Ordinanza cautelare 29 maggio 2024
Sentenza 16 agosto 2024
Decreto presidenziale 11 settembre 2024
Ordinanza cautelare 27 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/02/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01610/2025REG.PROV.COLL.
N. 06781/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6781 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, n. 9/11,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 594/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La società -OMISSIS-, con sede a -OMISSIS-(GE) ed operante nel settore dei lavori edili, stradali e in generale di interesse pubblico, è destinataria del provvedimento interdittivo n. 22543 emesso in data 26 marzo 2024 dal Prefetto della Provincia di Genova, a seguito dell’istanza di iscrizione nella cd. white list da essa presentata in data 9 ottobre 2023.
Premesso che soci della società sono, all’attualità, -OMISSIS-, nipote del primo, il quale è anche amministratore unico della società essendone il secondo direttore tecnico, il presupposto motivazionale essenziale del provvedimento interdittivo è individuato dal Prefetto di Genova nella “ inequivocabile vicinanza del predetto -OMISSIS-…pluripregiudicato esponente della locale di ’ndrangheta -OMISSIS-, la cui esistenza è stata accertata giudizialmente ”.
A tale conclusione il Prefetto di Genova è pervenuto sulla scorta degli elementi informativi di seguito illustrati, acquisiti nel corso dell’istruttoria procedimentale culminata con la proposta di adozione della misura interdittiva formulata dal Gruppo Interforze Antimafia in occasione della riunione del 7 febbraio 2024, e che meritano di essere qui posti in risalto, perché atti a sostanziarne la base motivazionale e ad alimentare il ragionamento induttivo che ha messo capo alla prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa della suddetta società:
- in primo luogo, l’interdittiva evidenzia il ruolo inquinante – sia sul piano elettorale-amministrativo che su quello economico – svolto nell’ambito del territorio lavagnese dalla “ locale ” ‘ndranghetista facente capo alle famiglie “ -OMISSIS- ”, a loro volta collegate alle cosche (o più esattamente, nel gergo malavitoso, “ ‘ndrine ”) “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-(RC), nonché la pericolosità dei suoi affiliati, tra i quali il sunnominato -OMISSIS-, all’uopo richiamando la sentenza del Tribunale di Genova n. 2349/2019, confermata in appello, all’esito del processo scaturito dall’indagine denominata “ -OMISSIS- ”, condotta dalla Squadra Mobile di Genova;
- il provvedimento illustra quindi lo spessore criminale del predetto -OMISSIS-, partecipe della “ locale ” di -OMISSIS-ed imputato, nell’ambito del suddetto processo, per il reato di cui all’art. 416- bis c.p., quale responsabile, per conto dell’associazione criminale, dell’attività di stoccaggio e trasporto dei rifiuti, svolta mediante la sua società -OMISSIS-, e della custodia di armi appartenenti alla cosca: fatti per i quali è stato condannato, con la citata sentenza definitiva, alla pena di 7 anni e 10 mesi di reclusione;
- l’interdittiva si sofferma di seguito sulla attuale pericolosità - pur dopo l’avvenuta espiazione della pena - di -OMISSIS-, sottoposto in virtù di tale condizione dal Magistrato di Sorveglianza di Genova alla misura di sicurezza della libertà vigilata, e sulla ulteriore condanna – per il reato di bancarotta fraudolenta – dal medesimo riportata in data 19 settembre 2023;
- il provvedimento analizza poi la figura di -OMISSIS-), richiamando i precedenti penali a suo carico (condanne per omicidio colposo, sottoposizione a procedimento penale, tuttora pendente, per i reati di frode nelle pubbliche forniture e falsità ideologica in atto pubblico, denuncia per il reato di gestioni di rifiuti non autorizzata), i controlli di polizia in occasione dei quali è stato trovato in compagnia di soggetti pregiudicati (tra i quali il nominato -OMISSIS-) e, soprattutto, le frequentazioni con l’esponente ‘ndranghetista -OMISSIS-, risalenti almeno all’anno 2007, cui non è risultato estraneo il nipote -OMISSIS-).
Il provvedimento interdittivo quindi, tenuto conto del contributo partecipativo offerto in sede procedimentale dalla parte interessata ed esposte le ragioni per le quali esso è stato ritenuto inidoneo ad indebolire il descritto quadro indiziario, ha desunto da quest’ultimo, anche alla luce delle pertinenti indicazioni giurisprudenziali, la sussistenza del pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa -OMISSIS- posto a conclusivo fondamento dell’adottata misura limitativa della sua attività economica, con particolare riguardo ai rapporti contrattuali da essa intrattenuti o da instaurare con la P.A..
