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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/05/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1093 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv. Parte_1
MARASCO BERNARDO,
reclamante
E
, con gli avv.ti RACHIELI POLA e CUNDARI MASSIMO, Controparte_1
Reclamato
Oggetto: reclamo ex art.1, c. 58, L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro. Licenziamento discriminatorio.
FATTO..
1.Il Giudice del lavoro di Cosenza, adito con le forme del rito disciplinato dalla legge n. 92/2012 da dipendente di dal 27.6.2002 con la qualifica di Controparte_1 Controparte_2 meccanico, 2° livello CCNL Industria metalmeccanica- pronunciandosi con sentenza del
20.9.2024, ha confermato la statuizione di annullamento del licenziamento, intimato al ricorrente per inidoneità psicofisica alle mansioni in data 21.1.2022, già adottata con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, ponendovi tuttavia a fondamento una diversa o comunque aggiuntiva
1 motivazione. , e ha applicato la tutela reintegratoria di cui ai primi due commi dell'art.18 legge n.
300/1970 e succ. modif.
1.1-In particolare, il Tribunale:
- respingendo l'opposizione principale di - ha ribadito l'illegittimità del Controparte_2 licenziamento per la violazione dell'obbligo di repechage, non avendo la società provato l'inesistenza di posizioni – anche inerenti a qualifiche inferiori – cui poter adibire il dipendente, nè
l'impossibilità di una sua ricollocazione sulla base di quelli che la giurisprudenza di legittimità ha definito accomodamenti organizzativi ragionevoli, imponendoli al datore allorchè il lavoratore presenti, come nella specie una parziale diminuzione della capacità lavorativa causata dalla disabilità. Ha inoltre dato atto che < Come asserito e provato dalla parte oggi opposta la società aveva proposto la ricollocazione nella posizione di Responsabile tecnico e clienti e che detta proposta era stata accettata dal lavoratore, proposta di ricollocazione che per decisione unilaterale del datore di lavoro era stata successivamente ritirata senza alcuna motivazione.(cfr documento allegato al n. 14 del fascicolo di parte ove si legge”mi è stato comunicato che la società non intende più procedere in relazione alla proposta avanzata…>;
-in accoglimento dell'opposizione incidentale del ha anche affermato la natura CP_1 discriminatoria del recesso ( denunciata nel ricorso introduttivo e disattesa nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria) sostenendo che il datore di lavoro che licenzi una persona in condizione di disabilità, in violazione degli obblighi posti per rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona stessa di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori, attua una discriminazione diretta, in quanto la persona subisce un trattamento sfavorevole in ragione di una sua particolare caratteristica che costituisce il fattore discriminante protetto>;
-conseguentemente ha applicato la tutela di cui ai primi due commi dell'art. 18 L.n. 300/1970, ordinando di reintegrare il nel posto di lavoro e di corrispondergli le retribuzioni maturate CP_1 dal licenziamento alla reintegra, calcolata sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1801,37 (non oggetto di contestazione), oltre rivalutazione e interessi (non vi è prova della percezione, fino alla data odierna, di ulteriori redditi dopo il licenziamento>), con obbligo di regolarizzazione previdenziale e assicurativa per il periodo medesimo.
2. ha reclamato la decisione e ne ha chiesto la riforma sulla base dei Controparte_2 motivi che possono essere così sintetizzati:
2 -con il primo motivo, si deduce che al fine di dimostrare l'impossibilità di adibire ad altre mansioni il lavoratore licenziato sono stati articolati diversi mezzi istruttori (interrogatorio formale, prova testimoniale, consulenza tecnica) e sono stati prodotti i quadri aziendali. La società ha dunque sottolineato che tanto sarebbe sufficiente per dire assolto l'onere probatorio a suo carico, non potendosi questo risolvere in una probatio diabolica;
-con il secondo motivo, si deduce l' erronea valorizzazione del mancato perfezionamento della trattativa per il diverso collocamento del per non avere il Tribunale considerato che le CP_1 dinamiche decisionali della società sono legate ad un processo di controllo interno e non immediato e che la finalità perseguita era stata comunque sempre quella di tutelare la salute del lavoratore;
-con il terzo motivo, si addebita al Tribunale di avere ritenuto sovrapponibili l'handicap, atto a rendere il licenziamento discriminatorio nell'ipotesi in cui ne costituisca causa, e la sopravvenuta inidoneità all'espletamento dell'attività lavorativa.
