della posizione contributiva”.
Si è costituito in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_2
(posto che i dipendenti della non sono iscritti ad una gestione Controparte_1 previdenziale ed evidenziando che, in ogni caso, parete del debito contributivo CP_2 in questione sarebbe estinto per prescrizione.
L'Assessorato resistente è rimasto contumace.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' dal CP_2 momento che, a norma della L.R. Sicilia n. 21/86, la gestione della previdenza per i dipendenti della è affidata al Fondo per il pagamento del Controparte_1 trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale.
Venendo al merito, il ricorso è infondato.
Va premesso che, a norma dell'all. A al CCNL funzioni locali, appartengono alla categoria “B” i lavoratori “che svolgono attività caratterizzate da:
- Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
- Relazioni con gli utenti di natura diretta”. A titolo esemplificativo, la disposizione contrattuale menziona: i lavoratori che, nel campo amministrativo, provvedono alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando appositi softwares, alla gestione della posta in arrivo e in partenza, degli archivi, e di viaggi e riunioni. I lavoratori che provvedono alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico (ad es. l'installazione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente) e che coordinano, dal punto di vista operativo, altro personale addetto all'impianto.
2 Nel profilo C, invece, vanno inquadrati, sempre a norma dell'allegato A al CCNL funzioni locali, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”. L'esemplificazione dei profili comprende: i lavoratori che, anche coordinando altri addetti, provvedono alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;
i lavoratori che svolgono attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Alla luce di tali premesse vanno analizzate le allegazioni attoree. A pag. 8 dell'atto introduttivo si elencano le attività espletate dal ricorrente come segue: “raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati o di altre informazioni di natura complessa. Riceve documenti e atti ai fini di una rendicontazione. … Rilascia copie, certificati ed estratti. Ha funzioni di segretariato, classificazione e fascicolazione e – elemento di fondamentale importanza - relazioni organizzative interne anche di natura negoziale, relazioni con gli utenti di natura diretta, complessa e negoziale. Nell'operare usa apparecchiature e linguaggi informatici di uso corrente come office, email et simila”.
Ebbene: è evidente che le attività appena elencate (al netto delle allegazioni inerenti a profili schiettamente valutativi) hanno talvolta contenuto talvolta generico, talaltra investono profili meramente operativi (nel senso che non delineano mansioni “di concetto”, come invece richiesto dal mansionario sopra riportato) e talaltra ancora attengono ad aspetti irrilevanti ai fini del decidere. In particolare:
- La “raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati o di altre informazioni” è allegazione eccessivamente generica, non essendo chiari né la tipologia di dati e informazioni che vengono raccolti (si badi che il CCNL menziona fra i profili esemplificativi la raccolta di dati “nel campo amministrativo, tecnico e contabile”), né le modalità di esecuzione dell'attività di raccolta. Va infatti rimarcato che l'inquadramento nel profilo C richiede pur sempre che le mansioni abbiano contenuto “di concetto” e non meramente operativo, con
“significativa ampiezza delle soluzioni possibili” per superare problemi di media difficoltà e correlata responsabilità di risultato. Ebbene: l'allegazione
3 attorea è troppo generica per far emergere i nodi problematici appena evidenziati, ben potendo essere l'attività di raccolta espletata in modo meccanico, senza margine di discrezionalità e senza necessità di risolvere alcuna problematica, quindi, senza particolari responsabilità di risultato.
- “Riceve documenti e atti ai fini di una rendicontazione” … “Rilascia copie, certificati ed estratti”: si tratta di attività meramente operative e non “di concetto”, come invece richiesto dal mansionario sopra riportato. Il fatto che il ricorrente abbia ammesso (si deve ritenere, a questo punto, con valenza confessoria) di aver regolarmente svolto tali compiti, pacificamente inquadrabili nel livello B, atteso il loro carattere meramente esecutivo, va quindi tenuto in debita considerazione a sfavore del lavoratore.
- “Ha funzioni di segretariato, classificazione e fascicolazione” anche tale allegazione è insufficiente a far comprendere quale fosse il grado di autonomia e di responsabilità del ricorrente, ovvero, quale fosse l'entità dei problemi da risolvere. La “classificazione” e la “fascicolazione” sono attività meramente esecutive, salvo che non si alleghino (e dimostrino) circostanze che esprimano l'impiego di un qualche margine di discrezionalità (ad es. circa i criteri da seguire nell'espletamento delle medesime).
- “usa apparecchiature e linguaggi informatici di uso corrente come office, email et simila”: si tratta di un fatto irrilevante, dal momento che pure il lavoratore inquadrato nel liv. B, a norma del CCNL, svolge la propria attività “utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura”.
- Intrattiene “relazioni organizzative interne anche di natura negoziale, relazioni con gli utenti di natura diretta, complessa e negoziale”: si tratta di un'affermazione che è in parte apodittica e in parte insufficiente. Premesso che pure il lavoratore inquadrato nel liv. B intrattiene relazioni organizzative interne e relazioni esterne, la linea di demarcazione investe il grado di complessità delle relazioni interne e il carattere diretto o indiretto di quelle con le altre istituzioni. Ebbene: dal contenuto del ricorso non si evince il carattere di complessità delle relazioni intrattenute (essendo apodittica la qualificazione data dallo stesso ricorrente). Peraltro, la sottoscrizione dei
“patti di servizio” (all. 7), nonostante l'indubbio carattere negoziale degli stessi, non appare espressiva di un reale margine di autonomia negoziale ma, al contrario, sembra essere un'attività ciclostilata e meramente operativa (il contenuto dei patti è sostanzialmente il medesimo per tutti i contratti depositati). In ogni caso, anche a voler superate la precedente osservazione, è evidente che la mera sottoscrizione di tali patti non può integrare, da sola, tutti gli elementi indicati dalla fonte collettiva come caratterizzanti l'inquadramento nel profilo C;
come detto sopra, infatti, gli altri requisiti declinati dalla disposizione (come la discrezionalità operativa, la complessità dei problemi da risolvere, la responsabilità di risultato etc.) non emergono in alcun modo dalle allegazioni attoree. Anche a voler ravvisare nella stipula di detti patti di servizio, quindi, l'impiego di un vero e proprio potere negoziale,
4 tale elemento, da solo considerato, non sarebbe comunque sufficiente a pronunciare l'accoglimento del ricorso.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che le allegazioni del ricorrente siano ontologicamente inidonee a consentire l'accoglimento del ricorso, pur a voler ritenere come dimostrati i fatti riferiti nell'atto introduttivo. Per tali ragioni, non sono state accolte le richieste istruttorie articolate in ricorso.
Nulla sulle spese di lite in ordine ai rapporti fra il ricorrente e l'Assessorato resistente, attesa la contumacia di quest'ultimo. Per quanto invece concerne i rapporti fra il ricorrente e l' attesa la fondatezza CP_2 dell'eccezione preliminare sollevata dall' , va pronunciata condanna di parte CP_2 ricorrente secondo la regola della soccombenza. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile con basso grado di difficoltà) e dello svolgimento delle attività di studio, introduzione e trattazione della controversia;
viene operata una decurtazione del 50% attesa la definizione “in rito” della controversia nei confronti dell' . CP_2
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
- Rigetta il ricorso nel merito;
- Nulla sulle spese nei rapporti fra il ricorrente e l'Assessorato resistente;
- Condanna
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' CP_2 che liquida in complessivi € 3.550,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
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