Avverso il suddetto provvedimento sono insorti la società -OMISSIS- ed il sig. -OMISSIS-, proponendo apposito ricorso dinanzi al T.A.R. per la Liguria e formulando, al fine di ottenerne l’annullamento, le censure fondate sugli assunti di seguito sintetizzati:
- estraneità alle risalenti condanne a carico di -OMISSIS--), per reati peraltro di carattere colposo, di ogni connotazione mafiosa;
- intervenuta archiviazione della denuncia per gestione non autorizzata di rifiuti;
- mera pendenza di un procedimento per i reati di frode nelle pubbliche forniture e falso ideologico in atto pubblico, senza applicazione di misure cautelari ed oggetto di prescrizione maturata nel corso dell’anno 2023;
- estraneità alla sfera mafiosa dei precedenti di polizia a carico di tre dei soggetti in compagnia dei quali il -OMISSIS- è stato controllato e intervenuto accertamento della insussistenza delle irregolarità tributarie contestate dalla Guardia di Finanza al quarto (-OMISSIS-);
- assenza di ogni elemento di ingerenza di -OMISSIS- nell’attività della -OMISSIS- e occasionalità dei contatti di -OMISSIS- con il suddetto, aventi carattere meramente altruistico in quanto determinati dalle difficoltà economiche del primo e dalla sospensione della patente di guida di cui era titolare, come confermato dalla dipendente -OMISSIS-, in rappresentanza della ditta -OMISSIS- in sede procedimentale;
- carenza istruttoria del provvedimento impugnato, avendo omesso la Prefettura di accertare (o comunque valutare) le numerose circostanze atte a contrastare ogni ipotesi di condizionamento mafioso nell’attività di impresa della società -OMISSIS- come l’attestazione SOA da essa conseguita, l’apprezzamento ricevuto da parte dei committenti pubblici e la sua redditività;
- carattere discriminatorio del provvedimento impugnato, il quale impatta in maniera fortemente negativa sulle libertà costituzionali dell’impresa interdetta in mancanza di adeguati elementi giustificativi.
Alla domanda di annullamento la parte ricorrente ha affiancato quella di condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni asseritamente conseguenti al provvedimento impugnato.
Con l’ordinanza n. 104 del 29 maggio 2024, il T.A.R. adito ha accolto l’istanza cautelare della parte ricorrente, “ limitatamente alle procedure di evidenza pubblica la domanda di partecipazione alle quali deve essere presentata entro una data antecedente a quella fissata per la discussione del ricorso nel merito ”, contestualmente fissando la relativa udienza per il giorno 19 luglio 2024.
Quindi, con la sentenza n. 594 del 16 agosto 2024, pronunciata all’esito della suddetta udienza, il T.A.R. per la Liguria ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso relativamente alla posizione di -OMISSIS- “ per difetto di legittimazione, non essendo egli, amministratore unico (e socio) della società attinta dall’interdittiva, titolare di un interesse legittimo (Cons. St., Ad. Plen., 28 gennaio 2022, n. 3) ”, quindi l’ha respinto quanto alla posizione della società interdetta, osservando, tra l’altro, che:
- “ nessuno degli esponenti aziendali…è stato attinto da provvedimenti del giudice penale che dispongano una misura cautelare o il giudizio o che rechino una condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti-spia previsti dall’art. 84, co. 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 ”;
- tuttavia, “ sono i ripetuti contatti e il conseguente rapporto di frequentazione di -OMISSIS- classe -OMISSIS- (quest’ultimo condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.) ad assumere rilevanza essenziale nella motivazione del provvedimento impugnato ”;