3. Nella resistenza del lavoratore che ha insistito nel rigetto del reclamo, assumendone l'integrale infondatezza, la Corte ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note scritte, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
4. Il reclamo va respinto, ritenendo la Corte la natura discriminatoria del licenziamento in quanto intimato per ragioni di disabilità.
5.La Cassazione (sentenza n.29289/2019) ha qualificato la malattia di lunga durata e incidente sull'integrazione socio-lavorativa del soggetto, quale disabilità rilevante ai fini della tutela in materia di licenziamento discriminatorio, alla stregua della direttiva europea n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione.
Ha invero precisato che la nozione di disabilità tratta dal diritto interno (la legge n. 68 del 1999) va tenuta distinta dalla nozione di disabilità di cui alla direttiva europea, volta a non discriminare il lavoratore in ragione del carattere "durevole" della sua menomazione (< In proposito, è sufficiente ricordare che sin dalla sentenza sopra citata, la Corte di Giustizia ha affermato Persona_1 che «il divieto, in materia di licenziamento, della discriminazione fondata sull'handicap, sancito agli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78, osta ad un licenziamento fondato su un handicap che, tenuto conto dell'obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli per i disabili, non è giustificato dal fatto che la persona di cui trattasi non sia competente, né capace, né disponibile a
3 svolgere le funzioni essenziali del suo posto di lavoro» (punto 52) (v. pure Cass. n. 6798 del
2018).>>.
6.Ora non vi è dubbio che nel caso di specie la malattia che ha reso inabile il alle mansioni CP_1 presenti tali caratteristiche per essere considerata disabilità, avendo essa determinato una invalidità del 60%.
7.In tal caso, la giurisprudenza impone al datore di provare di avere adottato accomodamenti ragionevoli, che è cosa diversa dalla prova di non poterlo adibire a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute.
Così testualmente dalla motivazione della sentenza della Suprema Corte n. 14307/2024:
<< Ciò posto, non può negarsi che sia discriminatorio il licenziamento del disabile intimato in violazione dell'obbligo di “accomodamenti ragionevoli” sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dal comma 3 bis dell'art. 3 del d. lgs. n. 216 del 2003, secondo cui: "Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente". La disposizione è stata interpretata da questa Corte nel senso che essa impone obblighi ulteriori anche al datore di lavoro che intenda licenziare un lavoratore in condizione di disabilità (v. Cass. n. 6497 del 2021; successive conf.: Cass. n. 15002 del 2023; Cass. n. 31471 del 2023; Cass. n. 35850 del 2023; da ultimo, Cass.
n. 10568 del 2024). Secondo tale orientamento oramai consolidato, nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, i quali, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, siano idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro
4 confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa>.
8. E ha ragione il primo giudice a dire che sul punto manca sinanche l'allegazione da parte della società datoriale.
9.Confermandosi che il licenziamento è discriminatorio, rimane assorbito ogni altro motivo di censura.
10.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore indeterminato della controversia e ai parametri del DM 147/2022, rapportando i compensi delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, ai valori medi/massimi dello scaglione più basso applicabile
(cfr. in mot. Cass. 29821/2019).