- “ trattasi di uno degli elementi atipici da cui la Prefettura…può desumere il tentativo di condizionamento dell’impresa. La valutazione compiuta dall’Amministrazione resistente è fondata su elementi di fatto certi e inequivoci, dal momento che la reiterazione dei contatti in un intervallo di tempo ristretto (pochi mesi; due incontri, peraltro, sono avvenuti in giorni successivi) e di poco successivo alla scarcerazione del -OMISSIS-(avvenuta poco più di due mesi prima rispetto al primo incontro), da un lato, e il carattere risalente (quantomeno al 2007) della conoscenza tra i due soggetti, dall’altro, escludono, al tempo stesso, l’occasionalità e la casualità degli incontri (caratteri, questi ultimi, su cui sono incentrati i motivi di ricorso, sotto questo profilo). D’altra parte, la messa a disposizione del -OMISSIS-dell’autovettura della società non è spiegabile ragionevolmente se non nel senso della sussistenza di un rapporto tra il -OMISSIS-e la -OMISSIS-, volto al tentativo di condizionamento di quest’ultima da parte del primo o all’agevolazione, da parte della -OMISSIS-, delle attività del -OMISSIS-, tuttora riconosciuto come socialmente pericoloso. Né, peraltro, sono credibili le motivazioni addotte da -OMISSIS- classe -OMISSIS- per spiegare detta frequentazione: egli sostiene di essersi limitato ad offrire un pranzo al -OMISSIS-, il quale verserebbe in difficoltà economiche in quanto non percepirebbe più la pensione, ma non spiega in alcun modo l’utilizzo dell’autovettura da parte del -OMISSIS-e, comunque, non sorregge tale allegazione con alcun elemento di prova. L’assoluta inattendibilità della spiegazione alternativa dei fatti (rispetto alla logica e coerente motivazione posta alla base del provvedimento impugnato) fornita dalla società ricorrente consente di ritenere insussistenti i vizi dedotti con riferimento ai presupposti posti alla base dell’informazione interdittiva ”.
La sentenza suindicata costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dalla società originariamente ricorrente.
Questa deduce in primo luogo che la sentenza appellata non indica alcun indizio da cui desumere che l’impresa -OMISSIS- possa essere condizionata dalla criminalità organizzata, con particolare riguardo alla figura di -OMISSIS-, o agevolarla, non avendo tra l’altro mai conferito rifiuti alla discarica gestita dal -OMISSIS-per il tramite della sua società -OMISSIS--OMISSIS-.
Deduce altresì la parte appellante che, secondo la pertinente giurisprudenza, i rapporti di frequentazione assumono rilievo sintomatico allorquando siano indicativi di “ connivenza ”, “ cointeressenza di interessi economici ” e/o accompagnati dal coinvolgimento nei medesimi fatti lato sensu malavitosi: aspetti che nella specie non sono tuttavia indicati né comunque ricorrono.
In particolare, deduce la parte appellante che gli incontri tra -OMISSIS- e -OMISSIS- sono derivati dal rapporto di conoscenza nato quando il secondo non era implicato in vicende di carattere giudiziario e sono stati ispirati dal desiderio del primo di dare soccorso al secondo offrendogli il pranzo presso ristoranti siti in prossimità dei cantieri in cui l’impresa operava, non percependo esso la pensione a seguito della scarcerazione e non disponendo di una automobile.
Lamenta altresì la parte appellante che la sentenza appellata pretende di addossare all’impresa l’onere di dimostrare l’assenza del pericolo di condizionamento e che essa, al pari del provvedimento interdittivo, non indica gli elementi da cui inferire un significativo grado di probabilità a sostegno dell’ipotesi di condizionamento, superiore al 50% rispetto ad ogni spiegazione alternativa, come quella – incentrata sullo spirito di solidarietà dello -OMISSIS- nei confronti del -OMISSIS-– fornita in sede partecipativa.
La parte appellante ripropone quindi le censure formulate in primo grado ed intese a dimostrare la carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato, altresì evidenziando che l’acclarata (dallo stesso T.A.R.) irrilevanza dei precedenti a carico dello -OMISSIS- e dei rapporti dello stesso con soggetti con precedenti di polizia non può non inficiare la complessiva tenuta giustificativa del provvedimento medesimo - tenuto conto che gli elementi raccolti devono assumere significato in connessione con gli altri - privandolo di una base indiziaria adeguatamente puntellata da elementi gravi, precisi e concordanti.
Infine, la società appellante ripropone la domanda risarcitoria formulata in primo grado, lamentando i danni patrimoniali – connessi alla mancata partecipazione alle gare alle quali è stata invitata ed al pericolo di risoluzione dei contratti stipulati, oltre che alla mancata stipulazione di quelli aggiudicati – e quelli all’immagine subiti in conseguenza dell’impugnato provvedimento interdittivo.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’appello, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Genova.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 27 settembre 2024, questa Sezione ha parzialmente accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte appellante, con la motivazione di seguito riportata:
“ Ritenuto che, nella comparazione dei contrapposti interessi ed impregiudicate le valutazioni del Collegio in sede di cognizione nel merito dell’appello, anche tenuto conto della tutela cautelare di cui la parte appellante ha beneficiato in primo grado nonché, nelle more della trattazione collegiale della presente istanza, nel grado di appello, l’esigenza cautelare da essa fatta valere possa essere adeguatamente soddisfatta mediante la sospensione degli effetti della sentenza appellata e, di riflesso, del provvedimento interdittivo impugnato in primo grado, ai soli fini della prosecuzione dei rapporti contrattuali con soggetti pubblici che essa dichiara di avere attualmente in corso, paventando gli effetti risolutivi che il suddetto provvedimento sarebbe suscettibile di riverberare nei confronti degli stessi ”.
Quindi, all’esito dell’odierna udienza pubblica – in vista della quale entrambe le parti del giudizio hanno depositato memorie – il ricorso, ormai maturo per la decisione, è stato trattenuto dal Collegio per la sua definizione nel merito.
La fondatezza dell’appello, anche tenuto conto della memoria depositata dalla difesa erariale in data 22 gennaio 2025, consente di prescindere dalla relativa eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellante.
Occorre muovere dagli esiti raggiunti dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di presupposti per il legittimo esercizio del potere interdittivo, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il pericolo di condizionamento mafioso dell’attività d’impresa sia desunto dai rapporti di frequentazione di coloro che nell’ambito della stessa esercitano un potere direttivo, e comunque suscettibile di influenzarne le strategie operative, con personaggi di cui sia stata accertata, o comunque sia ritenuta plausibile, l’appartenenza ad una associazione criminale di matrice mafiosa ovvero la condivisione degli scopi e delle metodologie di azione che caratterizzano tale tipologia di sodalizi criminosi.
E’ noto che la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1142), nello sforzo di tipizzazione delle situazioni sintomatiche del pericolo di condizionamento da essa posto in essere (ed al quale lo stesso Giudice delle leggi, con la sentenza 29 gennaio 2020, n. 57, ha riconosciuto la funzione di concorrere alla ricostruzione di un sistema di “ tassatività sostanziale ” atto a compensare il vulnus al principio di legalità potenzialmente insito nell’ampiezza della formula legislativa descrittiva dei presupposti del provvedimento interdittivo) ha da tempo assegnato valenza indiziaria ai “ rapporti di parentela ”, alle “ frequentazioni ”, alle “ cointeressenze ”, alle “ vicende anomale dell’impresa ”, alle “ intestazioni fittizie di società ”, al “ ricorso alle c.d. teste di legno ”, allo “ scambio di mezzi e di personale ”, agli “ intrecci societari in ambito familiare ” ecc..
Trattasi, evidentemente, di una indicazione di carattere meramente esemplificativo, sia perché aperta al divenire del fenomeno mafioso ed all’affinamento delle tecniche investigative destinate a sottrarlo al cono d’ombra nel quale abitualmente (ed opportunisticamente) si muove e sviluppa, sia perché la concreta rilevanza indiziaria che le suddette situazioni sono suscettibili di assumere non è definibile una tantum , al pari della fissazione della soglia di pregnanza sintomatica oltrepassata la quale si transita dal mero “ sospetto ” di contiguità criminale alla ragionevole affermazione della sussistenza del pericolo di condizionamento, ma nel quadro di una analisi completa e approfondita del compendio indiziario venutosi di volta in volta a delineare all’esito delle indagini e delle verifiche prefettizie.
Se, infatti, le suddette situazioni sintomatiche forniscono i “ bruti ” dati di fatto, sempre cangianti nel loro concreto atteggiarsi e raggruppabili solo per categorie astratte (ma proprio per questo scarsamente significative sul piano concretamente operativo), dai quali è estrapolabile il pericolo di condizionamento, la chiave di lettura che consente di apprezzarne la reale valenza indiziaria è data dal principio, anch’esso di conio giurisprudenziale, del “ più probabile che non ” ovvero da quello, che ne rappresenta la più matura evoluzione sul piano pretorio, della c.d. “ probabilità cruciale ”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può ( recte , deve) essere adottato quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa debba ritenersi più probabile rispetto a “ tutte le altre ipotesi messe insieme ”, quando cioè essa presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483), a condizione che la valutazione degli elementi sintomatici non sia effettuata in modo atomistico e meccanico, ma complessivo e ragionato, in quanto se un solo elemento singolarmente considerato potrebbe non rivelarsi particolarmente significativo, a diversa conclusione può pervenirsi una volta che esso venga posto in dialettica correlazione con tutti gli altri elementi potenzialmente rilevanti.