11.Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
PQM
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 21/10/2024 , avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza n. 1629/2024 pubblicata in data 20/09/2024 , così provvede:
rigetta il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in Controparte_1 euro 5000,00, oltre accessori di legge;
dichiara che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/05/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1093 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv. Parte_1
MARASCO BERNARDO,
reclamante
E
, con gli avv.ti RACHIELI POLA e CUNDARI MASSIMO, Controparte_1
Reclamato
Oggetto: reclamo ex art.1, c. 58, L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro. Licenziamento discriminatorio.
FATTO..
1.Il Giudice del lavoro di Cosenza, adito con le forme del rito disciplinato dalla legge n. 92/2012 da dipendente di dal 27.6.2002 con la qualifica di Controparte_1 Controparte_2 meccanico, 2° livello CCNL Industria metalmeccanica- pronunciandosi con sentenza del
20.9.2024, ha confermato la statuizione di annullamento del licenziamento, intimato al ricorrente per inidoneità psicofisica alle mansioni in data 21.1.2022, già adottata con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, ponendovi tuttavia a fondamento una diversa o comunque aggiuntiva
1 motivazione. , e ha applicato la tutela reintegratoria di cui ai primi due commi dell'art.18 legge n.
300/1970 e succ. modif.
1.1-In particolare, il Tribunale:
- respingendo l'opposizione principale di - ha ribadito l'illegittimità del Controparte_2 licenziamento per la violazione dell'obbligo di repechage, non avendo la società provato l'inesistenza di posizioni – anche inerenti a qualifiche inferiori – cui poter adibire il dipendente, nè
l'impossibilità di una sua ricollocazione sulla base di quelli che la giurisprudenza di legittimità ha definito accomodamenti organizzativi ragionevoli, imponendoli al datore allorchè il lavoratore presenti, come nella specie una parziale diminuzione della capacità lavorativa causata dalla disabilità. Ha inoltre dato atto che < Come asserito e provato dalla parte oggi opposta la società aveva proposto la ricollocazione nella posizione di Responsabile tecnico e clienti e che detta proposta era stata accettata dal lavoratore, proposta di ricollocazione che per decisione unilaterale del datore di lavoro era stata successivamente ritirata senza alcuna motivazione.(cfr documento allegato al n. 14 del fascicolo di parte ove si legge”mi è stato comunicato che la società non intende più procedere in relazione alla proposta avanzata…>;
-in accoglimento dell'opposizione incidentale del ha anche affermato la natura CP_1 discriminatoria del recesso ( denunciata nel ricorso introduttivo e disattesa nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria) sostenendo che il datore di lavoro che licenzi una persona in condizione di disabilità, in violazione degli obblighi posti per rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona stessa di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori, attua una discriminazione diretta, in quanto la persona subisce un trattamento sfavorevole in ragione di una sua particolare caratteristica che costituisce il fattore discriminante protetto>;
-conseguentemente ha applicato la tutela di cui ai primi due commi dell'art. 18 L.n. 300/1970, ordinando di reintegrare il nel posto di lavoro e di corrispondergli le retribuzioni maturate CP_1 dal licenziamento alla reintegra, calcolata sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1801,37 (non oggetto di contestazione), oltre rivalutazione e interessi (non vi è prova della percezione, fino alla data odierna, di ulteriori redditi dopo il licenziamento>), con obbligo di regolarizzazione previdenziale e assicurativa per il periodo medesimo.
2. ha reclamato la decisione e ne ha chiesto la riforma sulla base dei Controparte_2 motivi che possono essere così sintetizzati:
2 -con il primo motivo, si deduce che al fine di dimostrare l'impossibilità di adibire ad altre mansioni il lavoratore licenziato sono stati articolati diversi mezzi istruttori (interrogatorio formale, prova testimoniale, consulenza tecnica) e sono stati prodotti i quadri aziendali. La società ha dunque sottolineato che tanto sarebbe sufficiente per dire assolto l'onere probatorio a suo carico, non potendosi questo risolvere in una probatio diabolica;
-con il secondo motivo, si deduce l' erronea valorizzazione del mancato perfezionamento della trattativa per il diverso collocamento del per non avere il Tribunale considerato che le CP_1 dinamiche decisionali della società sono legate ad un processo di controllo interno e non immediato e che la finalità perseguita era stata comunque sempre quella di tutelare la salute del lavoratore;
-con il terzo motivo, si addebita al Tribunale di avere ritenuto sovrapponibili l'handicap, atto a rendere il licenziamento discriminatorio nell'ipotesi in cui ne costituisca causa, e la sopravvenuta inidoneità all'espletamento dell'attività lavorativa.