Deve inoltre osservarsi, sempre nella prospettiva della definizione dei criteri applicativi che presiedono alla enucleazione del pericolo di condizionamento, che la valutazione dei relativi presupposti - in primo luogo nella sede procedimentale e quindi, a fortiori , in quella processuale - va condotta al di fuori di una prospettiva di tipo rigorosamente causale e deterministico, in cui i tentativi di condizionamento rappresentino la prevedibile (o altamente probabile) conseguenza logica di dati presupposti di fatto, emersi dall’istruttoria prefettizia, per intrecciarsi con valutazioni di ordine soggettivo e latamente fiduciario (o, se si preferisce, discrezionale), tenuto conto che l’effetto diretto e principale dell’informazione interdittiva è rappresentato dalla preclusione per l’impresa interdetta di interfacciarsi con la P.A. (e di ottenere i vantaggi che derivano dalla instaurazione di rapporti con la stessa): ciò che la giurisprudenza di questa Sezione ha inteso esprimere allorquando ha affermato che “ l’adozione dell’interdittiva antimafia esclude che un imprenditore, pur essendo dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni, non potendo conseguentemente essere titolare di rapporti contrattuali con le predette Amministrazioni, né destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, né ancora essere destinatario di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4401).
Ciò non implica, deve aggiungersi, l’attenuazione del controllo che il giudice amministrativo deve esercitare in ordine al legittimo esercizio del potere interdittivo, ma la consapevolezza che il suo sindacato – tradizionalmente teso alla rilevazione nel provvedimento impugnato di possibili vizi di eccesso di potere, sub specie di travisamento di fatto, carenza istruttoria e motivazionale, illogicità, contraddittorietà, difetto di proporzionalità, disparità di trattamento – non è destinato a muoversi in una dimensione di carattere probatorio “ puro ” (fermo restando che, anche da tale punto di vista, esso è affrancato dal metodo probatorio tipico del processo penale), essendo la stessa inevitabilmente influenzata dall’apprezzamento prefettizio del grado di fiducia che un imprenditore, nei cui confronti siano emersi collegamenti - più o meno datati e variamente modulabili nella loro manifestazione fenomenica - con la criminalità organizzata, è idoneo a generare nelle Amministrazioni con le quali può, in atto o potenzialmente, entrare in contatto.
Applicando le illustrate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve in primo luogo osservarsi che non può disconoscersi l’esistenza di un consolidato rapporto di conoscenza e frequentazione tra -OMISSIS- (classe -OMISSIS-) e -OMISSIS-, pregiudicato per reato associativo di matrice mafiosa oltre che tuttora ( recte , come si vedrà, alla data di adozione del provvedimento impugnato) gravato da una valutazione di pericolosità sociale espressa dal Tribunale di Sorveglianza di Genova, in ragione del concreto manifestarsi dei loro rapporti, in quanto trascendenti la mera occasionalità ed aventi carattere stabile e duraturo.
La stabilità e longevità del rapporto esistente tra i due si evince, da un lato, dal fatto che il primo incontro registrato dalle Forze di Polizia risale al 2007, dall’altro lato, dal fatto che essi sono stati recentemente controllati in reciproca compagnia in due occasioni estremamente ravvicinate da un punto di vista temporale (il 4 ed il 5 maggio 2023).
Tuttavia, come è noto, la funzione preventiva del potere interdittivo non è destinata ad esplicarsi nell’ambito di una indistinta sfera relazionale, ma è specificamente finalizzata ad immunizzare le attività imprenditoriali, con particolare riguardo a quelle presupponenti il coinvolgimento - quale controparte contrattuale o quale semplice presidio autorizzativo di trasparenza, legalità e correttezza - della P.A., dall’ingerenza o dall’influenza mafiosa.