3. Nella resistenza del lavoratore che ha insistito nel rigetto del reclamo, assumendone l'integrale infondatezza, la Corte ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note scritte, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
4. Il reclamo va respinto, ritenendo la Corte la natura discriminatoria del licenziamento in quanto intimato per ragioni di disabilità.
5.La Cassazione (sentenza n.29289/2019) ha qualificato la malattia di lunga durata e incidente sull'integrazione socio-lavorativa del soggetto, quale disabilità rilevante ai fini della tutela in materia di licenziamento discriminatorio, alla stregua della direttiva europea n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione.
Ha invero precisato che la nozione di disabilità tratta dal diritto interno (la legge n. 68 del 1999) va tenuta distinta dalla nozione di disabilità di cui alla direttiva europea, volta a non discriminare il lavoratore in ragione del carattere "durevole" della sua menomazione (< In proposito, è sufficiente ricordare che sin dalla sentenza sopra citata, la Corte di Giustizia ha affermato Persona_1 che «il divieto, in materia di licenziamento, della discriminazione fondata sull'handicap, sancito agli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78, osta ad un licenziamento fondato su un handicap che, tenuto conto dell'obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli per i disabili, non è giustificato dal fatto che la persona di cui trattasi non sia competente, né capace, né disponibile a
3 svolgere le funzioni essenziali del suo posto di lavoro» (punto 52) (v. pure Cass. n. 6798 del
2018).>>.
6.Ora non vi è dubbio che nel caso di specie la malattia che ha reso inabile il alle mansioni CP_1 presenti tali caratteristiche per essere considerata disabilità, avendo essa determinato una invalidità del 60%.
7.In tal caso, la giurisprudenza impone al datore di provare di avere adottato accomodamenti ragionevoli, che è cosa diversa dalla prova di non poterlo adibire a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute.
Così testualmente dalla motivazione della sentenza della Suprema Corte n. 14307/2024:
<< Ciò posto, non può negarsi che sia discriminatorio il licenziamento del disabile intimato in violazione dell'obbligo di “accomodamenti ragionevoli” sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dal comma 3 bis dell'art. 3 del d. lgs. n. 216 del 2003, secondo cui: "Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente". La disposizione è stata interpretata da questa Corte nel senso che essa impone obblighi ulteriori anche al datore di lavoro che intenda licenziare un lavoratore in condizione di disabilità (v. Cass. n. 6497 del 2021; successive conf.: Cass. n. 15002 del 2023; Cass. n. 31471 del 2023; Cass. n. 35850 del 2023; da ultimo, Cass.
n. 10568 del 2024). Secondo tale orientamento oramai consolidato, nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, i quali, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, siano idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro
4 confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa>.
8. E ha ragione il primo giudice a dire che sul punto manca sinanche l'allegazione da parte della società datoriale.
9.Confermandosi che il licenziamento è discriminatorio, rimane assorbito ogni altro motivo di censura.
10.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore indeterminato della controversia e ai parametri del DM 147/2022, rapportando i compensi delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, ai valori medi/massimi dello scaglione più basso applicabile
(cfr. in mot. Cass. 29821/2019).
11.Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
PQM
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 21/10/2024 , avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza n. 1629/2024 pubblicata in data 20/09/2024 , così provvede:
rigetta il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in Controparte_1 euro 5000,00, oltre accessori di legge;
dichiara che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/05/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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