Occorre quindi, affinché la relazione “ pericolosa ” possa assurgere ad indicatore sintomatico del rischio di influenza criminale che l’esercizio del potere interdittivo è destinato a prevenire, che la stessa si manifesti con modalità che ne palesino l’attitudine ad esondare dal piano strettamente personale, per divenire un potenziale fattore condizionante dell’attività imprenditoriale che una delle parti di quella relazione svolge in forma professionale.
Non è determinante in tal senso la consapevolezza della caratura criminale del soggetto con il quale avviene la frequentazione (che, quantomeno con riguardo agli incontri avvenuti nel 2023, non poteva dirsi assente in capo allo -OMISSIS-, dovendo ritenersi di pubblico dominio i trascorsi penali del -OMISSIS-), potendo la stessa ritenersi indicativa di un mero atteggiamento di superficialità e leggerezza dell’imprenditore-persona fisica nella scelta di coloro con i quali interfacciarsi.
Allo stesso modo, non può attribuirsi rilievo decisivo alle spiegazioni date dalla parte ricorrente circa i motivi di quegli incontri (ai quali viene data una giustificazione di carattere solidaristico, in quanto asseritamente determinati dalla volontà dello -OMISSIS- di offrire un aiuto al -OMISSIS-ospitandolo a pranzo o prestandogli l’automobile di cui lo stesso sarebbe stato sprovvisto) e, quindi, alla plausibilità e coerenza della narrazione che di quei motivi viene fatta in ricorso, in un’ottica di segno esasperatamente difensivo, dal momento che l’eventuale rilevazione di fratture logiche nella stessa, sulla quale non infruttuosamente si impegna la difesa erariale (in particolare, con la memoria del 22 gennaio 2025), non determina automaticamente l’attendibilità della tesi opposta, secondo cui quegli incontri sarebbero stati funzionali a concordare “ affari ” tra lo -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, e quindi ad attrarre l’impresa del primo entro l’orbita delle cosche criminali, non del tutto cancellate dal tessuto economico-sociale del levante ligure e di cui il -OMISSIS-è stato un esponente di primo piano, come accertato in modo definitivo dal giudice penale.
Nemmeno la prossimità degli incontri ai luoghi in cui la -OMISSIS- aveva i suoi cantieri, la partecipazione ad uno di essi di -OMISSIS- (classe 1990), nipote dell’amministratore della suddetta società e direttore tecnico della stessa, in procinto di rilevare il 39% delle quote societarie, ed il fatto che il -OMISSIS-sia stato controllato alla guida di una autovettura appartenente al compendio aziendale della -OMISSIS- possono ritenersi indici significativi del condizionamento della società ricorrente, per il tramite del -OMISSIS-, da parte delle consorterie criminali: deve infatti rilevarsi, in senso contrario, che è del tutto plausibile che gli incontri siano avvenuti dove lo -OMISSIS- ed il nipote si trovavano abitualmente in ragione dell’attività lavorativa esercitata e nei pressi dei quali quindi gli stessi solitamente pranzavano, mentre l’uso della macchina aziendale da parte del -OMISSIS-può trovare la sua ragionevole spiegazione in un prestito ad esso fatto dallo -OMISSIS- a titolo puramente personale.
Ma, a deprivare la prognosi interdittiva prefettizia del suo intimo fondamento giustificativo, soccorre il rilievo secondo cui nessun accenno viene fatto nel provvedimento impugnato di eventuali collegamenti tra il -OMISSIS-e la ditta -OMISSIS- nel periodo in cui il primo si trovava nella fase di piena operatività (imprenditoriale e criminale), così come ricostruita nei provvedimenti giudiziari che hanno determinato la sua restrizione carceraria: ciò che rende estremamente improbabile che una forma di cointeressenza economica, suscettibile di tradursi nel condizionamento mafioso della società, possa instaurarsi tra lo -OMISSIS- ed il -OMISSIS-in una fase storica in cui quest’ultimo, ormai di età avanzata, ha scontato la sua pena ed il contesto criminale al quale il medesimo è appartenuto si trova, anche a causa degli effetti neutralizzanti dell’intervento sanzionatorio penale, in una fase oggettivamente recessiva.
Il Collegio non ignora che non può ritenersi da sola idonea a neutralizzare il pericolo di condizionamento la mancata indicazione di concreti atti di ingerenza mafiosa nella gestione imprenditoriale, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ ai fini della adozione dell’interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, non occorre provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata ” (così, ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. III, 4 aprile 2022, n. 2468).
Ciò non toglie, tuttavia, che quel pericolo deve scaturire da un sufficiente – nel senso di ragionevole e plausibile – sostrato indiziario, di cui la Prefettura deve dare congrua rappresentazione nella motivazione del provvedimento interdittivo e che deve rispondere a canoni di attendibilità, anche alla luce dei dati di comune esperienza inferibili dall’analisi sociologica e giudiziaria dell’azione delle organizzazioni criminali.
Nella specie, se da un lato può escludersi che la società ricorrente possa porsi nei confronti delle (residue) cellule criminali riconducibili al contesto associativo di cui faceva parte il -OMISSIS-in un rapporto di “ contiguità soggiacente ”, alla luce dell’avvenuto smembramento delle compagini mafiose determinato dalle pesanti condanne inflitte ai loro componenti, che ha tolto alle cosche il potere di influenza basato sull’uso dei tipici strumenti di condizionamento intimidatorio, dall’altro lato il solido insediamento della società -OMISSIS- nel tessuto produttivo locale, da cui essa ricava la sua normale redditività, induce ad escludere che essa possa essere interessata a collocarsi nei confronti della mafia in una relazione di “ contiguità compiacente ”, finalizzata a trarre occasioni di guadagno dalla instaurazione di rapporti privilegiati con il mondo criminale.
Né può ritenersi che il quadro indiziario sotteso all’impugnato provvedimento interdittivo, inficiato nella sua motivazione “ core ” dai rilievi che precedono, possa trovare fondamento, pur in una logica di valutazione complessiva e non atomistica del compendio sintomatico, nei pregiudizi a carico di -OMISSIS- ovvero nei controlli di polizia in occasione dei quali è stato notato accompagnarsi a soggetti pregiudicati.
Deve in primo luogo osservarsi che la stessa logica decisoria sottesa alla sentenza appellata – la quale ha riconosciuto l’inconsistenza indiziaria dei precedenti penali di -OMISSIS- (classe -OMISSIS-) e degli incontri con soggetti asseritamente controindicati, respingendo il gravame facendo leva sui rapporti di frequentazione con -OMISSIS- – impone, una volta che anche di tali rapporti sia riconosciuta la neutralità sintomatica ed in mancanza di impugnazione incidentale della sentenza suindicata nella parte motivazionale favorevole alla ricorrente, di prendere coerentemente atto della fragilità del castello indiziario eretto dalla Prefettura di Genova, ormai privato (prima dalla sentenza impugnata, quindi dalla presente decisione) di due dei suoi essenziali elementi giustificativi.
In ogni caso, pur tenendo conto della organicità che deve caratterizzare il sindacato nei confronti dell’esercizio del potere interdittivo, deve ritenersi che dai precedenti e dai contatti suindicati, in quanto estranei ad ogni prospettiva di carattere mafioso e, soprattutto, privi di ogni connessione con il rapporto di frequentazione dello -OMISSIS- con il -OMISSIS-, non sia ricavabile alcun serio elemento di condizionamento mafioso della società ricorrente, tale che, letto in coordinamento con la suddetta frequentazione, ne risulti avvalorata la prognosi interdittiva a carico della stessa.
Il quadro informativo, favorevole alla ricorrente, è infine completato dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2024, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto da -OMISSIS- avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 12 luglio 2024, che aveva disposto la proroga della misura della libertà vigilata già applicata al suddetto per ulteriori nove mesi, previa declaratoria di non cessazione della pericolosità sociale del medesimo, si osserva che “ il -OMISSIS- ha mantenuto una condotta sostanzialmente regolare e priva di grandi rilievi, sia nel corso dell’espiazione della pena in regime detentivo ordinario, sia durante i DUE anni di sottoposizione alla prescrizione della libertà vigilata; dalla relazione socio-familiare dell’UEPE in atti emerge inoltre che l’appellante, anche per l’età avanzata, mantiene una condotta di vita assolutamente tranquilla, coltivando i propri affetti familiari e dedicandosi alla coltivazione dell’orto. Alla luce della assenza di elementi concreti e specifici da cui desumere l’attuale pericolosità sociale del -OMISSIS-, deve pertanto essere dichiarato insussistente, allo stato, il concreto rischio di reiterazione dei reati ”, dichiarando conseguentemente cessata la pericolosità sociale del predetto.
In conclusione, in riforma della sentenza appellata ed alla luce dei rilievi che precedono, deve essere accolta la domanda di annullamento del provvedimento interdittivo formulata in primo grado dalla odierna appellante.
Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria.
In proposito, occorre preliminarmente attingere alle acquisizioni giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno, così come da ultimo sintetizzate da Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 settembre 2024, n. 7529, nel senso che “ ai fini della sussistenza di una responsabilità dell’amministrazione per danni da provvedimento illegittimo, la valutazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa, dovendo, al contrario, il giudice svolgere una più penetrante indagine, estesa anche alla valutazione dell’elemento soggettivo. In particolare, deve essere fornita la dimostrazione che la pubblica amministrazione abbia agito quanto meno con colpa, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. La responsabilità della pubblica amministrazione può, dunque, ritenersi accertata quando, tenuto conto del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento (Consiglio di Stato, sez. III, 14 maggio 2015, n. 2464), la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tale da palesare la negligenza e l’imperizia dell'organo nell’assunzione del provvedimento viziato (Consiglio di Stato, sez. III, 11 marzo 2015 n. 1272). In definitiva, come, anche di recente, statuito dalla giurisprudenza, “ai fini dell’accertamento della responsabilità, perché si configuri la colpa dell’amministrazione, occorre avere riguardo al carattere ed al contenuto della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione, si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico. Al contrario, se il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle menzionate regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, con la conseguenza che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell’errore scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p." (cfr. Consiglio di Stato, n. 4050/2023 già citata e giurisprudenza ivi richiamata) ”.
Ebbene, applicando le illustrate coordinate interpretative alla fattispecie in esame, non può negarsi che la fattispecie legittimante l’esercizio del potere interdittivo sia costruita in modo da attribuire all’Amministrazione un ampio margine di apprezzamento discrezionale, insito nella funzione dell’informativa antimafia di attestare la “ sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 ”, ex art. 84, comma 3, d.lvo n. 159/2011.
La norma attributiva del potere interdittivo è quindi formulata in termini estremamente elastici, al fine di garantire il costante adeguamento dell’istituto alla cangiante conformazione del fenomeno mafioso ed alla sua mutevole insidiosità, in quanto l’efficacia dello strumentario preventivo risulterebbe inevitabilmente indebolita se il ricorso allo stesso fosse subordinato alla sussistenza di presupposti tipizzati in maniera tassativa e statica dal legislatore.
Lo stesso criterio di foggia giurisprudenziale del “ più probabile che non ”, cui la Prefettura ha dichiarato di attenersi nell’adozione del provvedimento interdittivo, non elide ogni margine di indeterminatezza della fattispecie normativa, ma rimette all’Amministrazione il compito, affatto semplice, di farne concreta applicazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza istruttoria, logicità e proporzionalità che costituiscono i canoni ispiratori del potere discrezionale.
Ne consegue che in tanto potrà riconoscersi la colpa dell’Amministrazione nell’adozione di un provvedimento interdittivo rivelatosi illegittimo, in quanto esso si fondi su una istruttoria vistosamente carente ovvero su una prognosi interdittiva caratterizzata da evidenti travisamenti fattuali o palesi incongruenze di carattere logico-deduttivo.
Tale situazione, ad avviso del Collegio, non sussiste nella fattispecie in esame, sia perché il provvedimento interdittivo è stato adottato all’esito di una istruttoria completa, cui ha recato il suo apporto la parte interessata, il cui contributo partecipativo ha costituito oggetto di attenta valutazione da parte della Prefettura di Genova, sia perché la ricostruzione del quadro indiziario sotteso al provvedimento impugnato non si rivela prima facie inverosimile, ma risponde ad una delle possibili letture dei fatti analizzati, non tacciabile di intenzionale forzatura dei dati istruttori acquisiti né di negligente interpretazione degli stessi.
Del resto, ad ulteriore riprova delle difficoltà interpretative che caratterizzano la materia in esame, non può non sottolinearsi il diverso esito dei due gradi del presente giudizio di legittimità.
Infine, la complessità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6781/2024, lo accoglie in parte e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda di annullamento formulata con il ricorso introduttivo del giudizio ed annulla il provvedimento interdittivo con esso impugnato.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante e tutti gli altri soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) menzionati nell’epigrafe e nella motivazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.